Tribunale di Modena, Sezione II, Sentenza 20 - 21 maggio 2008
Perdita del congiunto - sussistenza - legittimità – prova – quantum e fatto notorio
Massima
Nel caso di morte di una persona per fatto illecito altrui, i prossimi congiunti della vittima hanno diritto al risarcimento non solo del danno morale e del danno biologico, ma anche del danno esistenziale, consistente nella modificazione peggiorativa della loro personalità e nel conseguente, forzoso sconvolgimento delle loro abitudini di vita e dei loro rapporti relazionali all'interno ed all'esterno del nucleo familiare colpito.
Dal punto di vista probatorio, non è necessaria una prova diretta riguardo alle conseguenze che il danno da morte determina sulla vita del familiare superstite, in quanto rientra nell’id quod plerumque accidit, oltre che nel notorio, inferire le conseguenze negative del fatto lesivo sulla vita della persona danneggiata, in assenza di dimostrazione del contrario.
Per la quantificazione del danno esistenziale si può procedere in via equitativa, tenendo presente:
Sentenza per esteso
Svolgimento del processo
Con
atto di citazione notificato in data 24 febbraio-16 marzo 2001, S. A. conveniva
in giudizio la società Assicurazioni X. s.p.a., V. s.n.c. e P. M. per sentirli
condannare al risarcimento dei danni subiti in seguito ad un incidente mortale.
Esponeva che il giorno 19 gennaio 2000, E. T., coniuge dell’istante, decedeva in
seguito a sinistro stradale; che la stessa, mentre si trovava alla guida della
vettura tg ***** di proprietà del padre, procedendo lungo la strada statale n.
12 in località ******, veniva investita frontalmente dall’autocarro FIAT Iveco
tg *****, condotto da P. M. e di proprietà della V. s.n.c., il quale stava
superando altra autovettura; che, a seguito alla violenta collisione, il coniuge
decedeva sul colpo.
Intervenivano volontariamente in giudizio i genitori della defunta, F. T. e M.
M., nonché il fratello (P. G.) e la sorella (C.), per reclamare il risarcimento
dei danni patiti.
La società di assicurazione si costituiva in giudizio senza contestare l’an. ma
solo il quantum e concludeva per il rigetto della domanda.
Si costituiva in giudizio pure il P. che concludeva per il rigetto della
domanda.
Dopo l'assunzione di alcuni testimoni e l’espletamento di CTU sul valore del
mezzo, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 22 febbraio 2008;
quindi la causa veniva assunta in decisione dal tribunale.
Motivi della decisione
I. La
domanda risarcitoria avanzata dall'attore S. A. è fondata e nei termini che
seguono merita accoglimento.
La responsabilità del P. nella causazione del sinistro mortale de quo è
pacifica, non essendo stata contestata.
Prima di determinare l’importo risarcibile a favore dell’attore, marito della
defunta E. T., conviene occuparsi delle richieste risarcitorie avanzate dai
parenti della medesima.
Tanto i genitori della defunta, quanto i fratelli, P. G. T. e C. T.,
rispettivamente, fratello e sorella, hanno richiesto in comparsa di intervento
volontario, il risarcimento dei danni morali subiti per effetto della morte di
E., mentre T. F. ha chiesto anche il risarcimento del danno patrimoniale per
danno emergente della vettura incidentata sulla quale viaggiava la figlia.
Ebbene, sin dall’udienza del 6 febbraio 2002, l’assicurazione oltre alla
consegna all’attore di assegno per € 114.500 a titolo di risarcimento dei danni
subiti, ha pure corrisposto ai genitori della defunta la somma di € 70.500
cadauno e di € 15.500, pure cadauno, ai fratelli delle medesima.
Tali assegni sono stati tutti accettati dagli istanti a titolo di acconto sul
maggiore danno.
Per vero, ritiene il Tribunale che tali importi, a beneficio dei parenti della
defunta, non anche per S. A. (sul cui risarcimento si veda infra), siano
completamente satisfattivi dei dedotti diritti risarcitori.
Va infatti considerato che gli importi liquidati dall’assicurazione si pongono
in linea con le indicazioni del Tribunale di Milano, le cui tabelle questo
ufficio costantemente applica in materia di infortunistica stradale, come pure,
con quelle seguite dal Tribunale di Roma, in caso di danno morale da morte del
congiunto.
Le tabelle di questi Uffici giudiziari prevedono infatti un abbattimento del
valore di riferimento in percentuale considerevole, tenuto conto, come avviene
nella specie, delle situazioni di “non convivenza del defunto” e della “presenza
di altri congiunti conviventi”.
