Tribunale di Modena, sentenza n. 313/2008
Società: cancellazione della società convenuta dal Registro Imprese - pendenza di rapporti giuridici in contestazione sub iudice
Sentenza per esteso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Sez. I° civile
Il Giudice, dott. ALESSANDRO FAROLFI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 4365/04 R.G. promossa
DA
XX ,
con l’Avv. R. Boccia che lo rappresenta e difende in giudizio come da mandato in calce all’atto di citazione
ATTORE
CONTRO
Ing. YY,
con l’Avv.to E. Bernardi che lo rappresenta e difende in giudizio come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
IMMOBILIARE ALFA s.r.l.,
CONTUMACE
CON LA CHIAMATA DI
AURORA ASSICURAZIONI s.p.a.,
con l’Avv.to E. Santovito giusto mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione di terzo
CHIAMATO
CON L’INTERVENTO
MM ,
con l’Avv.to S. Zanni come da mandato a margine della comparsa di intervento
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Di cui al verbale d’udienza in data 02/10/2007 di seguito richiamate nella parte espositiva delle vicende processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 09/09/2004 ed 11/09/2004 il sig. XX , premessa l’insorgenza di vizi nella pavimentazione dell’unità immobiliare acquistata dall’Immobiliare Alfa s.r.l., ha evocato in giudizio quest’ultima e l’Ing. YY affinché in solido venissero condannati, la prima società quale venditrice tenuta alla garanzia per i vizi ex artt. 1492 e 1494 c.c., il secondo convenuto nella sua qualità di direttore dei lavori a suo tempo eseguiti dalla società ICEA s.c.r.l., al risarcimento del danno nella misura di 3.984,75, ovvero la diversa somma accertata in seguito all’istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, con vittoria di spese.
Si è costituito l’Ing. YY eccependo: a) il proprio difetto di legittimazione per non essere tenuto alla garanzia per vizi redibitori; b) l’inammissibilità dell’avversa domanda ormai prescritta, trattandosi di unità immobiliare acquistata dal sig. XX il 30/04/1996; c) l’infondatezza nel merito della domanda risarcitoria proposta. In via del tutto pregiudiziale, peraltro, il convenuto ha richiesto di essere autorizzato a chiamare in giudizio la propria compagnia assicurativa Aurora Assicurazioni s.p.a.
Integrato il contraddittorio nei confronti della citata compagnia assicurativa, quest’ultima si è costituita facendo proprie le difese dell’Ing. YY e rilevando, in ogni caso, l’esistenza di una franchigia per sinistro pari ad Euro 2.065,83.
Nel frattempo si è costituito con comparsa di intervento il sig. MM il quale ha rilevato l’avvenuta cancellazione dal registro delle imprese dell’Immobiliare Alfa s.r.l. e la consegna dell’atto all’indirizzo oggi relativo al diverso soggetto giuridico Immobiliare Alfa 8 s.r.l.
Con ordinanza riservata in data 25/07/2005 è stata dichiarata la verosimile inammissibilità dell’intervento personale del sig. MM, nonchè la contumacia dell’Immobiliare Alfa s.r.l., quindi, rilevata la mancata richiesta delle parti di concessione dei termini di cui all’art. 183 c. 5° c.p.c. o istruttori all’esito dell’udienza ex art. 183 c.p.c., è stata disposta C.T.U.
L’architetto Buggini ha depositato il proprio elaborato tecnico in data 17/03/2006.
Infine l’attore, il convenuto Ing. YY e la di lui compagnia assicurativa hanno precisato le conclusioni come dianzi riportato e la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione di termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e per eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Ai fini della decisione della controversia occorre in questa sede ribadire le considerazioni già svolte con l’ordinanza 25/07/2005, in ordine alla regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti dell’Immobiliare Alfa s.r.l.
Da un lato deve ricordarsi che "la cancellazione della società (nella specie, in nome collettivo) dal registro delle imprese non determina la sua estinzione, qualora siano ancora pendenti rapporti giuridici o contestazioni giudiziali. Ne deriva che legittimamente l'amministrazione finanziaria, in relazione ad un rapporto tributario passibile di accertamento (nella specie, in materia di i.v.a.), fa valere la pretesa fiscale direttamente nei confronti della società e notifica l'avviso di accertamento al soggetto che la rappresentava prima della formale cancellazione, permanendo in quest'ultimo, per i rapporti non definiti o rimasti in sospeso, la relativa rappresentanza sostanziale e processuale" (Cass. 24/09/2003, n. 14147; nello stesso senso, da ultimo Cass. 15 gennaio 2007, n. 646 e Cass. 23/05/2006, n. 12114). L’opposta tesi, ove volta a riconnettere effetti costitutivo-estintivi della soggettività alla cancellazione della società dal registro tenuto dalla CCIA, rispetto a terzi non imprenditori ed in presenza di rapporti giuridici ancora in contestazione o sub iudice, appare evidentemente iniqua e non sorretta da dati ermeneutici inequivoci.
