Cassazione – Sezione I°– sentenza 16 gennaio – 15 febbraio 2008, n. 3794
FIDEIUSSORE - PEGNO - SOMMA DI DENARO - PEGNO IRREGOLARE - SURROGAZIONE DEL CREDITORE NEI CONFRONTI DELLA BANCA CREDITRICE - FUNZIONE SOLUTORIA
Massima
Qualora un fideiussore, a garanzia di altrui debiti già scaduti nei confronti di una banca, dia in pegno una somma di danaro o un libretto di deposito al portatore emesso dalla banca medesima, la possibilità di qualificare tale negozio come pegno irregolare dipende dagli accordi intercorsi tra le parti ed, in particolare, dal fatto che, in base a tali accordi (da interpretare ed eseguire secondo buona fede), sia stata concessa alla banca anche la facoltà di immediatamente disporre della somma ricevuta o di quella depositata sul libretto, e che resti escluso l'intento di estinguere subito il debito e di provocare la conseguente surrogazione del fideiussore nel diritto della banca creditrice verso il debitore principale. Solo ove invece ricorra l'ipotesi da ultimo evocata, la consegna alla banca delle somme o del libretto di deposito assume immediata funzione solutoria e perciò preclude alla banca medesima di ulteriormente pretendere l'adempimento dell'obbligazione da parte del debitore principale, impedendo che tale obbligazione possa continuare a produrre interessi a beneficio di detta banca.
Sentenza per esteso
Corte di Cassazione
Sezione I civile, 16 gennaio /15
febbraio 2008, n. 3794
Presidente Criscuolo –
Relatore Rordorf
Svolgimento del processo
Con sentenza emessa il 9 aprile 1998 il Tribunale di Foggia,
chiudendo dinanzi a sé un complesso contenzioso derivante dalla riunione di
cinque cause diverse, accertò che un credito sorto in favore della Banca
Commerciale Italiana s.p.a., conseguente alla revoca di precedenti affidamenti
accordati alla società Del.Me. s.r.l., era stato estinto in quanto la creditrice
si era soddisfatta sugli importi di due libretti di deposito al portatore dati
in pegno dal fideiussore sig. Francesco Giannatempo. Il tribunale accertò anche
che nulla era più dovuto neppure dagli altri fideiussori, sigg.ri Gaspare Marino
e Maria Carbone, i quali a loro volta nulla dovevano all'avv. Raffaele Stoduto,
che aveva costituito i pegni operando con provvista fornitagli dal sig.
Giannatempo. Fu perciò dichiarata cessata la materia del contendere, con
riguardo all'opposizione proposta dalla società debitrice avverso l'intervento
della banca in una procedura esecutiva immobiliare a suo tempo iniziata da altri
creditori, e furono revocati i decreti ingiuntivi in precedenza emessi. Con la
stessa sentenza il tribunale rigettò, infine, anche una domanda di risarcimento
dei danni, che era stata proposta dalla Del.Me. nei confronti della stessa banca
creditrice.
Tale pronuncia fu impugnata, in via principale, dalla Del.Me, ed, in via
incidentale, dalla Banca Commerciale Italiana, successivamente divenuta Banca
Intesa s.p.a.; ma la Corte d'appello di Bari, con sentenza depositata il 28
gennaio 2002, rigettò entrambi i gravami.
La corte pugliese, dopo aver disatteso alcune eccezioni di carattere processuale
che ora più non rilevano, affermò anzitutto di condividere l'opinione del primo
giudice secondo cui il pegno di libretto di deposito al portatore equivale ad un
pegno irregolare, avente ad oggetto il denaro depositato sul libretto, ogni qual
volta questo sia stato emesso dalla stessa banca titolare del credito che si
intende così garantire, ed è invece da considerare come pegno regolare qualora
il libretto risulti emesso da una banca diversa. Nella fattispecie in esame uno
dei due libretti costituiti in pegno era stato emesso da un'altra banca, ma era
stato poi sostituito da un deposito in denaro, effettuato direttamente presso la
Banca Commerciale, dalla quale era stato emesso il secondo libretto. Sin dalla
data del deposito del denaro sostitutivo dell'un libretto e dell'emissione
dell'altro libretto la medesima Banca Commerciale aveva quindi avuto la
disponibilità di somme sufficienti a soddisfare il credito fin allora maturato
nei confronti della debitrice principale: di talché, pur non potendosi affermare
che quest'ultima fosse stata liberata dall'obbligazione in virtù della semplice
dazione dei pegni, gli interessi passivi a suo carico avevano cessato sin da
quel momento di maturare, con la conseguenza che il successivo formale
incameramento delle somme ricevute in pegno da parte della banca risultava
idoneo a coprire per intero l'esposizione debitoria della Del.Me., per capitale
ed interessi, restando esclusa ogni maggiore pretesa.