Nel caso in cui l’avente diritto al risarcimento del danno sia un genitore del
defunto, l’abbattimento (sull’importo di riferimento ammontante ad € 150.000) è
del 50%, mentre per i fratelli, (su un valore base di € 62.000), nell’ordine
dell’80%.
Nella specie gli importi liquidati tengono conto del presumibile grado di
sofferenze patito dai genitori e dai fratelli di E..
I primi avevano uno stretto vincolo parentale con essa, la quale però contraendo
vincolo matrimoniale con l’attore più non conviveva coi genitori, i quali ultimi
avendo altri figli (P. G. e C.), nonostante il grave lutto, hanno avuto la
“possibilità di riversare” su di loro l’affetto e l’amore (v. Cass. 5 agosto
2004, n. 15.001) serbato nei confronti della figlia defunta.
Con riguardo alla possibilità di “attualizzare” e personalizzare il danno
risarcibile in forza delle tabelle del Tribunale meneghino anche con riferimento
ai fratelli, si osserva che, nella specie, costoro più non convivevano con la
sorella defunta, né è stato dimostrato in giudizio uno stretto e particolarmente
intenso legame affettivo tra di essi intercorrente.
La liquidazione dell’assicurazione deve quindi ritenersi pienamente satisfattiva
delle pretese risarcitorie avanzate a titolo di danno morale per la morte di E..
In questa liquidazione compiuta in corso di causa, resta assorbito anche il
danno patrimoniale subito da T. F. per il danno al veicolo sul quale viaggiava
la figlia, quantificato dal perito B. in € 1637.
II. A
questo punto vanno delibate e decise le domande risarcitorie avanzate
dall’attore e consistenti in richieste di liquidazione del danno morale e di
quello esistenziale subito per perdita della moglie.
Iniziando dal danno morale, non c’è dubbio che lo stesso sia riconoscibile in
quanto il fatto per cui si procede è astrattamente qualificabile come reato
(artt. 2059 c.c. e 185 c.p.), quale omicidio colposo.
Per la liquidazione del danno non può che procedersi a valutazione equitativa,
ai sensi dell’art. 1226 c.c.
Al riguardo l’ufficio ritiene di applicare le determinazione tabellari seguite
dal Tribunale di Roma con riguardo al danno morale da morte.
In ipotesi di morte del coniuge, quell’ufficio ritiene di liquidare a beneficio
dei superstiti un “risarcimento base” di € 158.200, che viene poi attualizzato e
corretto a seconda della convivenza oppure no, e della presenza di altri
congiunti conviventi.
Nella specie, la convivenza col coniuge e l’assenza di figli non determina alcun
abbattimento nel valore base ed anzi un aumento del valore base del 50%.
Il risarcimento a tal titolo spettante allo S. ammonta così ad € 237.200.
Da questo importo già attualizzato, deve essere detratto l’acconto
spontaneamente versato dall’assicurazione allo S. in data 6 febbraio 2002 ed
ammontante ad € 114.500.
Tenuto conto della rivalutazione del periodo (febbraio 2002- marzo 2008),
l’importo liquidato va aggiornato e determinato perciò in € 130.759 (114.500 +
16.259 [rivalutazione del periodo, ammontante al 14,2%]).
Dall’importo di € 579.530 va pertanto detratto l’importo di € 130.759.
In conclusione, i convenuti vanno condannati a versare a titolo di risarcimento
per danno morale la residua somma di € 106.441.
III.
Sin dall’atto introduttivo, l’attore ha richiesto la liquidazione del danno
esistenziale subito per effetto della prematura scomparsa della consorte, che è
stato quantificato nella somma complessiva di £ 150.000.000. L’assicurazione ha
contestato l’ontologica riconoscibilità di questa autonoma voce di danno.
Si osserva che tale voce trova da tempo avallo nella giurisprudenza
nomofilattica maggioritaria, la quale insegna che: ”il danno esistenziale
consiste nel pregiudizio, di natura non meramente emotiva ed interiore, ma
oggettivamente accertabile, provocato sul fare aredittuale del soggetto, che
alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte
di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel
mondo esterno” (Cass., Sez. Un., 24 marzo 2006, n. 6572; Cass. 12.6.2006, n.
