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Guida in stato di ebbrezza

 

SOMMARIO

 

 

 

 

Legge

 

DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008 , n. 92

 

Dlgs 30.04.1992 n. 295, art. 186 Codice della Strada

 

 

DPR 16.12.1992, n. 495, art. 379 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

 

 

DL 03.08.2007, n. 117, art. 6 bis Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione

 

 

 

IL TESTO DELLA RIFORMA

 

DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008 , n. 92

Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre disposizioni volte ad apprestare un quadro normativo piu' efficienteper contrastare fenomeni di illegalita' diffusa collegatiall'immigrazione illegale e alla criminalita' organizzata, nonche'norme dirette a tutelare la sicurezza della circolazione stradale in relazione all'incremento degli incidenti stradali e delle relative vittime;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nellariunione del 21 maggio 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, delMinistro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto coni Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia edelle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

E m a n a il seguente decreto-legge:

Art. 1. Modifiche al codice penale

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:a) l'articolo 235 e' sostituito dal seguente:

«Art. 235 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che neicasi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero siacondannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.

Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice e' punito con la reclusione da uno a quattroanni»;

b) l'articolo 312 e' sostituito dal seguente:

«Art. 312 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che neicasi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o ilcittadino di Stato dell'Unione europea sia condannato ad una penarestrittiva della liberta' personale per taluno dei delitti prevedutida questo titolo.

Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice e' punito con la reclusione da uno a quattroanni.»;

c) all'articolo 589 sono apportate le seguenti modificazioni:1) al secondo comma, la parola: «cinque» e' sostituita dallaseguente: «sei»;2) dopo il secondo comma, e' inserito il seguente:

«Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina dellacircolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.»;3) al terzo comma, le parole: «anni dodici» sono sostituite dalle


 

 

seguenti: «anni quindici»;

d) al terzo comma dell'articolo 590, e' aggiunto il seguente periodo:

«Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica aisensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, lapena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due annie la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.»;

e) dopo l'articolo 590 e' inserito il seguente:

«Art. 590-bis (Computo delle circostanze). -Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 589, terzo comma, ovvero quella dicui all'articolo 590, quarto comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, nonpossono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste ele diminuzioni si operano sulla quantita' di pena determinata aisensi delle predette circostanze aggravanti.»;

f) all'articolo 61, primo comma, dopo il numero 11 e' inserito il seguente:«11-bis. Se il fatto e' commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale.».

Art. 2. Modifiche al codice di procedura penale

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 260, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. L'autorita' giudiziaria procede, altresi', anche su richiesta dell'organo accertatore alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione ola commercializzazione quando le stesse sono di difficile custodia,ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando, anche all'esito di accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 360, risulti evidente la violazione dei predetti divieti. L'autorita' giudiziaria dispone il prelievo di uno o piu'campioni con l'osservanza delle formalita' di cui all'articolo 364 e ordina la distruzione della merce residua.

3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti,la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, puo' procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorita'giudiziaria. La distruzione puo' avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell'autorita' giudiziaria. E'fatta salva la facolta' di conservazione di campioni da utilizzare afini giudiziari.»;

b) al comma 1 dell'articolo 371-bis, dopo le parole:«nell'articolo 51, comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e inrelazione ai procedimenti di prevenzione»;

c) il comma 4 dell'articolo 449 e' sostituito dal seguente:

«4. Il pubblico ministero, quando l'arresto in flagranza e' gia' stato convalidato, procede al giudizio direttissimo presentandol'imputato in udienza non oltre il quindicesimo giorno dall'arresto,salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini.»;

d) al comma 5 dell'articolo 449, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo, salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini, nei confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione.»;


 

 

e) al comma 1 dell'articolo 450, le parole: «Se ritiene di procedere a giudizio direttissimo,» sono sostituite dalle seguenti:«Quando procede a giudizio direttissimo,»;

f) al comma 1 dell'articolo 453, le parole: «il pubblico ministero puo' chiedere», sono sostituite dalla seguente: «salvo checio' pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero chiede»;

g) all'articolo 453, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all'articolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini.

