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SOCIETÀ PER AZIONI

 

Novità per i conferimenti in natura e le azioni per la tutela e la modifica del capitale sociale

Con il D.lgs. 4 agosto 2008, n. 142 (Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2008) il Legislatore italiano ha recepito la direttiva CE 2006/68/CE, che ha introdotto disposizioni intese a coordinare le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione delle società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale delle stesse.

Il testo approvato interessa principalmente le seguenti misure:

 

1. Conferimenti in natura: la possibilità delle società di derogare a quanto disposto dall’art. 2343, primo comma, per conferimenti in natura:

a) qualora il bene oggetto del conferimento sia costituito da valori mobiliari o da strumenti del mercato monetario, i quali siano valutati al prezzo medio ponderato di negoziazione, nei sei mesi  precedenti il conferimento;

b) qualora il bene oggetto del conferimento sia costituito da attività, diverse da quelle indicate al punto precedente, il cui valore equo:

b.1) sia già stato valutato da “un esperto indipendente abilitato” non oltre sei mesi precedenti l’effettivo conferimento,

oppure

b.2) sia stato definito in documenti contabili obbligatori riferiti all’esercizio precedente e sottoposti a revisione; in ogni caso è richiesta una dichiarazione, oggetto di pubblicità, contenente alcune informazioni relative al conferimento e la dichiarazione che non sono occorsi fatti nuovi rilevanti che possano modificare il valore delle attività alla data del conferimento.

Fatti eccezionali possono indurre gli amministratori a demandare la stima all’esperto nominato dal Tribunale secondo quanto tradizionalmente disposto dall’art. 2343 del Codice civile.

2. Acquisto di azioni proprie: il  valore  nominale  delle  azioni  acquistate  a norma del primo e

secondo  comma dell’articolo 2357 dalle  società  che  fanno  ricorso  al  mercato  del capitale  di  rischio  non può eccedere il 10% del capitale sociale,  tenendosi conto a tale fine anche delle azioni possedute da società controllate.

 

3. Divieto di assistenza finanziaria: la disciplina dell’assistenza finanziaria è stata completamente rivisitata, consentendo alle società l’anticipazione di fondi nonché la concessione di prestiti o di garanzie per le acquisizioni di azioni di propria emissione da parte di terzi, a condizione che:

a) siano rispettate condizioni di mercato eque, con particolare riferimento al tasso di interesse, e che sia stato valutato il merito di credito del beneficiario;

b)l’operazione sia autorizzata dall’assemblea straordinaria, alla quale sia stata preventivamente presentata una relazione degli amministratori che ne illustri le ragioni, i rischi, le condizioni e l’interesse per la società;

c) l’importo complessivo dell’assistenza finanziaria concessa a terzi sia limitata agli utili distribuibili e alla riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato.

 

Si riportano in allegato gli articoli del codice civile con le modifiche evidenziate in neretto.

 


Gazz. Uff.,   15 Settembre 2008 , n. 216

 

Modifiche al CODICE CIVILE ed alle DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE apportate dal

DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 2008, n. 142

 

(Attuazione della direttiva 2006/68/CE, che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale in GU n. 216 del 15-9-2008)

 

 

 

Articolo 2329 (1)

Condizioni per la costituzione.

 

  Per procedere alla costituzione della società è necessario:

1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;

2) che siano rispettate le previsioni degli articoli 2342, 2343 e 2343-ter, relative ai

conferimenti;

3) che sussistono le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per

la costituzione della società, in relazione al sua particolare oggetto.

 

(1) Articolo modificato dall’art. 1, d.lgs. 4 agosto 2008, n. 142.

 

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Articolo 2343-ter (1)

 

Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima.

  Nel  caso  di  conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del   mercato   monetario  non  é  richiesta  la  relazione  di  cui all'articolo 2343,  primo  comma,  se il valore ad essi attribuito ai

fini  della  determinazione  del  capitale  sociale  e dell'eventuale sovrapprezzo  è  pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi

precedenti il conferimento.