13.546; Cass. 2 febbraio 2007, n. 2311, la cui massima recita, fra l’altro, che:
“nessuno ormai nega che la perdita o la compromissione anche soltanto psichica
della sessualità (come avviene nei casi di stupro o di pedofilia) costituisce di
per sé un danno esistenziale, la cui rilevanza deve essere autonomamente
apprezzata e valutata equitativamente in termini non patrimoniali e con una
congrua stima dell’equivalente economico del debito di valore”. Pure favorevoli
alla categoria esistenzialistica, ad es., Cass. 28 agosto 2007, n. 18.199; Cass.
30 ottobre 2007, n. 22.884; e, da ultimo, Cass. 31 gennaio 2008, n. 2379)
Va tuttavia dato conto di un filone di pronunzie c.d. antiestenzialiste (quali,
ad es., Cass. 9 novembre 2006, n. 23.918, che nega la riferibilità ad “una
generica categoria del danno esistenziale”; Cass. 20 aprile 2007, n. 9514; Cass.
27 giugno 2007, n. 14.846) che hanno recentemente indotto la III° Sezione della
Corte Suprema a rimettere, con ordinanza interlocutoria, la questione al
Presidente della Corte per la decisione risolutiva delle Sezioni Unite, cui è
demandato fornire precisa risposta ad un vero e proprio catalogo di quesiti.
Si legge infatti che: “sussistendo un forte contrasto giurisprudenziale in
seno alle sezioni semplici della Suprema Corte circa la configurabilità e la
risarcibilità del danno esistenziale come terza (sotto) categoria autonoma,
ossia distinta dal danno biologico e dal danno morale soggettivo, nell'ambito
del danno non patrimoniale, si rimettono gli atti del procedimento al primo
presidente per l'eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite” (Cass.
25 febbraio 2008, n. 4712, ord.).
Questo ufficio in più di un occasione ha ritenuto che la predetta categoria
risarcitoria goda di pieno diritto di cittadinanza all’interno dell’ordinamento
in forza di una lettura costituzionalizzante dell’art. 2059 c.c. e più in
generale nel sistema della responsabilità civile nella sua dinamica evoluzione
interpretativa.
Una lettura questa che permette di dilatare l’area di risarcibilità del danno
non patrimoniale, comprendendo ogni danno non suscettibile di valutazione
economica derivante da lesioni inerente a valori della persona (Cass. 31 maggio
2003, n. 8827 e 8828), tutte le volte in cui un illecito “ostacoli le attività
realizzative della persona”.
Si evidenzia che il danno non patrimoniale manifesta una struttura atipica (come
del resto quello patrimoniale, risarcibile ex art. 2043 c.c.), in quanto la
risarcibilità “nei casi previsti dalla legge (ordinaria”)” (art. 2059 c.c.),
sembra consentire la tutela risarcitoria anche quando venga leso (e, si potrebbe
soggiungere, in tal caso, a maggiore ragione) un interesse costituzionalmente
rilevante. In quest’ultimo caso, si configura “un caso determinato dalla legge”,
al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale (Cass. 15 luglio
2005, n. 15.022; Cass. 13 giugno 2006, n. 13.546).
In particolare, quando si accerti la lesione di valori ed interessi della
persona, pure quelli allo stato non emergenti e perciò di futura affermazione
nella società, la cui copertura costituzionale è individuabile nell’ampia
formulazione dell’art. 2 Cost. (Cass. 9 maggio 2001, n. 6509), che garantisce
piena tutela “ai diritti inviolabili dell’uomo”.
Sarebbe infatti strano e dissonante rispetto al complessivo sistema della
responsabilità civile ritenere risarcibile il danno non patrimoniale nei (soli)
casi previsti dalla legge (ordinaria), non anche quando la lesione si concreti
nella compromissione di un interesse primario della persona, non suscettibile di
valutazione economica, quale emergente dal coacervo di valori ed interessi
tutelati dalla Carta fondamentale nell’art. 2.
Se così è, allora, il danno esistenziale laddove allegato dalla parte e
riscontrabile da parte del giudice, va risarcito, unitamente alle altre voci di
danno.