1-ter. La richiesta di cui al comma 1-bis e' formulata dopo la definizione del procedimento di cui all'articolo 309, ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame.»;

h) all'articolo 455, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Nei casi di cui all'articolo 453, comma 1-bis, il giudice rigetta la richiesta se l'ordinanza che dispone la custodia cautelare e' stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.»;

i) all'articolo 599, i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) all'articolo 602, il comma 2 e' abrogato;

m) all'articolo 656, comma 9, lettera a), dopo le parole: «della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nonche' di cui agli articoli 423-bis, 600-bis,624-bis, e 628 del codice penale,».

Art. 3. Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274

1. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo28 agosto 2000, n. 274, dopo le parole: «derivi una malattia didurata superiore a venti giorni» sono inserite le seguenti: «,nonche' ad esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c),del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,».

Art. 4. Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285e successive modificazioni

1. All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:a) al comma 2, lettera b), le parole: «l'arresto fino a tre mesi»sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto fino a sei mesi»;

b) al comma 2, lettera c), le parole: «l'arresto fino a sei mesi»sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto da tre mesi ad un anno» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti,anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena,e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e' stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, comma 2, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro puo' essere affidato in custodia al trasgressore. La stessa procedura si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis.»;


 

 

c) dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente:

«2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, puo' essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla piu' vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.»;

d) al comma 7, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente:

«Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e'punito con le pene di cui al comma 2, lettera c)»;

e) al comma 7, terzo periodo, le parole: «Dalle violazioni conseguono» sono sostituite dalle seguenti: «La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta»;

f) al comma 7, quinto periodo, le parole: «Quando lo stesso soggetto compie piu' violazioni nel corso di un biennio,», sono sostituite dalle seguenti: «Se il fatto e' commesso da soggetto gia'condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato,».

2. Al comma 1 dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «e' punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 el'arresto fino a tre mesi», sono sostituite dalle seguenti: «e'punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre mesi ad un anno»;

b) alla fine e' aggiunto il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2, lettera c), quinto e sesto periodo, nonche' quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186.».

                        3. All'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:a) al comma 6, le parole: «da tre mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni»;

                        b) al comma 7, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a tre anni».

2                   All'articolo 222, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto di cui al terzo periodo e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2,lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.».

 

Art. 5. Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

«5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque cede a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilita' ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Siosservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.».


 

 

Art. 6.

Modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto2000, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzionidi competenza statale

                1. L'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e'sostituito dal seguente:

                «Art. 54 (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale). - 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.

2                   Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno -Autorita' nazionale di pubblica sicurezza.

3                   Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresi',alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.

4                   Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento,provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

5                   Qualora i provvedimenti di cui ai commi 1 e 4 possano comportare conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento.

6                   In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessita' dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco puo'modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.

7                   Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 e' rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, ilsindaco puo' provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.

8                   Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

9                   Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto puo' disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

                10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonche' dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, puo'delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di


 

 

                        decentramento comunale, il sindaco puo' conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri enelle frazioni.

2                   Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, anche nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto puo' intervenire con proprio provvedimento.

3                   Il Ministro dell'interno puo' adottare atti di indirizzo perl'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da partedel sindaco.».

 

Art. 7. Collaborazione della polizia municipale nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio

1. I piani coordinati di controllo del territorio di cui al comma 1dell'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, determinano i rapporti di reciproca collaborazione fra i contingenti di personale della polizia municipale e gli organi di Polizia dello Stato. Per le stesse finalita', con decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa,determina le procedure da osservare per assicurare, nel caso di interventi in flagranza di reato, l'immediata denuncia agli organi di Polizia dello Stato per il prosieguo dell'attivita' investigativa.

Art. 8. Accesso della polizia municipale al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno

1. All'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8,convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «schedario dei veicoli rubati operante»sono sostituite dalle seguenti: «schedario dei veicoli rubati o rinvenuti e allo schedario dei documenti d'identita' rubati o smarriti operanti»;

b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Il personale di cui al comma 1 puo' essere, altresi',abilitato all'inserimento, presso il Centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati di cui al comma 1 acquisiti autonomamente.».