  Non  è  altresì  richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo   comma,   qualora   il   valore   attribuito,  ai  fini  della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai

beni in natura o crediti conferiti, diversi da quelli di cui al primo comma, corrisponda:

    a) al  valore equo ricavato da un bilancio approvato da non oltre un  anno, purché sottoposto a revisione legale e a condizione che la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento, ovvero

    b) al valore equo risultante dalla valutazione, precedente di non oltre  sei  mesi  il  conferimento  e  conforme ai principi e criteri generalmente  riconosciuti  per  la  valutazione dei beni oggetto del

conferimento,  effettuata  da un esperto indipendente da chi effettua il  conferimento  e  dalla società e dotato di adeguata e comprovata professionalità.

  Chi  conferisce  beni  o  crediti  ai  sensi  del  primo  e secondo comma presenta  la documentazione  dalla  quale  risulta  il  valore attribuito  ai  conferimenti  e la sussistenza, per i conferimenti di cui   al   secondo   comma,   delle   condizioni   ivi  indicate.  La documentazione è allegata all'atto costitutivo.

  L'esperto  di  cui al secondo comma, lettera b), risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi.

                        

(1) Articolo inserito dall’art. 1, d.lgs. 4 agosto 2008, n. 142.

 

 

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Articolo 2343-quater (1)

 

Fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione

 

  Gli  amministratori  verificano, nel termine di trenta giorni dalla iscrizione della società, se, nel periodo successivo a quello di cui all'articolo 2343-ter,    primo   comma,   sono   intervenuti   fatti

eccezionali  che hanno inciso sul prezzo dei valori mobiliari o degli strumenti  del mercato monetario conferiti in modo tale da modificare sensibilmente  il  valore  di  tali  beni  alla  data  effettiva  del conferimento,  comprese  le situazioni in cui il mercato dei valori o strumenti  non è più liquido, ovvero se, successivamente al termine dell'esercizio  cui  si  riferisce il bilancio di cui alla lettera a) del   secondo   comma   dell'articolo 2343-ter,  o  alla  data  della valutazione  di  cui  alla  lettera b)  del  medesimo  comma si  sono verificati  fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore  equo  dei  beni  o  dei crediti conferiti. Gli amministratori verificano   altresì   nel   medesimo   termine   i   requisiti   di professionalità   ed   indipendenza  dell'esperto  che  ha  reso la valutazione di cui all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b).

  Qualora  gli amministratori ritengano che siano intervenuti i fatti di  cui  al  primo  comma ovvero  ritengano non idonei i requisiti di professionalità   e   indipendenza   dell'esperto  che  ha  reso  la

valutazione  di cui all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b), procedono   ad   una  nuova  valutazione.  Si  applica  in  tal  caso l'articolo 2343.

  Fuori  dai  casi  di  cui  al  secondo  comma,  è  depositata  per l'iscrizione  nel registro delle imprese, nel medesimo termine di cui al  primo comma, una dichiarazione degli amministratori contenente le seguenti informazioni:

a)    la  descrizione  dei  beni o dei crediti conferiti per i quali non  si è fatto luogo alla relazione di cui all'articolo 2343, primo comma;

b)    il  valore ad essi attribuito, la fonte di tale valutazione e, se del caso, il metodo di valutazione;

c)     la  dichiarazione che tale valore è almeno pari a quello loro attribuito  ai  fini  della determinazione  del  capitale  sociale e dell'eventuale sovrapprezzo;

d)    la  dichiarazione che non sono intervenuti fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione di cui alla lettera b);

e)     e) la    dichiarazione    di    idoneità    dei   requisiti   di professionalità     e     indipendenza     dell'esperto    di    cui all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b).

  Fino all'iscrizione della dichiarazione le azioni sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.

 

 

(1) Articolo inserito dall’art. 1, d.lgs. 4 agosto 2008, n. 142.