La corte d'appello reputò poi infondata la domanda di risarcimento dei danni
proposta dalla società debitrice. Secondo detta corte, infatti, la revoca degli
affidamenti bancari con un solo giorno di preavviso, contrattualmente
consentita, non si poneva in contrasto con il dovere di buona fede della banca
verso il cliente, atteso l'anomalo svolgimento del rapporto e la crisi di
fiducia ingenerata dal recesso del fideiussore più importante; né comunque era
provato che ne fosse derivato per la Del.Me. un danno risarcibile, considerata
anche la situazione patrimoniale in cui essa già versava. Del pari infondate
furono giudicate le pretesa risarcitorie per l'intervento dispiegato dalla banca
nella procedura esecutiva cui la Del.Me. era stata assoggettata e per la
richiesta di decreti ingiuntivi nei confronti di quest'ultima: perché detta
procedura esecutiva era stata promossa da altri creditori e la Banca
Commerciale, per consentirne l'estinzione, aveva rinunciato al proprio
intervento a brevissima distanza dalla rinuncia degli altri, mentre i decreti
ingiuntivi non potevano aver costituito un fattore di discredito per la società
ingiunta non essendo conoscibili da chiunque.
Per la cassazione di tale sentenza la Del.Me. ha proposto ricorso, articolato in
tre motivi ed illustrato poi con memoria.
La Banca Intesa - ora Intesa San Paolo - s.p.a. si è difesa con controricorso,
formulando altresì due motivi di ricorso incidentale, corredato poi anch'esso da
memoria, al quale la Del.Me. ha ribattuto depositando a propria volta un
controricorso.
Nessuno degli altri intimati ha spiegato difese in questa sede.
Motivi della decisione
1. I ricorsi proposti avverso la medesima sentenza debbono essere
preliminarmente riuniti, come dispone l'art. 335 c.p.c.
2. Il ricorso principale consta di tre motivi, il cui comune denominatore è
l'asserita responsabilità della Banca Commerciale (poi Banca Intesa ed ora
intesa San Paolo) per violazione dei doveri di correttezza e buona fede.
2.1. Nel primo motivo, in cui si denuncia la violazione di molteplici norme del
codice civile, oltre che vizi di motivazione dell'impugnata sentenza, vengono
anzitutto enunciati i comportamenti che la banca avrebbe tenuto in contrasto con
i suddetti doveri di correttezza e buona fede: a) la revoca ingiustificata ed
improvvisa delle linee di credito delle quali la Del.Me. godeva; b) l'infondata
segnalazione alla Centrale rischi della Banca d'Italia di debiti insoluti della
medesima Del.Me.; c) l'occultamento degli atti con cui il fideiussore, sig.
Giannatempo, aveva estinto le passività della società; d) l'intervento nella
procedura esecutiva intrapresa da terzi ed il mantenimento in vita di tale
procedura ad opera di detta banca, benché il credito fosse ormai estinto.
La ricorrente lamenta che la corte d'appello non abbia vagliato tutti tali
comportamenti, al fine di affermare la responsabilità della banca e di
condannarla al richiesto risarcimento dei danni, o che non li abbia
adeguatamente e motivatamente valutati.
2.2. Il secondo motivo di ricorso si sofferma, in modo particolare, sull'ultimo
dei tre addebiti sopra menzionati e, denunciando ulteriori violazioni di legge e
difetti di motivazione del provvedimento impugnato, lo critica nella parte in
cui ha escluso l'esistenza di un possibile nesso di causalità tra il
comportamento imputato alla banca ed il discredito che l'odierna ricorrente
assume di aver subito in conseguenza del protrarsi della procedura esecutiva
dianzi richiamata.
2.3. Sostanzialmente non dissimile è il tenore del terzo motivo di ricorso, nel
quale si insiste ancora sulla necessità di una valutazione complessiva del
comportamento tenuto dalla banca nel corso dell'intera vicenda, si sottolinea
coma tale comportamento sia stato almeno una concausa del pregiudizio arrecato
alla normale attività economica della ricorrente e si lamenta che la corte
territoriale non abbia dato corso alle istanze istruttorie, tra cui la richiesta
di espletamento di una consulenza tecnica, volte a quantificare il danno.
3. I surriferiti motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente,
attesa la loro intima connessione, passando in rassegna i diversi addebiti che -
come sopra riferito - la ricorrente muove al comportamento della controparte per
farne discendere la responsabilità risarcitoria di quest'ultima.
3.1. In termini generali conviene però subito rilevare come nessuna delle
censure formulate, benché argomentate anche in diritto, metta in realtà in luce
le violazioni di legge denunciate nell'intestazione dei motivi di ricorso. I
principi giuridici in tema di responsabilità ai quali la ricorrente fa
riferimento - sia per quel che riguarda la violazione dei doveri di correttezza
e buona fede nell'esecuzione dei contratti (ed, in specie, nell'esercizio da
parte della banca della facoltà di recedere dal contratto di apertura di credito
in essere col cliente), sia per quel che riguarda l'uso indebito degli strumenti
che il diritto processuale appronta a tutela dei diritti - non sono in realtà
mai contraddetti o negati dall'impugnata sentenza, che non manca anzi di
richiamarli. È l'esistenza, nel caso concreto, di situazioni di fatto in
presenza delle quali quei principi dovrebbero applicarsi ad essere invece in
discussione; sicché, in definitiva, le doglianze della ricorrente non
evidenziano errores in iudicando del giudice di merito, ma investono il modo in
cui detto giudice ha valutato (o eventualmente trascurato di valutare) le
risultanze di causa ed il governo che egli ha fatto degli strumenti istruttori.
