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Corte di Appello di Bologna - Sentenza n. 978/07

 

Leasing - Garanzia dell'esatto adempimento mediante clausola di cessione - Legittimità - Contratti in generale - Cessione del contratto -  Inadempienza del conduttore - Clausola risolutiva espressa

 

Massima

 

La diffida ad adempiere, pur non dovendo essere espressa con formule sacramentali, deve contenere in modo inequivocabile la volontà dell'intimante di ottenere l'adempimento del contratto entro un certo termine, decorso il quale "il contratto deve considerarsi risolto": (nella specie non può, quindi, essere considerata valida diffida ad adempiere un'intimazione che contenga il semplice motivo che, in caso di adempimento "ci riserviamo di valutare ed azionare tutte le garanzie che assistono l'emarginato contratto, non ultime le vie legali per la tutela dei ns diritti”)

 

 

Sentenza per esteso

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Sezione III^ Civile

Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:

dr. Carlo Vecchio - Presidente

dr. Dolores Neri - Consigliere

dr. Giuseppe Blois - Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2180 del ruolo generale dell'anno 2003 posta in decisione all'udienza collegiale del 8.6.2007

promossa da:

ALFABETA s.r.l. (già ALFABETA sas), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Settimo Torinese, elettivamente domiciliata in Bologna, via Galliera n. 19, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Coliva, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Giorgio Marchiando del foro di Torino, come da procura a margine dell'atto di citazione in appello

- Appellante

contro:

Fallimento di DELTAGAMMA LEASING INTERNATIONAL s.p.a., elettivamente domiciliato in Bologna, via Castiglione n. 101, presso lo studio dell'avv. Pietro Ballerini Puviani, rappresentate e difese dall'avv. Roberto Cattini del foro di Modena come da procura in calce alla comparsa di risposta

- Appellato

IN PUNTO A:

appello avverso sentenza n. 1055/02 del Tribunale di Modena

OGGETTO

"opposizione a decreto ingiuntivo"

Conclusioni per l'appellante

"In riforma della sentenza dichiarare la nullità o l'annullabilità del contratto di cessione di leasing intercorso fra le parti. Dichiarare che nulla è dovuto da ALFABETA alla DELTAGAMMA leasing con revoca del decreto ingiuntivo"

Conclusioni per l'appellato

"respingersi l'appello confermandosi la sentenza impugnata, condannando controparte al pagamento delle spese di causa"

LA CORTE

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dottor Giuseppe Blois;

udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;

letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo;

ha così deciso:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 29.1.1992 la società DELTAGAMMA LEASING INTERNATIONAL s.p.a. - premesso: di avere concesso in locazione finanziaria alla DITTA THESIS DI G.S. beni strumentali (alesatrice ed altro); che la fornitrice società ALFABETA s.a.s. di W.B. & C. (ora ALFABETA s.r.l.) aveva proposto, in caso di inadempienza del conduttore, di succedere a costui nel contratto al prezzo indicato nella proposta di cessione; che, non avendo il conduttore provveduto al regolare pagamento dei canoni di locazione, l'istante aveva comunicato a ALFABETA s.r.l. l'insolvenza della conduttrice e la accettazione della proposta di cessione del contratto - chiedeva ed otteneva dal Presidente del Tribunale di Modena il pagamento di £ 32.033.802 ed accessori.

Avverso tale decreto ALFABETA s.r.l. proponeva tempestiva opposizione deducendo: la nullità dell'accordo collegato al contratto principale, comportando questo una dilatazione del proprio oggetto sociale, vietato dalla Legge n. 197 del 1991 che riserva l'esercizio della locazione finanziaria agli intermediari iscritti in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro (in cui ella non era compresa), con sanzioni penali a carico di chi esercita abusivamente tale attività; che era stato violato il termine semestrale di comunicazione dell'inadempienza, da lei ricevuta dopo il suo decorso; che era errato il calcolo della somma pretesa. Soggiungeva in comparsa conclusionale che era mancato il proprio consenso (quale contraente ceduto) e che DELTAGAMMA LEASING INTERNATIONAL s.p.a. aveva violato il disposto dell'art. 1410 c.c. per non aver garantito la validità del contratto di locazione finanziaria che aveva risolto anticipatamente, prima della comunicazione a ALFABETA s.r.l. dell'accettazione della proposta di cessione.

