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Sentenza della
Corte di giustizia delle Comunità europee del 26
febbraio 2008
Nel procedimento C‑506/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Oberster
Gerichtshof (Austria) con decisione 23 novembre 2006,
pervenuta in cancelleria il 14 dicembre 2006, nella
causa
Sabine Mayr
contro
Bäckerei und Konditorei Gerhard Flöckner OHG,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P.
Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas e L. Bay Larsen,
presidenti di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta,
dai sigg. K. Schiemann, J. Makarczyk, P. Kūris, E.
Juhász, A. Ó Caoimh (relatore), dalla sig.ra P. Lindh e
dal sig. M.J.‑C. Bonichot, giudici,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte
sull’interpretazione dell’art. 2, lett. a), della
direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE,
concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il
miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro
delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di
allattamento (decima direttiva particolare ai sensi
dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva
89/391/CEE) (GU L 348, pag. 1).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una
controversia tra la sig.ra Mayr, ricorrente nella causa
principale, e il suo ex datore di lavoro, la Bäckerei
und Konditorei Gerhard Flöckner OHG (in prosieguo: la «Flöckner»),
convenuta nella causa principale, in seguito al
licenziamento della sig.ra Mayr da parte della Flöckner.
Contesto normativo
Normativa comunitaria
La direttiva 76/207/CEE
3 L’art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 9
febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all’attuazione del
principio della parità di trattamento fra gli uomini e
le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla
formazione e alla promozione professionali e le
condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40), dispone che «il
principio della parità di trattamento implica l’assenza
di qualsiasi discriminazione fondata sul [s]esso,
direttamente o indirettamente, in particolare mediante
riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia».
4 Il n. 3 del medesimo art. 2 enuncia che la direttiva
76/207 «non pregiudica le disposizioni relative alla
protezione della donna, in particolare per quanto
riguarda la gravidanza e la maternità».
5 Ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 76/207:
«L’applicazione del principio della parità [di]
trattamento per quanto riguarda le condizioni di lavoro,
comprese le condizioni inerenti al licenziamento,
implica che siano garantire agli uomini e alle donne le
medesime condizioni, senza discriminazioni fondate sul
sesso».
6 L’art. 34, n. 1, della direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 5 luglio 2006, 2006/54/CE,
riguardante l’attuazione del principio delle pari
opportunità e della parità di trattamento fra uomini e
donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (GU
L 204, pag. 23), ha abrogato la direttiva 76/207, come
modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 23 settembre 2002, 2002/73/CE (GU L 269, pag.
15).
7 Tuttavia, le direttive 2002/73 e 2006/54 non si
applicano ratione temporis ai fatti della causa
principale.
La direttiva 92/85
8 Dal nono ‘considerando’ della direttiva 92/85 emerge
che la protezione della sicurezza e della salute delle
lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di
allattamento non deve svantaggiare le donne sul mercato
del lavoro e non pregiudica le direttive in materia di
parità di trattamento tra uomini e donne.
9 Secondo il quindicesimo ‘considerando’ della medesima
direttiva, il rischio di essere licenziate per motivi
connessi al loro stato può avere effetti dannosi sullo
stato fisico e psichico delle lavoratrici gestanti,
puerpere o in periodo di allattamento e conviene
prevedere un divieto di licenziamento.
10 Ai sensi dell’art. 2, lett. a), della direttiva
92/85, si intende per lavoratrice gestante «ogni
lavoratrice gestante che informi del suo stato il
proprio datore di lavoro, conformemente alle
legislazioni e/o prassi nazionali».
