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Cass., sez. trib., sentenza 23 gennaio 2008, n. 1416

 

MUTUO - INTERESSI USURAI - IMPOSIZIONE FISCALE

 

Massima

 

Con riferimento al mancato apprezzamento della capacità reddituale derivante da attività illecite usurarie e in tema di imposte sui redditi, ove un soggetto esercente attività individuale di impresa di commercio espleti anche, a latere, attività di prestito di denaro ad interesse, i proventi di questa seconda attività sono soggetti a tassazione, insieme a quelli dichiarati in ordine all’attività di impresa ufficiale, sia che essi costituiscano frutto di un illecito sia che non sussista alcuna illiceità.


 

Sentenza per esteso

 

Cass., sez. trib., sentenza 23 gennaio 2008, n. 1416

Rilevato

che a seguito di indagini della G.d.F., anche a mezzo dichiarazioni di numerose persone, sul conto del signor G. D. A., il quale avrebbe elargito prestiti per cinque miliardi di lire a 28 soggetti in difficoltà economiche, applicando tassi d'interesse oscillanti tra il 36% ed il 120%, l'Ufficio II. DD. di Gioia del Colle notificava avviso di accertamento nei confronti del predetto e del coniuge, signora F. P.;

che i contribuenti, tra l'altro soci della Srl Commerciale, avevano acquistato cinque appartamenti di rilevante valore commerciale, altri locali e due fondi rustici;

che risultavano in possesso di un «ingentissimo» patrimonio;

che i medesimi avevano svolto una consistente movimentazione bancaria, priva di giustificazione ma collegata anche a prestiti di danaro;

che la G.d.F. aveva quantificato in £ 532 milioni circa i maggiori redditi per interessi, conseguiti da prestiti effettuati a tali signori V., B., G., C., P. e G., e in altrettante lire quelli derivanti da altri prestiti, elargiti ad altre undici persone, nel periodo dal 1992 al 1996;

che l'Ufficio aveva ripartito il maggior reddito personale in cinque annualità, per un reddito di £ 212 milioni circa per esercizio;

che l'accertamento notificato ai contribuenti, pertanto, elevava il reddito relativo all'anno d'imposta 1992 da 71 milioni a 284 circa, con una maggior imposta di 94 milioni e le conseguenti sanzioni;

che i contribuenti proponevano ricorso alla CTP di Bari, che lo respingeva;

che l'appello dei contribuenti alla CTR della Puglia, invece, è stato accolto;

che, secondo i giudici del riesame, alla luce della sentenza del GUP presso il Tribunale di Bari (con cui la signora Pugliese è stata assolta, per non aver commesso il fatto, e il coniuge, signor D.A. è stato assolto, in parte, perché il fatto non sussiste e, in altra parte, per prescrizione, previa riqualificazione del fatto nel diverso reato di cui all'art. 644-bis cod. pen.), i dati fattuali non potevano essere qualificati altrimenti che come presunzioni semplici inidonee, da sole, all'accertamento dei redditi di capitale;

che avverso tale pronuncia, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico complesso motivo;

che i contribuenti resistono, nella fase di legittimità;

che con l'unico motivo del ricorso principale (con il quale lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 654 c.p.p., 41 e ss. D.P.R. n. 917 del 1986, in relazione agli artt. 644 e 644-bis c.p. e 39 d.P.R. n. 600 del 1973, nonché vizi motivazionali) la ricorrente deduce che la Commissione regionale avrebbe errato nell'interpretazione dei principi sul giudicato penale, atteso che non avrebbe valutato i fatti posti a base dell'assoluzione e della affermazione di estinzione del reato per prescrizione;

che sarebbe errato, innanzitutto, considerare come indimostrati i prestiti a interesse, solo perché sarebbero stati esclusi i fatti di usura in relazione ad alcune delle parti lese e a certi periodi temporali;

che nell'ambito del processo tributario possono trovare ingresso i fatti presuntivi, non ammessi in sede penale;

che, in particolare, non sarebbero stati valutati, dalla CTR, le ingenti disponibilità bancarie e patrimoniali dei due contribuenti;

che, all'uopo sollecitato, il PG ha chiesto che la Corte, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., accolga il ricorso per essere manifestamente fondato;

che tale conclusione deve essere condivisa da questo Collegio.

