D.L. 25 giugno 2008, n. 112
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività,
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria (1)
(S.O. n. 152/L alla Gazz. Uff. n. 147 del 25 giugno 2008)
Entrate in vigore: 25 giugno 2008
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni urgenti
finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e alla competitività del Paese,
anche mediante l’adozione di misure volte alla semplificazione dei procedimenti
amministrativi concernenti, in particolare, la libertà di iniziativa economica, nonché a
restituire potere di acquisto alle famiglie, a garantire la razionalizzazione, l’efficienza e
l’economicità dell’organizzazione amministrativa, oltre che la necessaria semplificazione
dei procedimenti giudiziari incidenti su tali ambiti;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per
garantire la stabilizzazione della finanza pubblica, al fine di garantire il rispetto degli
impegni in sede internazionale ed europea indispensabili, nell’attuale quadro di finanza
pubblica, per il conseguimento dei connessi obiettivi di stabilità e crescita assunti;
Ravvisata, inoltre, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare le connesse
disposizioni dirette a garantire gli interventi di perequazione tributaria occorrenti per il
rispetto dei citati vincoli;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno
2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell’economia e
delle finanze, dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione e l’innovazione,
del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per la semplificazione normativa;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Titolo I
FINALITÀ E AMBITO DI INTERVENTO
Art. 1.
Finalità e ambito di intervento
1. Le disposizioni del presente decreto comprendono le misure necessarie e urgenti
per attuare, a decorrere dalla seconda metà dell’esercizio finanziario in corso, un
intervento organico diretto a conseguire, unitamente agli altri provvedimenti indicati nel
Documento di programmazione economica e finanziaria per il 2009:
a) un obiettivo di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche che risulti
pari al 2,5 per cento del PIL nel 2008 e, conseguentemente, al 2 per cento nel 2009, all’1
per cento nel 2010 e allo 0,1 per cento nel 2011 nonché a mantenere il rapporto tra
debito pubblico e PIL entro valori non superiori al 103,9 per cento nel 2008, al 102,7 per
cento nel 2009, al 100,4 per cento nel 2010 ed al 97,2 per cento nel 2011;
b) la crescita del tasso di incremento del PIL rispetto agli andamenti tendenziali per
l’esercizio in corso e per il successivo triennio attraverso l’immediato avvio di maggiori
investimenti in materia di innovazione e ricerca, sviluppo dell’attività imprenditoriale,
efficientamento e diversificazione delle fonti di energia, potenziamento dell’attività della
pubblica amministrazione e rilancio delle privatizzazioni, edilizia residenziale e
(1) Provvedimento da convertire entro il 24 agosto 2008.
sviluppo delle città nonché attraverso interventi volti a garantire condizioni di
competitività per la semplificazione e l’accelerazione delle procedure amministrative e
giurisdizionali incidenti sul potere di acquisto delle famiglie e sul costo della vita e
concernenti le attività di impresa nonché per la semplificazione dei rapporti di lavoro
tali da determinare effetti positivi in termini di crescita economica e sociale.
Titolo II
SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONE E COMPETITIVITÀ
Capo I
Innovazione
Art. 2.
Banda larga
1. Gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in
fibra ottica sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività.
2. L’operatore della comunicazione ha facoltà di utilizzare per la posa della fibra nei
cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo
pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici. Qualora dall’esecuzione
dell’opera possa derivare un pregiudizio alle infrastrutture civili esistenti le parti, senza
che ciò possa cagionare ritardo alcuno all’esecuzione dei lavori, concordano un equo
indennizzo, che, in caso di dissenso, è determinato dal giudice.
3. Nei casi di cui al comma 2 resta salvo il potere regolamentare riconosciuto, in
materia di coubicazione e condivisione di infrastrutture, all’Autorità Garante per le
Comunicazioni dall’articolo 89, primo comma, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259. All’Autorità Garante per le Comunicazioni compete altresì l’emanazione del
regolamento di cui all’articolo 4, terzo comma, della legge 31 luglio 1997, n. 249, in
materia di installazione delle reti dorsali.
4. L’operatore della comunicazione, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio
dei lavori, presenta allo sportello unico dell’Amministrazione territoriale competente la
denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione e dagli elaborati progettuali, che
asseveri la conformità delle opere da realizzare alla normativa vigente. Con il medesimo
atto, trasmesso anche al gestore interessato, indica le infrastrutture civili esistenti di cui
intenda avvalersi ai sensi del comma 2 per la posa della fibra.
5. Le infrastrutture destinate all’installazione di reti e impianti di comunicazione
elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione
primaria di cui all’articolo 16, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380.
6. La denuncia di inizio attività è sottoposta al termine massimo di efficacia di tre
anni. L’interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di
ultimazione dei lavori.
7. Qualora l’immobile interessato dall’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui
tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine
di trenta giorni antecedente l’inizio dei lavori decorre dal rilascio del relativo atto di
assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.
8. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui
tutela non compete all’amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto
preposto alla tutela non sia stato allegato alla denuncia il competente ufficio comunale
convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater,
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre
dall’esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.
9. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da
cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l’elenco di quanto presentato a corredo
del progetto nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
10. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il
termine indicato al comma 3 sia riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni
legittimanti, ovvero qualora esistano specifici motivi ostativi di sicurezza, incolumità
pubblica o salute, notifica all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto
intervento, contestualmente indicando le modifiche che si rendono necessarie per
conseguire l’assenso dell’Amministrazione. È comunque salva la facoltà di ripresentare la
denuncia di inizio attività, con le modifiche le integrazioni necessarie per renderla
conforme alla normativa vigente.
11. L’operatore della comunicazione decorso il termine di cui al comma 4 e nel
rispetto dei commi che precedono dà comunicazione dell’inizio dell’attività al Comune.
12. Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di
collaudo finale che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità
dell’opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.
13. Per gli aspetti non regolati dal presente articolo si applica l’articolo 23 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 380/2001. Può applicarsi, ove ritenuta più favorevole
dal richiedente, le disposizioni di cui all’articolo 45.
14. Salve le disposizioni di cui agli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, i soggetti pubblici non possono opporsi alla installazione nella loro
proprietà di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ad
eccezione del caso che si tratti di beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello
Stato, delle province e dei comuni e che tale attività possa arrecare concreta turbativa al
pubblico servizio. L’occupazione e l’utilizzo del suolo pubblico per i fini di cui alla
presente norma non necessita di autonomo titolo abilitativo.
15. Gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 si applicano
anche alle opere occorrenti per la realizzazione degli impianti di comunicazione
elettronica in fibra ottica su immobili di proprietà privata, senza la necessità di alcuna
preventiva richiesta di utenza.
Art. 3.
Start up
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i
seguenti commi:
«6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1, dell’articolo 67
derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui all’articolo 5,
escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e all’articolo 73, comma 1, lettera
a), costituite da non più di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla
cessione degli strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle
lettere c) e c-bis) relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti e stipulati da
almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti
qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in
società di cui all’articolo 5 e all’articolo 73, comma 1, lettera a), che svolgono la
medesima attività, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l’acquisto di
partecipazioni al capitale delle medesime, semprechè si tratti di società costituite da non
più di tre anni.
6-ter. L’importo dell’esenzione prevista dal comma precedente non può in ogni caso
eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono oggetto
di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per l’acquisizione o la realizzazione
di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali
ammortizzabili, nonché per spese di ricerca e sviluppo.».
Art. 4.
Strumenti innovativi di investimento
1. Per lo sviluppo di programmi di investimento destinati alla realizzazione di
iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione, anche consentendo il
coinvolgimento degli apporti dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di
riferimento, e la valorizzazione delle risorse finanziarie destinate allo scopo, anche
derivanti da cofinanziamenti europei ed internazionali, possono essere costituiti appositi
fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati, articolati in
un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali. Con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono disciplinate le modalità di costituzione e funzionamento dei fondi, di
apporto agli stessi e le ulteriori disposizioni di attuazione.
2. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, sono escluse garanzie a carico delle
Amministrazioni Pubbliche sulle operazioni attivabili ai sensi del comma 1.
Capo II
Impresa
Art. 5.
Sorveglianza dei prezzi
1. I commi 198 e 199 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono
sostituiti dai seguenti:
«198. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Garante per la
sorveglianza dei prezzi che svolge la funzione di sovrintendere alla tenuta ed
elaborazione dei dati e delle informazioni segnalate agli "uffici prezzi" delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 196. Esso analizza le
segnalazioni ritenute meritevoli di approfondimento e decide, se necessario, di avviare
indagini conoscitive finalizzate a verificare l’andamento dei prezzi di determinati
prodotti e servizi. I risultati dell’attività svolta sono messi a disposizione, su richiesta,
dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.».
«199. Per l’esercizio della propria attività il Garante di cui al comma precedente si
avvale dei dati rilevati dall’ISTAT, della collaborazione dei Ministeri competenti per
materia, dell’Ismea, dell’Unioncamere, delle Camere di commercio, nonché del supporto
operativo della Guardia di finanza per lo svolgimento di indagini conoscitive. Il Garante
può convocare le imprese e le associazioni di categoria interessate al fine di verificare i
livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e
normale andamento del mercato. L’attività del Garante viene resa nota al pubblico
attraverso il sito dell’Osservatorio dei prezzi del Ministero dello sviluppo economico.».
2. Ai commi 200 e 201 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole
«di cui al comma 199», sono sostituite dalle seguenti «di cui al comma 198».
Art. 6.
Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese
1. Le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e
consolidamento sui mercati diversi da quelli dell’Unione Europea possono fruire di
agevolazioni finanziarie esclusivamente nei limiti ed alle condizioni previsti dal
Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006,
relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis).
2. Le iniziative ammesse ai benefici sono:
a) la realizzazione di programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al
lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all’acquisizione di nuovi
mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l’apertura di strutture volte ad
assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento;
b) studi di prefattibilità e di fattibilità collegati ad investimenti italiani all’estero,
nonché programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti;
c) altri interventi prioritari individuati e definiti dal Comitato interministeriale per
la programmazione economica.
3. Con una o più delibere del Comitato interministeriale per la programmazione
economica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri, da adottare
entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i termini, le
modalità e le condizioni degli interventi, le attività e gli obblighi del gestore, le funzioni
di controllo, nonché la composizione e i compiti del Comitato per l’amministrazione del
fondo di cui al comma 4. Sino all’operatività delle delibere restano in vigore i criteri e le
procedure attualmente vigenti.
4. Per le finalità dei commi precedenti sono utilizzate le disponibilità del Fondo
rotativo di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 con le stesse modalità di
utilizzo delle risorse del Fondo rotativo. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica delibera il piano previsionale dei
fabbisogni finanziari del fondo. Le ulteriori assegnazioni di risorse sono stabilite in via
ordinaria dalla legge finanziaria ovvero in via straordinaria da apposite leggi di
finanziamento.
5. È abrogato il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, ad eccezione dei commi 1 e 4 dell’articolo 2, ad
eccezione altresì degli articoli 10, 11, 20, 22 e 24. È, per altro abrogata la legge 20
ottobre 1990, n. 304 ad eccezione degli articoli 4 e 6, e sono abrogati, altresì, i commi 5,
6, 6-bis, 7 e 8, dell’articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.
6. I riferimenti alle norme abrogate ai sensi del presente articolo contenuti nel comma
1, dell’articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, devono intendersi
sostituiti dal riferimento al presente articolo.