In concreto poi la Corte nomofilattica ha già riconosciuto la risarcibilità
del danno esistenziale proprio in ipotesi di morte del familiare, per la
definitiva perdita del rapporto parentale (“nel caso di morte di una persona per
fatto illecito altrui, i prossimi congiunti della vittima hanno diritto al
risarcimento non solo del danno morale e del danno biologico, ma anche del danno
esistenziale, consistente nella modificazione peggiorativa della loro
personalità e nel conseguente, forzoso sconvolgimento delle loro abitudini di
vita e dei loro rapporti relazionali all'interno ed all'esterno del nucleo
familiare colpito”: Cass., 12 giugno 2006, n. 13546), sul presupposto che il
“riconoscimento dei diritti della famiglia” (art. 29 Cost.) va inteso non solo
come tutela della persona nell’ambito del suo nucleo, ma anche come modalità di
realizzazione della vita dell’individuo all’interno della famiglia stessa in
tutti i suoi multiformi aspetti (affetti, reciproca solidarietà, “inviolabilità
della libera e piena esplicazione delle attività realizzative della persona
umana nell’ambito della famiglia”; Cass. 30 ottobre 2007, n. 22884).
Nella specie, non è necessario spendere molte parole per inferire che la morte
del coniuge in conseguenza di sinistro stradale abbia cagionato un più che
plausibile pregiudizio non patrimoniale al marito per perdita del coniuge, e
nella misura massima ipotizzabile, con ciò determinando il mutamento delle
abitudini esistenziali del leso, degli “assetti relazionali propri, inducendo
scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua
personalità nel mondo esterno” (per riprendere ancora una volta la massima di
Cass., Sez. Un., 6572/2006 cit.).
In particolare, è fondatamente ipotizzabile una modificazione oggettiva,
percepibile dai sensi, tangibile, del suo modus vivendi, non confondibile con le
sofferenze e il dolore patito dal sopravvissuto per la morte del familiare, che
è risarcibile mediante il riferimento alla posta del danno morale soggettivo (il
c.d. pretium doloris), avente un evidente carattere interiore, privo di
obiettivizzazione all’esterno (per analogo rilievo si richiamano le motivazioni
contenuta nelle citate c.d. sentenze “gemelle” del 2003, come pure alcuni passi
di Cass., 13 giugno 2006, n. 13.546), come pure con l’interesse del bene salute
(protetto dall’art. 32 Cost. e tutelato attraverso il c.d. danno biologico)
(Cass. 30 ottobre 2007, n. 22.884).
Appare quindi plausibile e logico ritenere dimostrato un peggioramento della
qualità della vita dello S., che in conseguenza della morte della moglie,
sinteticamente, non potrà più contare de futuro su di lei; non potendo più
condividere gioie, dolori, emozioni, né ricevere aiuto, conforto, comprensione,
collaborazione, dato che l’illecito stradale ha irrimediabilmente distrutto il
nucleo familiare, precludendogli in modo definitivo la possibilità di
procreazione ed ancora prima di intrattenere rapporti sessuali.
L’illecito ha spazzato via irrimediabilmente una famiglia, distruggendola nella
sua oggettività, arrecando un pregiudizio esistenziale irreparabile al familiare
superstite.
E’ così plausibile ritenere che la morte del coniuge abbia profondamente mutato
il pregresso stile di vita dell’attore, oltre che le sue abitudini antecedenti
al sinistro, come è normalmente dato riscontrare a carico di ogni persona
colpita da prematura vedovanza.
In caso di illecito, va perciò liquidato tutto il danno subito dalla vittima o
dai suoi familiari, non lasciando privi di risarcimento profili di detto danno,
evitando ogni duplicazione risarcitoria, “che urta contro la natura e la
funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana” (Cass. 30
ottobre 2007, n. 22884).
IV. Dal punto di vista probatorio, non è necessaria una prova diretta
riguardo alle conseguenze che il danno da morte determina sulla vita del
familiare superstite, in quanto rientra nell’id quod plerumque accidit, oltre
che nel notorio, inferire le conseguenze negative del fatto lesivo sulla vita
della persona danneggiata, in assenza di dimostrazione del contrario (“dal punto
di vista probatorio, la prova del danno esistenziale determinato dall'uccisione
del congiunto può essere fornita a mezzo di presunzioni, dimostrando
semplicemente l'esistenza del rapporto di coniugio o di filiazione e della
stabile convivenza con la vittima. Fornita tale prova è ritenuta accertata la
ripercussione negativa dell'uccisione sull'assetto dei rapporti esistenti nel
nucleo familiare. Incombe, pertanto, alla controparte l'onere di vincere la
presunzione fornendo la prova contraria, dimostrando, cioè, l'assenza di un
siffatto stabile sistema di relazioni familiari”: Cass. 12.6.2006, n. 13.546,
che richiama, ad es, Cass. 24 marzo 2006, n. 6572; Cass. 30 ottobre 2007, n.
22.884).
V.