Considerato

che il ricorso è manifestamente fondato;

che, anzitutto, esso è pienamente ammissibile atteso che esso contiene un motivo di censura apparentemente unico, ma in realtà articolato in due distinti profili, uno riguardante il vizio di violazione di legge e l'altro il vizio di motivazione;

che la distinzione concettuale tra i due tipi di censura, anche topograficamente, risulta ben visibile e ricavabile dall'enunciazione dei vizi ipotizzati, suddivisi in due distinti capoversi (p. 8 del ricorso);

che il ricorso rispetta, altresì, i requisiti elaborati da questa Corte in materia e risulta autosufficiente, poiché illustra le parti della sentenza che si assumono viziate;

che le censure d'inammissibilità, postulate nella memoria illustrativa dei controricorrenti, sono, perciò, infondate;

che, venendo al merito del ricorso, con riferimento al mancato apprezzamento della capacità reddituale derivante da attività illecite usurarle, de qua agitur in causa, questa Corte, ha avuto modo di affermare (nella Sentenza n. 15984 del 2002), il principio di diritto, a termini del quale, in tema di imposte sui redditi, ove un soggetto esercente attività individuale di impresa di commercio espleti anche, a latere, attività di prestito di denaro ad interesse, i proventi di questa seconda attività sono soggetti a tassazione, insieme a quelli dichiarati in ordine all'attività di impresa ufficiale, sia che essi costituiscano il frutto di un illecito, sia che non sussista alcuna illiceità;

che la ricostruzione dei fatti costituenti indice di capacità contributiva, secondo la prospettazione della Agenzia ricorrente, non risultano essere stati oggetto di scrutinio da parte del giudice di appello il quale si è limitato a far ricorso all'epilogo del giudizio penale (peraltro assai articolato, tra le formule assolutorie e quelle di proscioglimento per prescrizione) senza porre attenzione agli specifici fatti, oggetto di accertamento, e alla loro correlazione con gli altri indici rivelatori di capacità contributiva, evidenziati nell'ambito dell'accertamento tributario (l'esistenza di un cospicuo patrimonio immobiliare e di movimentazioni bancarie di rilevante importo);

che, giustamente, la ricorrente sottolinea la diversità di lex probatoria, nell'ambito dei due tipi di giudizio;

che, infatti, nell'ambito di quello tributario, il giudice di merito può far uso di presunzioni, con valutazione in fatto incensurabile in questa sede, ove immune da vizi motivazionali, logici e giuridici, con particolare riguardo alla loro congruenza e convergenza verso un significato univoco, perché altamente probabile;

che il ragionamento compiuto nella sentenza impugnata, invece, non attinge né ai fatti materiali accertati nell'ambito del giudizio penale, né esamina gli indici di capacità contributiva segnalati nell'accertamento fiscale e negli scritti difensivi dell'Agenzia;

che, di conseguenza, la sentenza impugnata si presenta come erronea, sia sul piano dei principi che regolano il processo tributario e la sua autonomia rispetto al processo penale, sia sul piano motivazionale, perché carente, con riferimento ai fatti emersi nell'ambito del processo penale e nel procedimento tributario;

che, di conseguenza, la sentenza in esame deve essere cassata con rinvio della causa ad altra sezione della stessa CTR per un suo nuovo esame, condotto alla luce dei principi regolanti il rapporto tra il giudizio penale e quello tributario e delle fondate censure motivazionali sopra illustrate, oltre che per il governo delle spese di questa fase.

 

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase del giudizio, ad altra sezione della CTR della Puglia.