Ne consegue che, tenuto conto dei noti limiti del giudizio di legittimità, in
questa sede siffatte doglianze possono essere prese in considerazione solo sotto
il profilo dell'art. 360, n. 5, c.p.c., ossia solo nella misura in cui mettono
capo alla denuncia di vizi di motivazione dell'impugnata sentenza. E, però,
occorre ricordare come la deduzione di un vizio di motivazione del provvedimento
impugnato non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il
merito dell'intera vicenda processuale sottoposta alla sua attenzione, bensì la
sola facoltà di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e
della coerenza logico-formale, le argomentazioni svolte dal giudice di merito,
al quale spetta in via esclusiva il compito d'individuare le fonti del proprio
convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità
e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo,
quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi
sottesi, dando cosi liberamente prevalenza all'una o all'altra delle risultanze
acquisite (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Sicché il preteso
vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza o
contraddittorietà della medesima, può dirsi sussistente solo quando, nel
ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato
(o insufficiente) esame di un punto decisivo della controversia, prospettato
dalle parti o rilevabile d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto
tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire
l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione
(si vedano, tra le tante, Cass. 16 gennaio 2007, n. 828; e Cass. 7 marzo 2006,
n. 4842). Pertanto, non vale ad integrare un vizio di motivazione, riconducibile
alla previsione del citato art. 360, n. 5, la mera difformità del valore e del
significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi da lui esaminati
rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente: poiché, in quest'ultimo
caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un'inammissibile istanza di
revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito e
tenderebbe all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente
estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione (cfr., ex multis,
Cass. 5 marzo 2007, n. 5066) Cass 2 febbraio 2007, n. 2272; e Cass. 26 gennaio
2007, n. 1754). Né, comunque, per poter considerare la motivazione adottata dal
giudice di merito adeguata e sufficiente, è necessario che nella stessa vengano
prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni
svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi in modo ben
intelligibile le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso
ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente
incompatibili con quelle (Cass. n. 2272/07, cit.).
3.2. Ciò premesso, e passando ora ad esaminare più da vicino i diversi profili
in relazione ai quali si articolano le censure contenute nei motivi di ricorso,
può dirsi subito che, per quel che riguarda la revoca degli affidamenti bancari
di cui godeva la Del.Me., la corte d'appello ha espresso con assoluta chiarezza
il proprio convincimento, secondo cui il comportamento tenuto nel caso di specie
dalla banca non solo costituì manifestazione di una facoltà consentita dal
contratto, ma neppure si pose in contrasto con gli obblighi di correttezza e
buona fede comunque gravanti sulle parti del contratto medesimo, giacché non
implicò alcuna arbitraria lesione delle legittime aspettative della controparte.
Le ragioni di tale convincimento sono altrettanto chiaramente esposte
nell'impugnata sentenza: l'irregolare andamento del rapporto rendeva
giustificabile e prevedibile la revoca dell'affidamento! le condizioni
patrimoniali della società debitrice si erano significativamente deteriorate; la
stessa debitrice aveva emesso assegni privi di provvista ed era morosa persine
nel pagamento di modesti debiti per forniture del servizio telefonico; il sig.
Giannatempo era receduto dalla fideiussione in precedenza prestata, esplicitando
così la propria sfiducia nella società, ed era prevedibile che altrettanto
avrebbe fatto sua moglie, la quale del pari aveva prestato fideiussione, facendo
così venir meno le garanzie su cui principalmente si fondava l'affidamento
dell'istituto di credito.
La ricorrente solleva molteplici obiezioni, nessuna delle quali appare però
decisiva.
L'obiezione secondo cui il recesso del fideiussore non giustificherebbe la
revoca dell'affidamento bancario, in quanto il medesimo fideiussore restava
comunque obbligato per i debiti esistenti sino a quel momento, non coglie nel
segno, il comportamento del fideiussore è stato preso in considerazione dalla
corte d'appello non per i suoi immediati effetti giuridici, ma per il segnale di
sfiducia nel debitore principale che in esso era insito. Che poi la reazione
della banca avrebbe potuto esser diversa, e che essa fosse o meno proporzionata
al significato desumibile da siffatto segnale, involve una valutazione di
merito: esula perciò dai limiti già ricordati del giudizio di cassazione, né il
fatto che essa non sia condivisa dal ricorrente basta a dimostrare l'esistenza
in proposito di un vizio di motivazione.
Altre obiezioni, per un verso, si rivolgono alla motivazione della sentenza di
primo grado e, per altro verso, consistono in rilievi di mero fatto. Ma le prime
non possono esser prese qui in considerazione, dal momento che la sentenza
d'appello - la sola in questa sede valutabile - contiene una motivazione sua
propria e richiama quella del tribunale solo per affermare di condividerla, ma
mai in termini di motivazione per relationem. Né può dirsi che tale motivazione
sia apodittica e non risponda in modo adeguato alle critiche che, in ordine ai
medesimi punti di fatto, erano state mosse alla sentenza di primo grado. S'è già
ricordato come non occorra che la motivazione si soffermi su ogni singola
argomentazione di parte, volta che le ragioni del convincimento del giudice
risultino espresse con sufficiente chiarezza, ed i passaggi attraverso i quali
la corte d'appello è pervenuta a formare il proprio convincimento sul punto -
già sopra richiamati - rispondono pienamente a tale esigenza.
