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Ord. Cassazione S.U. n. 20887/06

 

GIURISDIZIONE CIVILE - VENDITA DI BENI MOBILI - DEROGA CONVENZIONALE ALLA GIURISDIZIONE - ART. 23 DEL REGOLAMENTO CE N. 44/01 - ESISTENZA DI UN USO NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE - PROVA - ONERE

Nota di redazione:

La pronuncia che segnaliamo riveste grande importanza pratica perché  risolve un contrasto di giurisprudenza insorto in ordine al giudice competente a decidere le controversie inerenti i contratti internazionali (in ambito CE) più usuali, ovvero quello di vendita di beni e quello di prestazione di servizi.

Secondo l’art 5 del Regolamento del Consiglio CE n. 44/2000  la competenza del giudice va determinata in base al luogo di consegna dei beni, ovvero al luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, che, nel caso di compravendita di beni, è il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto.

Ora, la Suprema Corte è giunta ad affermare, con l'ordinanza riportata ( per ribadire poi la tesi con una successiva sentenza nel corso del 2007 ) che l'obbligazione di consegna del venditore, qualora il contratto di vendita implichi il trasporto dei beni, deve intendersi adempiuta con la consegna dei beni al primo vettore per la trasmissione al compratore. Il che equivale a dire, in pratica, che v’è ora la possibilità, ad es.,   di presentare il ricorso per decreto ingiuntivo presso i Tribunali nazionali (in base al luogo di consegna al primo vettore).

 

Massime:


In tema di commercio internazionale, l'art. 23 del Regolamento CE n. 44/01 del Con-siglio, del 22 dicembre 2001, nella parte in cui prescrive, per la stipulazione della clausola di deroga alla giurisdizione, l'adozione di una forma ammessa da un uso co-nosciuto dalle parti o ad esse presuntivamente noto, in alternativa alla forma scritta o a quella ammessa dalle pratiche stabilite dalle parti, presuppone la prova, posta a ca-rico della parte che invoca la proroga della giurisdizione, di un comportamento gene-ralmente e regolarmente osservato dagli operatori del settore in sede di stipulazione di contratti di un determinato tipo, senza che assumano alcun rilievo il grado di diffu-sione di tale comportamento, le forme di pubblicità, le contestazioni giudiziali ed il collegamento con i requisiti eventualmente diversi prescritti dai singoli ordinamenti nazionali.

 


In tema di compravendita internazionale di beni mobili, ai fini dell'individuazione del giudice competente in ordine alla domanda di adempimento, l'art. 5 n. 1 del Regola-mento CE n. 44/01 del Consiglio, del 22 dicembre 2001, conferisce rilievo, per tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, esclusivamente al luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati, per la cui determinazione occorre fare riferi-mento all'art. 31 della Convenzione internazionale di Vienna sui contratti di vendita internazionale di merci, adottata l'11 aprile 1980 e resa esecutiva con legge 11 di-cembre 1985, n. 765, in virtù del quale, ove sia dedotto l'inadempimento dell'obbli-gazione di fornitura di merci, e sempre che il venditore non sia obbligato a consegna-re i beni in un altro luogo determinato, l'obbligazione di consegna del venditore, qua-lora il contratto di vendita implichi il trasporto dei beni, deve intendersi adempiuta con la consegna dei beni al primo vettore per la trasmissione al compratore.

 

 

Sentenza per esteso:
 

Svolgimento del processo

Con citazione del 15 maggio 2002 la società italiana Toscoline s.r.l., avente la sua sede in Prato, conveniva in giudizio, innanzi al tribunale della stessa città, la società francese Saneco s.a. perchè, accertati i vizi ed i difetti della merce che le era stata fornita, venisse dichiarata, ai sensi dell'art. 1492 c.c. la riduzione del prezzo in ragione di Euro 39.494,57 (ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia) e la società convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni.

La società convenuta, che costituendosi aveva eccepito che per le domande proposte nei suoi confronti fosse dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, proponeva, per tale motivo, regolamento preventivo di giurisdizione.