Dall’altro, deve pure osservarsi che la relata e la cartolina di ricevimento prodotte dall’attore appaiono corrette, come osservato da Cass. 14 febbraio 2003, n. 2276 "In caso di notificazione a mezzo del servizio postale, la disposizione dell'art. 7, comma 3, legge n. 890 del 1982, secondo cui, nell'assenza del destinatario e in mancanza delle altre persone indicate nel comma 2, la consegna del piego contenente l'atto oggetto della notificazione può essere effettuata al portiere dello stabile o ad altra persona che, vincolata da rapporto continuativo, sia comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario, è applicabile anche alle persone giuridiche"; al tempo stesso va pure ricordato che "Nella notificazione a mezzo posta l'avviso di ricevimento è parte integrante della relazione di notificazione ed ha natura di atto pubblico il quale, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fa piena prova della eseguita notificazione e della identità della persona cui è stato consegnato il plico e che ha sottoscritto l'atto" (Cass. 08/02/2001, n. 1783).
Detta relazione di notifica, quindi, nella parte in cui individua quale destinatario proprio la Immobiliare Alfa s.r.l. e indica come materiale percettore il sig. MM , firmatario non disconoscente ed indicato come "collaboratore al servizio del destinatario", non consente di rimettere in discussione la regolarità della notifica, dovendo pertanto confermarsi la dichiarazione di contumacia della predetta società. Va infatti aggiunto che proprio la cartolina di ricevimento prodotta individua nell’indirizzo di Castelfranco Emilia (MO) Via Circondaria Nord 72 la consegna del piego, indirizzo ove risulta proprio la sede dell’Immobiliare Alfa s.r.l. alla luce della visura prodotta dall’interventore.
2.
Quanto alla posizione del sig. MM , lo stesso non ha in alcun modo esplicitato un proprio interesse personale e diretto tale da legittimarne la partecipazione al giudizio. Egli si è limitato a dedurre di essere soltanto il materiale percettore della notifica, elemento questo di mero fatto non rilevante ai fini del conseguimento di alcuna pretesa giuridicamente apprezzabile in proprio favore. Ha inoltre svolto considerazioni relative alla società Immobiliare Alfa s.r.l., rispetto alla quale non risulta vantare alcuna rappresentanza o surrogazione. Il suo intervento va quindi dichiarato inammissibile.
Il punto è oggetto di un costante orientamento giurisprudenziale secondo cui "L'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice" (Cass. 29 marzo 2007, n. 7786).
3.
Entrando nel merito, occorre in via logico-pregiudiziale disattendere l’eccezione di difetto di legittimazione passiva svolta dal convenuto Ing. YY, ove intesa a denunziarne la carenza di legitimatio ad causam. Sin troppo nota è la distinzione operata dalla costante giurisprudenza e dottrina fra la legitimatio ad causam vera e propria, intesa quale condizione dell’azione e presupposto necessario ai fini della disamina del merito della domanda, rispetto alla questione, già attinente al merito, della titolarità effettiva, dal lato attivo o passivo del rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Con gli ulteriori corollari della rilevabilità d’ufficio della questione relativa alla legittimazione rispetto alla natura di eccezione in senso stretto della questione relativa alla titolarità o meno del rapporto e della necessaria verifica della legitimatio ad causam indipendentemente dal merito e dalle risultanze istruttorie di causa, dovendosi il controllo circa la regolare instaurazione del contraddittorio compiersi con riferimento alla domanda per come proposta ed in chiave di pura affermazione. Ex multiis cfr. Cass. 13/01/1995, n. 377, secondo cui "la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell’azione, una condizione cioè per ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla luce della fattispecie giuridica prospettata dall’attore, prescindendo cioè dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, onde appartiene al merito della causa, concernendo la fondatezza della pretesa, l’accertamento in concreto se l’attore e il convenuto siano, dal lato attivo o passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio".
Appare allora evidente, alla luce di quanto premesso, che l’eccezione di parte convenuta relativa alla non configurabilità a proprio carico della garanzia per vizi nella vendita è eccezione che attiene al merito e che, comunque, presuppone una più corretta qualificazione della domanda.