 

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Articolo 2357 (1)

Acquisto delle proprie azioni

 

   La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle

riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono

essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

  L’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l’autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo.

  Il  valore  nominale  delle  azioni  acquistate  a norma del primo e secondo  comma dalle  società  che  fanno  ricorso  al  mercato  del capitale  di  rischio  non può eccedere la decima parte del capitale sociale,  tenendosi conto a tale fine anche delle azioni possedute da società controllate.

   Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall’assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale.

 

 (1) Articolo modificato dall’art. 1, d.lgs. 4 agosto 2008, n. 142.

 

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Articolo 2358 (1)

 

Altre operazioni sulle proprie azioni.

 

  La  società  non  può,  direttamente  o indirettamente, accordare prestiti,  né  fornire  garanzie  per l'acquisto o la sottoscrizione delle  proprie  azioni,  se non alle condizioni previste dal presente

articolo.

  Tali  operazioni  sono  preventivamente  autorizzate dall'assemblea straordinaria.

  Gli  amministratori  della società predispongono una relazione che illustri,  sotto  il  profilo  giuridico  ed economico, l'operazione, descrivendone  le condizioni, evidenziando le ragioni e gli obiettivi imprenditoriali  che  la  giustificano,  lo  specifico  interesse che l'operazione presenta per la società, i rischi che essa comporta per la liquidità e la solvibilità della società ed indicando il prezzo al   quale  il  terzo  acquisirà  le  azioni.  Nella  relazione  gli amministratori   attestano  altresì  che  l'operazione  ha  luogo  a condizioni di mercato, in particolare per quanto riguarda le garanzie prestate  e  il  tasso  di  interesse  praticato  per il rimborso del finanziamento,  e che il merito di credito della controparte è stato debitamente valutato. La relazione è depositata presso la sede della società  durante  i  trenta  giorni  che  precedono  l'assemblea. Il verbale    dell'assemblea,    corredato    dalla    relazione   degli amministratori,  è  depositato  entro trenta giorni per l'iscrizione

nel registro delle imprese.

  In  deroga  all'articolo 2357-ter,  quando  le  somme o le garanzie fornite ai sensi del presente articolo sono utilizzate per l'acquisto di  azioni  detenute  dalla  società  ai  sensi dell'articolo 2357 e

2357-bis  l'assemblea  straordinaria  autorizza  gli amministratori a disporre  di  tali azioni con la delibera di cui al secondo comma. Il prezzo  di  acquisto delle azioni è determinato secondo i criteri di cui   all'articolo 2437-ter,   secondo  comma.  Nel  caso  di  azioni negoziate  in  un mercato regolamentato il prezzo di acquisto è pari almeno  al  prezzo  medio  ponderato  al  quale  le azioni sono state negoziate  nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea.

  Qualora  la  società  accordi  prestiti  o  fornisca  garanzie per l'acquisto  o  la  sottoscrizione  delle  azioni  proprie  a  singoli amministratori  della  società  o  della  controllante o alla stessa controllante  ovvero a terzi che agiscono in nome proprio e per conto dei  predetti  soggetti,  la  relazione di cui al terzo comma attesta altresì  che  l'operazione  realizza  al  meglio  l'interesse  della società.

  L'importo  complessivo  delle  somme  impiegate  e  delle  garanzie fornite  ai  sensi  del presente articolo non può eccedere il limite degli  utili  distribuibili  e  delle  riserve disponibili risultanti

dall'ultimo  bilancio  regolarmente  approvato,  tenuto  conto  anche dell'eventuale     acquisto    di    proprie    azioni    ai    sensi dell'articolo 2357.   Una   riserva  indisponibile  pari  all'importo

complessivo  delle  somme  impiegate  e  delle  garanzie  fornite  è iscritta al passivo del bilancio.

  La società non può, neppure per tramite di società fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia.