Esponeva che: a) aveva venduto alla società Toscoline s.r.l. un ingente quantitativo di tessuto greggio; b) nelle condizioni generali di vendita, riportate anche sul retro delle fatture emesse, era inserita la clausola (art. 11), che stabiliva la competenza del tribunale di commercio di Hazenbrouk per ogni controversia tra le parti in ordine all'interpretazione, all'esecuzione ed alla cessazione dei due contratti; c) sussistevano le condizioni previste dall'art. 23 del Regolamento n. 44/2001 CE (sostitutivo della norma dell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968) per la deroga della competenza a favore del giudice francese, giacchè la relativa clausola era stata conclusa (ovvero confermata) per iscritto o, comunque, in forma ammessa dalle pratiche intercorse tra le parti e dall'uso del commercio internazionale; d) in ogni caso, indipendentemente dalla deroga pattizia o secondo gli usi, il difetto di giurisdizione del giudice italiano derivava dalla previsione dell'art. 5 del predetto Regolamento n. 44/2001 CE (già art. 5 n. 1 della Convenzione di Bruxelles), secondo cui nella materia contrattuale la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta davanti al giudice del luogo ove l'obbligazione è stata eseguita, dato che - con riferimento alla ipotesi della vendita internazionale di beni mobili, per la quale l'art. 31 della Convenzione di Vienna del 1980 stabilisce che l'obbligo di consegna è soddisfatto dal venditore con l'affidamento della merce al primo vettore, affinchè essa pervenga all'acquirente - nella specie l'obbligazione a carico di essa società alienante era stata eseguita con la consegna allo spedizioniere della merce, parte in Francia e parte nel Belgio.

Resisteva al ricorso la società Toscoline s.r.l., che chiedeva dichiararsi la giurisdizione del giudice italiano in base alle seguenti ragioni: 1) i due contratti, nei quali sarebbe stata prevista la deroga a favore della competenza del giudice francese nel tribunale di Hazenbrouk, non erano stati mai portati a conoscenza di essa società acquirente, con la conseguenza che le condizioni generali in essi previste non potevano esserle opposte siccome "mai viste nè conosciute"; 2) la fatture costituivano semplici documenti contabili e non rivelavano alcuna fase formativa del contratto, in quanto suggellavano soltanto in via contabile un negozio in precedenza concluso; 3) il Regolamento n. 44/2001 CE non era nella specie applicabile, perchè esso era entrato in vigore successivamente alla stipulazione dei due contratti e, trovando invece applicazione l'art. 5 n. 1 della Convenzione di Bruxelles, doveva, in virtù di detta norma, ritenersi che per l'obbligazione dedotta in giudizio (avente ad oggetto la riduzione del prezzo ed il risarcimento dei danni in riferimento ad ipotesi di contratto di compravendita internazionale di cose mobili, da eseguire, perciò, al domicilio del creditore) era competente il giudice italiano, conclusione alla quale si sarebbe dovuto giungere anche per il fatto che le parti avevano previsto che la consegna della merce dovesse avvenire in Prato, luogo diverso da quello di affidamento dei beni al vettore per il trasporto.

Il Pubblico Ministero, nelle sue conclusioni scritte, chiedeva che fosse dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, sia perchè tra le parti era stato concluso un contratto contenente la clausola di deroga della giurisdizione italiana a favore di quella francese; sia perchè risultava applicabile alla fattispecie la norma di cui all'art. 5, n. 1 della Convenzione di Bruxelles.

Motivi della decisione

Provvedendo sul ricorso, rileva questo giudice di legittimità che deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che contrariamente a quel che assume la società francese Saneco s.a. ed a quanto sostiene anche il P.M. nelle sue conclusioni - nella specie deve, ratione temporis, farsi applicazione della disciplina prevista dal  Regolamento n. 44/2001 CE, che è entrata in vigore in data 1 marzo 2002, successivamente alla stipulazione dei due contratti per i quali è causa, ma anteriormente alla notificazione della citazione in data 15 maggio 2002).

Dispone, infatti, in proposito l'art. 66, comma 1, che "le disposizioni del presente Regolamento si applicano solo alle azioni proposte ed agli atti pubblici formati posteriormente alla sua entrata in vigore", per cui, dovendo il momento della proposizione della domanda essere determinato in rapporto al diritto processuale del foro adito, deve ritenersi che la domanda al giudice italiano, che è stata introdotta con l'atto di citazione notificato il 15 maggio 2002, rientra tra le "azioni proposte" successivamente all'entrata in vigore del Regolamento (obbligatorio per tutti gli Stati membri della Comunità Europea, fatta eccezione per la Danimarca nei previsti casi), la cui disciplina ha sostituito, quanto alla "materia civile e commerciale", quella della Convenzione di Bruxelles relativamente alla competenza giurisdizionale ed alla esecuzione di decisioni nella predetta materia.