Tanto rilevato, appare evidente che, sia pure in forma criptica, invocando una "doppia tutela" nei confronti del venditore e del direttore lavori per l’operato dallo stesso svolto, parte attrice ha inteso invocare a sostegno delle proprie asserzioni, oltre alla responsabilità gravante sul venditore ex contractu, la fattispecie responsabilizzante del terzo direttore lavori, modellata sull’art. 1669 c.c., che rappresentando specifica ipotesi di responsabilità aquiliana prescinde dalla dimostrazione della stipula di un contratto d’opera con il professionista convenuto.
4.
Rigettata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva va concorrentemente respinta l’eccezione di prescrizione svolta dall’Ing. YY, posto che da un lato allo stesso non si applica – per la particolare e pacifica posizione rivestita – il termine di prescrizione di cui all’art. 1490 c.c., dall’altro la prescrizione appare comunque legata al verificarsi delle conseguenze dannose ed al decorso del decennio previsto dalla citata norma di cui all’art. 1669 c.c. (aggiungendosi per completezza che il convenuto non ha invece eccepito la decadenza nella denunzia dei vizi ma la sola prescrizione).
A tal punto, ribadito altresì che l’eccezione di prescrizione è eccezione personale che non si comunica all’altro convenuto, va rilevato che il C.T.U. nominato, nel pieno rispetto del contraddittorio e con considerazioni del tutto condivisibili, ha accertato l’effettiva sussistenza di fenomeni di cavillatura e distacco nella maggior parte della pavimentazione dell’unità immobiliare del sig. XX.
La causa è stata individuata dal consulente "nella composizione della malta utilizzata per il sottofondo, la quale, se molto ricca di cemento, può dare origine per ritiro progressivo ai difetti riscontrati".
Il C.T.U., pur avendo rilevato che "la posa del pavimento in quanto tale risulta piana senza dislivelli sensibili tra le piastrelle" ha però confermato che "in tutti i locali diverse piastrelle in ceramica presentano sulla superficie fenomeni di avvallamento e/o compressione con evidenti corrugature e ondulazioni" e che "per l’eliminazione dei vizi occorre…procedere al rifacimento integrale della pavimentazione dei locali interessati dai fenomeni; ciò in quanto una semplice sostituzione delle piastrelle danneggiate non risolverebbe il problema", quantificando infine all’attualità in Euro 3.690 + IVA il costo complessivo per l’eliminazione del vizio.
Tale importo va posto a carico dei convenuti Immobiliare Alfa s.r.l., quale venditrice professionale dell’immobile e dell’Ing. YY , che quale direttore lavori è esposto alla responsabilità di cui all’art. 1669 c.c. e non alla mera responsabilità contrattuale rispetto al committente.
Giova ricordare che, come ritenuto dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, fra i "gravi difetti" di cui all’art. 1669 c.c. "vanno ricompresi, oltre i casi di rovina e di evidente pericolo di rovina parziale o totale dell’edificio, anche quei vizi che, pur non incidendo sulla statica e sulla struttura dell’immobile, pregiudicano in modo grave la funzione cui questo è destinato e ne limitano in modo notevole le possibilità di godimento" (Cass. 88/6619), o "limitano quelle di una frazione dell’edificio stesso, indipendentemente dall’entità della somma di danaro occorrente per la loro eliminazione" (Cass. 91/1686).
Ancora, si è affermato (Cass. 07/01/2000, n. 81) che "In tema di responsabilita' del costruttore e del progettista - direttore dei lavori, nella nozione di gravi difetti, di cui all'art. 1669 cod.civ., vanno inquadrate quelle deficienze costruttive incidenti sulla funzionalita' dell'opera e comportanti una menomazione del godimento dell'immobile con pericolo per la durata e la conservazione della costruzione. La valutazione a tal fine effettuata dal giudice di merito costituisce apprezzamento che sfugge al sindacato di legittimita', se correttamente motivato".
Più recentemente si è affermato che proprio i difetti relativi alle pavimentazioni, quando la loro eliminazione richieda opere di rifacimento sostanziali, incidenti su una parte considerevole della pavimentazione medesima, rientrano nell’alveo applicativo della citata disposizione codicistica: "Configurano gravi difetti dell'edificio a norma dell'art. 1669 c.c. anche le carenze costruttive dell'opera - da intendere anche come singola unità abitativa - che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o l'abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione ecc.) purché tali da compromettere la sua funzionalità e l'abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici (principio affermato dalla S.C. in una fattispecie in cui gli acquirenti avevano agito per la responsabilità extracontrattuale nei confronti del costruttore perché le mattonelle del pavimento dei singoli appartamenti si erano scollate e rotte in misura percentuale notevole rispetto alla superficie rivestita)" (Cass. 28 aprile 2004, n. 8140 confermata più recentemente da Cass. 8 maggio 2007, n. 10533).
