SOCIETA'
Società di capitali – soci – illecito commesso da un terzo – incidenza sul valore delle quote – diritto al risarcimento del singolo socio - esclusione. (Cass. 17187/02)
Questa sentenza, non recentissima, ma interessante, consente di affrontare un tema che suscita curiosità.
Il caso. Il legale rappresentante della società di capitali A, conveniva in giudizio (in proprio e quale legale rappresentante della società A ) le società di capitali B e C, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti per effetto della dichiarazione di fallimento della Spa D - della quale egli e la società A erano soci - dovuta all’anticipato recesso, da parte delle società convenute, dal contratto di fornitura di capi di abbigliamento stipulato con la società dichiarata fallita.
Il punto. Il diritto al risarcimento dei danni compete, oltre che alla società, anche al singolo socio?
La decisione. La Corte di Cassazione ha affermato:
a) che il socio non è titolare di posizioni di diritto soggettivo che possano essere direttamente lese dall’illecito riguardante la società, per cui nei confronti del socio non si configura un danno ingiusto risarcibile a norma dell’art. 2043 c.c;
B) che l’azione, quale titolo di credito rappresentativo della partecipazione sociale, attribuisce al socio una posizione contrattuale complessa, comprensiva di poteri e diritti di natura amministrativa e patrimoniale che costituiscono il contenuto della sua partecipazione; il diritto di credito, in senso tecnico, è solo quello alla quota di liquidazione che diventa esigibile con l’estinzione della società. Non esiste un diritto alla partecipazione periodica degli utili, spettando all’assemblea ogni decisone al riguardo, nel preminente interesse sociale. La partecipazione sociale, inoltre, è un bene distinto dal patrimonio della società ed il pregiudizio derivante al socio è conseguenza indiretta ed eventuale dell’illecito. Questo colpisce il patrimonio della società, obbligando il responsabile al risarcimento nei confronti della stessa, del cui bilancio la società è legittimata a rispondere e, rispetto alla partecipazione azionaria, opera come uno dei molteplici fattori, non solo economici, che ne influenzano il valore di mercato, con la conseguenza che in relazione al minor prezzo realizzato con la cessione dell’azione, il socio non può vantare alcun diritto nei confronti dell’autore dell’illecito.
Il recesso anticipato dal contratto, pertanto, posto dolosamente o colposamente in essere per provocare il fallimento, non colpisce direttamente la sfera patrimoniale degli azionisti della società.
Responsabilità illimitata del socio accomandante (Cass. 19.11.2004 n. 21891)
Questa sentenza offre l'opportunità di ricordare quali conseguenze prevede l'articolo 2320 cc, in caso di ingerenza del socio accomandante negli affari sociali.
In particolare, la Suprema Corte, premesso che il caso di compimento di affari in nome della società senza specifica procura, così come prevede la norma citata, comporta la perdita del beneficio della responsabilità limitata verso i terzi, giunge ad affermare che la norma non introduce deroghe alla disciplina generale della rappresentanza senza potere, tanto che se la società eccepisce l'inefficacia nei suoi confronti del negozio stipulato dal socio senza rappresentanza e senza procura (falsus procurator), nessuna obbligazione sorge a suo carico (della società) se il terzo non prova che la società stessa ha ratificato l'operato dal suddetto socio.
In una precedente pronuncia, la Suprema Corte ( 27.4.94 n. 4019 ), aveva affermato che l'accomandante “falsus procurator” assume responsabilità illimitata e solidale per tutte le obbligazioni sociali, poiché qualsiasi ingerenza nell'attività sociale costituisce un comportamento potenzialmente idoneo a determinare un mutamento del tipo sociale e quindi dannoso per la posizione di preminenza dell'accomandatario.
a) nei confronti della società il socio risponde con tutto il proprio patrimonio personale degli eventuali danni provocati dalla violazione del divieto;
b) nei confronti dei terzi, risponde con il proprio patrimonio per i danni eventualmente sofferti per avere questi confidato, senza loro colpa, nella validità del contratto concluso dal socio accomandante per conto della società;
c) nei confronti dei soci accomandatari, una volta decaduto dal beneficio della responsabilità limitata per le obbligazioni sociali, alla luce del vincolo di solidarietà, deve rispondere per le obbligazioni pecuniarie che questi abbiano dovuto soddisfare in relazione al comportamento dell’accomandante che si sia ingerito nell'amministrazione.