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Cass. Sentenza n. 20699 del 2 ottobre 2007

 

TUTELA DEI CREDITI - PEGNO - INDIVIDUAZIONE DEL CREDITO GARANTITO

Massima:

Ai sensi dell'art. 2787, terzo comma, c.c., il credito garantito tramite la costituzione di un pegno deve essere sufficientemente indicato, ma a questo scopo non occorre che esso venga specificato, nella scrittura costitutiva del pegno, in tutti i suoi elementi oggettivi, in quanto gli elementi di identificazione del credito garantito possono essere presenti all'interno della scrittura o anche ad essa esterni, purche' il documento contenga indici di collegamento utili alla individuazione del credito e della cosa.

 

Sentenza per esteso:

 


                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                  
                        SEZIONE PRIMA CIVILE                        
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
Dott. PROTO       Vincenzo                        -  Presidente   - 
Dott. PANEBIANCO  Ugo Riccardo                    -  Consigliere  - 
Dott. NAPPI       Aniello                         -  Consigliere  - 
Dott. PANZANI     Luciano                    -  rel. Consigliere  - 
Dott. DE CHIARINI M. Margherita                   -  Consigliere  - 
ha pronunciato la seguente:                                         
                                        sentenza                                       
sul ricorso proposto da:                                            
BANCA   POPOLARE   DI   MILANO  s.c.r.l.,  in  persona   dei   legali
rappresentanti  sig.             S.S. e dott.             D.L.G.,   
elettivamente domiciliata in Roma, via Settembrini 30, presso  l'avv.
DEL  BUFALO  Paolo, che la rappresenta e difende con  l'avv.  Alberto
Leone del foro di Bologna, giusta delega in atti;                   
                                                       - ricorrente -
contro                                                               
FALLIMENTO Nr. (OMISSIS) della HOTEL PLAZA DI BERNAGOZZI  DANILO    
&                                                               
C.  S.A.S. e del socio accomandatario              B.D., in persona 
del  curatore dott.                G.G., elettivamente  domiciliato 
in Roma, via Ofanto 18, presso l'avv. prof. GIORGIANNI Francesco, che
lo rappresenta e difende giusta delega in atti;                     
                                                 - controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 948/03 del  5
agosto 2003;                                                 
Udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del
9/7/2007 dal Relatore Cons. Dr. Luciano Panzani;                    
Udito  l'avv.  Del  Bufalo per la ricorrente,  che  ha  concluso  per
l'accoglimento del ricorso;                                         
Udito  il  P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott.
Golia Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.          
                

 