L'accertamento della fondatezza e decisività dei rilievi in punto fatto (per
esempio se e quali debiti della Del.Me. verso terzi preesistessero alla revoca
dell'affidamento bancario, o quale fosse la causa del protesto degli assegni
emessi dalla medesima società) non sarebbe d'altronde possibile se non a patto
di una nuova verifica delle risultanze istruttorie del giudizio di merito, che
però esula dai poteri della Cassazione.
3.3. Il secondo profilo di responsabilità addebitato alla banca riguarda la
comunicazione delle insolvenze delle Del.Me. alla Centrale rischi della Banca
d'Italia.
La censura prospettata dalla ricorrente a tal proposito appare, però,
inammissibile.
Nella sentenza impugnata non si fa cenno a tale questione, né si riferisce che
essa sia stata mai sollevata nel corso dei due gradi del giudizio di merito. È
però evidente che solo se la Del.Me. avesse espressamente posto anche una
siffatta causa petendi a fondamento della propria pretesa risarcitoria il
tribunale, prima, ed eventualmente la corte d'appello, poi, avrebbero avuto
l'obbligo di esaminarla ed, avendo rigettato la domanda, di motivare la propria
decisione anche sotto questo specifico profilo. Per potersi configurare un vizio
di motivazione dell'impugnata sentenza sul punto, perciò, sarebbe stato
necessario che il ricorrente - sul quale incombeva il relativo onere - avesse
indicato in modo puntuale e specifico, come gli imponeva il principio di
autosufficienza del ricorso, se ed in quale sua difesa egli aveva sollevato la
questione nel corso del giudizio di merito. Nel ricorso, invece, si fa
unicamente cenno ad un provvedimento d'urgenza richiesto al fine di far
eliminare la segnalazione dell'insolvenza alla Centrale rischi della Banca
d'Italia ed al giudizio che ne è seguito (evidentemente diverso da quello che ha
dato origine al presente ricorso per cassazione), ma nulla si dice in ordine
alla trattazione del medesimo tema nel giudizio d'appello conclusosi con la
sentenza qui impugnata. La quale, perciò, non appare sotto questo aspetto
censurabile.
3.4. Gli ulteriori addebiti che la Del.Me. ha mosso alla banca creditrice a
sostegno della propria pretesa risarcitoria attengono al comportamento da detta
banca tenuto nel corso della fase contenziosa del rapporto.
Il lamentato occultamento di atti solutori posti in essere da un fideiussore,
che avrebbero dovuto far considerare estinto il debito della Del.Me. verso la
banca già prima che quest'ultima intraprendesse e proseguisse le sue iniziative
giudiziarie, è enunciato dalla ricorrente come un fattore di responsabilità
distinto da quello consistente nell'assunzione e nella prosecuzione
ingiustificate di quelle medesime iniziative. In realtà, i due profili
s'identificano in quanto il danno che la ricorrente lamenta di aver patito è, in
entrambi i casi, costituito dal discredito che la società avrebbe sofferto in
conseguenza di dette iniziative (in particolare del pignoramento dell'azienda),
oltre che dai disagi e per dagli oneri che ne sarebbero derivati.
Se la Banca Commerciale, pur dopo aver acquisito il pegno offerto dal
fideiussore sig. Giannatempo, avesse o meno titolo per intraprendere e
proseguire le proprie iniziative di recupero del credito nei confronti della
Del.Me. è questione su cui ci si dovrà soffermare in seguito, esaminando il
ricorso incidentale. È tuttavia possibile - ed utile, per ragioni di economia
processuale - decidere sin d'ora sulle riferite doglianze della ricorrente
principale, perché esse non appaiono accoglibili neppure ove si volessero tener
fermo il presupposto dal quale muove l'impugnata sentenza in ordine alla
sopravvenuta estinzione del credito vantato dalla banca.
3.4.1. La corte territoriale - come s'ò detto - ha ritenuto che nessuna pretesa
creditoria potesse più vantare la banca nei confronti della Del.Me. a partire
dal momento in cui il fideiussore sig. Giannatempo (per il tramite dell'avv.
Stoduto) aveva costituito in pegno (pegno irregolare) un libretto di deposito al
portatore emesso dalla stessa banca ed aveva convertito in denaro un ulteriore
pegno avente ad oggetto altro libretto originariamente emesso da un diverso
istituto di credito. Nondimeno, il fatto che la Banca Commerciale avesse
insistito nel pretendere il pagamento dalla società debitrice principale,
proseguendo a tal fine nelle proprie iniziative giudiziarie, è stato ritenuto
dalla medesima corte territoriale insufficiente a giustificare l'accoglimento
della domanda di risarcimento dei danni proposta da detta società E ciò per una
ragione decisiva: per la mancata prova di un qualsiasi danno subito dalla
Del.Me., sia in conseguenza dell'intervento della banca in una procedura di
pignoramento immobiliare intrapresa da altro creditore, sia in conseguenza dei
ricorsi per decreto ingiuntivo dalla stessa banca proposti. La corte d'appello
ha infatti considerato che nessun esborso è stato comunque sostenuto dalla
società, a fronte dei debiti da essa contratti, ed ha ritenuto che l'ipotetico
discredito derivante dall'esecuzione forzata non fosse imputabile ad un
creditore intervenuto a pignoramento già avvenuto, tanto più che la banca aveva
poi rinunciato al proprio intervento quando anche gli altri creditori si erano
fatti indietro, mentre nessun discredito poteva esser derivato alla Del.Me.
dall'emanazione di decreti ingiuntivi, non essendo tali provvedimenti soggetti a
pubblicità.