11 L’art. 10 della direttiva 92/85 è formulato come
segue:
«Per garantire alle lavoratrici [gestanti, puerpere o in
periodo di allattamento] ai sensi dell’articolo 2
l’esercizio dei diritti di protezione della sicurezza e
della salute riconosciuti nel presente articolo:
1) gli Stati membri adottano le misure necessarie per
vietare il licenziamento delle lavoratrici di cui
all’articolo 2 nel periodo compreso tra l’inizio della
gravidanza e il termine del congedo di maternità di cui
all’articolo 8, paragrafo 1, tranne nei casi eccezionali
non connessi al loro stato ammessi dalle legislazioni
e/o prassi nazionali e, se del caso, a condizione che
l’autorità competente abbia dato il suo accordo;
2) qualora una lavoratrice ai sensi dell’articolo 2 sia
licenziata durante il periodo specificato nel punto 1),
il datore di lavoro deve fornire per iscritto
giustificati motivi per il licenziamento;
3) gli Stati membri adottano le misure necessarie per
proteggere le lavoratrici di cui all’articolo 2 contro
le conseguenze di un licenziamento che a norma del punto
1) è illegittimo».
12 Ai sensi dell’art. 12 della direttiva 92/85:
«Gli Stati membri introducono nel loro ordinamento
giuridico interno le misure necessarie per consentire a
qualsiasi lavoratrice che si ritenga lesa dalla mancata
osservanza degli obblighi derivanti dalla presente
direttiva di difendere i propri diritti per via legale
e/o, conformemente alle legislazioni e/o prassi
nazionali, mediante ricorso ad altre istanze
competenti».
Normativa nazionale
13 L’art. 10 della legge sulla tutela della maternità (Mutterschutzgesetz;
in prosieguo: l’«MSchG») è formulato come segue:
«1. Le dipendenti non possono essere legittimamente
licenziate durante il periodo di gravidanza, né nei
quattro mesi successivi al parto, purché abbiano
informato il datore di lavoro della loro gravidanza o
del parto.
2. Il licenziamento è altresì illegittimo quando il
datore di lavoro è informato della gravidanza o del
parto entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla
comunicazione del licenziamento o dalla sua notifica in
caso di licenziamento avvenuto per iscritto. La
comunicazione scritta della gravidanza o del parto si
considera avvenuta in tempo utile se spedita per posta
nel detto termine di cinque giorni. Nel comunicare la
sua gravidanza o il parto nel termine di cinque giorni,
la lavoratrice deve contestualmente fornire certificato
medico attestante la gravidanza o la presunta gravidanza
o produrre il certificato di nascita del bambino.(…)».
14 In forza dell’art. 17, n. 1, della legge sulla
fecondazione artificiale (Fortpflanzungsmedizingesetz;
in prosieguo: l’«FMedG»), le cellule in via di sviluppo,
vale a dire – ai sensi dell’art. 1, n. 3, dell’FMedG, –
gli ovuli fecondati e le cellule che ne derivano,
possono essere conservate per un periodo massimo di
dieci anni.
15 Ai sensi dell’art. 8 dell’FMedG, una fecondazione
artificiale può essere eseguita solo con il consenso di
entrambi i partner, tuttavia la donna può revocare il
proprio consenso fino al momento del trasferimento delle
cellule in via di sviluppo nel suo corpo.
Causa principale e questione pregiudiziale
16 La sig.ra Mayr lavorava per la Flöckner come
cameriera dal 3 gennaio 2005.
17 L’8 marzo 2005, nell’ambito di un tentativo di
fecondazione in vitro e a seguito di un trattamento
ormonale di circa un mese e mezzo, era praticato alla
sig.ra Mayr un prelievo follicolare. Il suo medico
curante le prescriveva un congedo per malattia dall’8 al
13 marzo 2005.
18 Il 10 marzo 2005, nel corso di una telefonata, la
Flöckner comunicava alla sig.ra Mayr che era licenziata
con effetto a decorrere dal 26 marzo 2005.
19 Con lettera in pari data, la sig.ra Mayr comunicava
alla Flöckner che, nell’ambito di un trattamento di
fecondazione artificiale, il trasferimento nel suo utero
degli ovuli fecondati era programmato per il 13 marzo
2005.
20 Secondo la decisione di rinvio, è pacifico che alla
data della comunicazione del licenziamento della sig.ra
Mayr, vale a dire il 10 marzo 2005, gli ovuli ad essa
prelevati erano già stati fecondati con gli spermatozoi
del suo partner e che quindi, a questa stessa data,
sussistevano già ovuli fecondati in vitro.
21 Il 13 marzo 2005, vale a dire tre giorni dopo che la
sig.ra Mayr era stata informata del suo licenziamento,
due ovuli fecondati venivano trasferiti nell’utero di
quest’ultima.