Capo III
Energia
Art. 7.
«Strategia energetica nazionale»
e stipula di accordi per ridurre le emissioni di CO2
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisce la «Strategia
energetica nazionale», che indica le priorità per il breve ed il lungo periodo e reca la
determinazione delle misure necessarie per conseguire, anche attraverso meccanismi di
mercato, i seguenti obiettivi:
a) diversificazione delle fonti di energia e delle aree geografiche di approvvigionamento;
b) miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale e sviluppo
delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo;
c) promozione delle fonti rinnovabili di energia e dell’efficienza energetica;
d) realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia
nucleare;
e) incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e
partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica;
f) sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell’energia, anche ai fini
della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;
g) garanzia di adeguati livelli di protezione sanitaria della popolazione e dei
lavoratori.
2. Ai fini della elaborazione della proposta di cui al comma 1, il Ministro dello
sviluppo economico convoca, d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, una Conferenza nazionale dell’energia e dell’ambiente.
3. Anche al fine della realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 il Governo è
autorizzato ad avviare la stipula, entro il 31 dicembre 2009, di uno o più accordi con
Stati membri dell’Unione Europea o Paesi Terzi, per intraprendere il processo di sviluppo
del settore dell’energia nucleare, al fine di contenere le emissioni di CO2 e garantire la
sicurezza e l’efficienza economica dell’approvvigionamento e produzione di energia, in
conformità al Regolamento (CE) n. 1504/2004 del 19 luglio 2004, alla Decisione
2004/491/Euratom del 29 aprile 2004, alla Decisione 2004/294/CE dell’8 marzo 2004 e
alle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del 26 giugno 2003.
4. Gli accordi potranno prevedere modelli contrattuali volti all’ottenimento di
forniture di energia nucleare a lungo termine da rendere, con eventuali interessi, a
conclusione del processo di costruzione e ristrutturazione delle centrali presenti sul
territorio nazionale.
5. Gli accordi potranno definire, conseguentemente, tutti gli aspetti connessi della
normativa, ivi compresi l’assetto e le competenze dei soggetti pubblici operanti nei
sistemi dell’energia nucleare, provvedendo a realizzare il necessario coordinamento con
le disposizioni vigenti, nel rispetto delle competenze delle Regioni a statuto speciale e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative
norme di attuazione.
6. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 8.
Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi
1. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo
di Venezia, di cui all’articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificata
dall’articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, si applica fino a quando il Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente, del territorio e del mare, non abbia
definitivamente accertato la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle
coste, sulla base di nuovi e aggiornati studi, che dovranno essere presentati dai titolari di
permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione, utilizzando i metodi di
valutazione più conservativi e prevedendo l’uso delle migliori tecnologie disponibili per
la coltivazione.
2. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nel cui ambito ricadono
giacimenti di idrocarburi definiti marginali ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, attualmente non produttivi e per i quali non sia stata
presentata domanda per il riconoscimento della marginalità economica, comunicano al
Ministero dello sviluppo economico entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge l’elenco degli stessi giacimenti, mettendo a disposizione dello
stesso Ministero i dati tecnici ad essi relativi.
3. Il Ministero dello sviluppo economico, entro i sei mesi successivi al termine di cui
al comma 2, pubblica l’elenco dei giacimenti di cui al medesimo comma 2, ai fini della
attribuzione mediante procedure competitive ad altro titolare, anche ai fini della
produzione di energia elettrica, in base a modalità stabilite con decreto dello stesso
Ministero da emanare entro il medesimo termine.
4. È abrogata ogni incentivazione sancita dall’articolo 5 del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, per i giacimenti marginali.
Art. 9.
Sterilizzazione dell’IVA sugli aumenti petroliferi
1. All’articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) le parole «può essere» sono modificate con le parole: «è adottato»;
b) al primo periodo, dopo le parole «a due punti percentuali rispetto» è aggiunta la
seguente parola: «esclusivamente».
2. Per fronteggiare la grave crisi dei settori dell’agricoltura, della pesca professionale
e dell’autotrasporto conseguente all’aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31
dicembre 2008, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa Spa provvede con proprie risorse, nell’ambito dei compiti istituzionali, alle
opportune misure di sostegno volte a consentire il mantenimento dei livelli di
competitività, previa apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e
l’Agenzia.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle
politiche agricole, alimentari e forestali è approvata, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, la convenzione di cui al comma 2, che definisce
altresì le modalità e le risorse per l’attuazione delle misure di cui al presente articolo.
Restano ferme le modalità di utilizzo già previste dalla normativa vigente per le
disponibilità giacenti sui conti di tesoreria intestati all’Agenzia.
4. L’applicazione delle disposizioni del presente articolo è subordinata alla
preventiva approvazione da parte della Commissione europea.
Art. 10.
Promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell’energia e delle
telecomunicazioni
1. Al comma 355 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è aggiunta la
seguente lettera:
«c-ter) infrastrutture nel settore energetico ed in quello delle reti di
telecomunicazione, sulla base di programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo
economico.».
Capo IV
Casa e infrastrutture
Art. 11.
Piano Casa
1. Al fine di superare in maniera organica e strutturale il disagio sociale e il degrado
urbano derivante dai fenomeni di alta tensione abitativa, il CIPE approva un piano
nazionale di edilizia abitativa, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il
Ministero trasmette la proposta di piano alla Conferenza unificata entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il piano è rivolto all’incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo
attraverso l’offerta di alloggi di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri
di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento
di capitali pubblici e privati, destinati prioritariamente a prima casa per le seguenti
categorie sociali svantaggiate nell’accesso al libero mercato degli alloggi in locazione:
a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;
b) giovani coppie a basso reddito;
c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
d) studenti fuori sede;
e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1 della legge n. 9 del
2007;
g) immigrati regolari.
3. Il Piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione di misure di recupero del
patrimonio abitativo esistente o di costruzione di nuovi alloggi ed è articolato, sulla base
di criteri oggettivi che tengano conto dell’effettivo disagio abitativo presente nelle
diverse realtà territoriali, attraverso i seguenti interventi:
a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e all’incremento
dell’offerta abitativa, ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari
innovativi e con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche in
un sistema integrato nazionale e locale, per l’acquisizione e la realizzazione di immobili
per l’edilizia residenziale;
b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale con le risorse derivanti
dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo
legittimo;
c) promozione da parte di privati di interventi ai sensi della parte II, titolo III, del
Capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
d) agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative edilizie costituite
tra i soggetti destinatari degli interventi in esame, potendosi anche prevedere termini di
durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del
carattere solo transitorio dell’esigenza abitativa;
e) realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia sociale e nei
sistemi metropolitani ai sensi del comma 5.
4. L’attuazione del Piano nazionale è realizzata con le modalità di cui alla parte II,
titolo III, del Capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero, per gli
interventi integrati di valorizzazione del contesto urbano e dei servizi metropolitani, ai
sensi dei commi da 5 a 8.
5. Al fine di superare i fenomeni di disagio abitativo e di degrado urbano,
concentrando gli interventi sulla effettiva consistenza dei fenomeni di disagio e di
degrado nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio
di riferimento, attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di
edilizia sociale e nei sistemi metropolitani e di riqualificazione urbana, anche attraverso
la risoluzione dei problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di
soggetti pubblici e privati, con principale intervento finanziario privato, possono essere
stipulati appositi accordi di programma, promossi dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, per l’attuazione di interventi destinati a garantire la messa a disposizione di
una quota di alloggi, da destinare alla locazione a canone convenzionato, stabilito
secondo criteri di sostenibilità economica, e all’edilizia sovvenzionata,
complessivamente non inferiore al 60% degli alloggi previsti da ciascun programma,
congiuntamente alla realizzazione di interventi di rinnovo e rigenerazione urbana,
caratterizzati da elevati livelli di qualità in termini di vivibilità, salubrità, sicurezza e
sostenibilità ambientale ed energetica. Gli interventi sono attuati, attraverso interventi di
cui alla parte II, titolo III, Capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante
le seguenti modalità:
a) trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori degli interventi di
incremento del patrimonio abitativo destinato alla locazione a canone agevolato, con la
possibilità di prevedere come corrispettivo della cessione dei diritti edificatori in tutto o
in parte la realizzazione di unità abitative di proprietà pubblica da destinare alla
locazione a canone agevolato, ovvero da destinare alla alienazione in favore di categorie
sociali svantaggiate, di cui al comma 2;
b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi
pubblici e di miglioramento della qualità urbana;
c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale di pertinenza comunale o
degli oneri di costruzione e strumenti di incentivazione del mercato della locazione;
d) costituzione di fondi immobiliari di cui al comma 3, lettera a), con la possibilità
di prevedere altresì il conferimento al fondo dei canoni di locazione, al netto delle spese
di gestione degli immobili.
6. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo l’alloggio
sociale, in quanto servizio economico generale, è identificato, ai fini dell’esenzione
dell’obbligo della notifica degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato
istitutivo della Comunità Europea, come parte essenziale e integrante della più
complessiva offerta di edilizia residenziale sociale, che costituisce nel suo insieme
servizio abitativo finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie.
7. In sede di attuazione dei programmi di cui al comma 5, sono appositamente
disciplinate le modalità e i termini per la verifica periodica e ricorrente delle fasi di
realizzazione del piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie,
potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione
delle risorse finanziarie pubbliche verso modalità di attuazione più efficienti. Gli alloggi
realizzati o alienati nell’ambito delle procedure di cui al presente articolo non possono
essere oggetto di successiva alienazione prima di dieci anni dall’acquisto originario.
8. Per la migliore realizzazione dei programmi, i comuni e le province possono
associarsi ai sensi di quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. I programmi integrati di cui al comma 5 sono dichiarati di interesse
strategico nazionale al momento della sottoscrizione dell’accordo di cui all’accordo di
cui al comma 5. Alla loro attuazione si provvede con l’applicazione dell’articolo 81 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni
ed integrazioni.
9. Per l’attuazione degli interventi previsti dal presente articolo è istituito un Fondo
nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale
confluiscono le risorse finanziarie di cui all’articolo 1 comma 1154 della legge 27
dicembre 2006, n. 296 nonché di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
Gli eventuali provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni legislative citate al
primo periodo del presente comma, incompatibili con il presente articolo, restano privi
di effetti. A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del citato decreto-legge
n. 159 del 2007, ivi comprese quelle già trasferite alla Cassa depositi e prestiti, sono
versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere iscritte sul Fondo di cui al presente
comma, negli importi corrispondenti agli effetti in termini di indebitamento netto
previsti per ciascun anno in sede di iscrizione in bilancio delle risorse finanziarie di cui
alle indicate autorizzazioni di spesa.
Art. 12.
Abrogazione della revoca delle concessioni TAV
All’articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 8-sexiesdecies è sostituito dal seguente: «per effetto delle revoche di
cui al comma 8-quinquiesdecies i rapporti convenzionali stipulati da TAV S.p.A. con i
contraenti generali in data 15 ottobre 1991 ed in data 16 marzo 1992 continuano senza
soluzione di continuità, con RFI S.p.A. Ed i relativi atti integrativi prevedono la quota di
lavori che deve essere affidata dai contraenti generali ai terzi mediante procedura
concorsuale conforme alle previsioni delle direttive comunitarie»;
b) i commi 8-septiesdecies, 8-duodevicies ed 8-undevicies sono abrogati.