Come già si è ricordato, la responsabilità per la presenza di vizi di cui al citato art. 1669 c.c. non può che ricadere (anche) sul direttore lavori, che peraltro in questo giudizio non ha offerto alcuna prova tale, ad esempio, da dimostrare la piena osservanza dei doveri di controllo e vigilanza e l’imputabilità esclusiva e non altrimenti ovviabile della deficienza costruttiva alla sola impresa edificatrice.
Secondo la recente decisione del Trib. Monza 4 settembre 2006, n. 592, "rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi, esercitando una vigilanza attiva su tutte le fasi di realizzazione dell'opera, e segnalando all'appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d'opera. Conseguentemente il professionista non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente"; mentre l’applicabilità della fattispecie di responsabilità in parola al direttore lavori è sancita, da ultimo, da Cass. 16 febbraio 2006, n. 3406, secondo cui "L'ipotesi di responsabilità regolata dall'art. 1669 c.c. in tema di rovina e difetti di immobili ha natura extracontrattuale e, conseguentemente, trova un ambito di applicazione più ampio di quello risultante dal tenore letterale della disposizione - che fa riferimento soltanto all'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa - perché operante anche a carico del progettista, del direttore dei lavori e dello stesso committente che abbia provveduto alla costruzione dell'immobile con propria gestione diretta, ovvero sorvegliando personalmente l'esecuzione dell'opera, sì da rendere l'appaltatore un mero esecutore dei suoi ordini", nonché da Cass. 23 maggio 2005, n. 10806: "La disciplina dell'art. 1669 c.c. si applica non solo nei confronti dell'appaltatore ma anche del progettista, del direttore dei lavori e dello stesso committente che si sia avvalso di detti ausiliari. La relativa responsabilità esula dai limiti del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, per assumere la configurazione propria della responsabilità da fatto illecito e le attività dei soggetti suddetti possono concorrere tutte alla produzione del danno con la conseguenza che possono essere chiamati tutti a risarcire il danno integrale".
In definitiva, Immobiliare Alfa s.r.l. e l’Ing. YY vanno condannati, in solido, a risarcire al sig. XX la somma di Euro 3.690 + IVA, oltre interessi legali dal giorno successivo al deposito dell’elaborato peritale al saldo (si ritiene tale adeguamento comprensivo di ogni pregiudizio, non necessitante di rivalutazione monetaria anche in considerazione che si tratta di esborso necessario ma futuro e non ancora effettuato).
Va accolta la domanda di manleva, non contestata, avanzata dall’Ing. YY nei confronti della propria compagnia assicurativa cui spetta rivalere e tenere indenne il convenuto di ogni conseguenza economica derivate dalla presente decisione, previa detrazione della non contestata franchigia di Euro 2.065,83.
Le spese del giudizio sostenute dall’attore gravano sui convenuti in solido, mentre si reputa equo disporre la compensazione di quelle relative alla posizione dell’intervenuto MM e nel rapporto processuale fra il chiamante Ing. YY ed Aurora Assicurazioni s.p.a., stante l’assenza di contrasto sull’esistenza ed operatività della garanzia (impropria) invocata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa sub R.G. 4365/04, ogni diversa istanza, domanda od eccezione respinta,
Dichiara inammissibile l’intervento svolto dal sig. MM in proprio;
Accertata la presenza dei vizi della pavimentazione dell’unità immobiliare del sig. XX quali descritti nella relazione redatta dal C.T.U. Arch. Buggini e depositata il 17/03/2006, dichiara tenuta e condanna la Impresa Alfa s.r.l. e l’Ing. YY , fra loro in solido e ciascuno per i rispettivi titoli di cui in motivazione, a corrispondere all’attore la somma di Euro 3.690 + IVA, oltre interessi legali dal 18/03/2006 sino al saldo effettivo;
Condanna la Impresa Alfa s.r.l. e l’Ing. YY a rimborsare a parte attrice le spese di lite che si determinano in Euro 2.100 (di cui Euro 150 per spese ed Euro 1.950 per diritti ed onorari), oltre spese generali, IVA e CPA di legge e rimborso delle spese della C.T.U. quali liquidate in corso di causa;
Dichiara tenuta e condanna la Aurora Assicurazioni s.p.a. a manlevare e tenere indenne l’Ing. YY dalle conseguenze sfavorevoli derivanti dai capi condannatori che precedono, detratta la franchigia di Euro 2.065,83;
Compensa le spese processuali rispetto all’intervenuto MM e fr l’Ing. YY e la chiamata Aurora Assicurazioni s.p.a..
Modena, 30 gennaio 2008
Il Giudice
Dott. Alessandro Farolfi
Depositata in Cancelleria il 20 FEB 2008