22 La sig.ra Mayr reclamava dalla Flöckner il pagamento
dello stipendio e della quota corrispondente della sua
retribuzione annuale affermando che il licenziamento
comunicato il 10 marzo 2005 era giuridicamente
inefficace in quanto, a partire dall’8 marzo 2005, data
in cui era avvenuta la fecondazione in vitro dei suoi
ovuli, trovava applicazione nei suoi confronti la tutela
contro il licenziamento prevista dall’art. 10, n. 1,
dell’MSchG.
23 La Flöckner respingeva tale richiesta in quanto al
momento della comunicazione del licenziamento non
sussisteva gravidanza.
24 Il Landesgericht Salzburg, investito della
controversia in primo grado, accoglieva la domanda della
sig.ra Mayr ritenendo che, conformemente alla
giurisprudenza dell’Oberster Gerichtshof, la tutela
contro il licenziamento prevista dall’art. 10 dell’MSchG
decorresse dalla fecondazione dell’ovulo. Sarebbe quest’ultima,
secondo tale giurisprudenza, a rappresentare il momento
iniziale della gravidanza. Il Landesgericht Salzburg ha
dunque ritenuto che si dovesse applicare lo stesso
criterio nel caso della fecondazione in vitro e che, in
caso di insuccesso del trasferimento dell’ovulo, la
tutela contro il licenziamento cesserebbe comunque.
25 Tuttavia l’Oberlandesgericht Linz, giudice di appello
in materia di diritto del lavoro e diritto sociale,
annullava la sentenza del Landesgericht Salzburg e
respingeva la domanda della sig.ra Mayr, con l’argomento
che, qualunque sia il momento della gestazione a partire
dal quale si producono effettivamente le variazioni
ormonali, una gravidanza isolata dal corpo della donna
sarebbe impensabile e che, di conseguenza, nell’ipotesi
di una fecondazione in vitro, la gravidanza inizierebbe
soltanto dal momento del trasferimento dell’ovulo
fecondato nel corpo della donna. Soltanto a partire da
tale momento opererebbe pertanto la tutela della
gestante contro la risoluzione del contratto di lavoro.
26 Tale sentenza pronunciata in appello ha formato
oggetto di ricorso per «Revision» (ricorso per
cassazione) dinanzi all’Oberster Gerichtshof. Secondo la
giurisprudenza di quest’ultimo, la tutela garantita
dall’art. 10 dell’MSchG interviene solo se, al momento
del licenziamento, la gravidanza ha avuto effettivamente
inizio. L’inderogabile finalità della tutela della
maternità consisterebbe nel preservare la salute della
madre e del bambino nell’interesse di questi ultimi e,
nel caso della tutela contro il licenziamento,
disciplinare o non disciplinare, nell’assicurare i mezzi
di sussistenza della madre. L’esigenza di tutela per
tutta la durata della modifica dello stato della donna
sussisterebbe indipendentemente dal fatto che sia già
avvenuto o meno l’impianto dell’ovulo fecondato nella
mucosa uterina (altresì detto «annidamento») e il fatto
che la prova della gravidanza sia o meno agevole da
fornire è al riguardo privo di rilevanza. L’annidamento
dell’ovulo fecondato nella mucosa uterina sarebbe,
secondo l’opinione scientifica dominante, soltanto una
fase, a partire dal concepimento, dello stato di
gravidanza in atto e non potrebbe essere scelto
arbitrariamente, nel contesto della tutela contro il
licenziamento, come momento di inizio della gravidanza.
27 Tuttavia, tale giurisprudenza dell’Oberster
Gerichtshof relativa all’art. 10 dell’MSchG sarebbe
fondata esclusivamente su casi di concepimento in utero,
vale a dire di concepimento naturale. Tale giudice
dichiara che si tratta della prima volta in cui è
chiamato a pronunciarsi sulla questione di quale sia il
momento a partire dal quale la gestante benefici della
tutela contro il licenziamento prevista dall’art. 10
dell’MSchG nel caso di una fecondazione in vitro.