La questione di giurisdizione, in relazione al primo dei profili dedotti, deve essere esaminata con riguardo alla sussistenza della clausola di deroga pattizia a favore del giudice francese, deroga che, secondo la prospettazione della società ricorrente, dovrebbe derivare per le seguenti ragioni: 1) la clausola n. 11 di attribuzione delle controversie al giudice francese, inserita nelle condizioni generali del contratto predisposte dalla società francese, sarebbe stata accettata dalla società italiana per il fatto che, conoscendole, la società Toscoline srl aveva dato successiva esecuzione al contratto; 2) le medesime condizioni generali erano riportate sul retro delle fatture, rimesse dalla società francese a quella italiana e da questa pagate, per cui la mancata formulazione di obiezioni al riguardo costituirebbe la prova dell'esistenza di un accordo sulla deroga della giurisdizione a favore del giudice francese; 3) la mancata espressa sottoscrizione della clausola da parte della società Toscoline srl non impedirebbe l'operatività della deroga, poichè l'attribuzione di competenza al giudice francese dovrebbe farsi rientrare nell'ambito degli abituali rapporti commerciali tra le parti.

Premesso che in tema di giurisdizione questa Corte giudica anche del fatto e deve procedere all'apprezzamento dirette) delle risultanze e degli atti di causa, in modo indipendente dalle deduzioni delle parti (Cass. 7 sez. un., n. 79/99), si osserva che, nel caso in esame, la norma che disciplina il patto derogatorio è quella dell'art. 23 del Regolamento n. 44/2001  CE, che, con disposizione sostanzialmente analoga a quella dell'art. 17, comma 1, della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, stabilisce che la clausola attributiva di competenza "deve essere conclusa: a) per iscritto o oralmente con conferma scritta, o b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, o c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato".

Ritiene questa Corte che non si è realizzata nessuna delle tre previste ipotesi di patto derogatorio.

Infatti anche in riferimento all'art. 23 del Regolamento n. 44/2001  CE, come già in tema di interpretazione dell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles, deve confermarsi che il requisito della forma scritta, richiesto per la clausola di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati aderenti, è rispettato, per il caso in cui la clausola stessa figuri fra le condizioni generali predisposte da uno dei contraenti e stampate nel documento contrattuale, solo quando questo sia sottoscritto da entrambe le parti e contenga un richiamo espresso a dette condizioni generali, ancorchè il richiamo non debba essere conforme anche alla previsione specifica dell'art 1341 c.c.

L'indicato requisito, pertanto, deve ritenersi mancante, in presenza di clausola inserita in un modulo sottoscritto da uno soltanto dei contraenti, non essendo all'uopo sufficiente nè che l'altro contraente abbia provveduto a predisporre il modulo stesso, nè che abbia poi tenuto un comportamento di conferma ed adesione al rapporto.

Sul punto, invero, la giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis: Cass., sez. un., n. 7503/2004; Cass., sez. un., n. 6634/2003; Cass., sez. un,, n. 1150/2002), in consonanza alla giurisprudenza comunitaria, ha già affermato, in riferimento alla norma dell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles, che essa, subordinando la validità della clausola di deroga della giurisdizione all'esistenza di una convenzione, vincola il giudice a prendere in esame, in primo luogo, se la clausola attributiva di competenza giurisdizionale abbia effettivamente costituito oggetto del consenso delle parti, precisando che, nel caso in cui una clausola del genere figuri tra le condizioni generali stampate a tergo di un modulo contrattuale, ciò non vale ad integrare idonea deroga, dato che da tale procedimento nessuna garanzia viene fornita che la controparte abbia effettivamente aderito alla clausola derogatoria del diritto comune in materia di competenza giurisdizionale e che solo nel caso in cui il contratto, sottoscritto da entrambe le parti, contenga un richiamo espresso a dette condizioni generali, deve ritenersi rispettato il requisito della prescritta forma.

Il risultato interpretativo di cui innanzi deve ricevere conferma anche nella esegesi della norma dell'art. 23 del Regolamento n. 44/2001 CE, la cui disciplina sul tema è sostanzialmente improntata, nel suo dato letterale e nella complessiva sua ratio, a quella pregressa della Convenzione di Bruxelles, con la conseguenza che deve essere escluso che, nella specie, sia intervenuta idonea deroga pattizia della giurisdizione.