A quest'ultimo rilievo la ricorrente non oppone alcuna specifica censura.
Quanto all'altro aspetto, le doglianze contenute nel ricorso muovono dal
presupposto secondo cui le stesse considerazioni in base alle quali la corte di
merito ha ritenuto di dover accertare l'insussistenza del credito per il quale
la banca ha inteso agire esecutivamente varrebbero a dimostrare la potenzialità
dannosa del comportamento illegittimamente posto in essere dalla stessa banca,
tenuto conto degli effetti che una procedura esecutiva di tal fatta è idonea a
produrre a scapito di chi la subisca. Al che, tuttavia, occorre obiettare che,
in una causa in cui non è stata formulata una domanda di condanna generica al
risarcimento dei danni, bensì di condanna al risarcimento di danni da accertare
e liquidare nel medesimo giudizio, l'onere dell'attore non si esaurisce
nell'allegare e nel dimostrare l'esistenza di una mera potenzialità di danno
subito, ma postula che sia fornita la prova certa e concreta di tale danno, così
da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il
danno stesso ed i comportamenti illegittimi addebitati alla controparte
(potendosi far ricorso alla liquidazione in via equitativa, quando sussistano i
presupposti indicati dall'art. 1226 c.c., solo a condizione che l'esistenza del
danno sia comunque dimostrata e pur sempre sulla scorta di elementi idonei a
fornire parametri plausibili di quantificazione).
Per il resto, le critiche che nel ricorso vengono rivolte alla decisione
impugnata nuovamente si risolvono in un'inammissibile richiesta di riesame del
giudizio di merito sul punto. Esse essenzialmente sono tese a sostenere che la
partecipazione della banca al processo esecutivo, promosso da altro creditore
sui beni della Del.Me., avrebbe avuto un diverso e ben maggiore rilievo di
quanto reputato dalla corte d'appello; ma ciò investe un profilo di valutazione
precluso al giudice di legittimità e postula, per altro verso, una (almeno in
parte) differente ricostruzione dei singoli passaggi del menzionato processo
esecutivo. Presuppongono però, in tal modo, una revisione di accertamenti di
fatto, o il loro compimento ex novo, che allo stesso giudice di legittimità non
possono esser chiesti, non foss'altro perché non gli è consentito prendere
conoscenza diretta delle risultanze documentali, ed istruttorie in genere, della
causa di merito.
Il rilievo, poi, secondo il quale la partecipazione attiva della banca al
menzionato procedimento esecutivo avrebbe dovuto esser considerato almeno quale
concausa del danno sofferto dall'odierna ricorrente, la quale si sarebbe vista
bloccare la propria attività aziendale ed avrebbe subito un grave discredito,
non è condivisibile. Lo potrebbe forse essere solo a patto di postulare - e però
difetta qualsiasi elemento per farlo - che nessuna delle azioni esecutive
promosse da altri precedenti creditori avesse fondamento; ma, ove questo non
sia, sul piano logico appare difficilmente contestabile l'affermazione della
corte d'appello secondo la quale l'intervento di un ulteriore preteso creditore
- sia pure in ipotesi non realmente titolare di alcun credito - nulla poteva
concretamente aggiungere al discredito già subito dal debitore per effetto del
pignoramento da altri promosso (né, ovviamente, all'effetto paralizzante già
provocato alle attività aziendali da detto pignoramento), trattandosi di una
conseguenza che non dipende dal moltiplicarsi delle iniziative dei diversi
creditori, bensì dal nero fatto che un procedimento di tal genere sia stato
posto in essere. Ragion per la quale appare logicamente corretta anche
l'ulteriore considerazione della corte di merito che ha sottolineato come la
Banca Commerciale ebbe a rinunciare al proprio intervento nel procedimento
esecutivo a brevissimo intervallo di tempo da quando gli altri creditori
precedenti avevano fatto altrettanto Infatti alla banca, nella situazione data,
sarebbe stato in astratto possibile imputare unicamente gli effetti
pregiudizievoli subiti dalla Del.Me. per il protrarsi del procedimento esecutivo
in conseguenza della sola residua presenza attiva della medesima banca; ma il
giudice di merito ha escluso in concreto che, considerata la brevità del tempo
trascorso tra la rinuncia processuale degli altri creditori e quella della
stessa Banca Commerciale, potesse nella specie configurarsi un danno
risarcibile; e trattasi, ancora una volta, di una valutazione in punto di fatto,
che non è in questa sede sindacabile.
Pertanto, appare chiaro come in siffatto contesto non possano trovare spazio
neppure le doglianze della ricorrente concernenti la mancata ammissione di mezzi
istruttori volti a determinare l'entità dei pretesi danni. Doglianze peraltro di
per sé non ammissibili, in quanto non corredate dalla specifica Indicazione del
tenore delle richieste istruttorie non accolte, onde questa corte non sarebbe
comunque in grado di valutare se si tratta di richieste ammissibili e
potenzialmente decisive ai fini della conclusione della causa, oppure
inammissibili perché meramente esplorative.
3.5. Per tutte le suesposte ragioni, il ricorso principale deve, quindi, esser
rigettato.