Art. 13.
Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico
1. Al fine di valorizzare gli immobili residenziali costituenti il patrimonio degli
Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e di favorire il
soddisfacimento dei fabbisogni abitativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro per i rapporti con le regioni
promuovono, in sede di Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi ad
oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei
predetti Istituti.
2. Ai fini della conclusione degli accordi di cui al comma 1, si tiene conto dei seguenti
criteri:
a) determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari in proporzione al
canone di locazione;
b) riconoscimento del diritto di opzione all’acquisto in favore dell’assegnatario
unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni, ovvero,
in caso di rinunzia da parte dell’assegnatario, in favore del coniuge in regime di
separazione dei beni, o, gradatamente, del convivente more uxorio, purchè la convivenza
duri da almeno cinque anni, dei figli conviventi, dei figli non conviventi;
c) destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione di interventi volti
ad alleviare il disagio abitativo.
3. Nei medesimi accordi, fermo quanto disposto dall’articolo 1, comma 6, del decretolegge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, può essere prevista la facoltà per le amministrazioni regionali e locali di
stipulare convenzioni con società di settore per lo svolgimento delle attività strumentali
alla vendita dei singoli beni immobili.
Art. 14.
Expo Milano 2015
1. Per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del
grande evento EXPO Milano 2015 in attuazione dell’adempimento degli obblighi
internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des
Expositions (BIE) è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2009, 45 milioni
di euro per l’anno 2010, 59 milioni di euro per l’anno 2011, 223 milioni di euro per
l’anno 2012, 564 milioni di euro per l’anno 2013, 445 milioni di euro per l’anno 2014 e
120 milioni di euro per l’anno 2015.
2. Ai fini di cui al comma 1 il Sindaco di Milano pro tempore, senza oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato, è nominato Commissario straordinario del Governo per
l’attività preparatoria urgente. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il
presidente della regione Lombardia e sentiti i rappresentanti degli enti locali interessati,
sono istituiti gli organismi per la gestione delle attività, compresa la previsione di un
tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali
presieduto dal presidente della regione Lombardia pro tempore e sono stabiliti i criteri di
ripartizione e le modalità di erogazione dei finanziamenti.
Capo V
Istruzione e ricerca
Art. 15.
Costo dei libri scolastici
1. A partire dall’anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e
fatta salva l’autonomia didattica nell’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni
ordine e grado, tenuto conto dell’organizzazione didattica esistente, i competenti organi
individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete
internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o
dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente.
2. Al fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti di testi,
documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie,
nel termine di un triennio, a decorrere dall’anno scolastico 2008-2009, i libri di testo per
le scuole del primo ciclo dell’istruzione, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.
59, e per gli istituti di istruzione secondaria superiore sono prodotti nelle versioni a
stampa, on line scaricabile da internet, e mista. A partire dall’anno scolastico 2011-2012,
il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line
scaricabili da internet o mista. Sono fatte salve le disposizioni relative all’adozione di
strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.
3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei
piani di studio e possono essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unità
di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e
integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, sono determinati:
a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione a stampa, anche al fine
di assicurarne il contenimento del peso;
b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nelle versioni on line e mista;
c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell’intera
dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei
diritti patrimoniali dell’autore e dell’editore.
4. Le Università e le Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel
rispetto della propria autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai
commi 1, 2 e 3.
Art. 16.
Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università
1. In attuazione dell’articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e
dell’autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Università pubbliche
possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera
di trasformazione è adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed è
approvata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La trasformazione opera a
decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di adozione della delibera.
2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella
titolarità del patrimonio dell’Università. Al fondo di dotazione delle fondazioni
universitarie è trasferita, con decreto dell’Agenzia del demanio, la proprietà dei beni
immobili già in uso alle Università trasformate.
3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad
essi connesse sono esenti da imposte e tasse.
4. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi
secondo le modalità consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei
principi di economicità della gestione. Non è ammessa in ogni caso la distribuzione di
utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo
svolgimento delle attività previste dagli statuti delle fondazioni universitarie sono
destinati interamente al perseguimento degli scopi delle medesime.
5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle fondazioni
universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro
titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili
relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie sono ridotti del 90
per cento.
6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e i
regolamenti di amministrazione e di contabilità delle fondazioni universitarie, i quali
devono essere approvati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Lo statuto può
prevedere l’ingresso nella fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati.
7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per
l’amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme
dell’ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, fermo restando il rispetto dei
vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.
8. Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile,
nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo.
9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura
l’equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicità annuale. Resta fermo il
sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce elemento di valutazione, a fini
perequativi, l’entità dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione.
10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie è esercitata dal Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Nei collegi dei sindaci delle fondazioni universitarie è assicurata la presenza dei
rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.
11. La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni universitarie secondo le
modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce annualmente al
Parlamento.
12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione della
fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione o di rappresentanza, il
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca nomina un Commissario
straordinario senza oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato, con il compito di
salvaguardare la corretta gestione dell’ente ed entro sei mesi da tale nomina procede alla
nomina dei nuovi amministratori dell’ente medesimo, secondo quanto previsto dallo
statuto.
13. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale
amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il trattamento economico e
giuridico vigente alla data di entrata in vigore della presente norma.
14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti
per le Università statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la natura
privatistica delle fondazioni medesime.
Art. 17.
Progetti di ricerca di eccellenza
1. Al fine di una più efficiente allocazione delle risorse pubbliche volte al sostegno e
all’incentivazione di progetti di ricerca di eccellenza ed innovativi, ed in considerazione
del sostanziale esaurimento delle finalità originariamente perseguite, a fronte delle
ingenti risorse pubbliche rese disponibili, a decorrere dal 1° luglio 2008 la Fondazione IRI
è soppressa.
2. A decorrere dal 1° luglio 2008, le dotazioni patrimoniali e ogni altro rapporto
giuridico della Fondazione IRI in essere a tale data, ad eccezione di quanto previsto al
comma 3, sono devolute alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.
3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è disposta l’attribuzione del
patrimonio storico e documentale della Fondazione IRI ad una società totalitariamente
controllata dallo Stato che ne curerà la conservazione. Con il medesimo decreto potrà
essere altresì disposta la successione di detta società in eventuali rapporti di lavoro in
essere con la Fondazione IRI alla data di decorrenza di cui al comma 1, ovvero altri
rapporti giuridici attivi o passivi che dovessero risultare incompatibili con le finalità o
l’organizzazione della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.
4. Le risorse acquisite dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia ai sensi del
precedente comma sono destinate al finanziamento di programmi per la ricerca applicata
finalizzati alla realizzazione, sul territorio nazionale, di progetti in settori tecnologici
altamente strategici e alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di alta
tecnologia localizzate presso primari centri di ricerca pubblici e privati.
5. La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia provvederà agli adempimenti di cui
all’articolo 20 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
Capo VI
Liberalizzazioni e deregolazione
Art. 18.
Reclutamento del personale delle società pubbliche
1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a
totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per
il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei
principi di cui al comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri
provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento
degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza,
pubblicità e imparzialità.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società quotate su
mercati regolamentati.
Art. 19.
Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità a carico
dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della
medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A
decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma sono
totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette
conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai
60 anni per le donne a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme
sostitutive ed esclusive della medesima nonché della gestione separata di cui all’articolo
1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia
maturato i requisiti di cui all’articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e
successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei
trattamenti disciplinato dall’articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 243 del 2004.
Con effetto dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma
relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo:
a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le
pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40
anni;
b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le
pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli
uomini e 60 anni per le donne.
2. I commi 21 e 22 dell’articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono soppressi.
3. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 1965, n. 758.
Art. 20.
Disposizioni in materia contributiva
1. Il secondo comma, dell’articolo 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta
nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo,
anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero
dell’Istituto nazionale della previdenza sociale dall’erogazione della predetta indennità,
non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all’Istituto medesimo. Restano
acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate
per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli
enti locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare, secondo la normativa
vigente:
a) la contribuzione per maternità;
b) la contribuzione per malattia per gli operai.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2009 il comma 2, lettera a) dell’articolo 16 della legge
23 luglio 1991, n. 223 è così sostituito: «Al versamento di un contributo nella misura
dello 0,30% delle retribuzioni che costituiscono imponibile contributivo».
4. Sono abrogate le disposizioni di cui all’articolo 40, n. 2, del regio decreto-legge 4
ottobre 1935, n. 1827.
5. All’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1957, n.
818, sono soppresse le parole: «dell’articolo 40, n. 2, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827,
e».
6. L’estensione dell’obbligo assicurativo di cui al comma 4 si applica con effetto dal
primo periodo di paga decorrente dal 1° gennaio 2009.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei procedimenti
relativi a controversie in materia di previdenza e assistenza sociale, a fronte di una
pluralità di domande che frazionino un credito relativo al medesimo rapporto,
comprensivo delle somme eventualmente dovute per interessi, competenze e onorari e
ogni altro accessorio, la riunificazione è disposta d’ufficio dal giudice ai sensi
dell’articolo 151 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
8. In mancanza della riunificazione di cui al comma 7, l’improcedibilità della
domanda può essere richiesta dal convenuto in ogni stato e grado del procedimento, ivi
compresa la fase esecutiva.
9. Il giudice, ove abbia notizia che la riunificazione non è stata osservata, anche sulla
base dell’eccezione del convenuto, sospende il giudizio o revoca la provvisoria
esecutività dei decreti e fissa alle parti un termine perentorio per la riunificazione.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che
abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno cinque anni nel
territorio nazionale.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2009, al primo comma dell’articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, dopo la parola: «regionali» sono
soppresse le seguenti parole: «e provinciali».
12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Istituto
nazionale della previdenza sociale mette a disposizione dei Comuni modalità telematiche
di trasmissione per le comunicazioni relative ai decessi e alle variazioni di stato civile da
effettuarsi obbligatoriamente entro due giorni dalla data dell’evento.
13. In caso di ritardo nella trasmissione di cui al comma 12 il responsabile del
procedimento, ove ne derivi pregiudizio, risponde a titolo di danno erariale.
14. Il primo periodo dell’articolo 31, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
è soppresso.
Art. 21.
Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato
1. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo le
parole «tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo» aggiungere le parole: «,anche se
riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro».
2. All’articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come
modificato dall’articolo 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le
parole «ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi
precedenti» aggiungere le parole: «e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi
stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
3. All’articolo 5, comma 4-quater, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,
come modificato dall’articolo 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le
parole «ha diritto di precedenza» aggiungere le parole: «fatte salve diverse disposizioni
di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
4. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali procede ad una verifica, con le organizzazioni
sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale, degli effetti delle disposizioni contenute nei commi che precedono e ne
riferisce al Parlamento entro tre mesi ai fini della valutazione della sua ulteriore vigenza.
Art. 22.
Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio
1. L’articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è
sostituito dal seguente: «1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività
lavorative di natura occasionale rese nell’ambito: a) di lavori domestici; b) di lavori di
giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; c)
dell’insegnamento privato supplementare; d) di manifestazioni sportive, culturali o
caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà; e) dei periodi di vacanza da parte di
giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso
l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado; f) di attività agricole di
carattere stagionale; g) dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile,
limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; h) della consegna porta a porta e
della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.».