28 Ritenendo che la controversia di cui è investito
richieda l’interpretazione di disposizioni comunitarie,
l’Oberster Gerichtshof ha deciso di sospendere il
giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente
questione pregiudiziale:
«Se rappresenti una “lavoratrice gestante” ai sensi
dell’art. 2, lett. a), prima frase, della direttiva
[92/85] la lavoratrice che si sottopone ad una
fecondazione in vitro, qualora al momento della
comunicazione del licenziamento i suoi ovuli siano stati
già fecondati con gli spermatozoi del partner, e si sia
quindi già in presenza di embrioni in vitro, ma questi
non siano stati ancora trasferiti nel corpo della
donna».
Sulla questione pregiudiziale
29 Con tale questione il giudice del rinvio chiede, in
sostanza, se la direttiva 92/85 e, in particolare, il
divieto di licenziamento delle lavoratrici gestanti
disposto dall’art. 10, n. 1, di tale direttiva debbano
essere interpretati nel senso che riguardano una
lavoratrice che si sottopone a fecondazione in vitro
qualora, al momento della comunicazione del
licenziamento, la fecondazione dei suoi ovuli con gli
spermatozoi del partner abbia già avuto luogo, e si sia
quindi già in presenza di ovuli fecondati in vitro, ma
questi non siano stati ancora trasferiti nell’utero
della lavoratrice.
30 Occorre osservare, in via preliminare, che la
fecondazione in vitro consiste nella fecondazione di un
ovulo al di fuori del corpo della donna. Secondo la
Commissione delle Comunità europee, tale operazione
comprende diverse fasi quali, in particolare, la
stimolazione ormonale delle ovaie finalizzata alla
maturazione di più ovuli contemporaneamente, il prelievo
follicolare, il prelievo degli ovuli, la fecondazione di
uno o più ovuli con spermatozoi precedentemente
preparati, il trasferimento dell’ovulo o degli ovuli
fecondati nell’utero il terzo o il quinto giorno
seguente il prelievo degli stessi, tranne nel caso in
cui gli ovuli fecondati siano conservati mediante
congelazione, e l’impianto.
31 Riguardo alla direttiva 92/85, occorre ricordare che
il suo scopo consiste nel promuovere il miglioramento
della sicurezza e della salute sul lavoro delle
lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di
allattamento.
32 In tale ambito, la Corte ha parimenti rilevato che lo
scopo perseguito dalle norme del diritto comunitario sul
principio di parità tra i sessi nel settore dei diritti
delle donne gestanti o puerpere è quello di tutelare le
lavoratrici prima e dopo il parto (v. sentenze 8
settembre 2005, causa C‑191/03, McKenna, Racc. pag.
I‑7631, punto 42, e 11 ottobre 2007, causa C‑460/06,
Paquay, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 28).
33 Già prima dell’entrata in vigore della direttiva
92/85 la Corte ha stabilito che, in forza del principio
di non discriminazione e, in particolare, degli artt. 2,
n. 1, e 5, n. 1, della direttiva 76/207, una tutela
contro il licenziamento dev’essere riconosciuta alla
donna non solo durante il congedo di maternità, ma anche
durante l’intero periodo della gravidanza. Secondo la
Corte, un licenziamento durante tali periodi può
riguardare solo le donne e costituisce quindi una
discriminazione diretta basata sul sesso (v., in tal
senso, sentenze 8 novembre 1990, causa C‑179/88, Handels‑
og Kontorfunktionærernes Forbund, Racc. pag. I‑3979,
punto 13; 30 giugno 1998, causa C‑394/96, Brown, Racc.
pag. I‑4185, punti 16, 24 e 25; McKenna, cit., punto 47,
nonché Paquay, cit., punto 29).
34 Proprio in considerazione dei rischi che un eventuale
licenziamento fa gravare sullo stato fisico e psichico
delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di
allattamento, ivi compreso il rischio particolarmente
grave di spingere la lavoratrice gestante ad
interrompere volontariamente la gravidanza, il
legislatore comunitario ha previsto, ai sensi dell’art.