4. Occorre ora procedere all'esame del ricorso incidentale, che investe la
statuizione con cui l'impugnata sentenza ha accertato l'estinzione totale del
credito per capitale ed interessi vantato dalla banca ricorrente nei riguardi
della società Del.Me., per effetto prima della costituzione di pegni irregolari,
da parte del fideiussore sig. Giannatempo, con conseguente sospensione del corso
degli interessi dovuti sul debito garantito, e poi dell'incameramento, ad opera
della banca, di detti pegni, idonei a coprire l'ammontare del debito capitale e
degli interessi fin quando maturati.
4.1. La ricorrente incidentale, col primo motivo, lamentando la violazione di
molteplici disposizioni del codice civile e difetti di motivazione del
provvedimento impugnato, contesta che il pegno di libretti di deposito al
portatore possa essere, in alcun caso, considerato alla stregua di un pegno
irregolare, attesa la natura giuridica di tali libretti che li rende
irriducibili al semplice credito di restituzione delle somme in essi menzionate.
Per la configurazione di un pegno irregolare - osserva ancora la ricorrente - è
d'altronde necessaria non solo la mancata individuazione del denaro o dei titoli
costituti in garanzia, ma anche il conferimento alla banca della facoltà di
disporne, che nel caso di specie la corte d'appello ha del tutto omesso di
accertare.
4.2. Nega comunque, la medesima ricorrente, dolendosi ancora nel secondo motivo
della violazione dell'art. 1851 c.c. e di visi di motivazione della sentenza
impugnata, che la dazione in pegno possa, in simili casi, avere effetti solutori
- neppur solo condizionati - specie quando il pegno sia costituto da un garante
terzo al quale un siffatto intento sia estraneo. A maggior ragione si dovrebbe
quindi escludere che la dazione del pegno ad opera del terzo possa incidere sul
decorso degli interessi passivi, destinati in ogni caso a maturare nei confronti
del debitore fino alla data dell'effettiva estinzione del debito garantito.
5. Lo censure contenute nei due riportati motivi del ricorso incidentale
appaiono logicamente tra loro connesse e possono quindi essere senz'altro
esaminate congiuntamente.
5.1. Il ragionamento svolto dalla corte d'appello si articola in tra essenziali
passaggi: 1) il pegno di cui si tratta è un pegno irregolare e perciò la banca
creditrice ha acquisito immediatamente la proprietà del denaro depositato presso
di lei; 2) la costituzione del pegno irregolare ha provocato (non già
l'immediata estinzione dell'obbligazione gravante sul debitore principale,
bensì) il congelamento del corso degli interessi afferenti al debito garantito,
atteso che la banca ha potuto a propria volta godere di quelli che maturavano
sulle somme acquisite per effetto del pegno; 3) quando detta banca ha anche
formalmente incamerato le somme ricevute in pegno, il debito principale si è
estinto completamente, in quanto quelle somme erano sufficienti a coprire
l'importo del capitale e degli interessi maturati sino alla data della
costituzione del pegno.
Le critiche della ricorrente incidentale investono, specificamente, i primi due
passaggi del ragionamento appena sintetizzato e, nei termini di cui si dirà,
appaiono fondate.
5.1.1. Nessuno degli argomenti offerti alla discussione induce a discostarsi
dall'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la possibilità
di configurare come irregolare un pegno avente ad oggetto un libretto di
deposito al portatore non soltanto presuppone che questo sia stato emesso dalla
stessa banca creditrice che lo riceve poi in garanzia (come in particolare
sottolineato da Cass. 29 settembre 1997, n. 9528; e Cass. 13 aprile 1977, n.
1380), ma anche che il contratto di costituzione di pegno riconosca a detta
banca il potere di immediatamente disporne. Non diversamente da quel che accade
per la costituzione in pegno di somme di denaro, di titoli o di altri beni
fungibili, insomma, il dato che rileva ai fini della configurabilità del pegno
come irregolare non è solo costituito dalla natura del bene, ma anche e
soprattutto dalla volontà delle parti di conferire al creditore la facoltà di
disporre del bene stesso (o, nel caso si tratti di titolo di credito o documento
di legittimazione, del relativo diritto) per soddisfare i propri crediti:
facoltà di disposizione solo in presenza della quale la fattispecie esula dai
confini del pegno regolare per rientrare, viceversa, nella disciplina prevista
dall'art. 1851 c.c., con la conseguenza che il creditore acquisisce
immediatamente la proprietà del denaro o dei beni, destinati poi, al momento
dell'adempimento, ad essere restituiti in equivalente per intero, oppure, in
caso d'inadempimento, nella sola misura eventualmente eccedente l'ammontare del
credito garantito (si vedano Cass. 6 dicembre 2006, n. 26154; Cass. 20 aprile
2006, n. 9306; Cass. 10 marzo 2006, n. 5290; Cass. 16 giugno 2005, n. 12964;
Cass. 24 maggio 2004, n. 10000; Cass 5 marzo 2004, n. 4507; Cass. 9 maggio 2000,
n. 5845; Cass. 18 giugno 1996, n. 5592).
