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Cass. Sentenza n. 16315/07

 

CONTRATTI – VIAGGI VACANZE “TUTTO COMPRESO” – “FINALITA’ TURISTICA” – CAUSA CONCRETA - IRREALIZZABILITA’ PER SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ DI UTILIZZAZIONE DELLA PRESTAZIONE – RISOLUZIONE

 

Massima:

Nel contratto di viaggio vacanza “tutto compreso” ( c.d. “pacchetto turistico” o package ), caratterizzato dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi costituiti dal trasporto, dall’alloggio e da servizi turistici agli stessi non accessori (itinerario, visite, escursioni con accompagnatori e guide turistiche, ecc.) costituenti parte significativa di tale contratto, con durata superiore alle 24 ore ovvero estendentesi per un periodo di tempo comportante almeno una notte, la "finalità turistica" (o "scopo di piacere") non costituisce un irrilevante motivo ma si sostanzia nell’interesse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, connotandone la causa concreta. Ne consegue che la irrealizzabilità di tale finalità per sopravvenuto evento non imputabile alle parti determina, stante il venir meno dell’elemento funzionale dell’obbligazione costituito dall’interesse creditorio (art. 1174 c.c.), l’estinzione del contratto per sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, con esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni.
Nel delineare i caratteri e la funzione del contratto di viaggio vacanza “tutto compreso” ( c.d. “pacchetto turistico” o package ), distinguendolo dal contratto di organizzazione ( artt. 5 ss. ) o di intermediazione ( art. 17 ss. ) di viaggio ( CCV ) di cui alla Convenzione di Bruxelles del 1970 ( resa esecutiva con L. 27 dicembre 1977, n. 1084 ), e nel porre in rilievo che la causa concreta assume rilievo, oltre che come elemento di qualificazione, anche relativamente alla sorte del contratto, quale criterio di relativo adeguamento, la S.C., superando le perplessità in passato avvertite in argomento ( v. Cass., 9/11/1994, n. 9304 ), afferma per la prima volta che l’impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore, pur se normativamente non specificamente prevista, è da considerarsi causa di estinzione dell’obbligazione, autonoma e distinta dalla sopravvenuta totale ( art. 1463 c.c. ) o parziale ( art. 1464 c.c. ) impossibilità di esecuzione della medesima.
Ravvisando conforme a diritto il dispositivo dell’impugnata pronunzia la Corte di legittimità, nel limitarsi a correggerne la motivazione nella parte in cui si era dai giudici di merito ritenuta ricorrere quest’ultima causa di risoluzione, ha pertanto confermato la legittimità della pronunzia di scioglimento del contratto di package avente ad oggetto un viaggio vacanza di due settimane per due persone a Cuba, essendo ivi in atto un’epidemia di dengue emorragico, sicchè i turisti, in accordo con l’agenzia di viaggi, avevano optato per diversa destinazione, nonché di rigetto della domanda di pagamento dell’indennità per il recesso formulata dal tour operator.