DIRITTO INTERNAZIONALE
Il titolo esecutivo UE
Dal 21 ottobre 2005 è entrato in vigore il regolamento 805/2004 inerente il titolo esecutivo europeo, disciplina che costituisce un’importante svolta nell'ambito della circolazione senza vincoli delle decisioni, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici tra i paesi appartenenti all'Unione Europea (con esclusione della sola Danimarca).
L'Unione Europea ha conquistato una tappa significativa, direttamente collegata al buon funzionamento del mercato interno, vincendo le iniziali resistenze di alcuni stati poco inclini a cedere il controllo sulle Sentenze pronunciate dalle autorità di altri paesi. Resistenze vinte, però, con l'introduzione di un certificato, che uniforma i controlli semplificati, di competenza di giudici e pubblici ufficiali dello Stato emittente.
A guadagnarne saranno soprattutto i tempi, ma anche i costi, delle procedure esecutive da Stato a Stato, visto che verrà cancellata la procedura di exequatur (ovvero la procedura di controllo dell'autorità giudiziaria del paese in cui deve avere esecuzione il provvedimento).
L'attuazione delle decisioni sarà dunque automatica, senza procedimento intermedio, né motivo di rifiuto dell'esecuzione, per tutte le decisioni pronunciate in un altro Stato membro. Il regolamento si applica in materia civile e commerciale, e non riguarda in maniera specifica la materia fiscale doganale o amministrativa.
Semplificando possono essere riassunti in quattro punti i tratti salienti della nuova disciplina.
* Il contenuto. Il titolo esecutivo europeo rappresenta una procedura semplificata per l'esecuzione di crediti non contestati, soprattutto in materia civile e commerciale tra i paesi che costituiscono la Ue. Sono interessate non solo le sentenze ma anche le ordinanze di crediti e tutti quei provvedimenti che hanno natura di decisioni, oltre alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici.
* I vantaggi. Viene cancellata la procedura di exequatur che impediva un'esecuzione automatica e che implicava un riconoscimento subordinato a molte condizioni, con un deciso risparmio in termini di costi e anche di tempo.
* La procedura. La competenza all’apposizione del certificato di titolo esecutivo europeo appartiene all'autorità giudiziaria che ha emesso la decisione, mentre la procedura di esecuzione è disciplinata dal diritto dello Stato membro in cui è richiesta.
* Le condizioni. Il credito non deve essere stato contestato, ma alla mancata opposizione è equiparato anche il comportamento di chi ha inizialmente contestato per poi rinunciare, anche con l'assenza ad un'udienza, nel corso del giudizio.