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SUCCESSIONI

 

Successioni, modifiche al codice civile  introdotte con la Legge 80/05.

Legittimari, azione di riduzione e azione di restituzione

Sembra utile richiamare l’attenzione su una importante novità introdotta dalla Legge 80/05 che ha inciso in maniera significativa sull’istituto della " legittima ". Le nuove norme, infatti, modificano le regole del diritto ereditario in materia di tutela degli stretti congiunti del defunto. Com'è noto costoro (cd legittimari ) ove non percepiscano una determinata quota del patrimonio del defunto ( la legittima ) hanno diritto di impugnare (cd azione di riduzione ) le donazioni fatte dal defunto o le sue disposizioni testamentarie. I legittimari, inoltre, se non trovano di che soddisfarsi nel patrimonio del donatario, possono rivolgere le loro pretese contro i beni donati ( cd azione di restituzione ), chiunque ne sia divenuto proprietario, anche quindi nei confronti di terzi.

Novità in relazione all’ azione di riduzione. Le nuove disposizioni prevedono che l'azione di riduzione " ripulisce " dalle ipoteche e dai  pesi " ( ad esempio: un diritto di usufrutto ) che siano venuti a interessare gli immobili ( e i mobili registrati ), oggetto di donazioni lesive della legittima, non in ogni caso, come finora è accaduto, ma solo qualora l'azione stessa sia proposta prima del decorso di 20 anni dalla ( trascrizione della) donazione. In questo caso, il legittimario matura un credito verso il donatario, pari al minor valore dei beni causato da quelle donazioni, credito che, però, è ovviamente soddisfacente per il legittimario solo se il donatario non sia incapiente.

Novità in relazione all’azione di restituzione. La nuova norma dispone che l'azione di restituzione non può essere promossa se siano trascorsi 20 anni dalla data della donazione ( prima questo termine di 20 anni non esisteva). Inoltre viene disposto che il termine ventennale è " sospeso " ( e quindi si ferma il suo decorso ) nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante, qualora essi notifichino al donatario e poi trascrivano nei registri immobiliari un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione ( l'atto di opposizione perde effetto dopo 20 anni se non sia rinnovato ). In altri termini possono opporsi alla donazione i legittimari del donante che non intendono " subire " il decorso dei vent'anni ( termini che come detto, consoliderebbe i diritti acquisiti dagli aventi causa del donante ).

Le finalità della nuova disciplina. La nuova norma ha l'obiettivo di rendere sicura, dopo un certo lasso di tempo, la circolazione dei beni donati: finora, infatti, se il legittimario leso dalla donazione non trovava capienza nel patrimonio del donatario, per conseguire il valore della quota di legittima spettante, il legittimario stesso poteva soddisfarsi direttamente sui beni donati pretendendone la " restituzione " da parte di chi ne fosse attualmente il proprietario ( anche dopo una serie di regolari passaggi di proprietà ) con l'effetto che chiunque si trovasse proprietario dei beni donati poteva vedersi coinvolto nella lite ereditaria tra il legittimario leso dalla donazione e il donatario dante causa dell'attuale proprietà ( con scarse prospettive per l'attuale proprietario dei beni di poter soddisfare poi il suo diritto di credito verso il dante causa risultato insolvente ). Con le nuove norme resta salvo il diritto del legittimario, leso nella sua facoltà di conseguire la legittima, di agire per la " riduzione" della donazione e delle disposizioni testamentarie lesive; una volta e esperita vittoriosamente l'azione di riduzione, il legittimario, per conseguire il valore spettantegli effettivamente, dovrà agire in restituzione contro l'attuale proprietario dei beni donati, purché non siano passati vent'anni dalla donazione. Dopo vent'anni, in altri termini chi compra beni donati acquisisce la sicurezza di non essere convenuto con azioni di restituzione dei beni rinvenienti da donazione.

 

 

Successione testamentaria, testamento, diseredazione.

(Corte d’ Appello di Catania 28.5.03)

Questa sentenza si segnala per l'importanza del principio affermato, peraltro, conforme all'indirizzo della consolidata giurisprudenza di legittimità, e offre lo spunto per affrontare un argomento di indubbio interesse.