E' pacifico, invero, che la clausola attributiva della competenza giurisdizionale non fu conclusa per iscritto, in quanto essa figurava soltanto nelle condizioni generali, predisposte dalla società alienante ed inviate alla società acquirente, ma da quest'ultima non sottoscritte nè altrimenti richiamate; e neppure si assume che sia stata data conferma per iscritto di un'eventuale pattuizione, di analogo contenuto, stipulata verbalmente.

La circostanza è ammessa dalla medesima società ricorrente, che in ricorso espressamente dichiara che la società Toscoline s.r.l non aveva approvato per iscritto la clausola di proroga.

Sostiene, tuttavia, la ricorrente che, al fine di negare l'efficacia di quella unilateralmente predisposta, la medesima società acquirente avrebbe dovuto contestare il contenuto delle condizioni generali riportate sul retro delle fatture inviate alla società acquirente, per cui, avendone effettuato il pagamento in corrispettivo del prezzo della merce, avrebbe in tal modo aderito implicitamente alla proroga della giurisdizione.

Ma anche tale argomento non è fondato, poichè è evidente l'errore della ricorrente nel ritenere realizzata l'adesione della controparte non in forma scritta, ma mediante un comportamento successivo dell'acquirente, che, essendo invece diretto solo all'adempimento della sua obbligazione di pagamento del prezzo, non può valere quale manifestazione di consenso alla deroga della giurisdizione a favore del giudice francese.

Nè la pretesa deroga può dirsi realizzata sul presupposto che il relativo patto abbia rivestito una "forma ammessa" dagli usi nel commercio internazionale, che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere.

La Corte di giustizia delle Comunità europee, in tema di interpretazione della citata norma dell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles circa la sussistenza di un uso (conosciuto dalle parti o ad esse presuntivamente noto) nel commercio internazionale della clausola di deroga convenzionale della giurisdizione, con la sentenza del 16 marzo 1999 emessa nel procedimento C-159/97 ha chiarito che deve ritenersi l'esistenza di un siffatto uso quando il comportamento, che a tal fine deve venire all'evidenza, è generalmente e regolarmente osservato dagli operatori attivi in tale settore in sede di stipulazione di contratti di un determinato tipo, restando irrilevanti il grado di diffusione di tale comportamento, le forme di pubblicità, le contestazioni giudiziali ed il collegamento con i requisiti eventualmente diversi previsti dai singoli ordinamenti nazionali.

L'onere di provare la "forma ammessa" è a carico del soggetto che invoca la relativa proroga e la società Saneco s.a. non ha dimostrato che, nel settore del commercio internazionale in cui le parti hanno operato, sia vigente un uso corrispondente ad un comportamento "generalmente e regolarmente" osservato dagli operatori attivi in tale settore in sede di stipulazione di contratti.

La ricorrente sembra voler collegare siffatta prova al fatto che laclausola di deroga, unilateralmente predisposta dalla società alienante e conosciuta dalla società acquirente, da quest'ultima non era stata contestata al momento del pagamento delle fatture, sicchè il suddetto comportamento di non contestazione starebbe a significare l'implicito riconoscimento che una prassi siffatta debba rientrare a pieno titolo tra le "forme ammesse" dagli usi del commercio internazionale.

Ma la tesi non può essere condivisa, dato che la mancata contestazione della controparte, ove anche ad essa potesse darsi il significato di implicita e soggettiva opinione della esistenza di un uso conforme, non può costituire, tuttavia, idonea dimostrazione dell'oggettiva e reale presenza di un siffatto uso.

La questione di giurisdizione è, invece, fondata in relazione al secondo dei profili esposti dalla società ricorrente, la quale ha dedotto che il difetto di giurisdizione del giudice italiano deve essere ritenuto in applicazione, comunque, della regola di cui all'art. 5 n. 1 del Regolamento n. 44/2001  CE, secondo cui nella materia contrattuale, analogamente alla previsione della Convenzione di Bruxelles (art. 5, n. 1), consente all'attore di citare il convenuto, domiciliato nel territorio di uno Stato membro, davanti al giudice di un altro Stato membro se questo corrisponde con il "giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita".

