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 Cass. Sentenza 21098/07

 

Massima:

FAMIGLIA - COMUNIONE LEGALE

La Corte , puntualizzando che deve ritenersi superata la posizione secondo la quale solo i diritti reali, e non anche i diritti di credito possono entrare a far parte della comunione legale , afferma che i titoli obbligazionari acquistati dal coniuge in regime patrimoniale di comunione legale con i proventi della sua attività lavorativa sono da considerare una forma di investimento, e come tali rientrano nella nozione di “acquisti” di cui all’art. 177 c.c. ed entrano subito a far parte della comunione, e non ricadono nella comunione de residuo.