Home

 

PERSONE e FAMIGLIA

 

Amministrazione di sostegno

Come è ormai noto, con la legge 6/04 è stato introdotto nel nostro ordinamento il nuovo istituto dell'Amministrazione di sostegno, intervento riformatore che ha profondamente rinnovato il titolo XII del libro I del codice civile. Si tratta di un istituto che si affianca ai preesistenti istituti della interdizione e dell'inabilitazione, che sono stati giudicati ormai inadeguati agli effettivi bisogni di salvaguardia e di tutela degli individui che versino in una situazione di disagio mentale. Il nuovo istituto è finalizzato a tutelare " le persone prive, in tutto o in parte, di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana " e ciò " con la minore limitazione possibile della capacità di agire ". Secondo la giurisprudenza che si è andata formando nel breve lasso di tempo trascorso dal varo della nuova disciplina, all'amministrazione di sostegno deve farsi ricorso allorché la persona interessata non soffra, in senso stretto, di una malattia psichicamente menomante, ma di un'eventuale progressivo indebolimento, delle sue facoltà intellettive, dovuto, ad esempio all'avanzare dell'età. L'età avanzata quindi anche se non è stata pensata come specifica ipotesi di insorgenza dell'amministrazione di sostegno, rappresenta una fattore di indubbio rilievo, anche se l'istituto è rivolto, comunque, a soddisfare le esigenze di tutti coloro che, privi di autonomia, abbiano bisogno di essere protetti nel compimento degli atti della vita civile.

Recentemente la Cassazione, con la Sentenza n.13584/06, intervenendo per la prima volta in merito all’istituto in parola, ha sostenuto che l’amministrazione di sostegno, per la sua intrinseca duttilità, è la soluzione adattabile a tutte quelle situazioni di disagio fisico e psichico, in passato ricondotte all’impropria tutela dell’interdizione e inabilitazione. La Suprema Corte ha poi sostenuto che è possibile ricorrere all’istituto in parola anche nei confronti di un soggetto totalmente incapace, laddove il Giudice ritenga che sia lo strumento più idoneo al fine di offrire un’adeguata protezione all’incapace.

 

 

Divorzio congiunto, revoca del consenso

Cass. Civ. 08.07.98 n. 6664

Con tale sentenza, che rappresenta, allo stato, l'unico pronunciamento di legittimità, la Corte di Cassazione ha sancito che, ove uno dei coniugi, in sede di comparizione innanzi al Collegio, revochi il consenso già prestato (con la sottoscrizione del ricorso congiunto per il divorzio), tale revoca è, per un verso, irrilevante, perché il giudice adito esamini nel merito la domanda di divorzio ( per cui deve essere cassata la sentenza della Corte di appello che abbia dichiarato improcedibile la domanda congiunta) peraltro, relativamente alla disciplina dei rapporti patrimoniali contenuta nella domanda congiunta, inammissibile, per cui qualora il giudice ritenga la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di divorzio, dovrà mantenere fermi gli accordi patrimoniali indicati nella domanda congiunta.

Tra i giudici di merito le opinioni sono discordanti: alcuni si sono pronunciati nel senso della irrilevanza della revoca unilaterale del consenso ai fini della prosecuzione del giudizio, così come sostenuto dalla Corte di Cassazione, altri, invece, sostengono che la revoca unilaterale della richiesta congiunta di divorzio importa l’inammissibilità del ricorso per mancanza di accordo tra i coniugi, altri affermano che tale revoca importa l'abbandono della domanda di divorzio e la conseguente archiviazione da parte del Tribunale.

 

 

Pillole giuridiche

Separazione tra coniugi – assegnazione dell’abitazione coniugale – disciplina della comunione (Cass. 6979/07)

La Corte di Cassazione ha recentemente stabilito un importante principio in materia di separazione di coniugi.

Nel caso in cui la casa coniugale sia rappresentata da un immobile  contestato ai due coniugi, il Giudice non potrà in quella sede decidere sull’assegnazione della casa ad uno di essi. Dovrà, infatti, farsi ricorso alla disciplina generale della comunione per dirimere la controversia.