10 della direttiva 92/85, una protezione specifica per
la donna sancendo il divieto di licenziamento nel
periodo compreso tra l’inizio della gravidanza e il
termine del congedo di maternità (v. sentenze 14 luglio
1994, causa C‑32/93, Webb, Racc. pag. I‑3567, punto 21;
Brown, cit., punto 18; 4 ottobre 2001, causa C‑109/00,
Tele Danmark, Racc. pag. I‑6993, punto 26; McKenna, cit.,
punto 48, e Paquay, cit., punto 30).
35 Occorre altresì rilevare che, nel corso di detto
periodo, l’art. 10 della direttiva 92/85 non ha previsto
alcuna eccezione o deroga al divieto di licenziamento
delle lavoratrici gestanti, tranne nei casi eccezionali
non connessi al loro stato e a condizione che il datore
di lavoro fornisca per iscritto giustificati motivi per
tale licenziamento (citate sentenze Webb, punto 22;
Brown, punto 18; Tele Danmark, punto 27, e Paquay, punto
31).
36 È alla luce degli scopi perseguiti dalla direttiva
92/85, e più in particolare dal suo art. 10, che occorre
stabilire se la tutela contro il licenziamento prevista
da tale disposizione si estenda ad una lavoratrice che
si trovi nelle circostanze di cui alla causa principale.
37 Orbene, tanto dalla formulazione dell’art. 10 della
direttiva 92/85 quanto dallo scopo principale perseguito
da quest’ultima, ricordato al punto 31 della presente
sentenza, emerge che, per beneficiare della tutela
contro il licenziamento riconosciuta da tale articolo,
la gravidanza in questione deve aver avuto inizio.
38 Al riguardo si deve osservare che, pur essendo vero,
come ha rilevato il governo austriaco, che il
trattamento di fecondazioni artificiali e cellule in via
di sviluppo costituisce un tema sociale particolarmente
delicato in numerosi Stati membri, contrassegnato dalle
molteplici tradizioni e sistemi di valore di questi
ultimi, la Corte non è chiamata, con la presente domanda
di pronuncia pregiudiziale, ad affrontare questioni di
natura medica o etica, ma deve limitarsi ad
un’interpretazione giuridica delle disposizioni
rilevanti della direttiva 92/85, tenuto conto della
formulazione, dell’economia e degli scopi di quest’ultima.
39 Orbene, dal quindicesimo ‘considerando’ della
direttiva 92/85 emerge che il divieto di licenziamento
previsto nel suo art. 10 ha lo scopo di evitare che il
rischio di licenziamento per motivi connessi al loro
stato possa avere effetti dannosi sulla condizione
fisica e psichica delle lavoratrici gestanti.
40 È pertanto evidente, come ha peraltro rilevato il
governo austriaco, che al fine di garantire la sicurezza
e la tutela delle lavoratrici gestanti deve tenersi
conto della prima data possibile di inizio della
gravidanza.
41 Tuttavia, anche supponendo, nel caso di una
fecondazione in vitro, che tale data coincida con il
momento del trasferimento degli ovuli fecondati
nell’utero della donna, non è ammissibile, per ragioni
relative al rispetto del principio della certezza del
diritto, che la tutela istituita dall’art. 10 della
direttiva 92/85 sia estesa al caso in cui, alla data
della comunicazione del licenziamento, il trasferimento
degli ovuli fecondati in vitro nell’utero della
lavoratrice non sia ancora avvenuto.
42 Infatti, come emerge dalle osservazioni sottoposte
alla Corte e dai paragrafi 43‑45 delle conclusioni
dell’avvocato generale, prima del trasferimento
nell’utero della donna interessata, i detti ovuli
fecondati possono, in taluni Stati membri, essere
conservati per un periodo più o meno esteso; la
normativa nazionale in questione nella causa principale
prevede a tale proposito la possibilità di conservare
gli ovuli fecondati fino a dieci anni. Di conseguenza,
l’applicazione ad una lavoratrice della tutela contro il
licenziamento sancita dall’art. 10 della direttiva 92/85
prima dell’impianto degli ovuli fecondati potrebbe avere
l’effetto di concedere il beneficio di tale tutela anche
qualora il trasferimento degli ovuli fecondati, per un
qualsivoglia motivo, sia rimandato per diversi anni o
addirittura si sia definitivamente rinunciato a un tale
trasferimento, e la fecondazione in vitro sia stata
praticata come semplice misura cautelativa.
