DIRITTO DEL LAVORO
Il contratto di lavoro a progetto
In questa sezione verranno brevemente analizzate alcune recenti sentenze, emesse dai Tribunali di merito, che hanno affrontato tematiche, di particolare interesse, inerenti il rapporto di lavoro a progetto.
Come è noto, il contratto a progetto è caratterizzato dal rapporto di
collaborazione che deve essere costituito da un
progetto specifico,
ovvero da un programma di lavoro o fasi di esso. Altri elementi caratterizzanti
questo tipo di rapporto lavorativo sono: 1) la
natura personale della prestazione;
2) il coordinamento con
l’organizzazione del committente; 3)
la continuità della prestazione
4) la mancanza di subordinazione.
Casistica
I) Co.co.pro. – Mancato riconoscimento del progetto non adeguatamente circostanziato (Trib. Milano, sentenza n. 2655 del 02/08/06)
Con la sentenza in oggetto, il Tribunale di Milano ha dichiarato l’esistenza di un rapporto subordinato in luogo di un contratto a progetto nel caso in cui: "i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi dell'art. 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto".
Ora, secondo il Tribunale di Milano, per mancata individuazione del progetto si deve intendere sia la mancata indicazione formale del contenuto del progetto o programma, sia l’impossibilità di configurare un effettivo progetto.
Nel caso di specie, l’oggetto del contratto di collaborazione sottoscritto dalle parti, è stato definito come "monitoraggio delle opinioni, tendenze e grado di soddisfazione dei consumatori".
Il Tribunale di Milano ha ritenuto evidente che il progetto indicato nel contratto di lavoro non potesse ritenersi adeguatamente descritto, in quanto consistente nella semplice enunciazione del contenuto delle mansioni attribuite al lavoratore, senza alcun accenno all'obiettivo che si intendeva raggiungere ed alle attività ad esso prodromiche e funzionali al suo conseguimento.
II) Co.co.pro e contratto di lavoro subordinato (Trib. di Modena, sentenza del 21/02/06)
Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Modena ha affrontato il problema della legittimità di un rapporto di lavoro a progetto, inerente la creazione e lo sviluppo di reti commerciali.
Il contratto prevedeva, altresì, una valutazione trimestrale circa "lo stato di avanzamento dei lavori".
Il ricorrente sosteneva che nello sviluppo del rapporto si evidenziavano alcuni elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato che possono così sintetizzarsi:
a. obbligo di presenza per un numero predeterminato di ore e relativo calcolo di ferie e permessi;
b. emanazione di direttive aziendali rivolte, in via indeterminata, sia al ricorrente che ai responsabili delle reti commerciali estere ed italiane;
c. mansioni finalizzate essenzialmente alla vendita.
La sentenza di merito focalizza l'attenzione sul fatto che le giornate di ferie o le ore di permesso, sebbene presuppongano la presenza del collaboratore in ufficio e, comunque, una attività lavorativa misurata in termini di giorni, non sono di per sè stessi elementi che conducono al riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato. Infatti, il ricorrente, ha prodotto, quale prova, alcune annotazioni dallo stesso compilate su un proprio calendario che non hanno trovato riscontro nei documenti aziendali.
a) Il Giudice di merito, per altro, ha sottolineato come il computo dei giorni feriali non ha inciso sul compenso concordato "a monte" e sulla gestione, in forma autonoma, del rapporto.
b) Il Tribunale ha altresì evidenziato come l'invio di posta elettronica di analogo contenuto, indirizzato dall'azienda, sia ai propri dipendenti che al lavoratore a progetto, non sia di per sè stesso elemento fondante per la qualificazione del rapporto come subordinato.
c) Infine, il Tribunale ha indicato come assolutamente compatibile con il lavoro a progetto la presenza di un budget di vendita in capo al lavoratore stesso.
Le risposte ai quesiti:
Quali le conseguenze nel caso in cui non vi sia prova scritta del rapporto di lavoro a progetto, ovvero il contratto scade ed il rapporto prosegue?
L’art. 62 del D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 dispone che il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, specifici elementi tra i quali il progetto (o il programma o la fase di esso), la durata determinata o determinabile della prestazione. I contratti di lavoro coordinato senza progetto sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dal momento della loro costituzione. In difetto di una convenzione scritta, il datore di lavoro – committente non potrà provare l’esistenza di un progetto e lo stesso si considererà come non esistente.