Fatto

Il Fallimento Hotel Plaza di Bernagozzi Danilo e C. s.a.s. nonchè del socio accomandatario B.D. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Ferrara la Banca Popolare di Milano Soc. coop. a r.l., esponendo che: a) B.D. era titolare di quattro libretti di deposito a risparmio al portatore accesi presso la Banca Popolare di Milano, che sarebbero stati costituiti in pegno a favore dell'Istituto con atto datato 29 gennaio 1992 "a garanzia del credito in c/c di L. 50.000.000 (cinquantamilioni) con scadenza";
b) all'epoca egli aveva aperto presso la stessa banca il conto corrente n. (OMISSIS), a se intestato, e, quale amministratore unico della Hotel Plaza S.r.l., i conti correnti n. (OMISSIS), intestati alla società; c) a seguito della revoca dei fidi concessi sia al B. che alla società, la banca aveva posto all'incasso i libretti, realizzando la somma di L. 68.794.258 con valuta 20 dicembre 1996, che aveva accreditato sul conto corrente n. (OMISSIS), riducendone l'esposizione; d) dopo il fallimento della società e del socio, dichiarato con sentenza del 9 maggio 1997, senza alcuna autorizzazione, essa aveva prelevato dal conto una somma identica a quella depositata sui libretti, senza metterla a disposizione della curatela, ripristinando l'originaria esposizione, per la quale si era insinuata al passivo, ottenendo l'ammissione con riserva di azioni revocatorie; e) l'operazione era censurabile per i seguenti aspetti: nullità del pegno per mancanza di data certa; sua nullità per indeterminatezza del credito garantito; revocabilità del pagamento ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2; sua inefficacia ai sensi della L. Fall., art. 44.
La curatela chiedeva pertanto al Tribunale di dichiarare la nullità del pegno ovvero revocare il pagamento ovvero dichiararlo inefficace, condannando in ogni caso la banca alla restituzione della somma di L. 68.794.258, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali.
Costituitasi in giudizio la Banca Popolare di Milano, il Tribunale con sentenza dell'8 giugno 2001, ritenuta la nullità del pegno per indeterminatezza del credito garantito, condannava la banca alla restituzione della somma incassata, oltre agli interessi legali dal 9 maggio 1997.
La Banca Popolare di Milano proponeva appello, deducendo che il giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto la nullità del pegno ai sensi dell'art. 2787 c.c., comma 3 atteso che all'atto della sua costituzione il B. era titolare di un solo conto corrente, sicchè non poteva sorgere alcun dubbio sulla individuazione del rapporto garantito. La curatela resisteva al gravame e riproponeva tutte le questioni e le domande non decise dal Tribunale perchè ritenute assorbite.
La Corte d'appello di Bologna con sentenza 5 agosto 2003 rigettava l'appello, osservando che l'atto di costituzione del pegno aveva data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, risultando il pegno dall'estratto notarile del libro pegni, regolarmente tenuto e vidimato, ma che l'atto in parola non recava sufficiente indicazione del credito garantito. La scrittura, infatti, conteneva soltanto le parole "A garanzia del credito in C/C di L. 50.000.000 (cinquantamilioni) con scadenza ... da voi concessomi ...".
Tale riferimento al credito garantito non consentiva di stabilire se il credito in conto corrente fosse costituito da uno scoperto di conto già esistente, in scadenza, ovvero da una nuova linea di credito. Non permetteva neppure di individuare il conto corrente cui il pegno doveva ricollegarsi. Il B., infatti, aveva aperto presso la banca tre distinti conti, di cui uno intestato a se e gli altri due alla Hotel Plaza s.r.l. di cui era amministratore unico e di cui sarebbe diventato socio accomandatario sul finire dell'anno.
Il credito garantito poteva pertanto riferirsi ad uno qualsiasi dei tre conti, posto che era tutt'altro che inusuale che l'amministratore di una società garantisse personalmente le obbligazioni assunte dalla società medesima.
Era vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, perchè il credito garantito sia sufficientemente indicato non occorre che esso venga specificato nella scrittura costitutiva del pegno in tutti i suoi estremi soggettivi ed oggettivi, bastando che siano indicati elementi sufficienti per consentirne l'identificazione. Tali riferimenti peraltro non potevano essere soltanto estrinseci alla scrittura costitutiva della garanzia, perchè in tal caso essi non avrebbero potuto esprimere la sufficiente indicazione richiesta dall'art. 2787 c.c..
Sotto tale profilo non era sufficiente che il credito garantito, secondo la scrittura, ammontasse a 50 milioni e che l'affidamento concesso al B. sul conto corrente a lui personalmente intestato corrispondesse a tale ammontare, perchè non poteva farsi ricorso al libro fidi della banca e neppure al concreto svolgimento del rapporto tra le parti, al fine di ritenere che l'atto si riferisse ad un'apertura di credito regolata in conto corrente e che questo coincidesse con quello genericamente indicato nell'atto stesso.
Il pegno era pertanto nullo, anche volendo ritenere che si trattasse di pegno irregolare, con la conseguente inapplicabilitàdell'art. 1851 c.c. e l'obbligo della banca di restituire alla curatela i libretti bancari ovvero il relativo importo, se incassato. Aggiungeva la Corte d'appello che la banca non avrebbe potuto compensare il credito nei confronti del B. con quello a suo carico di restituzione dei libretti, difettando il presupposto dell'omogeneità. Avverso la sentenza ricorre per cassazione la Banca Popolare di Milano articolando tre motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso la curatela del Fallimento Hotel Plaza di Bernagozzi Danilo e C. s.a.s. nonchè del B. in proprio.