Definendo il giudizio, il GOA di Modena affermava: che la Legge n. 385/93 non prevedeva la nullità dei contratti di locazione finanziaria stipulati da società non in possesso dei requisiti (a differenza di quanto avviene nel contratto di agenzia); che il termine semestrale di inadempimento riguardava la comunicazione dell'accettazione e non il ricevimento di essa; che gli interessi calcolati non erano stati adeguatamente contestati.

Si è gravata avverso tale sentenza ALFABETA s.r.l., in contrasto con l'appellata DELTAGAMMA LEASING INTERNATIONAL s.p.a..

Precisate le rispettive conclusioni come in atti, la causa è passata al Collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A).. Sostiene ALFABETA s.r.l. che a seguito della cessione si venne a trovare nella stessa posizione giuridica della cedente (assuntrice dell'attività di leasing), con conseguente violazione della L. n. 197 del 1991 e del TU in materia creditizia e bancaria che all'art. 106.1 stabilisce che "l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma […] è riservato a intermediari finanziari iscritti in apposito elenco tenuto dall'UIC". Ne conseguirebbe la nullità della cessione del contratto per violazione di norme imperative.

Osserva il Collegio:

per l'art. 1418 c.c. il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Consegue che, quando si è in presenza di una norma proibitiva non formalmente perfetta, cioè priva della sanzione dell'invalidità dell'atto proibito, occorre controllare la natura della disposizione violata al fine di dedurre la invalidità o la semplice irregolarità dell'atto (Cass. n. 2697 del 1972): l'interprete, cioè, deve accertare se il legislatore, anche in caso di inosservanza del precetto, ha del pari consentito la validità del negozio (Cass. n. 5270 del 1982), ovvero se la norma è diretta alla tutela di un interesse pubblico generale, ravvisabile ad es. quando il divieto ha carattere assoluto, senza possibilità di esenzione dalla sua inosservanza per alcuni dei destinatari della norma (Cass. n. 6601 del 1982).

Per il caso che ne occupa, il divieto riguarda (art. 6.1 L. n. 197 del 1991) "l'esercizio in via prevalente di una o più delle attività di cui all'art. 4 comma 2", vale a dire quelle "società di intermediazione mobiliare abilitate alle operazioni di trasferimento" di valuta, quando il valore da trasferire supera lire venti milioni. Ora, il richiamo alla normativa indicata dall'appellante esclude qualunque sanzione di nullità: la società ALFABETA s.r.l., che forniva beni dati da DELTAGAMMA LEASING INTERNATIONAL s.p.a. in locazione finanziaria, garantì "al locatore l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti dal conduttore" (art. 1) con l'aggiunta della propria proposta irrevocabile "di succedergli in ogni momento nei diritti sul bene e nel rapporto derivante dal contratto di locazione ove il conduttore si rendesse inadempiente".

Ognuno si avvede che la società in discorso non esercitava professionalmente il trasferimento di valuta, ma la produzione e/o la fornitura di beni dati da terzi in locazione finanziaria, mentre la prestazione della garanzia dell'esatto adempimento dell'obbligo da parte del conduttore costituì per lei una pattuizione aggiunta ed eventuale, tale da non snaturare la natura societaria della fornitrice. Ne deriva che la violazione occasionale della normativa in questione non può produrre l'effetto di far incorrere la società nel divieto di legge e non comporta la nullità dell'atto, che può utilmente inquadrarsi nella mera prestazione di garanzia dell'adempimento dell'obbligazione da parte del concessionario.