Giova aggiungere - perché ciò tocca anche il secondo dei due passaggi
argomentativi dell'impugnata sentenza sopra richiamati - che la suaccennata
facoltà per il creditore di disporre del denaro o degli altri beni fungibili
costituiti in pegno irregolare non implica affatto che un tal genere di pegno
abbia funzione solutoria, e perciò immediatamente satisfattiva (ancorché in un
non recente passato ciò sia stato adombrato da autorevole dottrina e sia
talvolta riecheggiato anche in qualche pronuncia di questa corte: si veda, ad
esempio, Cass. n. 4507/04, cit.). Il pegno è ai preordinato ad assicurare la
possibilità di futura soddisfazione del creditore, ma ciò non significa che
questa si attui già con la sola costituzione del pegno medesimo, la cui finalità
essenziale, regolare o irregolare che esso sia, è di garanzia. Ammettere che
l'acquisto da parte del creditore della proprietà dei beni ottenuti in pegno
implichi, di per se stesso, l'estinzione del debito garantito contrasta con la
medesima nozione di garanzia, la quale necessariamente presuppone l'esistenza di
un'obbligazione il cui adempimento si intende appunto garantire, e che invece,
ove la dazione di pegno assumesse immediata funzione solutoria, paradossalmente
resterebbe priva di oggetto proprio nel momento in cui è posta in essere. Né
giova, al fine di eliminare tale contraddizione, ipotizzare che l'effetto
solutorio sia sottoposto alla condizione risolutiva del successivo adempimento
dell'obbligazione garantita. Costruzione, questa, non solo inutilmente
complessa, e priva di alcun solido appiglio normativo, ma comunque
insoddisfacente sul piano logico: perché, ove l'obbligazione principale davvero
fosse estinta con la sola costituzione del pegno irregolare, mal si comprende
come potrebbe poi ancora parlarsi del successivo adempimento di un débito ormai
non più esistente (o, semmai, esistente non più nei confronti dell'originario
avente diritto ma solo del terzo datore di pegno, surrogatosi nella posizione
del creditore soddisfatto). Per non dire, poi, della difficoltà stessa di
ammettere che un pagamento - ove si neghi la sua natura di atto negoziale -
possa essere sottoposto a condizione.
In realtà la funzione solutoria non riguarda la costituzione del pegno, ma si
verifica solo nella fase di escussione del pegno medesimo, allorché cioè il
sopravvenuto inadempimento del debito principale alla scadenza autorizza il
creditore ad incamerare in via definitiva il denaro o gli altri beni fungibili
ricevuti in garanzia e quindi gli consente di "autosoddisfare" il proprio
credito proprio attraverso questo meccanismo santificato, che lo sottrae alla
necessità di procedere altrimenti in via esecutiva, salvo l'obbligo di
restituire l'eccedenza, come previsto dal citato art. 1851 c.c. (si vedano
anche, quanto al modo in cui opera il descritto meccanismo di soddisfazione del
credito, conseguente all'incameramento del pegno irregolare, Sez. un. 14 maggio
2001, n. 202, e le - peraltro non in tutto coincidenti - pronunce di Cass 3
aprile 2003, n. 5111, e Cass. 5 novembre 2004, n. 21237).
5.1.2. Alcune considerazioni ulteriori però si rendono necessarie quando - come
nel caso di specie è accaduto - la costituzione del pegno sia opera di un terzo
e risulti essere intervenuta in un momento successivo alla scadenza
dell'obbligazione principale.
Non sembra ragionevole dubitare che, in via di principio, una garanzia possa
esser concessa in relazione ad un'obbligazione già scaduta (lo riconosce
esplicitamente, del resto, l'art. 67 della legge fallimentare); e ciò anche
indipendentemente dalla necessità di ipotizzare una contestuale dilazione della
scadenza del debito garantito, giacché in tutti i casi è evidente l'interesse
del creditore a veder rafforzate le probabilità di soddisfacimento delle proprie
ragioni, fin quando ogni possibile prospettiva di adempimento tardivo
dell'obbligazione da parte del debitore non sia definitivamente sfumata, senza
per questo rinunciare a pretendere tale adempimento. In tal caso, però, il modo
di operare del meccanismo di escussione della garanzia e l'individuazione del
momento in cui esso può essere concretamente attuato non possono più
evidentemente essere ancorati all'inadempimento del debito, ormai già
verificatosi sin dalla precedente scadenza dell'obbligazione cui la garanzia
accede. Li si deve invece necessariamente ricavare dal tenore degli accordi
intercorsi tra il creditore e colui che costituisce la garanzia per il debito
scaduto.
Solo la verifica dell'effettivo contenuto negoziale di detti accordi - tanto più
quando al creditore siano stati consegnati denaro o altri beni fungibili ad
opera di un terzo - consente, del resto, di affermare con certezza che davvero
si e in presenza di un pegno. Non può infatti neppure escludersi, almeno in
astratto, che la qualificazione giuridica data dalle parti all'operazione non
corrisponda al suo effettivo contenuto, e che il giudice, cui in definitiva
compete l'esatto inquadramento giuridico della fattispecie, possa viceversa
individuare in essa, a seconda dei casi, gli estremi di una datio in solutum o
di un adempimento del terzo, riconducibile alla previsione dell'art. 1180 c.c..
Né la circostanza che il terzo datore rivesta anche, al contempo, la qualifica
di fideiussore - come appunto si verifica nel presente caso - muta i termini del
problema: resta pur sempre da stabilire se egli abbia inteso solo aggiungere
alla garanzia personale un'ulteriore garanzia pignoratizia di natura reale, o se
abbia inteso eseguire un pagamento, come tale idoneo ad estinguere senz'altro
l'obbligazione (anche su di lui gravante per effetto della prestata
fideiussione), con conseguente sua surrogazione nei diritti del creditore a
norma dell'art. 1949 c.c.
