CONTRATTI IN GENERALE
Nell’assicurazione sulla vita, ove il contratto preveda che l’indennizzo venga pagato agli eredi, senza altra specificazione, occorre fare riferimento alla disciplina codicistica per stabilire chi rivesta tale qualità (per legge o per chiamata testamentaria), ma non per la suddivisione dell’indennizzo tra i vari beneficiari, la quale, in assenza di pattuizioni ad hoc, andrà effettuata in parti uguali.
Il caso. Un assicuratore rifiutava all’erede del beneficiario di una polizza vita il pagamento dell’indennizzo, allegando che la vittima aveva lasciato, oltre alla moglie, altri tre eredi (la madre e due fratelli), i quali avevano anch’essi già domandato il pagamento dell’indennizzo. Quest’ultimo, pertanto, secondo l’assicuratore in mancanza di diverse pattuizioni contrattuali, doveva essere diviso in parti uguali tra tutti i beneficiari.
La decisione. L’indennizzo della polizza vita per il caso di morte si divide secondo le previsioni contrattuali, non secondo le regole della successione testamentaria.
Cessione di crediti futuri, contratto di cessione, obbligazioni in genere, revocatoria ordinaria
(Cass. n. 6422, 22. 4. 2003 n. 6422)
Con la sentenza annotata la Corte Suprema affronta il problema della cessione di crediti futuri effettuata a garanzia di un finanziamento.
Il caso. Un'impresa costruttrice di macchinari chiedeva ad una banca un finanziamento, che le veniva concesso dietro prestazione di garanzia, costituita dalla cessione di due crediti futuri relativi a due distinti contratti, già stipulati ma non ancora eseguiti, di costruzione e consegna di gru.
L'impresa acquirente delle gru, terza ceduta rispetto alla cessione dei crediti, accettava di effettuare i pagamenti corrispettivi in favore della banca. Ciò avveniva puntualmente per il primo contratto. Tra l'esecuzione del primo e del secondo contratto interveniva una richiesta di concordato preventivo. In tale sede l'impresa costruttrice stipulava con una terza impresa un contratto di affitto di azienda e cedeva contestualmente il magazzino e i rapporti contrattuali a quella data in essere .
La seconda commessa, relativa alla costruzione della gru, veniva perciò trasferita all'impresa affittuaria dell'azienda che, costruita la gru, ne riceveva il pagamento, disattendendo la pregressa cessione a favore della banca.
La banca titolare del credito in garanzia, divenuto attuale ed esigibile, pregiudicata dal mancato incasso del credito garante del finanziamento anticipato, esperiva l'azione revocatoria sostenendo l’intento fraudolento, in quanto riteneva che affittante, affittuario e debitore si fossero accordati perché il prezzo della gru fosse pagato non alla banca, ma alla ditta che, in qualità di affittuaria, era subentrata nella fornitura.
La Decisione. La Corte di Cassazione, come in precedenza il Tribunale e la Corte d'Appello, ha respinto la domanda revocatoria per mancanza dei presupposti. Secondo la Cassazione - in applicazione del principio secondo il quale in caso di cessione di credito futuro, quest'ultimo si trasferisce in capo a cessionario soltanto nel momento in cui il credito stesso viene in essere, sicché, sino a tale momento, il contratto di cessione ha esclusivamente effetti obbligatori fra le parti - il contratto di affitto di azienda, intervenuto in seguito, avrebbe necessariamente trasferito tutto il rapporto contrattuale nel suo lato attivo e passivo, cosicché in spregio della cessione di credito già effettuata, nessun diritto sarebbe residuato nel patrimonio della banca, prima cessionaria. In un sol colpo, dunque, la banca avrebbe visto vanificarsi sia la prospettiva di rientrare del finanziamento concesso, sia la garanzia che proprio a tale scopo aveva ottenuto.
Pillole Giuridiche
Contratti – risoluzione per inadempimento – omessa specificazione del termine essenziale (Cass. 18641/06)
In tema di vendita di capi di abbigliamento, per la loro stessa natura legati alle esigenze stagionali della clientela, il termine di consegna, ai fini della risoluzione del contratto per inadempimento, anche se non specificatamente indicato come tale nello stesso, non può che essere ritenuto essenziale (la massima merita attenzione per la singolarità del principio affermato).