Ha soggiunto l'appellata:

- che il contratto di locazione finanziaria si era già in precedenza perfezionato per il tramite di un operatore autorizzato, onde la cessione a scopo di garanzia non poteva costituire oggetto di attività finanziaria;

- che, essendosi già perfezionato il contratto tramite operatore autorizzato, la cessione venne rilasciata solo al fine di dare attuazione alla garanzia;

B).. Col secondo mezzo di gravame l'appellante sostiene che la cessione del contratto di leasing non si sarebbe perfezionata in quanto l'accettazione di DELTAGAMMA LEASING INTERNATIONAL s.p.a. sarebbe a lei pervenuta oltre il termine semestrale (tre giorni dopo) di cui al punto c) della proposta. Per l'appellante, la clausola contrattuale sarebbe nulla in quanto collega il perfezionarsi della cessione non all'effettiva ricezione della raccomandata, ma alla data dell'invio, in tal modo violando l'art. 1335 c.c. (l'atto si considera conosciuto nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario) e privando il contraente ALFABETA s.r.l. della possibilità di opporre le eccezioni legate al mancato ricevimento della comunicazione: infrangerebbe quindi la facoltà di opporre eccezioni di cui all'art. 1341 c.c.

Il motivo non può ritenersi fondato.

Nell'atto con cui il fornitore ALFABETA s.r.l. garantiva al concedente DELTAGAMMA LEASING INTERNATIONAL s.p.a. l'esatto adempimento del contratto da parte del conduttore e proponeva di succedergli nel rapporto "ove il conduttore si rendesse inadempiente", venne stabilito: "il locatore dovrà comunicare al fornitore l'accettazione della proposta a mezzo raccomandata a.r., entro il termine di sei mesi dalla prima inadempienza" con la precisazione che "la cessione si intenderà conclusa dalla data di invio della raccomandata".

Orbene, la fissazione di un termine per accettare l'altrui proposta costituisce una limitazione delle facoltà, non dell'appellante ALFABETA s.r.l., ma del locatore DELTAGAMMA LEASING INTERNATIONAL s.p.a.: senza tale restrizione egli, sin quando il rapporto col concessionario fosse rimasto in vita, avrebbe potuto accettare la cessione del contratto (il leasing prevedeva il pagamento in 35 canoni mensili). Pertanto, poiché la limitazione temporale della facoltà di accettazione a sei mesi dalla prima inadempienza comporta un onere per il concedente e non per il fornitore (per l'accettazione della proposta occorre sempre che il contratto non si sia esaurito), le parti potevano - nell'esercizio della loro autonomia negoziale - stabilire che da tale momento la cessione fosse da ritenere conclusa: la fissazione del termine non poteva considerarsi particolarmente onerosa ex art. 1341.2 c.c. per ALFABETA s.r.l., considerata contraente più debole, poiché non aggravava la sua condizione.

Parte appellante, infatti, non ha eccepito di non aver mai ricevuto tale comunicazione (ha comunque avuto l'ingiunzione fondata su di essa), ma solo di averla avuta con qualche giorno di ritardo rispetto al termine semestrale: ciò non riguarda alcuna delle eccezioni di cui all'art. 1462 c.c.

Del resto, i contraenti stabilirono che la comunicazione avvenisse "a mezzo raccomandata a.r.", id est con uno strumento per sua natura destinato ad esser ricevuto in breve tempo dal destinatario: avevano cioè previsto che la raccomandata potesse pervenire al destinatario con qualche giorno di ritardo rispetto al semestre, senza che ciò potesse produrre conseguenze pregiudizievoli per la validità del nuovo patto.

C).. Con una terza censura l'appellante sostiene che per il perfezionamento della cessione mancherebbe il consenso del contraente ceduto ex art. 1406 c.c.: il consenso della DITTA THESIS DI G.S. non risulterebbe essere stato mai prestato, pur se la norma lo richiede espressamente.

Neanche tale motivo può essere accolto.