  Salvo quanto previsto dal comma sesto, le disposizioni del presente articolo non  si  applicano  alle  operazioni effettuate per favorire l'acquisto  di  azioni  da  parte  di  dipendenti della società o di

quelli di società controllanti o controllate.

  Resta salvo quanto previsto dagli articoli 2391-bis e 2501-bis.

 

 

(1) Articolo inserito dall’art. 1, d.lgs. 4 agosto 2008, n. 142.

 

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Articolo 2440

Conferimenti di beni in natura e di crediti. (1)

 

 

   Se l'aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in natura o di crediti si applicano le disposizioni degli articoli 2342, terzo e quinto comma, 2343, 2343-ter, e 2343-quater.

   La dichiarazione    di    cui   all'articolo 2343-quater   è   allegata all'attestazione di cui all'articolo 2444.

 

(1) Articolo modificato dall’art. 1, d.lgs. 4 agosto 2008, n. 142.

 

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Articolo 2440-bis (1)

 

Aumento  di  capitale delegato liberato mediante conferimenti di beni in natura e di crediti senza relazione di stima

 

  Nel  caso  sia  attribuita  agli  amministratori la facoltà di cui all'articolo 2443, secondo comma, e sia deliberato il conferimento di beni    in    natura    o    crediti    valutati    in    conformità

dell'articolo 2343-ter,  gli amministratori, espletata la verifica di cui    all'articolo 2343-quater,    primo   comma,   depositano   per l'iscrizione nel registro delle imprese, in allegato al verbale della

deliberazione  di  aumento  del  capitale,  una  dichiarazione  con i contenuti  di  cui all'articolo 2343-quater, terzo comma, dalla quale risulti la data della delibera di aumento del capitale.

  Entro  trenta  giorni dall'iscrizione della dichiarazione di cui al primo comma i soci che rappresentano, e che rappresentavano alla data della  delibera  di  aumento  del  capitale,  almeno il ventesimo del capitale   sociale,  nell'ammontare  precedente  l'aumento  medesimo, possono  richiedere  la  presentazione  di  una nuova valutazione. Si applica  in tal caso l'articolo 2343. Il conferimento non può essere eseguito  fino  al  decorso del predetto termine e, se del caso, alla

presentazione della nuova valutazione.

  Qualora  non sia richiesta la nuova valutazione, gli amministratori depositano per l'iscrizione nel registro delle imprese congiuntamente all'attestazione  di  cui  all'articolo 2444 la dichiarazione che non sono  intervenuti,  successivamente  alla data della dichiarazione di cui   al   secondo   comma,   i   fatti   o  le  circostanze  di  cui all'articolo 2343-quater, primo comma.

 

(1) Articolo inserito dall’art. 1, d.lgs. 4 agosto 2008, n. 142.

 

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Articolo 2445

Riduzione del capitale sociale (1)

 

  La riduzione del capitale sociale può aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2413.

  L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. Nel caso di società cui si applichi l'articolo 2357, terzo comma, la riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la decima parte del capitale sociale.

  La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni.

  Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, dispone che l'operazione abbia luogo nonostante l'opposizione.

 

(1) Articolo modificato dall’art. 1, d.lgs. 4 agosto 2008, n. 142.

 

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Articolo 111-bis (1) (Disp. Att.)

 

    La misura rilevante di cui all'articolo 2325-bis del codice è quella stabilita a norma dell'articolo116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e risultante alla data del 1° gennaio 2004. Nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, secondo comma, del codice, si applicano alla società di revisione le disposizioni degli articoli 155, comma 2, 162, commi 1 e 2, 163, commi 1 e 4 del decreto legislativo n.58 del 1998.

  Ai fini di cui  all'articolo 2343-ter,  per  valori  mobiliari  e  strumenti del mercato  monetario   si  intendono  quelli  di  cui  all'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione   finanziaria,   di   cui   al   decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

   

(1) Articolo modificato dall’art. 1, d.lgs. 4 agosto 2008, n. 142.