2. All’articolo 72 comma 4-bis le parole «lettera e-bis)» sono sostituite dalle seguenti:
«lettera g)».
3. L’articolo 72, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è
sostituito dal seguente: «5. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le
modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture
assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio
sono individuati nell’I.N.P.S. e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1,
lettera a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto».
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l’articolo 71 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Art. 23.
Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato
1. All’articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 le
parole da «inferiore a due anni e superiore a sei» sono sostituite con «superiore a sei
anni».
2. All’articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è aggiunto il
seguente comma: «5-ter. In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera
quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell’apprendistato
professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a
livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I
contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e
determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della
formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini
contrattuali e la registrazione nel libretto formativo».
3. Al comma 1 dell’articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo
le parole «alta formazione» aggiungere le parole: «,compresi i dottorati di ricerca».
4. Al comma 3 dell’articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo
le parole «e le altre istituzioni formative» aggiungere le seguenti parole: «In assenza di
regolamentazioni regionali l’attivazione dell’apprendistato di alta formazione è rimessa
ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Università e le altre
istituzioni formative. Trovano applicazione, per quanto compatibili, i principi stabiliti
all’articolo 49, comma 4, nonché le disposizioni di cui all’articolo 53». 5. Dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) l’articolo 1 del decreto ministeriale 7 ottobre 1999;
b) l’articolo 21 e l’articolo 24, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668;
c) l’articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.
Capo VII
Semplificazioni
Art. 24.
Taglia-leggi
1. A far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell’Allegato A.
Art. 25.
Taglia-oneri amministrativi
1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro per la
semplificazione normativa, è approvato un programma per la misurazione degli oneri
amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza
dello Stato, con l’obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali
oneri per una quota complessiva del 25%, come stabilito in sede europea. Per la riduzione
relativa alle materie di competenza regionale, si provvede ai sensi dell’articolo 20-ter
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.
2. In attuazione del programma di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione
pubblica coordina le attività di misurazione in raccordo con l’Unità per la
semplificazione e la qualità della regolazione e le amministrazioni interessate per
materia.
3. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta il piano di
riduzione degli oneri amministrativi, che definisce le misure normative, organizzative e
tecnologiche finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo di cui al comma 1, assegnando i
relativi programmi ed obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità
amministrativa. I piani confluiscono nel piano d’azione per la semplificazione e la qualità
della regolazione di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legge 10 gennaio 2006, n.
4, che assicura la coerenza generale del processo nonché il raggiungimento dell’obiettivo
finale di cui al comma 1.
4. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del
Ministro per la semplificazione normativa, si provvede a definire le linee guida per la
predisposizione dei piani di cui al comma 3 e delle forme di verifica dell’effettivo
raggiungimento dei risultati, anche utilizzando strumenti di consultazione pubblica delle
categorie e dei soggetti interessati.
5. Sulla base degli esiti della misurazione di ogni materia, congiuntamente ai piani di
cui al comma 3, e comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo è delegato ad
adottare uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e
del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro o i Ministri
competenti, contenenti gli interventi normativi volti a ridurre gli oneri amministrativi
gravanti sulle imprese nei settori misurati e a semplificare e riordinare la relativa
disciplina. Tali interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui all’articolo 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
6. Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti con le attività di misurazione e
riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese è data tempestiva notizia sul
sito web del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del Ministro per la
semplificazione normativa e dei Ministeri e degli enti pubblici statali interessati.
7. Del raggiungimento dei risultati indicati nei singoli piani ministeriali di
semplificazione si tiene conto nella valutazione dei dirigenti responsabili.
Art. 26.
Taglia-enti
1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità,
nonché quelli di cui al comma 636 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
con esclusione degli ordini professionali e le loro federazioni, delle federazioni sportive
e degli enti non inclusi nell’elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché degli enti parco e degli enti
di ricerca sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la
pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa, da
emanarsi entro quaranta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, e di quelli le
cui funzioni sono attribuite, con lo stesso decreto, ad organi diversi dal Ministero che
riveste competenza primaria nella materia. Le funzioni da questi esercitate sono
attribuite all’amministrazione vigilante e le risorse finanziarie ed umane sono trasferite a
quest’ultima, che vi succede a titolo universale in ogni rapporto, anche controverso. Nel
caso in cui gli enti da sopprimere sono sottoposti alla vigilanza di più Ministeri, le
funzioni vengono attribuite al Ministero che riveste competenza primaria nella materia.
Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica
amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano
soppressi ai sensi del presente articolo.
2. Sono, altresì, soppressi tutti gli altri enti pubblici non economici di dotazione
organica superiore a quella di cui al comma 1 che, alla scadenza del 31 dicembre 2008
non sono stati individuati dalle rispettive amministrazioni al fine della loro conferma,
riordino o trasformazione ai sensi del comma 634 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244. A decorrere dalla stessa data, le relative funzioni sono trasferite al
Ministero vigilante. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e
con il Ministro per la semplificazione normativa e sentiti i Ministri interessati, corredato
da una situazione contabile, è disposta la destinazione delle risorse finanziarie,
strumentali e di personale degli enti soppressi. In caso di incapienza della dotazione
organica del Ministero di cui al secondo periodo, si applica l’articolo 3, comma 128, della
presente legge. Al personale che rifiuta il trasferimento si applicano le disposizioni in
materia di eccedenza e mobilità collettiva di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. All’allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono aggiunti, in fine, i seguenti
enti:
«Ente italiano montagna
Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente
Istituto agronomico per l’oltremare».
4. All’alinea del comma 634 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le
parole: «Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione» sono
sostituite dalle seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del
Ministro per la semplificazione normativa».
5. All’articolo 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165, le parole «e il
Ministro per dell’Economia e delle Finanze» sono sostituite dalle seguenti «, il Ministro
dell’Economia e delle Finanze e il Ministro per la semplificazione normativa».
Art. 27.
Taglia-carta
1. Al fine di ridurre l’utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni
pubbliche riducono del 50% rispetto a quella dell’anno 2007, la spesa per la stampa delle
relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita
gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni.
2. Al fine di ridurre i costi di produzione e distribuzione, a decorrere dal 1° gennaio
2009, la diffusione della Gazzetta Ufficiale a tutti i soggetti in possesso di un
abbonamento a carico di amministrazioni o enti pubblici o locali è sostituita
dall’abbonamento telematico. Il costo degli abbonamenti è conseguentemente
rideterminato entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge.
Art. 28.
Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali
1. È istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, l’Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA).
2. L’IRPA svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di
personale, dell’Agenzia per la protezione dell’Ambiente e per i servizi tecnici di cui
all’articolo 38 del Decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e successive
modificazioni, dell’Istituto Nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio
1992, n. 157 e successive modificazioni, e dell’Istituto Centrale per la Ricerca scientifica
e tecnologica applicata al mare di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993,
n. 496, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 21
gennaio 1994, n. 61, i quali, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui
al comma 5 del presente articolo, sono soppressi.
3. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da
adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le Commissioni
parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni
dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità,
efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità
di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l’attuazione dei
programmi per l’assunzione e l’utilizzo del personale, nel rispetto del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente,
nonché per l’erogazione delle risorse dell’IRPA. In sede di definizione di tale decreto si
tiene conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione degli organi di
amministrazione e controllo degli enti soppressi, nonché conseguenti alla
razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l’eliminazione delle
duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e
logistiche.
4. La denominazione «Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA)»
sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: «Agenzia per la
protezione dell’Ambiente e per i servizi tecnici (APAT)», «Istituto Nazionale per la fauna
selvatica (INFS)» e «Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al
mare (ICRAM)».
5. Per garantire l’ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività
istituzionali fino all’avvio dell’IRPA, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, nomina un commissario e due subcommissari.
6. Dall’attuazione del presente articolo, compresa l’attività dei commissari di cui al
comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
7. La Commissione istruttoria per l’IPPC, di cui all’articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, è composta da ventitre esperti,
provenienti dal settore pubblico e privato, con elevata qualificazione giuridicoamministrativa,
di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili,
oppure tecnico-scientifica.
8. Il presidente viene scelto nell’ambito degli esperti con elevata qualificazione
tecnico-scientifica.
9. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con
proprio decreto, alla nomina dei ventitre esperti, in modo da adeguare la composizione
dell’organo alle prescrizioni di cui al periodo precedente. Sino all’adozione del decreto di
nomina dei nuovi esperti, lo svolgimento delle attività istituzionali è garantita dagli
esperti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. La Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla
programmazione e gestione degli interventi ambientali di cui all’articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, è composta da ventitre membri di
cui dieci tecnici, scelti fra ingegneri, architetti, biologi, chimici e geologi, e tredici scelti
fra giuristi ed economisti, tutti di comprovata esperienza, di cui almeno tre scelti fra
magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
11. I componenti sono nominati ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, entro quarantacinque giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto legge.
12. La Commissione continua ad esercitare tutte le funzioni di cui all’articolo 2,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.
13. Dall’attuazione del presente articolo, compresa l’attività dei commissari di cui al
comma 11, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 29.
Trattamento dei dati personali
1. All’articolo 34 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 1 è
aggiunto il seguente:
«1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e l’unico dato
sensibile è costituito dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti senza
indicazione della relativa diagnosi, l’obbligo di cui alla lettera g) del comma 1 e di cui al
punto 19 dell’Allegato B è sostituito dall’autocertificazione, resa dal titolare del
trattamento ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto dati personali non sensibili, che l’unico dato
sensibile è costituito dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti senza
indicazione della relativa diagnosi, e che il trattamento di tale ultimo dato è stato
eseguito in osservanza delle misure di sicurezza richieste dal presente codice nonché
dall’Allegato B).».
2. Entro due mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto-legge, con un aggiornamento del disciplinare tecnico adottato nelle forme del
decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, ai
sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono previste
modalità semplificate di redazione del documento programmatico per la sicurezza di cui
alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 34 e di cui al punto 19 dell’Allegato B al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 per le correnti finalità amministrative e contabili.
3. Qualora il decreto di cui al comma 2 non venga adottato entro il termine ivi
indicato, la disciplina di cui al comma 1 si applica a tutti i soggetti di cui al comma 2.
4. All’articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il comma 2 è
sostituito dal seguente:
«La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa attraverso il sito del
Garante, utilizzando l’apposito modello, che contiene la richiesta di fornire tutte e
soltanto le seguenti informazioni:
1) le coordinate identificative del titolare del trattamento e, eventualmente, del
suo rappresentante, nonché di un responsabile del trattamento se designato;
2) la o le finalità del trattamento;
3) una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle
categorie di dati relativi alle medesime;
4) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;
5) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi; 6) una descrizione generale che
permetta di valutare in via preliminare l’adeguatezza delle misure adottate per garantire
la sicurezza del trattamento.».
5. Entro due mesi dall’entrata in vigore della presente legge il Garante di cui
all’articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 adegua il modello di cui al
comma 2 dell’articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 alle prescrizioni
di cui al comma 4.
Art. 30.
Semplificazione dei controlli amministrativi
a carico delle imprese soggette a certificazione
1. Per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità rilasciata da un
soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed
internazionali, i controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono i controlli
amministrativi o le ulteriori attività amministrative di verifica, anche ai fini
dell’eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività.