La cessione del contratto si configura come negozio giuridico plurilaterale, con il necessario intervento di tre soggetti (cedente, cessionario e ceduto), nel quale il consenso del contraente ceduto può essere prestato anche in via preventiva: in tal senso si esprime l'art. 1407 c.c., per il quale una parte può aver "consentito preventivamente che l'altra sostituisca a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto", con l'effetto che "la sostituzione è efficace nei suoi confronti" solo da quando le è stata notificata o l'ha accettata.

Nello specifico, il patto n. 16 del contratto di leasing fra DELTAGAMMA LEASING INTERNATIONAL s.p.a. e la DITTA THESIS DI G.S. reca "il locatore […] si riserva la facoltà di cedere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, i suoi diritti derivanti dal presente contratto e/o la proprietà del materiale relativo. Il locatore notificherà tale cessione con le necessarie modalità al conduttore, il quale l'accetta fin da ora per allora": è dunque intervenuta accettazione preventiva della cessione, valida fra le parti del processo, anche perché venne comunicata (a mezzo raccomandata r.r. da considerare come atto equipollente alla notificazione).

D).. Soggiunge l'appellante, con ulteriore profilo, che sarebbe stato violata la norma dell'art. 1410 c.c.; per essa il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto mentre, nella specie, ciò non sarebbe avvenuto in quanto il leasing venne risolto anticipatamente ex art. 1456 c.c., prima della comunicazione alla ALFABETA s.r.l. che la sua proposta di cessione era stata accettata. La cessione sarebbe pertanto nulla per impossibilità dell'oggetto.

Neanche questo motivo può essere condiviso.

La tesi di parte appellante, esatta nei suoi termini generali (la cessione del contratto comporta il trasferimento dei diritti ed obblighi del cedente, ed interviene in qualunque fase dei rapporto contrattuale, purché non esaurito anche in conseguenza di intervenuta risoluzione, che ha efficacia retroattiva), non riguarda il caso concreto: è avvenuto infatti che DELTAGAMMA LEASING INTERNATIONAL s.p.a., con telegramma 31.1.1991, intimò alla concessionaria DITTA THESIS DI G.S. di provvedere entro cinque giorni al pagamento, aggiungendo "ci riserviamo di valutare ed azionare tutte le garanzie che assistono l'emarginato contratto non ultime le vie legali per la tutela dei ns diritti".

Ora, è pacifico (Cass. n. 276 del 1981; n. 4066 del 1990; n. 3742 del 2006) che la diffida ad adempiere, pur non dovendo essere espressa con formule sacramentali, deve contenere in modo inequivocabile la volontà dell'intimante di ottenere l'adempimento del contratto entro un certo termine, decorso il quale "il contratto deve considerarsi risolto": non si può quindi considerare valida diffida ad adempiere un'intimazione che contenga il semplice motivo che, in caso di adempimento "ci riserviamo di valutare ed azionare tutte le garanzie che assistono l'emarginato contratto, non ultime le vie legali per la tutela dei ns diritti".

Essendo emerso che il rapporto contrattuale era ancora in corso al momento in cui venne accettata la proposta di cessione di ALFABETA s.r.l., la stessa deve ritenersi anche sotto tale profilo valida ed efficace.

In conclusione, l'appello deve essere respinto, con soccombenza dell'appellante nelle ulteriori spese processuali del grado.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così dispone:

a) rigetta l'appello proposto da ALFABETA s.r.l. s.r.l. nei confronti del Fallimento di DELTAGAMMA LEASING INTERNATIONAL s.p.a. avverso la sentenza n. 1055 del Tribunale di Modena, pubblicata in data 10.9.2002;

b) condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite anche del presente grado, che liquida nella somma di € 2.750,00 per onorari, € 665,00 per diritti, € 404,00 per spese.

Così deciso in Bologna, nella camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello, il giorno 8.6.2007

IL PRESIDENTE

Dott. Carlo Vecchio

IL CONSIGLIERE EST.

Dott. Giuseppe Blois

 

Depositata in Cancelleria il 21 AGO 2007