La massima: a) "Il testatore, ai sensi dell'art. 587 cc, può validamente escludere dall'eredità, in modo implicito o esplicito, un erede legittimo, purché non legittimario, a condizione però che la scheda testamentaria contenga anche disposizioni positive rivolte cioè ad attribuire beni ereditari ad altri soggetti, nella forma dell'istituzione di erede o del legato. È, quindi, nullo per illiceità della causa il testamento con il quale il de cuius diseredi tutti i suoi parenti ( non legittimari ) di ogni ordine e grado, qualora dall'interpretazione della scheda testamentaria non risulti che il testatore, nel manifestare espressamente la volontà di diseredare i suoi successibili, abbia inteso - anche implicitamente - attribuire, nel contempo, le proprie sostanze allo Stato.

b) La nullità della disposizione testamentaria con la quale il testatore diseredi tutti o alcuni dei chiamati ex lege non inficia tutto il testamento, e in particolare quella parte di esso con la quale il de cuius  ha dichiarato di voler revocare un precedente testamento contenente una istituzione di erede, salvo che risulti che il suo autore, qualora avesse avuto consapevolezza della nullità della diseredazione, avrebbe voluto mantenere ferma la istituzione di erede contenuta nel precedente testamento”.

Per inciso, preme osservare come la Corte, nella sentenza, si faccia premura di precisare che la diseredazione non può riguardare i legittimari, quanto meno nei limiti della quota di riserva, in forza della previsione generale secondo la quale le disposizioni testamentarie non possono ledere le quote riservate per legge ai legittimari.

Il caso: nella fattispecie con testamento in data 18/10/93 il de cuius aveva istituito erede universale un soggetto non compreso tra i suoi successori ex lege; con altro testamento, datato 04/11/93, lo stesso de cuius aveva così disposto: " Revoco ed annullo ogni mia precedente disposizione testamentaria. Voglio che tutti i miei parenti di qualunque ordine e grado siano esclusi dalla mia successione mortis causa  ".

La decisione: La Corte ha escluso che il testatore abbia inteso anche implicitamente attribuire le proprie sostanze allo Stato e, avendo ritenuto che la nullità riguardante la diseredazione non infici tutto intero il testamento, ha riconosciuto la validità della revoca della precedente istituzione di erede e ha dichiarato aperta la successione legittima in favore dei parenti di quinto grado del de cuius.

I precedenti: il principio affermato sub a) pare in effetti consolidato ed è stato confermato tra le ultime da Cass. 18.6.94 n. 5895.

 

Le risposte ai quesiti:

I°) Revocazione o riduzione della donazione

Quesito: nel caso di acquisto di un immobile ad uso abitativo, precedentemente oggetto di donazione, l'acquirente potrebbe subire l'azione di revocazione da parte del donante, o altre iniziative da parte di potenziali eredi o di  eventuali creditori?

Risposta: la revocazione della donazione può avvenire solo per ingratitudine o per sopravvenienza di figli. 

Questa eventualità, normalmente, non dovrebbe spaventare più di tanto un compratore, in quanto l'articolo 807 cod. civ. dispone che:" se il donatario ha alienato i beni deve restituirne il valore... "; pertanto la revocazione non può seguire l'immobile  alienato. Al contrario l'azione di riduzione esperita dall'erede legittimario pretermesso ( ovvero che ha visto pregiudicati i suoi diritti alla quota di legittima ) segue l'immobile ed egli può quindi chiedere la restituzione degli immobili anche agli aventi causa del donatario ( anche se,  con la riforma del 2005 introdotta con il c.d. decreto competitività, la donazione diventa definitiva e quindi inattaccabile trascorsi venti anni dalla trascrizione dell'atto di donazione).

 

II°)  Azione di riduzione, prescrizione

Quesito: qual è il termine di prescrizione dell'azione di riduzione?

Risposta: l'azione di riduzione ( delle donazioni o delle disposizioni testamentarie ) si prescrive con il decorso di un decennio: termine che, secondo la sentenza della Cassazione n. 20644/04, decorre dal momento dell’accettazione dell’eredità.