A differenza della Convenzione di Bruxelles la quale, secondo la risalente interpretazione che ne ha dato il Giudice comunitario (Corte giust. CE in causa 14/76, De Bloos; Corte giust. CE in causa 12/76, Tessili), richiede che sia prima individuata l'obbligazione specifica oggetto della domanda e che, quindi, in base alle norme del diritto internazionale privato, sia determinato il locus destinatae solutionis di quell'obbligazione, la norma dell'art. 5, n. 1, lett. b), del Regolamento n. 44/2001 CE, con riferimento al contratto di compravendita di beni ed a quello di prestazione di servizi, non richiede che debbano essere prima accertati quali siano l'obbligazione di volta in volta dedotta in giudizio ed il luogo di adempimento di essa in base alla lex causae o al diritto materiale uniforme eventualmente applicabile.

Il valore precettivo essenziale della norma del Regolamento n. 44/2001  CE, invero, consiste essenzialmente nel fatto che è essa stessa, in via autonoma, a stabilire che, per tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di compravendita (a carico sia dell'alienante, sia dell'acquirente), viene sempre ed unicamente in rilievo "il luogo situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati".

Il Regolamento, tuttavia, non definisce anche se per "luogo di consegna" debba essere inteso quello effettivo, nel quale i beni alienati sono materialmente acquisiti dal compratore (secondo un criterio aderente al semplice elemento letterale della norma, siccome sostiene la società resistente, che perciò fa riferimento al circondario di Prato, in cui è il comune di Montemurlo, luogo della sua sede); ovvero quello in cui i beni alienati sono dal venditore affidati al primo trasportatore per il successivo inoltro al compratore, il quale, secondo la suddetta modalità prevista in contratto, ne accetta., in tal modo, la consegna, liberando il debitore dalla relativa obbligazione.

Occorre, allora, considerare che - non potendosi allo scopo utilizzare definizioni proprie del diritto nazionale (quale potrebbe essere, per il caso in questione, quella di cui all'art. 1510 c.c, comma 2), dalla cui applicazione rischierebbe di essere vanificata la finalità del Regolamento di introdurre, anche sul punto, l'autonoma ed unificante disciplina della materia - è necessario fare ricorso, in tema di contratto di compravendita, alla Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottata l'11 aprile 1980 e resa esecutiva con la L. 11/12/2005

Ne consegue che, al fine di ritenere od escludere la giurisdizione del giudice italiano, il criterio di collegamento applicabile è quello indicato dall'art. 31 della suddetta Convenzione, norma secondo la quale, ove sia dedotto l'inadempimento all'obbligazione di fornitura di merci e sempre che il venditore non sia obbligato a consegnare i beni in un altro luogo determinato, l'obbligazione di consegna del venditore, qualora il contratto di vendita implichi il trasporto dei beni, deve intendersi adempiuta con la consegna dei beni al primo vettore per la trasmissione al compratore (Cass., sez. un., n. 14837/2003).

Orbene, nella specie l'obbligazione a carico di essa società alienante risulta essere stata eseguita con la consegna allo spedizioniere della merce, parte in Francia e parte nel Belgio, sicchè resta escluso il criterio di collegamento con la giurisdizione italiana, non potendosi ritenere, secondo quel che assume la società Toscoline s.r.l., che le parti abbiano inteso stabilire che la società alienante fosse obbligato a consegnare la merce in un luogo determinato in Italia per il fatto che le condizioni di trasporto della erano assistite da clausola CIF circa la consegna della merce a Prato o Montemurlo.

Devesi, infatti, al riguardo ribadire, secondo quanto pure la giurisprudenza di questa Corte ha già affermato (Cass., sez. un., n. 8359/90), che la sussistenza del patto espresso circa la consegna in luogo diverso da quello di affidamento della merce al vettore non può essere ravvisata nella clausola CIF/FIO, atteso che questa comporta l'assunzione da parte del venditore del costo del trasporto e degli oneri connessi, ma non implica, di per sè, lo spostamento convenzionale di quel luogo della consegna.

In accoglimento del ricorso va, pertanto, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

La società resistente è condannata a pagare le spese del presente procedimento di cassazione nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di cassazione a Sezioni Unite, pronunciando sul regolamento di giurisdizione, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano e condanna la società resistente alle spese del presente procedimento, che liquida in complessivi Euro 2.100,00 (duemilacento/00), di cui Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2006.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2006