Art. 9. Centri di identificazione ed espulsione

1. Le parole: «centro di permanenza temporanea» ovvero: «centro di permanenza temporanea ed assistenza» sono sostituite, in generale, in tutte le disposizioni di legge o di regolamento, dalle seguenti:«centro di identificazione ed espulsione» quale nuova denominazione delle medesime strutture.

Art. 10.

Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575

1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:«Art. 2. - 1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1


 

 

possono essere proposte dal Procuratore nazionale antimafia, dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia, anche se non vi e' stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

2. Quando non vi e' stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore puo' imporre all'interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.»;

b) all'articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole: «Il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codicedi procedura penale»;

c) all'articolo 2-ter, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al secondo comma, dopo le parole: «A richiesta del procuratore della Repubblica,» sono inserite le seguenti: «del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51,comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;

2) al sesto comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, delprocuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51,comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;

3) al settimo comma, dopo le parole: «su proposta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51,comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;

d) all'articolo 3-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) al settimo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51,comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;

e) all'articolo 3-quater sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo le parole: «il Procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codiced i procedura penale»;

2) al comma 5, dopo le parole: «il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»;

f) all'articolo 10-quater, secondo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti«, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51,comma 3-bis, del codice di procedura penale».

Art. 11.


 

 

Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152

1. All'articolo 19, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n.152, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga a quantoprevisto dall'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, nei casi previsti dal presente comma competente a richiedere le misure di prevenzione e' anche il Procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona.».

Art. 12. Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

                        1. Dopo l'articolo 110-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e' inserito il seguente:

                        «Art. 110-ter (Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione). - 1. Il Procuratore nazionale antimafia puo' disporre,nell'ambito dei poteri attribuiti in materia di misure di prevenzione e previa intesa con il competente procuratore distrettuale,l'applicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione. Si applica, in quanto compatibile,l'articolo 110-bis.

2                   Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la Corte d'appello puo', per giustificati motivi,disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.».

 

Art. 13. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 23 maggio 2008

NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni, Ministro dell'interno Alfano, Ministro della giustizia Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano

 

 

 

LEGGE

Codice della Strada

Nuovo codice della strada [Approvato con D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, G.U. 18.05.1992, n. 114, S.O. n. 74]

Titolo V - Norme di comportamento Articolo 186 - Guida sotto l'influenza dell'alcool

1                     E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

2                     Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a tre mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; c) con l'ammenda da euro1.500 a euro 6.000, l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223. (2)

 

2 bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. (3)

2 ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.

(3)

2 quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2 bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. (3)

1                     Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

2                     Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

3                     Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni del comma 5 bis dell'articolo 187. (4)

4                     Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

5                     Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro

 

 

 

10.000. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalle violazioni conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. (5)

8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2 bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

(6)

9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2 bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8. (1) (7)

                  (1) Il presente articolo prima modificato dall'art. 6, L. 30.03.2001, n. 125, poi modificato dall'art. 13, D.Lgs. 15.01.2002,

 

                  n. 9, a sua volta abrogato dall'art. 7, d.l. 27.06.2003, n. 151, poi modificato dall'art. 3, D.L. 20.06.2002, n. 121, è stato, poi, così sostituito dall'art. 5, d.l. 27.06.2003, n. 151, come modificato dall'allegato alla L. 01.08.2003, n. 214 condecorrenza dal 13.08.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche.

 

1                     Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire 635.090 a lire 2.540.350. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Quando la violazione ècommessa dal conducente di un autobus o di veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna è disposta la revoca della patente di guida, ai sensi del capo II, sezioneII, del titolo VI.

2                     Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicatodall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normaligaranzie per la custodia.

3                     Quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivantedall'influenza dall'alcool, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso ilpiù vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento. 4 bis. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutturesanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, con strumenti e modalità stabilite con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'interno. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di poliziastradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 dellalegge 17 maggio 1999, n. 144.

4                     Qualora dall'accertamento, eseguito a norma dei commi 4 e 4 bis, risulti un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammiper litro (g/l), il conducente è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

5                     In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 4 e 4 bis, il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più

 

 

 

 

grave reato, con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire 635.090 a lire 2.540.350.".