Le verifiche dei competenti organi amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso,
esclusivamente l’attualità e la completezza della certificazione.
2. La disposizione di cui al comma 1 è espressione di un principio generale di
sussidiarietà orizzontale ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi
dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà
delle Regioni e degli Enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, di garantire
livelli ulteriori di tutela.
3. Con regolamento, da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, sono individuati le tipologie dei controlli e gli ambiti nei
quali trova applicazione la disposizione di cui al comma 1, con l’obiettivo di evitare
duplicazioni e sovrapposizioni di controlli, nonché le modalità necessarie per la
compiuta attuazione della disposizione medesima.
4. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore all’atto di emanazione del
regolamento di cui al comma 3.
Art. 31.
Durata e rinnovo della carta d’identità
1. L’articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole:
«cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».
2. La disposizione di cui all’articolo 3, secondo comma, del citato testo unico di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del presente articolo,
si applica anche alle carte d’identità in corso di validità alla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. Ai fini del rinnovo, i Comuni informano i titolari della carta d’identità della data di
scadenza del documento stesso tra il centoottantesimo e il novantesimo giorno
antecedente la medesima data.
Art. 32.
Strumenti di pagamento
1. All’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole «euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti:
«euro 12.500»;
b) l’ultimo periodo del comma 10 è abrogato.
2. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 66, comma 7 del citato decreto legislativo
n. 231 del 2007.
3. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis dell’articolo 35 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono
abrogate.
Art. 33.
Applicabilità degli studi di settore e elenco clienti fornitori
1. Il comma 1 dell’articolo 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, è sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni previste
dall’articolo 10, commi da 1 a 6, della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire
dagli accertamenti relativi al periodo d’imposta nel quale entrano in vigore gli studi di
settore. A partire dall’anno 2009 gli studi di settore devono essere pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro il 30 settembre del periodo d’imposta
nel quale entrano in vigore. Per l’anno 2008 il termine di cui al periodo precedente è
fissato al 31 dicembre».
2. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 10, comma 9, della legge 8 maggio
1998, n. 146, concernente la emanazione di regolamenti governativi nella materia ivi
indicata. I regolamenti previsti dal citato articolo 10 della legge n. 146, del 1998,
possono comunque essere adottati qualora disposizioni legislative successive a quelle
contenute nella presente legge regolino la materia, a meno che la legge successiva non lo
escluda espressamente.
3. All’articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4-bis è abrogato;
b) il comma 6 è abrogato.
Art. 34.
Tutela dei consumatori e apparecchi di misurazione
1. L’articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è abrogato. Sono
attribuite ai comuni le funzioni esercitate dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, in materia di verificazione prima e verificazione periodica degli
strumenti metrici.
2. Presso ciascun comune è individuato un responsabile delle attività finalizzate alla
tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in
materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti dagli
uffici di cui al precedente periodo.
3. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività delle Amministrazioni
pubbliche interessate sono svolte nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
Art. 35.
Semplificazione della disciplina per l’installazione
degli impianti all’interno degli edifici
1. Entro il 31 marzo 2009 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o più decreti, ai sensi dell’articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione degli
impianti all’interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i
proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera a) con
l’obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva
sicurezza;
c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi
stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b).
2. L’articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 è soppresso.
Art. 36.
Class action
1. Anche al fine di individuare e coordinare specifici strumenti di tutela risarcitoria
collettiva, anche in forma specifica nei confronti delle pubbliche amministrazioni,
all’articolo 2, comma 447 della legge 4 dicembre 2007, n. 244, le parole «decorsi
centottanta giorni» sono sostituiti dalle seguenti: «decorso un anno».
Art. 37.
Certificazioni e prestazioni sanitarie
1. Al fine di garantire la riduzione degli adempimenti meramente formali e non
necessari alla tutela della salute a carico di cittadini ed imprese e consentire la
eliminazione di adempimenti formali connessi a pratiche sanitarie obsolete, ferme
restando comunque le disposizioni vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, con decreto
del Ministro del lavoro, della salute e della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro
per la semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono
individuate le disposizioni da abrogare.
2. Il comma 2 dell’articolo 1 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell’ordinamento comunitario».
Art. 38.
Impresa in un giorno
1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all’articolo 41
della Costituzione, l’avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei
requisiti di legge, è tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o
dalla richiesta del titolo autorizzatorio.
2. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli essenziali delle prestazioni
per garantire uniformemente i diritti civili e sociali ed omogenee condizioni per
l’efficienza del mercato e la concorrenzialità delle imprese su tutto il territorio nazionale,
ai sensi dell’articolo 117, seconda comma, lettera m) della Costituzione.
3. Con regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la
semplificazione normativa, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina
dello sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, in base ai seguenti
principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1 e 20, comma
4, della legge 7 agosto 1990, n. 241:
a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati
di cui alla lettera c), lo sportello unico costituisce l’unico punto di accesso per il
richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività
produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva per conto di tutte le
pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di
cui all’articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) le disposizioni si applicano sia per l’espletamento delle procedure e delle
formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva del Consiglio e del Parlamento
europeo del 12 dicembre 2006, n. 123, sia per la realizzazione e la modifica di impianti
produttivi di beni e servizi;
c) l’attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la
realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell’esercizio
dell’attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le
imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una
dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l’esercizio
dell’attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da
parte dell’Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività
istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;
d) i comuni possono esercitare le funzioni inerenti allo sportello unico anche
avvalendosi del sistema camerale;
e) l’attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia
sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico;
f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante
la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell’intervento, rilascia una
ricevuta che, in caso di d.i.a., costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il
privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-
quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;
g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le
previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto
o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l’attivazione della conferenza di
servizi per la conclusione certa del procedimento;
h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto
per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza,
l’amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal
loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell’avviso, il responsabile del
procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla
mancata emissione degli avvisi medesimi.
4. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro
per la semplificazione normativa, sono stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento
dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera b), e le forme di vigilanza sui soggetti stessi,
eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonché le modalità
per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali è
sufficiente l’attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul
territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali.
5. Il Comitato per la semplificazione di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 4 del
2006 predispone un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale
partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul
territorio nazionale la capacità delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e
tempestivamente l’esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di
semplificazione di cui al presente articolo.
6. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 39.
Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro
1. Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico,
deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori
subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con
apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il
codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l’anzianità di
servizio, nonché le relative posizioni assicurative.
2. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a
dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, comprese le
somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni
fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e
istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro
straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve
altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero
di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l’indicazione delle
ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e
dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a
giornata intera o a periodi superiori è annotata solo la giornata di presenza al lavoro.
3. Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2, per
ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo.
4. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali stabilisce, con decreto da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le
modalità e tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina il
relativo regime transitorio.
5. Con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico
del lavoro il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4.
6. La violazione dell’obbligo di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro di cui al
comma 1 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a 2.500 euro.
L’omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro unico del lavoro è punita con la
sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a 2.000 euro. I soggetti di cui all’articolo 1,
comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che, senza giustificato motivo, non
ottemperino entro quindici giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la
documentazione in loro possesso sono puniti con la sanzione amministrativa da 250 a
2000 euro. In caso di recidiva della violazione la sanzione varia da 500 a 3000.
7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l’omessa o infedele registrazione dei
dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o
fiscali è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1500 euro e se la
violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 500 a 3000 euro. La
violazione dell’obbligo di cui al comma 3 è punita con la sanzione pecuniaria
amministrativa da 100 a 600 euro, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la
sanzione va da 150 a 1500 euro. La mancata conservazione per il termine previsto dal
decreto di cui al comma 4 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a
600 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma
provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e
previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell’articolo 17 della
legge 24 novembre 1981, n. 689 è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente
competente.
8. Il primo periodo dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124 è sostituito dal seguente: «Se ai lavori sono addette le persone
indicate dall’articolo 4, numeri 6 e 7, il datore di lavoro, anche artigiano, qualora non
siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro di cui
all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, deve
denunciarle, in via telematica o a mezzo fax, all’Istituto assicuratore nominativamente,
prima dell’inizio dell’attività lavorativa, indicando altresì il trattamento retributivo ove
previsto».
9. Alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 sono apportate le seguenti modifiche: a)
nell’articolo 2, è abrogato il comma 3; b) nell’articolo 3, i commi da 1 a 4 e 6 sono
abrogati, il comma 5 è sostituito dal seguente: «Il datore di lavoro che faccia eseguire
lavoro al di fuori della propria azienda è obbligato a trascrivere il nominativo ed il
relativo domicilio dei lavoratori esterni alla unità produttiva, nonché la misura della
retribuzione nel libro unico del lavoro»; c) nell’articolo 10, i commi da 2 a 4 sono
abrogati, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Per ciascun lavoratore a domicilio, il libro
unico del lavoro deve contenere anche le date e le ore di consegna e riconsegna del
lavoro, la descrizione del lavoro eseguito, la specificazione della quantità e della qualità
di esso»; d) nell’articolo 13, i commi 2 e 6 sono abrogati, al comma 3 sono abrogate le
parole «e 10, primo comma», al comma 4 sono abrogate le parole «3, quinto e sesto
comma, e 10, secondo e quarto comma».
10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi, e fermo
restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4:
a) l’articolo 134 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;
b) l’articolo 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122;
c) gli articoli 39 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.
797;
d) il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053;
e) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124;
f) l’articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
g) la legge 8 gennaio 1979, n. 8;
h) il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1981, n. 179;
i) l’articolo 9-quater del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con
modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
j) il comma 1178 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
k) il decreto ministeriale 30 ottobre 2002;
l) la legge 17 ottobre 2007, n. 188;
m) i commi 32, lettera d), 38, 45, 47, 48, 49, 50, dell’articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 247;
n) i commi 1173 e 1174 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto trovano applicazione gli
articoli 14, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
e successive modifiche e integrazioni.
12. Alla lettera h) dell’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, le parole «degli articoli 18, comma 1, lettera u)» sono soppresse.
Art. 40.
Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali
1. L’articolo 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 è sostituito dal seguente: «1. Per lo
svolgimento della attività di cui all’articolo 2 i documenti dei datori di lavoro possono
essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti di cui
all’articolo 1, comma 1. I datori di lavoro che intendono avvalersi di questa facoltà
devono comunicare preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro competente
per territorio le generalità del soggetto al quale è stato affidato l’incarico, nonché il luogo
ove sono reperibili i documenti. 2. Il consulente del lavoro e gli altri professionisti di cui
all’articolo 1, comma 1, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni
alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso,
sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 1000 euro. In caso di
recidiva della violazione è data informazione tempestiva al Consiglio provinciale
dell’Ordine professionale di appartenenza del trasgressore per eventuali provvedimenti
disciplinari».
2. All’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come inserito
dall’articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, il comma 2 è sostituito
dal seguente: «2. All’atto della assunzione, prima dell’inizio della attività di lavoro, i
datori di lavoro pubblici e privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 9-bis, comma 2,
del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla
comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. L’obbligo si intende
assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell’inizio della
attività lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le
informazioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. La presente
disposizione non si applica per il personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165».
3. All’articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234 sono apportate le
seguenti modifiche: a) al comma 2 sono abrogate le parole «I registri sono conservati per
almeno due anni dopo la fine del relativo periodo»; b) il comma 3 è sostituito dal
seguente: «Gli obblighi di registrazione di cui al comma 2 si assolvono mediante le
relative scritturazioni nel libro unico del lavoro».
