Cassazione - Sezione terza - 13 maggio 2008, n. 11914
Fallimento - revocatoria - atti tra coniugi
Massima
È suscettibile di revoca ai sensi dell’art. 2901 c.c. il contratto con cui un coniuge trasferisca all’altro un immobile, al dichiarato fine di dare esecuzione agli obblighi assunti in sede di separazione consensuale omologata. sono suscettibili di revoca solo gli atti di disposizione del patrimonio, tali da incidere negativamente sulla sfera patrimoniale del debitore, non gli accordi aventi efficacia meramente obbligatoria.
Sentenza per esteso
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 5.12.2000 V. F. ha
convenuto davanti al Tribunale di Torino - Sez. distaccata di Ciriè - i coniugi
G. T.e A.M. R., chiedendo la revoca ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. dell'atto
di trasferimento dall'uno all'altra della quota del 50% di un immobile, di cui
al rogito notarile 15.4.1997.
I convenuti hanno resistito alla domanda, deducendo che il trasferimento era
avvenuto in esecuzione degli obblighi di mantenimento assunti dal marito nei
confronti della moglie, con verbale di separazione consensuale, omologato dal
Tribunale di Torino il 10.3.1997. Trattavasi, pertanto, di adempimento di un
debito scaduto, non revocabile ai sensi dell'art. 2901, comma 3, cod. civ..
Con sentenza 23 settembre 2002 n. 82 il Tribunale ha accolto l'azione
revocatoria, dichiarando inefficace il trasferimento immobiliare, con la
motivazione che il provvedimento di omologazione della separazione consensuale
non preclude la revocabilità dell'atto, essendo privo degli effetti del
giudicato, e che l'atto di trasferimento, non essendo avvenuto a titolo oneroso,
non richiedeva la prova della partecipazione dell'acquirente al consilium
fraudis.
La R. ha proposto appello, ribadendo che il trasferimento costituiva atto dovuto
e negando, in subordine, che ricorressero i presupposti per la revoca, ed in
particolare il pregiudizio per le ragioni del creditore, considerato che
l'immobile trasferito era gravato da mutuo ipotecario, il cui importo superava
il valore della quota di comproprietà dell'immobile, mutuo che l'acquirente si
era accollata.
Nel contraddittorio con il F., che ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, e
con il T., che ha proposto appello incidentale fondato sulle stesse ragioni
dedotte dalla moglie, la Corte di appello di Torino, con sentenza 7-26 novembre
2003 n. 1521, notificata il 9 marzo 2004 - in riforma della sentenza emessa in
primo grado dal Giudice di pace di Torino - ha respinto la domanda di revoca,
compensando fra le parti le spese dell'intero giudizio.
Con atto notificato il 7 maggio 2004, V. F. propone ricorso per cassazione
affidato ad un solo motivo.
Resiste la R. con controricorso.
Motivi della decisione
1.- La Corte di appello di Torino
ha motivato la sua decisione con il fatto che il F. ha proposto l'azione
revocatoria solo nei confronti del rogito di trasferimento immobiliare
intercorso fra i coniugi il 15.4.1997; che detto rogito menziona come causa del
trasferimento gli accordi intercorsi fra i coniugi in sede di separazione
consensuale omologata e che pertanto costituisce mero adempimento dell'obbligo
assunto dal marito nel predetto verbale. In quanto tale, non è soggetto a
revoca, per espressa disposizione dell'art. 2901, comma 3, cod. civ.. Ha
soggiunto che l'azione revocatoria avrebbe dovuto essere proposta nei confronti
degli accordi di cui al verbale di separazione.
2.- Con l'unico motivo di ricorso, deducendo violazione dell'art. 2901
cod. civ. ed illogica o contraddittoria motivazione in relazione agli art. 156 e
158 cod. civ., il Fontana rileva che la sentenza impugnata ha trascurato di
considerare che sono suscettibili di revoca solo gli atti di disposizione del
patrimonio, tali da incidere negativamente sulla sfera patrimoniale del
debitore; non gli accordi aventi efficacia meramente obbligatoria; e che,
analogamente a quanto la giurisprudenza afferma in tema di contratto preliminare
e contratto definitivo, la domanda di revoca va proposta contro il contratto
definitivo, quale è da considerare, nella specie, l'atto di trasferimento
immobiliare. In ogni caso, dalle dichiarazioni rese dai due coniugi, ed in
particolare dalla moglie, negli atti difensivi del giudizio di primo grado e nel
corso dell'interrogatorio libero, l'obbligo di mantenimento della moglie da
parte del marito era da ritenere insussistente.
3.- Il ricorso è fondato.