                  (2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 5, D.L. 03.08.2007, n. 117 come modificato dall'allegato alla L.02.10.2007, n. 160 con decorrenza dal 04.10.2007. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da euro duecentocinquantotto a euro milletrentadue. Per l'irrogazione della pena è competente il tribunale. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente daquindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di unanno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, avvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna è disposta la revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II del titolo VI; in tale caso, ai fini delritiro della patente, si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altrapersona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.".

                  (3) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 5 D.L. 03.08.2007, n. 117 (G.U. 04.08.2007, n. 180).

 

                  (4) L'ultimo perido del presente comma è stato aggiunto dall'art. 5 D.L. 03.08.2007, n. 117 (G.U. 04.08.2007, n. 180).

 

                  (5) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 5 D.L. 03.08.2007, n. 117, come modificato dall'allegato alla L.02.10.2007, n. 160 con decorrenza dal 04.10.2007. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "7. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui al comma 2.".

                  (6) Le previgenti parole "del comma 2" contenute nel presente comma sono state sostituite dalle attuali "dei commi 2 e 2 bis" dall'art. 5 D.L. 03.08.2007, n. 117 (G.U. 04.08.2007, n. 180).

                  (7) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 5 D.L. 03.08.2007, n. 117 (G.U. 04.08.2007, n. 180). Si riporta, di seguito, il testo previgente: "9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.".

 

Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495 (G.U. 28.12.1992 n. 303) Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

Titolo V - Norme di comportamento Paragrafo 10 - Circolazione delle persone dedite all'alcool e degli invalidi(Artt. 186 - 188 Codice della strada) Articolo 379 - (Art. 186 Cod. Str.) Guida sotto l'influenza dell'alcool.

1                     L'accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell'articolo 186, comma 4, del codice, si effettua mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,8 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza. (2)

2                     La concentrazione di cui al comma 1 dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti.

3                     Nel procedere ai predetti accertamenti, ovvero qualora si provveda a documentare il rifiuto opposto dall'interessato, resta fermo in ogni caso il compito dei verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale, le circostanze sintomatiche dell'esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida.

4                     L'apparecchio mediante il quale viene effettuata la misura della concentrazione alcoolica nell'aria espirata è denominato etilometro. Esso, oltre a visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli propri dell'apparecchio stesso, deve anche, mediante apposita stampante, fornire la corrispondente prova documentale.

5                     Gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro della sanità. I requisiti possono essere aggiornati con provvedimento degli stessi Ministri quando particolari circostanze o modificazioni di carattere tecnico lo esigano.

6                     La Direzione generale della M.C.T.C. provvede all'omologazione del tipo degli etilometri che, sulla base delle verifiche e prove effettuate dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi (CSRPAD), rispondono ai requisiti prescritti.

7                     Prima della loro immissione nell'uso gli etilometri devono essere sottoposti a verifiche e prove presso il CSRPAD (visita preventiva).

8                     Gli etilometri in uso devono essere sottoposti a verifiche di prova dal CSRPAD secondo i tempi e le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero della sanità. In caso di esito negativo delle verifiche e prove, l'etilometro è ritirato dall'uso. 9. Il Ministero dei trasporti e della navigazione determina, aggiornandolo, l'ammontare dei diritti dovuti dai richiedenti per le operazioni previste nei commi 6, 7 e 8. (1)

 

 

 

                  (1) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 215, D.P.R. 16.09.1996, n. 610 (G.U. 04.12. 1996, n. 284, S.O. n. 212).

                  (2) L'art. 186 comma 6, del Codice della Strada, come da ultimo sostituito dall'art. 5, d.l. 27.06.2003, n. 151, fissa la concentrazione alcoolemica 0,5 grammi per litro (g/l).

 

Decreto legge 03.08.2007, n. 117 (G.U. 04.08.2007, n. 180)

Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione. (Convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1, L. 02.10.2007, n. 160) Articolo 6 Bis - Fondo contro l'incidentalità notturna

1                     E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo contro l'incidentalità notturna.

2                     Chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, viola gli articoli 141, 142, commi 8 e 9, 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, é punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 200, che vengono destinati al Fondo contro l'incidentalità notturna.

