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DIRITTO FALLIMENTARE

 

Fallimento, pegno di terzo, revocatoria fallimentare (Cass. n. 10012/04)

Con questa sentenza la Corte di cassazione ha affrontato una questione relativamente nuova, approfittando dell'occasione anche per ribadire principi già noti.

Il caso. un creditore chiedeva di essere ammesso al passivo di un fallimento in via privilegiata, in quanto titolare di un pegno costituito da un terzo ( n.d.r. ovviamente per garantire il debito contratto dal fallito ).

La soluzione, secondo la Suprema Corte, non trova modo di realizzarsi nel fallimento del debitore nel senso di cui all'articolo 2787 cc. Alla massa attiva del fallimento, che è costituita dai beni del debitore, non è acquisita, infatti, la cosa oggetto del pegno, della quale il terzo costituente non ha perduto né la proprietà né il diritto alla restituzione.

Inoltre, i giudici di legittimità hanno approfittato dell'occasione per puntualizzare che la costituzione del pegno nemmeno potrebbe essere oggetto di domanda revocatoria da parte della curatela del fallimento, non sussistendo il presupposto della lesione della par condicio creditorum.

In effetti la funzione della revocatoria è quella di recuperare i beni che sono illegittimamente usciti dal patrimonio del fallito. Non possono essere recuperati quei beni che di tale patrimonio non hanno mai fatto e non possono fare parte ( come, nel caso di specie, il pegno costituito da un terzo ).

L'orientamento della giurisprudenza. Più in generale il principio che viene ribadito nella sentenza in oggetto e che  deve considerarsi ormai consolidato da tempo, è quello secondo cui il fallimento è insensibile ( nel bene e nel male ) a tutti quegli atti che non siano in grado di depauperare il patrimonio del fallito. In applicazione di questa medesima ratio (principio) la consolidata giurisprudenza  esclude, altresì, la revocabilità dei pagamenti del terzo, salva l'ipotesi in cui il terzo si sia rivalso ( prima del fallimento ) nei confronti del debitore (poi fallito).