43 Tuttavia, anche se la direttiva 92/85 non è
applicabile a una situazione come quella di cui alla
causa principale, nondimeno la Corte, conformemente alla
propria giurisprudenza, può prendere in considerazione
norme di diritto comunitario alle quali il giudice
nazionale non ha fatto riferimento nel formulare la
propria questione (sentenze 12 dicembre 1990, causa
C‑241/89, SARPP, Racc. pag. I‑4695, punto 8, e 26 aprile
2007, causa C‑392/05, Alevizos, Racc. pag. I‑3505, punto
64).
44 Nel corso del procedimento dinanzi alla Corte i
governi ellenico e italiano, nonché la Commissione,
hanno suggerito che, pur non essendo possibile inferire
dalla direttiva 92/85 la tutela contro il licenziamento
di una lavoratrice in una situazione come quella di cui
alla causa principale, tale lavoratrice potrebbe
eventualmente far valere la tutela contro la
discriminazione fondata sul sesso riconosciuta dalla
direttiva 76/207.
45 A tale proposito occorre ricordare che l’art. 2, n.
1, della direttiva 76/207 precisa che «il principio
della parità di trattamento implica l’assenza di
qualsiasi discriminazione fondata sul sesso,
direttamente o indirettamente, in particolare mediante
riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia». Ai
sensi dell’art. 5, n. 1, della medesima direttiva,
«[l]’applicazione del principio della parità di
trattamento per quanto riguarda le condizioni di lavoro,
comprese le condizioni inerenti al licenziamento,
implica che siano garantite agli uomini e alle donne le
medesime condizioni, senza discriminazioni fondate sul
sesso».
46 Come emerge dal punto 33 della presente sentenza, la
Corte ha già stabilito che, in forza del principio di
non discriminazione e, in particolare, degli artt. 2, n.
1, e 5, n. 1, della direttiva 76/207, una tutela contro
il licenziamento dev’essere riconosciuta alla donna non
solo durante il congedo di maternità, ma anche durante
l’intero periodo della gravidanza. Secondo la Corte, il
licenziamento di una lavoratrice a motivo della sua
gravidanza o per un motivo basato sostanzialmente su
tale stato può riguardare solo le donne e costituisce
quindi una discriminazione diretta basata sul sesso (v.,
in tal senso, citate sentenze Handels‑ og
Kontorfunktionærernes Forbund, punto 13; Brown, punti
16, 24 e 25; McKenna, punto 47, nonché Paquay, punto
29).
47 Poiché la decisione di rinvio non indica le ragioni
per le quali la Flöckner ha licenziato la sig.ra Mayr,
spetta al giudice del rinvio determinare le circostanze
rilevanti della controversia di cui è investito e,
poiché il licenziamento della ricorrente nella causa
principale è intervenuto quando la stessa era in congedo
di malattia per sottoporsi ad un trattamento di
fecondazione in vitro, verificare se un siffatto
licenziamento sia basato essenzialmente sul fatto che
essa si sottoponesse a tale trattamento.
48 Qualora fosse questa la ragione del licenziamento
della ricorrente nella causa principale, occorre
determinare se essa valga indistintamente per i
lavoratori dei due sessi o se, invece, sia valida
esclusivamente per una delle due categorie.
49 La Corte ha già rilevato che, poiché i lavoratori dei
due sessi sono esposti alle malattie nella stessa
misura, se una lavoratrice viene licenziata per assenza
dovuta a malattia nelle stesse condizioni di un
lavoratore non vi è discriminazione diretta fondata sul
sesso (v. citata sentenza Handels‑ og
Kontorfunktionærernes Forbund, punto 17).
50 Certamente i lavoratori di entrambi i sessi possono
avere un impedimento di carattere temporaneo ad
effettuare il loro lavoro a causa dei trattamenti medici
che debbano seguire. Tuttavia, gli interventi di cui
trattasi nella causa principale, vale a dire un prelievo
follicolare e il trasferimento nell’utero della donna
degli ovuli prelevati immediatamente dopo la loro
fecondazione, riguardano direttamente soltanto le donne.