4. Il comma 6 dell’articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è sostituito dal
seguente: «6. I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente
legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto
informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il
numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all’articolo
3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all’articolo 1.
Se, rispetto all’ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione
occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di
riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto. Al fine di assicurare
l’unitarietà e l’omogeneità del sistema informativo lavoro, il modulo per l’invio del
prospetto informativo, nonché la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati sono
definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie e previa intesa con la
Conferenza Unificata. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere
effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi
disponibili aperti al pubblico».
5. Al comma 1 dell’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono soppresse le
parole «nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale
risulti l’ottemperanza alle norme della presente legge».
6. Gli armatori e le società di armamento sono tenute a comunicare, entro il
ventesimo giorno del mese successivo alla data di imbarco o sbarco, agli Uffici di
collocamento della gente di mare nel cui ambito territoriale si verifica l’imbarco o lo
sbarco, l’assunzione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al personale marittimo
iscritto nelle matricole della gente di mare di cui all’articolo 115 del Codice della
Navigazione, al personale marittimo non iscritto nelle matricole della gente di mare
nonché a tutto il personale che a vario titolo presta servizio, come definito all’articolo 2,
comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 2001.
Art. 41.
Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro
1. All’articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66
dopo le parole «è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga»,
inserire le parole: «per almeno tre ore».
2. All’articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo
le parole «passeggeri o merci», inserire le parole: «sia per conto proprio che per conto di
terzi».
3. All’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole
«attività operative specificamente istituzionali», inserire le parole: «e agli addetti ai
servizi di vigilanza privata».
4. All’articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «frazionati
durante la giornata», inserire le parole: «o da regimi di reperibilita».
5. All’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dopo le parole
«di cui all’articolo 7.», sono aggiunte le parole «Il suddetto periodo di riposo consecutivo
è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni».
6. La lettera a) dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è
sostituita dalla seguente: «a) attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi
turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una
squadra e l’inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale».
7. Il comma 1 dell’articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è sostituito
dal seguente: «Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate
mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative. In assenza di specifiche disposizioni nei contratti
collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o
aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale».
8. Il comma 3, dell’articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è
sostituito dal seguente: «3. La violazione delle disposizioni previste dall’articolo 4,
commi 2, 3, 4, dall’articolo 9, comma 3, e dall’articolo 10, comma 1, è punita con la
sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore, per ciascun periodo di
riferimento di cui all’articolo 4, commi 3 o 4, a cui si riferisca la violazione».
9. Il comma 4 dell’articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è
sostituito dal seguente: «4. La violazione delle disposizioni previste dall’articolo 7,
comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 25 euro a 100 euro in relazione ad
ogni singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore».
10. Il comma 6 dell’articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è
sostituito dal seguente: «6. La violazione delle disposizioni previste dall’articolo 5,
commi 3 e 5, è soggetta alla sanzione amministrativa da 25 a 154 euro. Se la violazione si
riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell’anno solare per
più di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e
non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta».
11. All’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 eliminare le
parole: «ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento
dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le
specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio,».
12. All’articolo 14, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
eliminare le parole: «di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei
tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66, o».
13. Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del Servizio
Sanitario Nazionale, in ragione della qualifica posseduta e delle necessità di conformare
l’impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilità propria dell’incarico
dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del decreto
legislativo 2003, n. 66. La contrattazione collettiva definisce le modalità atte a garantire
ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno
recupero delle energie psico-fisiche.
14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 4,
comma 5, 12, comma 2, e l’articolo 18-bis, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003,
n. 66.
Art. 42.
Accesso agli elenchi dei contribuenti
1. Nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di attuare il
principio di trasparenza nell’ambito dei rapporti fiscali in coerenza con la disciplina
prevalente negli altri Stati comunitari:
a) all’articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 6 è sostituito dal seguente: «Gli elenchi sono depositati per la durata
di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel
predetto periodo è ammessa la visione e l’estrazione di copia degli elenchi nei modi e
con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di
cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonché da specifiche disposizioni
di legge. Per l’accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648»;
2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. Fuori dai casi sopra previsti, la
comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di
dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La
somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle
condizioni economiche del contravventore»;
b) all’articolo 66-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel primo periodo del secondo comma le parole «e pubblicano» sono
soppresse;
2) il secondo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente: «Gli elenchi
sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia
presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo, è ammessa la visione e l’estrazione di
copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai
documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti nella legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonché da
specifiche disposizioni di legge. Per l’accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648»;
3) al quarto comma la parola «pubblicano» è sostituita dalle seguenti: «formano,
per le finalità di cui al secondo comma»;
4) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «Fuori dai casi sopra previsti, la
comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di
dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La
somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle
condizioni economiche del contravventore.».
Art. 43.
Semplificazione degli strumenti di attrazione
degli investimenti e di sviluppo d’impresa
1. Per favorire l’attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di
sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese,
con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le
condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli
investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e
funzionali. Con tale decreto, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, si provvede, in particolare a:
a) individuare le attività, le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli
investimenti e le spese ammissibili all’agevolazione, la misura e la natura finanziaria
delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i
criteri di valutazione dell’istanza di ammissione all’agevolazione;
b) affidare, con le modalità stabilite da apposita convenzione, all’Agenzia nazionale
per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. le funzioni relative alla
gestione dell’intervento di cui al presente articolo, ivi comprese quelle relative alla
ricezione, alla valutazione ed alla approvazione della domanda di agevolazione, alla
stipula del relativo contratto di ammissione, all’erogazione, al controllo ed al
monitoraggio dell’agevolazione, alla partecipazione al finanziamento dell’eventuali opere
infrastrutturali complementari e funzionali all’investimento privato;
c) stabilire le modalità di cooperazione con le Regioni e gli enti locali interessati, ai
fini della gestione dell’intervento di cui al presente articolo, con particolare riferimento
alla programmazione e realizzazione dell’eventuali opere infrastrutturali complementari
e funzionali all’investimento privato;
d) disciplinare una procedura accelerata che preveda la possibilità per l’Agenzia
nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. di chiedere al
Ministero dello sviluppo economico l’indizione di conferenze di servizi ai sensi
dell’articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza partecipano
tutti i soggetti competenti all’adozione dei provvedimenti necessari per l’avvio
dell’investimento privato ed alla programmazione delle opere infrastrutturali
complementari e funzionali all’investimento stesso, la predetta Agenzia nonché, senza
diritto di voto, il soggetto che ha presentato l’istanza per la concessione
dell’agevolazione. All’esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine
di cui all’articolo 14-ter, comma 3, della citata legge n. 241 del 1990, il Ministero dello
sviluppo economico adotta, in conformità alla determinazione conclusiva della
conferenza di servizi, un provvedimento di approvazione del progetto esecutivo che
sostituisce, a tutti gli effetti, salvo che la normativa comunitaria non disponga
diversamente, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque
denominato necessario all’avvio dell’investimento agevolato e di competenza delle
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla
predetta conferenza;
e) le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, nei limiti dei
massimali previsti dalla normativa comunitaria, con benefici fiscali.
2. Il Ministero dello sviluppo economico definisce, con apposite direttive, gli indirizzi
operativi per la gestione dell’intervento di cui al presente articolo, vigila sull’esercizio
delle funzioni affidate all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo di impresa S.p.A. ai sensi del decreto di cui al comma 1, effettua verifiche,
anche a campione, sull’attuazione degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti per
effetto degli investimenti realizzati.
3. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi complementari e funzionali di cui al
comma 1 possono essere finanziati con le disponibilità assegnate ad apposito Fondo
istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, dove
affluiscono le risorse ordinarie disponibili a legislazione vigente già assegnate al
Ministero dello sviluppo economico in forza di Piani pluriennali di intervento e del Fondo
per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
nell’ambito dei programmi previsti dal Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed in
coerenza con le priorità ivi individuate. Con apposito decreto del Ministero per lo
sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene
effettuata una ricognizione delle risorse di cui al presente comma per individuare la
dotazione del Fondo.
4. Per l’utilizzo del Fondo di cui al precedente comma, il Ministero per lo sviluppo
economico si avvale dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti.
5. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, non possono essere
più presentate domande per l’accesso alle agevolazioni e agli incentivi concessi sulla
base delle previsioni in materia di contratti di programma, di cui all’articolo 2, comma
203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ivi compresi i contratti di
localizzazione, di cui alle delibere CIPE 19 dicembre 2002, n. 130, e del 9 maggio 2003, n.
16. Alle domande presentate entro la data di cui al periodo precedente si applica la
disciplina vigente prima dell’entrata in vigore della presente legge, fatta salva la
possibilità per l’interessato di chiedere che la domanda sia valutata ai fini
dell’ammissione ai benefici di cui al presente articolo.
6. Sono abrogate le disposizioni dell’articolo 1, commi 215, 216, 217, 218 e 221, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 6, commi 12, 13, 14 e 14-bis, del decretolegge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.
80. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, è abrogato l’articolo 1,
comma 13, del citato decreto-legge n. 35 del 2005.
7. Per gli interventi di cui al presente articolo effettuati direttamente dall’Agenzia per
l’attrazione degli investimenti, si può provvedere, previa definizione nella convenzione
di cui al comma 1, lettera b), a valere sulle risorse finanziarie, disponibili presso
l’Agenzia medesima, ferme restando le modalità di utilizzo già previste dalla normativa
vigente per le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria intestati all’Agenzia.
Art. 44.
Semplificazione e riordino delle procedure
di erogazione dei contributi all’editoria
1. Con regolamento di delegificazione ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sentito anche il Ministro per la semplificazione normativa, sono
emanate senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e tenuto conto delle somme
complessivamente stanziate nel bilancio dello Stato per il settore dell’editoria, che
costituiscono limite massimo di spesa, misure di semplificazione e riordino della
disciplina di erogazione dei contributi all’editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250,
e successive modificazioni, e alla legge 7 marzo 2001, n. 62, nonché di ogni altra
disposizione legislativa o regolamentare ad esse connessa, secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) semplificazione della documentazione necessaria per accedere al contributo e dei
criteri di calcolo dello stesso, assicurando comunque la prova dell’effettiva distribuzione
e messa in vendita della testata, nonché l’adeguata valorizzazione dell’occupazione
professionale;
b) semplificazione delle fasi del procedimento di erogazione, che garantisca, anche
attraverso il ricorso a procedure informatizzate, che il contributo sia effettivamente
erogato entro e non oltre l’anno successivo a quello di riferimento.
Art. 45.
Soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo
tributario e della Commissione spesa pubblica
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Servizio
consultivo ed ispettivo tributario è soppresso e, dalla medesima data, le relative funzioni
sono attribuite al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze
ed il relativo personale amministrativo è restituito alle amministrazioni di appartenenza
ovvero, se del ruolo del Ministero dell’economia e delle finanze, assegnato al
Dipartimento delle finanze di tale Ministero.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono o restano abrogate tutte le
disposizioni incompatibili con quelle di cui al medesimo comma 1 e, in particolare:
a) a) gli articoli 9, 10, 11, 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive
modificazioni;
b) b) l’articolo 22 del regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 marzo 2001, n. 107;
c) c) gli articoli 2, comma 1, lettera d), e 3, comma 1, lettere d) ed e), limitatamente
al primo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
d) d) gli articoli 4, comma 1, lettera c), e 18 del regolamento emanato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43;
e) e) gli articoli da 14 a 29 del regolamento emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, e successive modificazioni.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’organismo
previsto dall’articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso.