 

Diritto

1. Con il primo motivo la banca ricorrente deduce violazione dell'art. 2787 c.c. nonchè difetto di motivazione.
La Corte d'appello avrebbe omesso di considerare alcune circostanze in fatto che avrebbero consentito di ritenere dimostrato il riferimento della scrittura costitutiva del pegno all'apertura di credito in conto corrente concessa al B. sul conto corrente a lui intestato.
In particolare la Corte di merito non avrebbe considerato che l'intestazione della scrittura recava la dicitura "Pegno su titoli e libretti di risparmio costituiti dallo stesso cliente affidato", che rinviava al credito concesso al B. e non alla società fallita. La Corte non avrebbe spiegato come sarebbe stato possibile confondere il conto intestato ad una persona fisica con altri conti intestati ad una società di capitali. Nella scrittura si faceva riferimento al credito in c/c di L. 50.000.000 "... da Voi concessomi ...".
La Corte avrebbe errato nel ritenere di non poter prendere in considerazione la delibera di concessione di un'apertura di credito in conto corrente al B. sino alla concorrenza di L. 50.000.000, la cui valutazione in una con l'entità del credito garantito risultante dalla scrittura costitutiva del pegno, avrebbe consentito la perfetta identificazione del credito per cui la garanzia era stata concessa. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 2787 c.c., comma 3 e dell'art. 1851 c.c. e difetto di motivazione.
Osserva che la Corte di merito avrebbe errato nel ritenere che la necessità della sufficiente indicazione del credito garantito ai fini del sorgere della prelazione fosse richiesta anche qualificando il pegno come irregolare, perchè al contrario l'art. 2787 c.c. non si applicherebbe a tale tipo di pegno, in quanto norma eccezionale non suscettibile di analogia, come affermato dalla dottrina.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce ancora violazione degli artt. 2787 e 1851 c.c. in ordine all'affermata impossibilità della compensazione tra il credito di restituzione della banca e il controcredito da essa vantato nei confronti del fallito B..
Invoca la giurisprudenza di questa Corte che ha ammesso la compensazione tra il credito vantato dal creditore titolare del pegno irregolare e il controcredito relativo alla restituzione del tantumdem dei beni trasferitigli in proprietà.
2. Il primo motivo di ricorso è fondato.
L'art. 2787 c.c., comma 3, stabilisce che quando il credito eccede un certo importo la prelazione pignoratizia possa essere opposta ai terzi solo se la scrittura sia di data certa e contenga sufficienti indicazioni del credito, oltre che della cosa data in pegno.
Tale indicazione, come più volte ritenuto da questa Corte (Cass. 26.1.2006, n. 1532; Cass. 19.3.2004, n. 5561; 12.7.1991, n. 7794), può anche essere desunta in via indiretta, in base ad elementi che comunque portino alla identificazione del credito garantito, che siano presenti all'interno della scrittura o anche ad essa esterni, purchè il documento contenga indici di collegamento utili alla individuazione del credito e della cosa. Resta invece inopponibile la prelazione se, per la genericità delle espressioni usate, il credito garantito possa essere individuato solo con l'ausilio di ulteriori elementi esterni, ancor più se non preesistenti o almeno coevi alla formazione della scrittura, la cui insorgenza solo dopo la convenzione, tanto più se lontano da essa, comporti che il pegno fu costituito in previsione di indeterminate ed eventuali operazioni creditizie, e mancò dunque dei caratteri di accessorietà ed inerenza, venuti ad esistenza solo ex post.
Nel caso di specie la Corte d'appello ha ritenuto che il credito garantito non fosse sufficientemente indicato perchè il generico riferimento contenuto nella scrittura costitutiva al credito di conto corrente di L. 50.000.000 non permetteva di chiarire se fosse questione del conto corrente intestato al B. persona fisica o dei due conti correnti intestati alla società fallita, di cui il B. era amministratore, essendo tutt'altro che insolito che l'amministratore di una società di capitali prestasse garanzia a fronte degli affidamenti concessi alla società da lui gestita.
E la Corte ha aggiunto che l'esistenza di un'apertura di credito concessa al B. per l'ammontare appunto di L. 50 milioni, documentata dal libro fidi della banca, era elemento estrinseco alla scrittura, inidoneo a conferire agli elementi contenuti in quest'ultima la capacità di individuare in modo univoco il credito garantito.
