Cass. Sentenza n. 16315/07
CONTRATTI – VIAGGI VACANZE “TUTTO COMPRESO” – “FINALITA’ TURISTICA” – CAUSA CONCRETA - IRREALIZZABILITA’ PER SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ DI UTILIZZAZIONE DELLA PRESTAZIONE – RISOLUZIONE
Massima:
Nel
contratto di viaggio vacanza “tutto compreso” ( c.d. “pacchetto turistico” o
package ), caratterizzato dalla prefissata combinazione di almeno due degli
elementi costituiti dal trasporto, dall’alloggio e da servizi turistici agli
stessi non accessori (itinerario, visite, escursioni con accompagnatori e guide
turistiche, ecc.) costituenti parte significativa di tale contratto, con durata
superiore alle 24 ore ovvero estendentesi per un periodo di tempo comportante
almeno una notte, la "finalità turistica" (o "scopo di piacere") non costituisce
un irrilevante motivo ma si sostanzia nell’interesse che lo stesso è
funzionalmente volto a soddisfare, connotandone la causa concreta. Ne consegue
che la irrealizzabilità di tale finalità per sopravvenuto evento non imputabile
alle parti determina, stante il venir meno dell’elemento funzionale
dell’obbligazione costituito dall’interesse creditorio (art. 1174 c.c.),
l’estinzione del contratto per sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della
prestazione, con esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni.
Nel delineare i caratteri e la funzione del contratto di viaggio vacanza “tutto
compreso” ( c.d. “pacchetto turistico” o package ), distinguendolo dal contratto
di organizzazione ( artt. 5 ss. ) o di intermediazione ( art. 17 ss. ) di
viaggio ( CCV ) di cui alla Convenzione di Bruxelles del 1970 ( resa esecutiva
con L. 27 dicembre 1977, n. 1084 ), e nel porre in rilievo che la causa concreta
assume rilievo, oltre che come elemento di qualificazione, anche relativamente
alla sorte del contratto, quale criterio di relativo adeguamento, la S.C.,
superando le perplessità in passato avvertite in argomento ( v. Cass.,
9/11/1994, n. 9304 ), afferma per la prima volta che l’impossibilità di
utilizzazione della prestazione da parte del creditore, pur se normativamente
non specificamente prevista, è da considerarsi causa di estinzione
dell’obbligazione, autonoma e distinta dalla sopravvenuta totale ( art. 1463
c.c. ) o parziale ( art. 1464 c.c. ) impossibilità di esecuzione della medesima.
Ravvisando conforme a diritto il dispositivo dell’impugnata pronunzia la Corte
di legittimità, nel limitarsi a correggerne la motivazione nella parte in cui si
era dai giudici di merito ritenuta ricorrere quest’ultima causa di risoluzione,
ha pertanto confermato la legittimità della pronunzia di scioglimento del
contratto di package avente ad oggetto un viaggio vacanza di due settimane per
due persone a Cuba, essendo ivi in atto un’epidemia di dengue emorragico, sicchè
i turisti, in accordo con l’agenzia di viaggi, avevano optato per diversa
destinazione, nonché di rigetto della domanda di pagamento dell’indennità per il
recesso formulata dal tour operator.