Conseguentemente, sono abrogati i commi 477, 478 e 479 del medesimo articolo. Le
risorse rinvenienti dall’abrogazione del comma 477 sono iscritti in un apposito fondo
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le variazioni degli assetti
organizzativi e funzionali conseguenti alla soppressione del predetto organismo e si
provvede anche con riferimento al relativo personale, tenuto conto delle attività di cui al
comma 480 del medesimo articolo 1.
Capo VIII
Piano industriale della pubblica amministrazione
Art. 46.
Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione
1. Il comma 6 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificato dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, e da ultimo dall’articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è
così sostituito: «6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di
lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di
particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti
presupposti di legittimità:
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite
dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e
determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità
dell’amministrazione conferente;
b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva
di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso
della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di
stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti
iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o
dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza
nel settore.
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di
funzioni ordinarie o l’utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di
responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo
periodo dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 è abrogato.».
2. L’articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è così sostituito: «Gli
enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente
dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite
dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’articolo 42,
comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
3. L’articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è così sostituito: «Con
il regolamento di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono
fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le
modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a
tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari
richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite
massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio
preventivo».
Art. 47.
Controlli su incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi
1. Dopo il comma 16 dell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è
aggiunto il seguente: «16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, può disporre verifiche del rispetto della disciplina delle
incompatibilità di cui al presente articolo e di cui all’articolo 1, comma 56 e seguenti,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell’Ispettorato per la funzione
pubblica. A tale scopo quest’ultimo stipula apposite convenzioni coi servizi ispettivi
delle diverse amministrazioni, avvalendosi, altresì, della Guardia di Finanza e collabora
con il Ministero dell’economia e delle finanze al fine dell’accertamento della violazione
di cui al comma 9.».
Art. 48.
Risparmio energetico
1. Le pubbliche amministrazioni statali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera z), del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile
da riscaldamento e dei relativi servizi nonché di energia elettrica mediante le
convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati dalla Consip.
2. Le altre pubbliche amministrazioni adottano misure di contenimento delle spese di
cui al comma 1 in modo da ottenere risparmi equivalenti.
Art. 49.
Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni
1. L’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal
seguente:
«36. (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). - 1. Per le esigenze connesse con il
proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente
con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di
reclutamento previste dall’articolo 35.
2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni
pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego
del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell’impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la
competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità
organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i
contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a
tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e
della somministrazione di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall’articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.
726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall’articolo 16
del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda
la somministrazione di lavoro, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione
della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale
utilizzabile. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l’esercizio di
funzioni direttive e dirigenziali.
3. Al fine di evitare abusi nell’utilizzo del lavoro flessibile, le amministrazioni,
nell’ambito delle rispettive procedure, rispettano principi di imparzialità e trasparenza e
non possono ricorrere all’utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali
per periodi di servizio superiori al triennio nell’arco dell’ultimo quinquennio.
4. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti
l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili.
5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o
l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la
costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato
ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di
disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l’obbligo di recuperare le somme
pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia
dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del
presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell’articolo 21 del presente decreto.
Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell’operato del dirigente ai sensi
dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.».
Capo IX
Giustizia
Art. 50.
Cancellazione della causa dal ruolo
1. Il primo comma dell’articolo 181 del codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:
«Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un’udienza
successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle
parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e
dichiara l’estinzione del processo.».
Art. 51.
Comunicazioni e notificazioni per via telematica
1. A decorrere dalla data fissata con uno o più decreti del Ministro della giustizia, le
notificazioni e comunicazioni di cui al primo comma dell’articolo 170 del codice di
procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell’articolo 192 del codice di
procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via
telematica all’indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell’articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, relativa al processo telematico, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
2. Il Ministro della giustizia adotta il decreto di cui al comma 1 sentiti l’Avvocatura
Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e i Consigli dell’Ordine degli
Avvocati interessati, previa verifica della funzionalità dei servizi di comunicazione dei
documenti informatici degli uffici giudiziari, individuando i circondari di tribunale nei
quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.
3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e
comunicazioni nel corso del procedimento alla parte costituita e al consulente che non
hanno comunicato l’indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la
cancelleria.
4. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e le
comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 17 del decreto legislativo 17 gennaio
2003 n. 5, si effettuano ai sensi dell’articolo 170 del codice di procedura civile.
5. All’articolo 16 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«Nell’albo è indicato l’indirizzo elettronico attribuito a ciascun professionista dal
punto di accesso ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 2001, n. 123»;
b) il quarto comma è sostituito dal seguente: «A decorrere dalla data fissata dal
Ministro della giustizia con decreto emesso sentiti i Consigli dell’Ordine, gli albi riveduti
debbono essere comunicati per via telematica, a cura del Consiglio, al Ministero della
giustizia nelle forme previste dalle regole tecnico-operative per l’uso di strumenti
informatici e telematici nel processo civile».
Art. 52.
Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia
1. Dopo l’articolo 227 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, sono aggiunti i seguenti articoli:
«Capo I
Riscossione mediante ruolo
articolo 227-bis (L) (Quantificazione dell’importo dovuto). - 1. Per la quantificazione
dell’importo si applica la disposizione di cui all’articolo 211.
articolo 227-ter (L) (Riscossione a mezzo ruolo). 1. Entro un mese dal passaggio in
giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l’obbligo, l’ufficio procede
all’iscrizione a ruolo.
2. L’agente della riscossione notifica al debitore una comunicazione con l’intimazione
a pagare l’importo dovuto nel termine di un mese e contestuale cartella di pagamento
contenente l’intimazione ad adempiere entro il termine di giorni venti successivi alla
scadenza del termine di cui alla comunicazione con l’avvertenza che in mancanza si
procederà ad esecuzione forzata.
3. Se il ruolo è ripartito in più rate, l’intimazione ad adempiere contenuta nella
cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate.».
Art. 53.
Razionalizzazione del processo del lavoro
1. Nel secondo comma dell’articolo 421 del Codice di Procedura Civile le parole
«dell’articolo precedente» sono sostituite dalle parole «dell’articolo 420».
2. Il primo comma dell’articolo 429 del Codice di Procedura Civile è sostituito dal
seguente: «Nell’udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni
delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo
e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare
complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore
a sessanta giorni, per il deposito della sentenza».
Art. 54.
Accelerazione del processo amministrativo
1. All’articolo 9, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, le parole «dieci anni»
sono sostituite con le seguenti: «cinque anni».
2. La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al
giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all’articolo
2, comma 1, non è stata presentata un’istanza ai sensi del secondo comma dell’articolo
51 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, nei sei mesi antecedenti alla scadenza dei
termini di durata di cui all’articolo 4, comma 1-ter, lettera b).».
3. Alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, primo comma, le parole: «le prime tre con funzioni consultive e le
altre con funzioni giurisdizionali» sono sostituite dalle parole: «con funzioni consultive
o giurisdizionali, oltre alla sezione normativa istituita dall’articolo 17, comma 28, della
legge 15 maggio 1997, n. 127»;
b) all’articolo 1, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «Il Presidente del
Consiglio di Stato, con proprio provvedimento, all’inizio di ogni anno, sentito il Consiglio
di Presidenza, individua le sezioni che svolgono funzioni giurisdizionali e consultive,
determina le rispettive materie di competenza e la composizione, nonché la
composizione della Adunanza Plenaria ai sensi dell’articolo 5, primo comma.»;
c) all’articolo 5, primo comma, le parole da «dal consiglio» sino alla parola:
«giurisdizionali.» sono sostituite dalle seguenti parole: «dal Presidente del Consiglio di
Stato, sentito il Consiglio di Presidenza.»;
d) all’articolo 5, comma secondo, le parole «in modo da assicurare in ogni caso la
presenza di quattro consiglieri per ciascuna sezione giurisdizionale» sono soppresse.
Art. 55.
Accelerazione del contenzioso tributario
1. Relativamente ai soli processi pendenti, su ricorso degli uffici
dell’Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data
di entrata in vigore dell’articolo 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per
i quali non è stata ancora fissata l’udienza di trattazione alla data di entrata in vigore del
presente articolo, i predetti uffici depositano presso la competente segreteria, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, apposita dichiarazione di
persistenza del loro interesse alla definizione del giudizio. In assenza di tale
dichiarazione i relativi processi si estinguono di diritto e le spese del giudizio restano a
carico della parte che le ha sopportate.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo non si fa luogo alla
nomina di nuovi giudici della Commissione tributaria centrale e le sezioni della stessa,
ove occorrente, sono integrate esclusivamente con i componenti delle commissioni
tributarie regionali presso le quali le predette sezioni hanno sede.
Art. 56.
Disposizioni transitorie
1. Gli articoli 181 e 429 del codice di procedura civile, come modificati dal presente
decreto-legge, si applicano ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore.
Capo X
Privatizzazioni
Art. 57.
Servizi di Cabotaggio
1. Le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione relative ai servizi
di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all’interno di una Regione
sono esercitati dalla Regione interessata. Per le Regioni a statuto speciale il conferimento
delle funzioni e dei compiti avviene nel rispetto degli statuti speciali. La gestione dei
servizi di cabotaggio è regolata da contratti di servizio secondo quanto previsto dagli
articoli 17 e 19 del decreto legislativo n. 422 del 1997 in quanto applicabili al settore.
2. Le risorse attualmente previste nel bilancio dello Stato per il finanziamento dei
contratti di servizio pubblico di cabotaggio marittimo sono altresì destinate alla
compartecipazione dello Stato alla spesa sostenuta dalle Regioni per l’erogazione di tali
servizi. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, è disposta,
nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente pro tempore, la ripartizione di
tali risorse. Al fine di assicurare la congruità e l’efficienza della spesa statale, le Regioni,
per accedere al contributo, stipulano i contratti e determinano oneri di servizio pubblico
e dinamiche tariffarie sulla base di criteri comuni stabiliti dal CIPE, sentita la Conferenza
Stato-Regioni.
3. Su richiesta delle Regioni interessate, da effettuarsi entro 120 giorni dall’entrata in
vigore del presente provvedimento, l’intera partecipazione detenuta dalla Società
Tirrenia di Navigazione S.p.a. nelle società Caremar - Campania Regionale Marittima
S.p.a., Saremar - Sardegna Regionale Marittima S.p.a., Toremar - Toscana Regionale
Marittima S.p.a., Siremar - Sicilia Regionale Marittima S.p.a. è trasferita, a titolo gratuito,
rispettivamente alle Regioni Campania, Sardegna, Toscana, Sicilia. Entro il medesimo
termine, la Regione Puglia e la Regione Lazio possono richiedere il trasferimento gratuito,
a società da loro interamente partecipate, del complesso dei beni, delle attività e delle
risorse umane utilizzate rispettivamente dalla Tirrenia di Navigazione S.p.a. e dalla
Caremar S.p.a. per l’esercizio dei collegamenti con le Isole Tremiti e con l’arcipelago
Pontino.