3                     Le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono essere usate per le attività di contrasto dell'incidentalità notturna.

4                     Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dei trasporti, emana il regolamento per l'attuazione del presente articolo.

5                     Per il finanziamento iniziale del Fondo di cui al comma 1 é autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (1)

 

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'allegato alla L. 02.10.2007, n. 160 con decorrenza dal 04.10.2007.

Depenalizzato il rifiuto ai test alcolemici

Tra le disposizioni intese a incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, introdotte dal decreto legge 3 agosto 2007, n. 117 quelle contenute nell'articolo 5 contemplano novità in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica (o, per usare le parole contenute nella rubrica dell'articolo 186, guida sotto l'influenza dell'alcool) e di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (più precisamente, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti).

Modifiche agli articoli 186 e 187 del Dlgs 285/1992, in nateria di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti ( Dl 117/2007 articolo 5) - Le brevi note che seguono sono dedicate ai profili penali della materia e, per mettere a fuoco i lineamenti dell'intervento normativo, è utile dedicare qualche considerazione alla situazione esistente fino a qualche giorno fa (il decreto legge è entrato in vigore il 4 agosto, giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).

La vecchia guida in stato di ebbrezza alcolica - Lultima «versione» delle disposizioni contravvenzionali di cui all'articolo 186 del codice della strada è quella dovuta alla legge 1° agosto 2003, n. 214, di conversione del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151. Il comma 1 sanciva il divieto di «guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche». Il comma 2 si articolava essenzialmente in tre parti. La prima parte delineava la fattispecie incriminatrice di guida in stato di ebbrezza alcolica: chiunque violava il divieto (guidava, cioè, in stato di ebbrezza) era punito con le pene congiunte dell'arresto fino a un mese e dell'ammenda da 258 a 1.032 euro. La seconda, con l'ambigua espressione «per l'irrogazione della pena è competente il tribunale», aveva inteso occuparsi della competenza a giudicare il reato, affidandola appunto al tribunale. Il mutamento era stato voluto dalla legge di conversione e l'assenza di disposizioni transitorie aveva generato contrasti interpretativi, poi risolti dalle sezioni Unite della Suprema corte (si veda Cassazione, sezioni Unite, 17 gennaio 2006 n. 3821, Timofte, in «guida al Diritto» n. 6/2006, pagina 58 e successive) con l'affermazione secondo cui, in caso di violazione commessa durante la vigenza della vecchia norma, la competenza a giudicare apparteneva al tribunale soltanto qualora il decreto di citazione fosse stato emesso in data posteriore all'entrata in vigore della nuova norma (cioè della legge di conversione n. 214/2003). Prima il reato apparteneva alla competenza del giudice di pace e ciò comportava un diverso e più favorevole trattamento sanzionatorio: le pene alternative (congiunte in caso di recidiva reiterata infraquinquennale) dell'ammenda da euro 774 a euro 2.582 o della permanenza domiciliare da venti giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da un mese a sei mesi (articolo 52, comma 2, lettera c, e comma 3, del Dlgs 28 agosto 2000, n. 274). La contravvenzione era suscettibile di oblazione (e conseguente estinzione) ex articolo 162 bis del Cp (si veda ad esempio Cassazione, sezione IV, 4 febbraio 2004, Rv 228179) e il fatto poteva essere ritenuto di particolare tenuità ai sensi e per gli effetti (provvedimento di archiviazione o, in caso di esercizio dell'azione penale, sentenza di non doversi procedere) dell'articolo 34 del Dlgs anzidetto (cfr. ex plurimis Cassazione IV, 8 aprile 2003, Ritucci, RV 225676). La terza e ultima parte era dedicata alle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente di guida e particolare rilievo pratico avevano le