Con riferimento alla liquidazione del danno esistenziale, anche in tal caso,
deve procedersi equitativamente ex artt. 1226 e 2056 c.c. (Cass., Sez. Un., 24
marzo 2006, n. 6572), prendendo in considerazione l’intensità del vincolo
familiare, la situazione di convivenza e tenendo conto della consistenza più o
meno ampia del nucleo familiare (Cass. 15 luglio 2005, n. 15.022; Cass. 20
ottobre 205, n. 20.324; Cass. 13 giugno 2006, n. 13.546).
Quale parametro di riferimento, in altre occasioni si è fatto riferimento ad una
quota del danno biologico liquidabile determinato come se il leso avesse subito
un’invalidità del 100%, quota volta a volta individuata nella misura di 1/3 (Trib.
Modena, 27 dicembre 2007), ovvero, di 1/2 (Trib. Modena, 11 settembre 2007, inwww.Giurisprudenzalocale.it.
Modena).
In entrambi i casi richiamati la persona lesa era rimasta in vita, nonostante la
lesione.
Il criterio applicabile può essere il medesimo, tenuto conto del parametro
-liquidazione del danno biologico per lesione al 100%- determinato alla stregua
dei criteri tabellari milanesi.
In concreto, quindi, è liquidabile il danno esistenziale parametrandolo ad una
quota di quello biologico (astratto), che viene determinata nella misura di 1/3,
tenuto conto della convivenza dei coniugi prima del fatto e dell’assenza di
prole.
Consegue che i convenuti devono risarcire all’attore la somma di € 193.000, a
titolo di danno esistenziale.
Sugli importi liquidati decorrono gli interessi; con riferimento a quest'ultima
voce va precisato che, la Corte Suprema (Cass. Sez. Unite 17.2.1995 n. 1712), ha
escluso che gli interessi vadano calcolati sulla somma rivalutata, come in
precedenza si riteneva pacificamente di dovere fare (c.d. interessi
compensativi); ha ribadito che, comunque, il danno da ritardo (sub specie di
lucro cessante) deve essere compensato dal debitore moroso, escludendo comunque
l'applicazione dell'art. 1224 c.c. (in quanto dettato solo per le obbligazioni
di valuta), e che, in materia di obbligazioni di valore, debba farsi ricorso per
tale liquidazione, ai criteri dettati dall'art. 2056 c.c.; che il danno subito
dal creditore debba essere allegato e provato con tutti i mezzi, anche
presuntivi e mediante l'utilizzo dei criteri equitativi (art. 2056, capoverso e
1226 c.c.), tra i quali può continuare ad applicarsi quello più semplice degli
interessi ad un tasso che non necessariamente è quello legale, laddove l'equità
faccia ritenere eccessivo un saggio del 10%; che pertanto, la più concreta
individuazione del più corretto criterio liquidatorio del danno da ritardo
subito dal creditore di valore è lasciato alla prudente valutazione equitativa
del giudice di merito, tenendosi conto della ratio dell'intervento di
nomofilachia, volto ad evitare che il creditore riceva di più del danno
effettivamente subito; che il Tribunale, in adesione a quest'insegnamento,
ritiene di liquidare in via equitativa il danno da ritardo facendo decorrere gli
interessi al saggio legale sempre sulla somma rivalutata, ma con decorrenza da
un termine intermedio collocato, grosso modo, a metà tra la data del fatto
illecito e quello della sua liquidazione, allo scopo di evitare la vietata "overcompensation"
del creditore.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate
come in dispositivo.
P.Q.M.
Il
Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda
e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da A. S., con atto di citazione
notificato in data 24 febbraio- 16 marzo 2001, con l’intervento volontario di P.
G. T., C. T., F. T. e M. M.,
1. ritenuta la responsabilità di P. M. nella causazione del sinistro di cui
trattasi, dichiara tenuti e condanna i convenuti, in solido fra loro, al
risarcimento dei danni subiti dall'attore, S. A., che si liquidano in
complessivi € 299.441, a titolo di danno morale ed esistenziale, con gli
interessi compensativi, nella misura legale, decorrenti dal 1 settembre 2004
(termine c.d. mediano) e con gli ulteriori interessi, sempre al saggio legale,
decorrenti dalla decisione della presente sentenza sulla somma complessiva così
determinata;
2. dichiara tenuti e condanna i convenuti, in solido fra loro, a rimborsare
all'attore ed agli intervenuti le spese processuali che si liquidano in € 26.469
(di cui € 1469 per anticipazioni; € 5.000 per diritti; € 20.000 per onorario),
oltre ad IVA e CAP, come per legge e spese generali.