È indubbio che, nella specie, la finalità perseguita dai coniugi in sede di
separazione è stata attuata mediante due atti diversi: l'accordo di separazione,
avente effetti meramente obbligatori, quanto al trasferimento della proprietà
dell'immobile in adempimento degli obblighi di mantenimento, e il rogito
notarile di cessione, che enuncia come sua causa il suddetto accordo.
La Corte di merito ha qualificato come mero adempimento - cioè come atto avente
funzione esclusivamente solutoria - il secondo atto, e lo ha perciò ritenuto non
suscettibile di revoca.
Appare in primo luogo singolare che sia considerato mero adempimento di un
debito un vero e proprio contratto, qual è il rogito notarile di trasferimento,
intercorso fra le parti.
Tale era certamente la sua funzione; ma non la sua struttura, che concretizzava
un accordo fra le parti, diretto a rendere definitivamente operanti gli effetti
degli impegni precedentemente presi.
Sotto questo secondo profilo la fattispecie assume piuttosto i lineamenti del
contratto definitivo, diretto a dare esecuzione a un impegno preliminare (cfr.,
in proposito, Cass. civ. 21 dicembre 1987 n. 9500): contratto definitivo che -
nel momento in cui indica come propria causa gli obblighi precedentemente
assunti e ne riproduce il contenuto - sottopone alla cognizione del giudice
l'intera operazione economico-giuridica, in tutti i suoi aspetti, senza che si
prospetti la necessità di una specifica dichiarazione di volere espressamente
impugnare anche la fase preliminare.
Vero è che gli accordi di separazione potrebbero avere un contenuto più ampio ed
articolato di quello tradottosi nel trasferimento immobiliare.
Ma, in tal caso, è onere dei controinteressati eccepire e dedurre in giudizio
gli aspetti e i presupposti in ipotesi mancanti, sì da fornire al giudice il
quadro complessivo dei rapporti intercorsi fra le parti, al fine di escludere,
in ipotesi, che ricorrano i presupposti per la revoca del singolo atto di
trasferimento.
In mancanza, la domanda di revoca di quest'ultimo si estende all'accordo che vi
ha dato causa, così come dedotto in giudizio dall'attore.
I principi di cui sopra trovano conferma in una giurisprudenza ormai
consolidata.
Si è precisato che l'accordo con il quale i coniugi, nel quadro della
complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione
consensuale, stabiliscano il trasferimento di beni immobili o la costituzione di
diritti reali minori sui medesimi, rientra nel novero degli atti suscettibili di
revocatoria fallimentare ai sensi degli art. 67 e 69 legge fall., non trovando
tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo di separazione,
che lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione; né nell'ipotetica
inscindibilità di tale pattuizione dal complesso delle altre condizioni della
separazione; né, infine, nella circostanza che il trasferimento immobiliare o la
costituzione del diritto reale minore siano stati pattuiti in funzione solutoria
dell'obbligo di mantenimento del coniuge o di contribuzione al mantenimento dei
figli, venendo nella specie in considerazione non già la sussistenza
dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità del suo
assolvimento (Cass. civ., Sez. I, 12 aprile 2006 n. 8516. Nello stesso senso,
fra le altre, Cass. Civ., Sez. III, 26 luglio 2005 n. 15603. Quanto ai criteri
di valutazione dei presupposti per la revoca, Cass. civ., Sez. I, 23 marzo 2004
n. 5741).
4.- In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere
cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Torino, in diversa
composizione, la quale dovrà valutare se ricorrano o meno i presupposti per
l'accoglimento dell'azione revocatoria, alla luce degli accordi di separazione -
in particolare, quanto alla configurabilità di un effettivo pregiudizio per i
creditori, e quanto alla gratuità od onerosità dell'attribuzione, per gli
effetti che ne conseguono in ordine allo stato soggettivo dell'acquirente -
uniformandosi pregiudizialmente ai seguenti principi di diritto:
a) È suscettibile di revoca ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. il contratto con
cui un coniuge trasferisca all'altro un immobile, al dichiarato fine di dare
esecuzione agli obblighi assunti in sede di separazione consensuale omologata.
b) La domanda di revoca del contratto di trasferimento sottopone alla cognizione
del giudice anche l’esame degli accordi preliminari stipulati in sede di
separazione, che abbiano dato causa al trasferimento, senza necessità che sia
proposta specifica impugnazione contro gli stessi, sempre che siano stati
dedotti in giudizio i presupposti di diritto e di fatto rilevanti ai fini della
decisione.
c) La valutazione relativa alla sussistenza dei requisiti per la revoca ai sensi
dell'art. 2901 cod. civ. va compiuta con riferimento sia ai preliminari accordi
di separazione, sia al contratto definitivo di trasferimento immobiliare.
5.- Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del
presente giudizio.
PQM
La Corte di Cassazione accoglie il
ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di
Torino, in diversa composizione, che deciderà anche in ordine alle spese del
giudizio di cassazione.