Non è peraltro superfluo aggiungere che il principio di buona fede, cui debbono
essere ispirati tanto l'interpretazione quanto l'esecuzione dei contratti (artt.
1366 e 1375 c.c.) e che deve improntare anche gli accordi tra creditore e
garante, impone pur sempre al medesimo creditore l'obbligo di tener conto degli
altrui interessi, ove questi non siano incompatibili con altrettanto legittimi
interessi propri, e perciò di prestare la propria collaborazione all'adempimento
dell'obbligazione. Donde consegue che anche la scelta di quando e come avvalersi
dal meccanismo satisfattorio, insito nell'escussione del pegno irregolare, non
può reputarsi totalmente rimesso all'arbitrio del creditore: il quale sarà
invece tenuto a darvi diligentemente corso ogni qual volta un'eventuale inerzia
non trovi plausibile giustificazione e si risolva unicamente in un aggravio per
il debitore (che potrebbe per questo veder ulteriormente lievitare gli interessi
passivi conteggiati a suo carico) e di riflesso anche per il datore di pegno
(che, correlativamente, potrebbe veder maggiorata l'entità del credito garantito
e perciò ridotta la possibilità di recuperare il residuo valore del pegno).
5.1.3. A quest'ultimo proposito occorre infine considerare che, qualora il
contenuto degli accordi intercorsi tra creditore e datore di pegno confermi che
proprio della costituzione di un pegno (ancorché irregolare) si è trattato,
appare priva di giustificazione l'affermazione della corte d'appello secondo cui
la semplice costituzione di detto pegno renderebbe l'obbligazione principale
improduttiva di ulteriori interessi. È vero, invece, che qualsiasi costituzione
di garanzia - se tale è - rafforza il diritto del creditore ad ottenere
l'adempimento dell'obbligazione, della quale non modifica però il regime
giuridico. Non viene perciò meno l'obbligo di adempimento gravante sul debitore,
né quindi si elide il titolo in base al quale ne possano scaturire obblighi
accessori, ivi compresi quelli di corrispondere interessi legali o
convenzionali. La circostanza che il creditore, avendo acquisito la
disponibilità (e la proprietà) dei beni fungibili ottenuti in pegno si trovi, a
propria volta, a godere dei frutti di tali beni - e quindi degli interessi, se
si tratta di denaro - fa si che il ricavato debba essere imputato a deconto
prima delle spese, poi degli interessi e poi del capitale dovuti dal debitore
(come si argomenta dall'art. 2791 c.c), ma non sospende affatto automaticamente
il corso degli interessi sul debito garantito, il cui tasso non necessariamente,
del resto, corrisponde a quello degli interessi che maturano sulle somme date in
pegno.
5.2. Alla stregua di tali considerazioni appare dunque evidente come il
ragionamento svolto dalla corte d'appello sia affetto da un duplice errore: il
primo - e decisivo - consiste nell'aver ritenuto l'indagine sulla natura dei
beni oggetto della dazione di pegno sufficiente ad affermare che la banca
creditrice acquistò l'immediata facoltà di disporre di tali beni e che, di
conseguenza, si è trattato di pegni irregolari, e nell'aver omesso di procedere
invece all'esame in concreto dell'effettiva volontà delle parti al riguardo,
espressamente anzi dichiarando di reputare irrilevanti “eventuali diverse intese
intercorse tra il garante e la banca stessa" (sentenza impugnata, pag. 28); il
secondo risiede nella già criticata opinione secondo cui la mera dazione del
pegno irregolare avente ad oggetto un libretto di deposito e la trasformazione
in denaro del pegno (originariamente regolare) avente ad oggetto un ulteriore
libretto avrebbero implicato il venir meno della produzione di interessi sul
debito garantito.
5.3. S'impone, dunque, la cassazione dell'impugnata sentenza, limitatamente al
punto investito dal ricorso incidentale, con conseguente rinvio della causa alla
medesima Corte d'appello di Bari (in diversa composizione), affinché la
riesamini alla luce del seguente principio di diritto:
“Qualora un fideiussore, a garanzia di altrui debiti già scaduti nei confronti
di una banca, dia in pegno una somma di danaro o un libretto di deposito al
portatore emesso dalla banca medesima, la possibilità di qualificare tale
negozio come pegno irregolare dipende dagli accordi intercorsi tra le parti ed,
in particolare, dal fatto che, in base a tali accordi (da interpretare ed
eseguire secondo buona fede), sia stata concessa alla banca anche la facoltà di
immediatamente disporre della somma ricevuta o di quella depositata sul
libretto, e che resti escluso l'intento di estinguere subito il debito e di
provocare la conseguente surrogazione del fideiussore nel diritto della banca
creditrice verso il debitore principale. Solo ove invece ricorra l'ipotesi da
ultimo evocata, la consegna alla banca delle somme o del libretto di deposito
assume immediata funzione solutoria e perciò preclude alla banca medesima di
ulteriormente pretendere l'adempimento dell'obbligazione da parte del debitore
principale, impedendo che tale obbligazione possa continuare a produrre
interessi a beneficio di detta banca".
6. Il giudice di rinvio provvedere anche in ordine alle spese del presente
giudizio di cassazione.
PQM
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta quello principale, accoglie l'incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, demandandole di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.