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 RECENTISSIME DAL MONDO LEGISLATIVO E CURIOSITA’

 

- Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza rifiuti

 

- Convezione sulla criminalità informatica

 

- Modifiche al codice delle Assicurazioni

 

- Antiriciclaggio: imposta di bollo su assegni e vaglia rilasciati in forma libera Agenzia Entrate , circolare 07.03.2008 n° 18

 

- Sicurezza degli impianti negli edifici: le nuove disposizioni

 

- Responsabilità solidale dell'appaltatore e del subappaltatore

 

- Notifiche a mezzo di servizio postale

 

 

 

 

 

29/02/2008 - WIPO - record di depositi di domande di marchio internazionale nel 2007

Nel corso dell'anno 2007 è stato registrato il numero record di 39.945 domande di marchio internazionale depositate presso il WIPO (World Intellectual Property Organization) secondo il c.d. sistema di Madrid con un incremento del 9.5% rispetto ai depositi del 2006.

Per il quindicesimo anno consecutivo la nazione che ha depositato il maggior numero di domande è la Germania seguita dalla Francia, dagli Stati Uniti e dalla Comunità Europea. La Cina rimane la nazione che vanta il maggior numero di designazioni nelle registrazioni internazionali confermando ancora una volta il crescente interesse delle imprese straniere per questo Paese.

 

27/02/2008 - Autorità Comunicazioni: corrette modalità di diffusione dei sondaggi politici ed elettorali

In periodo elettorale, l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni ha ricordato alle emittenti televisive e alle testate giornalistiche le modalità con cui possono essere diffusi i sondaggi elettorali. In particolare, ciò che conta, si afferma nella circolare, è che i cittadini siano informati, quando leggono o vedono i sondaggi elettorali, delle modalità e dei criteri con cui è avvenuto il sondaggio in modo da rendere edotto l’elettore della obiettività o meno del sondaggio nonché dell’imparzialità dell’istituto cui è stato commissionato lo stesso.

In sostanza, l'Autorità sancisce il “diritto alla lettura informata” dei sondaggi in modo da garantire trasparenza e chiarezza e garantire una piena e consapevole scelta del partito da votare evitando possibili distorsioni. Con questa circolare viene compiuto, in definitiva, un difficile bilanciamento d’interessi tra la libertà d’iniziativa economica delle imprese che fanno sondaggi, tutelato ex art.41 Cost., e il diritto di partecipazione democratica alla vita politica, tutelato dall’art.49 della Costituzione.

Resta fermo che nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi elettorali ancorché effettuati anteriormente.

 

21/02/2008 - Governo: regolamento recante disposizioni per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi

Entreranno in vigore il 5 marzo prossimo le disposizioni regolamentari che modificano il Regio Decreto 18 maggio 1942, n. 1369, recante il regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

Il Regolamento stabilisce norme attuative del Decreto Legislativo 13/02/2006 n. 118 Attiazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto d'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale che prevede il diritto di seguito, ovvero il diritto dell'autore di opera d'arte figurativa (compresi i manoscritti) a percepire un compenso sulle vendite successive alla prima cessione dell'opera, per tutta la propria vita e per settant'anni dopo la morte, fruendo così del relativo plusvalore.


In particolare, si stabilisce che "Entro il primo mese di ciascun trimestre la SIAE comunica per iscritto agli aventi diritto, ove noti, o ai loro aventi causa, l'ammontare dei compensi resisi disponibili nel trimestre precedente, nonché l'avvenuta vendita e pubblica sul proprio sito internet istituzionale l'elenco in formato elettronico delle dichiarazioni di cui all'articolo 44 e delle vendite effettuate nel trimestre precedente, con l'indicazione dell'ammontare dei compensi resisi disponibili nel medesimo periodo. La SIAE pubblica, inoltre, nel proprio sito internet istituzionale l'elenco in formato elettronico degli aventi diritto che non abbiano ancora rivendicato il compenso per tutto il periodo di cui all'articolo 154, comma 2, della Legge, che decorre dalla scadenza del sessantesimo giorno dalla comunicazione di cui al comma 1, ovvero, nei casi in cui gli autori o i loro aventi causa non siano noti, dalla data di pubblicazione di cui al medesimo comma".

(Presidente della Repubblica, Decreto 29 dicembre 2007, n.275: Regolamento recante disposizioni modificative del capo IV del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, concernente approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2008, n.42).

 

 

 

La recente Legge finanziaria ha introdotto alcune modifiche legislative al cod. civile in materia di bilancio, nonché al cod. di procedura civile, ampliando l’ambito delle materie riservate alla decisione collegiale e al cod. penale

 

Art 2680 codice civile
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Tenuta del registro generale d’ordine* [1] Il registro generale deve essere vidimato in ogni foglio dal presidente o da un giudice del tribunale nella cui circoscrizione e` stabilito l’ufficio, indicando nel relativo processo verbale il numero dei fogli e il giorno in cui sono stati vidimati**.
[2] Questo registro deve essere scritto di seguito, senza spazi in bianco o interlinee e senza aggiunte. Le cancellature di parole devono essere approvate dal conservatore in fine di ciascun foglio con la sua firma e con l’indicazione del numero delle parole cancellate.
[3] Il registro, alla fine di ciascun giorno, deve essere chiuso con l’indicazione del numero dei titoli annotati e firmato dal conservatore.
[4] In esso si deve rigorosamente osservare la serie delle date, dei fogli e dei numeri d’ordine.
* Articolo cosi` sostituito dall’art. 12, L. 27.2.1985, n. 52.
** In deroga al presente co. vedi il co. 279 dell’art. 1, L. 24.12.2007, n. 244.

 

Art 50bis Codice di Procedura civile
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Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale [1] Il tribunale giudica in composizione collegiale: 1) nelle cause nelle quali e` obbligatorio l’intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto; 2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa*; 3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate; 4) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo; 5) nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio di amministrazione, nonche´ nelle cause di responsabilita` da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle societa`, delle mutue assicuratrici e societa` cooperative, delle associazioni in partecipa­zione e dei consorzi**; 6) nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima; 7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117; 7-bis) nelle cause di cui all’articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206***.
[2] Il tribunale giudica altresi` in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto.
* Numero cosi` modificato dall’art. 98, D.Lgs. 8.7.1999, n. 270.
** Numero cosi` modificato dall’art. 15, L. 28.12.2005, n. 262.
*** Numero aggiunto dal co. 448 dell’art. 2, L. 24.12.2007, n. 244.

 

Art 648 quater  codice penale
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Confisca.* [1] Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articolo 648-bis e 648-ter, e`sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
[2] Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilita` delle quali il reo ha la disponibilita`, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.
[3] In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter, il pubblico ministero puo` compiere, nel termine e ai fini di cui all’articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attivita` di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilita` da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.
* Articolo aggiunto dall’art. 63, D.Lgs. 21.11.2007, n. 231.