disposizioni che stabilivano che, all'accertamento del reato, conseguisse la sospensione da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi in caso di compimento di più violazioni nel corso di un anno (le norme sulla revoca erano destinate ai conducenti di autobus, di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli. L'accertamento dello stato di ebbrezza alcolica prima del Dl 117/2007 - I commi dal 3 al 6 trattavano della sottoposizione all'accertamento del tasso alcolemico per giungere a stabilire (comma 6) che, qualora dall'accertamento fosse risultato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), linteressato era da considerarsi in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni, penali e amministrative, di cui al sopra citato comma 2. La determinazione della soglia anzidetta va fatta risalire all'articolo 3 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121 convertito in legge 1° agosto 2002, n. 168; in precedenza (si veda comma 5 dell'articolo 186, nel testo introdotto dal Dlgs 15 gennaio 2002, n. 9), il più elevato limite di 0,8 grammi per litro (g/l) era stabilito (e lo è tuttora per un difetto di coordinamento legislativo) dal regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (articolo 379 del Dpr 16 dicembre 1992, n. 495). Infine, il comma 7 contemplava la contravvenzione di rifiuto dell'accertamento, punita con le stesse pene stabilite per la guida in stato di ebbrezza alcolica. Peraltro, come più volte la Suprema Corte aveva avuto modo di affermare (cfr. ex pluribus Cassazione, sezione IV, 4 maggio 2004, Ciacci, Rv 229966; Cassazione, sezione IV, 9 giugno 2004, Rv 229087), lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo poteva essere, ai fini della configurabilità della contravvenzione in esame, accertato e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente, né unicamente, mediante la strumentazione (letilometro) e le procedure indicate nel menzionato articolo 379 del Dpr 16 dicembre 1992, n. 495. In particolare, per il principio del libero convincimento, per l'assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionale volontà della parte interessata, il giudice poteva dimostrare l'esistenza dello stato di ebbrezza sulla base dalle circostanze sintomatiche, desumibili in particolare dallo stato del soggetto (alterazione della deambulazione, difficoltà di movimento, eloquio sconnesso, alito vinoso) e dalla condotta di guida (che i verbalizzanti hanno il compito di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell'articolo 347 del Cpp: si veda il comma 3 del citato articolo 379). La vecchia guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti - Disposizione molto simile era quella contemplata nell'articolo 187. Il comma 1 poneva il divieto di «guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope». I commi dal secondo al sesto disciplinavano gli accertamenti. I commi 7 e 8 prevedevano, rispettivamente, la contravvenzione di «guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope» e quella di «rifiuto dell'accertamento», punendole con le stesse sanzioni contemplate per la guida in stato di ebbrezza alcolica (e per il rifiuto)dall'articolo 186, comma 2. La norma mancava, invece, di ogni riferimento alla competenza a giudicare la contravvenzione e si era aperto un contrasto interpretativo, essenzialmente imperniato sull'applicabilità alla contravvenzione in esame della disposizione sulla competenza del tribunale dettata dall'articolo 186, comma 2, per la guida in stato di ebbrezza alcolica. Il presupposto dell'ultimo intervento normativo - Qualche centinaio di euro di ammenda (di solito con decreto di condanna e con sostituzione della pena detentiva) e sospensione della patente di guida per una durata ragionevole (di regola già metabolizzata al momento dell'irrogazione da parte del giudice perché scontata a seguito dell'omologo provvedimento prefettizio) : queste le conseguenze concrete nella maggior parte dei casi. Sanzioni prive di efficacia deterrente ed è da questa considerazione, oltre che dalla gravità del fenomeno, che ha preso spunto il Governo per rivedere l'apparato punitivo delle descritte fattispecie contravvenzionali.