Tale conclusione è contraria alla giurisprudenza di questa Corte prima richiamata ed è illogica. E' contraria alla giurisprudenza perchè questa Corte ha affermato che la sufficiente indicazione del credito garantito, richiesta dall'art. 2787 c.c. può anche essere desunta in via indiretta, in base ad elementi che comunque portino alla identificazione del credito in questione, che siano presenti all'interno della scrittura o anche ad essa esterni, purchè il documento contenga indici di collegamento utili alla individuazione del credito e della cosa. Occorre dunque che l'indicazione del credito da parte della scrittura non sia generica, a tutela degli altri creditori che hanno diritto a non vedersi preferito il creditore pignoratizio se non a fronte di una chiara e precisa indicazione del credito garantito, non essendo consentita nel nostro ordinamento la costituzione del pegno a garanzia di un credito non determinato. Ma la non genericità dell'indicazione non sussiste quando gli elementi contenuti nella scrittura, pur incompleti, trovino in altri elementi, esterni alla scrittura stessa, una sufficiente corrispondenza, tale da far venir meno il carattere dell'indeterminatezza ed il rischio di pregiudizio per i creditori concorrenti. Nel caso di specie la scrittura costitutiva di pegno recava l'indicazione dell'ammontare del credito garantito e della sua natura, concessione di credito in conto corrente. La banca aveva provato che al B. persona fisica era stata concessa un'apertura di credito in conto corrente proprio sino alla concorrenza di L. 50 milioni, così come indicato nell'atto costitutivo del pegno.
La Corte d'appello, affermando che quest'ultima circostanza costituiva un elemento estrinseco inidoneo ad identificare il credito garantito, perchè estraneo alla scrittura, ha omesso di valutare congiuntamente gli elementi che emergevano dalla scrittura e quelli ad essa estranei, oltre alla circostanza che non era stato dedotto nè allegato che gli affidamenti concessi alla società fallita fossero costituiti da un'apertura di credito in conto corrente sino alla concorrenza di L. 50 milioni, come indicato nella scrittura costitutiva del pegno.
Il motivo va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione.
3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2787 e 1851 c.c. affermando che la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto che, quand'anche il pegno avesse avuto natura di pegno irregolare, come da essa sostenuto, ugualmente avrebbero dovuto trovare applicazione i requisiti formali della scrittura costitutiva del pegno richiesti dall'art. 2787 c.c.. Sostiene che la norma in parola non sarebbe applicabile al pegno irregolare, perchè si tratterebbe di norma eccezionale, in quanto introduttiva di requisiti di forma particolari, insuscettibile d'interpretazione analogica. Va premesso che la curatela controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del motivo osservando che il giudice di primo grado aveva qualificato il pegno come irregolare ed aveva ritenuto applicabile al pegno irregolare l'art. 2787 c.c. senza che su tale questione fosse stato proposto appello, si che in proposito si sarebbe formato il giudicato.
In proposito va osservato che certamente il giudicato non si è formato sull'applicabilità alla fattispecie dell'art. 2787 c.c. posto che tale questione era oggetto dell'appello. E' comunque assorbente il rilievo che l'eccezione è generica, perchè la controricorrente non ne ha compiutamente riportato gli elementi costitutivi omettendo di riportare nel controricorso il contenuto della sentenza di primo grado e dei motivi d'appello.
Il motivo non è fondato. Come ha osservato questa Corte, l'art. 2787 c.c., comma 3 detta una norma eccezionale rispetto alla forma degli altri contratti diversi dal pegno, ma che rimane norma generale per quanto concerne tutti i tipi di pegno. Se è vero che essa è inserita nella sezione del codice civile che tratta del pegno di cose mobili, che costituiscono l'oggetto tipico di tale garanzia, mentre la disciplina del pegno irregolare è contenuta in altra parte del codice, va subito aggiunto che essa esprime "un'esigenza di carattere generale, connaturata al concetto stesso di prelazione", per cui essa trova applicazione anche per gli altri tipi di pegno, ove non sia dettata una disciplina diversa ( Cass. 13.4.1977, n. 1380).
Ne deriva pertanto che, anche qualificando il pegno in esame come pegno irregolare, ugualmente si pone il problema della validità della prelazione, giusta il disposto dell'art. 2787 c.c., comma 3 come ha correttamente ritenuto la Corte territoriale.
3. Il terzo motivo è assorbito. La banca ricorrente contesta l'affermazione della Corte d'appello sull'impossibilità di compensazione tra il credito vantato dalla banca e il controcredito di restituzione dei libretti per difetto di omogeneità dei reciproci crediti, osservando che la compensazione sarebbe un effetto naturale del pegno irregolare. E' peraltro evidente che tale argomentazione si fonda sulla validità del pegno in parola, sulla quale dovrà pronunciarsi il giudice di rinvio, cui si demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

 

P.Q.M

La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 9 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2007