Ne consegue che il licenziamento di una lavoratrice a
causa essenzialmente del fatto che essa si sottoponga a
questa fase importante di un trattamento di fecondazione
in vitro costituisce una discriminazione diretta fondata
sul sesso.
51 Ammettere la possibilità che un datore di lavoro
licenzi una lavoratrice in circostanze come quelle di
cui alla causa principale sarebbe peraltro in contrasto
con la finalità di tutela perseguita dall’art. 2, n. 3,
della direttiva 76/207, qualora, ovviamente, il
licenziamento si fondasse essenzialmente sul fatto del
trattamento di fecondazione in vitro e, in particolare,
sugli interventi specifici menzionati nel punto
precedente che un siffatto trattamento comporta.
52 Di conseguenza, gli artt. 2, n. 1, e 5, n. 1, della
direttiva 76/207 ostano al licenziamento di una
lavoratrice che, in circostanze quali quelle di cui alla
causa principale, si trovi in una fase avanzata di un
trattamento di fecondazione in vitro, vale a dire tra il
prelievo follicolare e il trasferimento immediato degli
ovuli fecondati in vitro nel suo utero, purché sia
dimostrato che il licenziamento si fondi essenzialmente
sul fatto che l’interessata si sia sottoposta a tale
trattamento.
53 Alla luce delle considerazioni sin qui svolte,
occorre rispondere alla questione sottoposta che la
direttiva 92/85 e, in particolare, il divieto di
licenziamento delle lavoratrici gestanti previsto
nell’art. 10, punto 1, di tale direttiva devono essere
interpretati nel senso che non riguardano una
lavoratrice che si sottopone a fecondazione in vitro
qualora, al momento della comunicazione del
licenziamento, la fecondazione dei suoi ovuli con gli
spermatozoi del partner abbia già avuto luogo, e si sia
quindi già in presenza di ovuli fecondati in vitro, ma
questi non siano stati ancora trasferiti nell’utero
della lavoratrice.
54 Tuttavia, gli artt. 2, n. 1, e 5, n. 1, della
direttiva 76/207 ostano al licenziamento di una
lavoratrice che, in circostanze quali quelle di cui alla
causa principale, si trovi in una fase avanzata di un
trattamento di fecondazione in vitro, vale a dire tra il
prelievo follicolare e il trasferimento immediato degli
ovuli fecondati in vitro nel suo utero, purché sia
dimostrato che il licenziamento si fondi essenzialmente
sul fatto che l’interessata si sia sottoposta a tale
trattamento.
Sulle spese
55 Nei confronti delle parti nella causa principale il
presente procedimento costituisce un incidente sollevato
dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per
presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo
a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
La direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE,
concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il
miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro
delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di
allattamento (decima direttiva particolare ai sensi
dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva
89/391/CEE), e, in particolare, il divieto di
licenziamento delle lavoratrici gestanti di cui all’art.
10, punto 1, di tale direttiva devono essere
interpretati nel senso che non riguardano una
lavoratrice che si sottopone a fecondazione in vitro
qualora, al momento della comunicazione del
licenziamento, la fecondazione dei suoi ovuli con gli
spermatozoi del partner abbia già avuto luogo, e si sia
quindi già in presenza di ovuli fecondati in vitro, ma
questi non siano stati ancora trasferiti nell’utero
della lavoratrice.
Gli artt. 2, n. 1, e 5, n. 1, della direttiva del
Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa
all’attuazione del principio della parità di trattamento
fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso
al lavoro, alla formazione e alla promozione
professionali e le condizioni di lavoro, ostano al
licenziamento di una lavoratrice che, in circostanze
quali quelle di cui alla causa principale, si trovi in
una fase avanzata di un trattamento di fecondazione in
vitro, vale a dire tra il prelievo follicolare e il
trasferimento immediato degli ovuli fecondati in vitro
nel suo utero, purché sia dimostrato che il
licenziamento si fondi essenzialmente sul fatto che
l’interessata si sia sottoposta a tale trattamento. |