 

 

Le modifiche del Dl 117/2007: le nuove sanzioni - Le sanzioni (in genere inasprite) sono state differenziate in base alla gravità della violazione:

prima fascia: ammenda da 500 a 2mila euro e arresto fino a un mese se il tasso alcolemico accertato è superiore a 0,5 grammi per litro e non superiore a 0,8; in tal caso la sospensione della patente di guida è da tre a sei mesi (nuovo comma 2, lettera a, dell'articolo 186); seconda fascia: ammenda da 800 a 3.200 euro e arresto fino a tre mesi se il tasso alcolemico accertato è superiore a 0,8 grammi per litro e non superiore a 1,5; la durata della sospensione della patente di guida è da sei mesi a un anno; la pena (anche quella pecuniaria; non però la sanzione amministrativa accessoria) può essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da due a sei mesi (nuovo comma 2, lettera b, dell'articolo 186); terza fascia: ammenda da 1.500 a 6mila euro e arresto fino a sei mesi se il tasso alcolemico accertato è superiore a 1,5 grammi per litro; la durata della sospensione della patente di guida è da uno a due anni; la pena può essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di cui sopra per un periodo da sei mesi a un anno (nuovo comma 2, lettera c, dell'articolo 186). Quando il reato è commesso da conducenti di autobus, veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o complessi di veicoli (conducenti titolari di patente professionale), la patente di guida è, in ogni caso, revocata. Identica conseguenza è prevista, anche per i titolari di patente di categoria B, in caso di recidiva (articolo 99 del Cp) nel biennio.

Qualche considerazione a caldo - Nel silenzio della legge si può azzardare: dovrebbe trattarsi di fattispecie autonome di reato, destinate a non subire, come tali, il gioco del giudizio di bilanciamento tra opposte circostanze; in tal senso sembra deporre il riferimento, in relazione a ognuna delle tre ipotesi, all'accertamento del reato quale presupposto perché operi la conseguenza automatica della sospensione della patente di guida. Come fattispecie autonome potrebbero forse essere intese anche quelle ricavabili dal nuovo comma 2 bis per il caso in cui il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale. Le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato, per novanta giorni. È fatta, inoltre, salva l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. Sul piano probatorio, la possibilità per il giudice di avvalersi, ai fini dell'affermazione della sussistenza dello stato di ebbrezza, delle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori (e di cui sopra si è detto) è logicamente da circoscriversi alla sola fattispecie meno grave, imponendosi per le ipotesi più gravi l'accertamento tecnico del livello di alcool nel sangue. Competente a giudicare dei reati di cui all'articolo 186 resta il tribunale in composizione monocratica (nuovo comma 2 ter). Infine, ai sensi del nuovo comma 2 quater, le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2 bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (articolo 445 del Cpp). Peraltro, così già si faceva, pur in assenza di specifica previsione (si veda Cassazione, sezioni Unite, 27 maggio 1998, Bosio, n. 8488 in «guida al Diritto» n. 38/1998, pagina 86 e successive).

Il rifiuto di sottoporsi all'accertamento - Colpo di scena nel nuovo comma 7: il rifiuto dell'accertamento non è più fatto di rilevanza penale. Si tratta di illecito amministrativo punito con sanzione pecuniaria (da euro 2.500 a 10mila; da 3mila a 12mila euro se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale). Dalla violazione conseguono altresì la sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo, che non appartenga a terzi estranei, per un periodo di centottanta giorni. In caso di recidiva nel corso di un biennio, è sempre disposta la revoca della patente di guida. È concepibile il concorso di questo illecito amministrativo con la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza alcolica. L'ambito del concorso sembra, peraltro, da circoscrivere soltanto alla meno grave ipotesi contravvenzionale prevista dalla lettera a) del comma 2, essendo necessario, come sopra si è detto, per la prova delle più gravi fattispecie, l'accertamento (in altre parole, e per ribadire quanto già esposto, nei casi più gravi lo stato di alterazione non può essere accertato senza l'ausilio di strumenti). Se questa è l'interpretazione, ne scaturisce una sorta di suggerimento (rifiutare di sottoporsi agliaccertamenti) ai contravventori per evitare la contestazione delle fattispecie più gravi. Non sembra, invero, che le sanzioni amministrative previste siano idonee a compensare la rinuncia alla pena (e abbiano uguale o maggiore forza dissuasiva), né si può prevedere che la riforma abbia gli auspicati effettideflativi. È difficile, pertanto, che la depenalizzazione passi indenne dall'esame del Parlamento. Ma nel frattempo produrrà i propri effetti, così ricordandoci che il decreto legge non è lo strumento ideale per legiferare in materia penale.