4. In deroga agli articoli 10, 17 e 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997 e
sussistendo comprovate esigenze economiche sociali, ambientali, anche al fine di
assicurare il rispetto del principio della continuità territoriale e la domanda di mobilità
dei cittadini, le Regioni possono affidare, l’esercizio di servizi di cabotaggio a società di
capitale da esse interamente partecipate secondo le modalità stabilite dal diritto
comunitario.
5. All’articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il secondo periodo
è soppresso.
Art. 58.
Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni,
comuni ed altri enti locali
1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di
Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell’organo di
Governo individua, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri
archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non
strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di
valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il Piano delle Alienazioni
immobiliari allegato al bilancio di previsione.
2. L’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione
come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la
deliberazione del consiglio comunale di approvazione del Piano delle Alienazioni
costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa
a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di
pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni.
3. Gli elenchi di cui ai commi 1 e 2, da pubblicare mediante le forme previste per
ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti
trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall’articolo 2644 del codice civile, nonché
effetti sostitutivi dell’iscrizione del bene in catasto.
4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di
trascrizione, intavolazione e voltura.
5. Contro l’iscrizione del bene negli elenchi di cui ai commi 1 e 2, è ammesso ricorso
amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.
6. La procedura prevista dall’articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n.
351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, per la
valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui
al presente articolo. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 del suddetto articolo si
applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l’iniziativa è rimessa all’Ente proprietario
dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 sono predisposti dall’Ente
proprietario dei beni da valorizzare.
7. I soggetti di cui all’articolo 1 possono in ogni caso individuare forme di
valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell’interesse
pubblico e mediante l’utilizzo di strumenti competitivi.
8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al presente articolo
possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di
investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni
degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con
modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili
inclusi negli elenchi di cui all’articolo 1, si applicano le disposizione dei commi 18 e 19
dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni
dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.
Art. 59.
Finmeccanica S.p.a.
1. In caso di delibera di aumenti di capitale nel corso del corrente esercizio, da parte
della società Finmeccanica S.p.a., finalizzati ad iniziative strategiche di sviluppo, il
Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere azioni di nuova
emissione della stessa società per un importo massimo di 250 milioni di euro, attraverso
l’esercizio di una quota dei diritti di opzione spettanti allo Stato, mediante utilizzo delle
risorse derivanti, almeno per pari importo, dalla distribuzione di riserve disponibili da
parte di società controllate dallo Stato e che vengono versate su apposita contabilità
speciale per le finalità del presente articolo.
Titolo III
STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA
Capo I
Bilancio dello stato
Art. 60.
Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica
1. Per il triennio 2009-2011 le dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle
missioni di spesa di ciascun Ministero, sono ridotte per gli importi indicati nell’elenco n.
1, con separata indicazione della componente relativa a competenze predeterminate per
legge.
2. Dalle riduzioni di cui al comma 1 sono escluse le dotazioni di spesa di ciascuna
missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per
interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni
contabili con le Regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura
obbligatoria, del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca;
delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle
persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da
accordi internazionali.
3. Fermo quanto previsto ai sensi del comma 6, per il triennio 2009-2011, in sede di
predisposizione del progetto di bilancio annuale e pluriennale dello Stato, i Ministri
competenti possono rimodulare le riduzioni delle missioni di spesa di cui al comma 1,
tra i relativi programmi, nel rispetto delle finalità stabilite dalle disposizioni legislative
relative ai medesimi programmi e dei saldi di finanza pubblica. È consentita la
rimodulazione tra spese di funzionamento e spese per interventi previsti dalla legge nel
limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziate per gli interventi stessi. Resta
precluso l’utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese
correnti.
4. Ai fini della predisposizione del progetto di bilancio annuale e pluriennale dello
Stato, i Ministri interessati, entro la prima decade del mese di settembre 2008, inviano,
per il tramite degli uffici centrali del bilancio, al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le proposte di rimodulazione delle
risorse tra i vari programmi, per i quali potranno essere effettuate proposte di revisione,
in considerazione di quelli ritenuti prioritari nel rispetto di quanto stabilito al comma 3.
5. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte le
autorizzazioni legislative ed i relativi importi da utilizzare per ciascun programma.
6. Fermo restando quanto previsto in materia di flessibilità con la legge annuale di
bilancio, in via sperimentale, fino alla riforma della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni e integrazioni, nel disegno di legge di bilancio o nei
provvedimenti di cui all’articolo 17 della citata legge n. 468 del 1978, ovvero, quando si
evidenzi l’esigenza di interventi più tempestivi, con decreti del Ministro dell’economia e
delle finanze, su proposta del Ministro competente, da inviare alla Corte dei conti per la
registrazione, nel rispetto dell’invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e nel
rispetto dell’obiettivo di pervenire al consolidamento dell’articolazione per missioni e
per programmi di ciascun stato di previsione, possono essere rimodulate tra i programmi
le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di
natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito. Le variazioni tra
spese di funzionamento e quelle per interventi sono consentite entro il limite massimo
del 10 per cento delle risorse stanziate per gli interventi stessi. Resta precluso l’utilizzo
degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. Gli schemi dei
decreti di cui al primo periodo sono trasmessi al Parlamento per l’espressione del parere
delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri
devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso
inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva
competenza, i decreti possono essere adottati. Il Governo, ove non intenda conformarsi
alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli
schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i
pareri definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere
espressi entro dieci giorni. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2, comma 4-
quinquies, della citata legge n. 468 del 1978, e 3, comma 5, del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, nel caso si tratti di dotazioni finanziarie
direttamente determinate da disposizioni di legge, i pareri espressi dalle Commissioni
competenti per i profili di carattere finanziario sono vincolanti. Ciascun ministro
prospetta le ragioni della riconfigurazione delle autorizzazioni di spesa di propria
competenza nonché i criteri per il miglioramento della economicità ed efficienza e per la
individuazione di indicatori di risultato relativamente alla gestione di ciascun
programma nelle relazioni al Parlamento di cui al comma 68 dell’articolo 3 della legge 24
dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al citato comma 68 dell’articolo 3 della legge n.
244 del 2007 è differito, per l’anno 2008, al 30 settembre 2008.
7. Ai fini di assicurare il rispetto effettivo dei parametri imposti in sede
internazionale e di patto di crescita e stabilità, ogni disposizione normativa che comporti
nuove o maggiori spese è coperta con riferimento al saldo netto da finanziare, al
fabbisogno del settore statale e all’indebitamento netto del conto consolidato delle
pubbliche amministrazioni.
8. Il fondo di cui all’articolo 5 comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, è
integrato di 100 milioni di euro per l’anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2010 e 2011, da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di
spesa.
9. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. Per l’anno 2009 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 507 e
508, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e la quota resa indisponibile per detto anno, ai
sensi del citato comma 507, è portata in riduzione delle relative dotazioni di bilancio.
11. L’autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e alla legge 26
febbraio 1987, n. 49 relative all’aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo è
ridotta di 170 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009.
12. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 896, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, è ridotta di 183 milioni di euro per l’anno 2009.
13. All’articolo 1, comma 21, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le
parole «a singoli capitoli,» sono sostituite dalle seguenti: «ai singoli programmi».
14. Fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 21 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, ai fini del controllo e monitoraggio della spesa pubblica, la mancata segnalazione da
parte del funzionario responsabile dell’andamento della stessa in maniera tale da
rischiare di non garantire il rispetto delle originarie previsioni di spesa costituisce
evento valutabile ai fini della responsabilità disciplinare. Ai fini della responsabilità
contabile, il funzionario responsabile risponde del danno derivante dal mancato rispetto
dei limiti della spesa originariamente previsti, anche a causa della mancata tempestiva
adozione dei provvedimenti necessari ad evitare efficacemente tale esito, nonché dalle
misure occorrenti per ricondurre la spesa entro i predetti limiti.
15. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, a
decorrere dall’esercizio finanziario 2009, le amministrazioni dello Stato, escluso il
comparto della sicurezza e del soccorso, possono assumere mensilmente impegni per
importi non superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità
previsionale di base, con esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e
altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi,
nonché per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le
regolazioni contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti dalla normativa
comunitaria, annualità relative ai limiti di impegno e rate di ammortamento mutui. La
violazione del divieto di cui al presente comma rileva agli effetti della responsabilità
contabile.
Art. 61.
Potenziamento degli strumenti di controllo
e monitoraggio della spesa della Corte dei conti
1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di cui all’articolo 7, comma 7,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, di concerto con il Presidente della Corte, anche a
richiesta delle competenti commissioni dei Consigli regionali, possono effettuare
controlli su gestioni pubbliche in corso di svolgimento presso le amministrazioni
regionali.
2. Ove accerti gravi irregolarità o deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di
attuazione stabiliti da norme o da direttive dell’organo esecutivo regionale, la sezione
regionale di controllo, con decreto motivato, può intimare agli organi amministrativi
competenti per la gestione controllata l’immediata sospensione sia dell’impegno di
somme già stanziate sui pertinenti capitoli di spesa, sia del pagamento di somme
impegnate.
3. Il decreto presidenziale diviene efficace mediante comunicazione
all’amministrazione, anche con strumenti telematici idonei allo scopo, ed è
contestualmente trasmesso in copia al Ministro dell’economia e delle finanze.
4. Qualora nel corso di un controllo concomitante emergano rilevanti ritardi rispetto
a quanto previsto da norme, nazionali o comunitarie, o da direttive degli organi esecutivi
competenti nella realizzazione di piani o programmi o nell’assunzione di impegni o
erogazione di spese, contributi o trasferimenti di fondi, la Corte ne accerta, in
contraddittorio con l’amministrazione, le cause d’ordine finanziario, procedurale o
organizzativo e ne dà notifica all’amministrazione competente ed al Ministro
dell’economia e delle finanze.
5. L’amministrazione competente ha obbligo di conformarsi all’accertamento della
Corte, adottando i provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti.
Art. 62.
Contenimento dell’indebitamento delle regioni e degli enti locali
1. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e nel rispetto dei principi
di coordinamento della finanza pubblica previsti agli articoli 119 e 120 della
Costituzione, alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali è
fatto divieto di stipulare fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 2, contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti all’articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché di ricorrere
all’indebitamento attraverso contratti che non prevedano modalità di rimborso mediante
rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi. La durata dei piani di
ammortamento non può essere superiore a trent’anni, ivi comprese eventuali operazioni
di rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge. E comunque per il periodo di
un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la Commissione
nazionale delle società e della borsa, con regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individua la tipologia degli strumenti
finanziari derivati che i soggetti di cui al comma 1 possono stipulare e stabilisce i criteri
e le condizioni per la conclusione delle relative operazioni.
3. Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento delle regioni, delle
province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali che non siano in contrasto con
quelle le disposizioni del presente articolo.
Art. 63.
Esigenze prioritarie
1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, è incrementata di euro 90 milioni per l’anno 2008, per il
finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine
è integrato l’apposito fondo nell’ambito dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell’economia e delle finanze.
2. La disposizione di cui all’articolo 1, comma 621, lettera a), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, non si applica limitatamente all’anno 2008.
3. In relazione alle necessità connesse alle spese di funzionamento delle istituzioni
scolastiche il «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche» di cui all’articolo
1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), iscritto
nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione è incrementato
dell’importo di euro 200 milioni per l’anno 2008.
4. Per far fronte alle esigenze del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.a. è autorizzata la
spesa di 300 milioni di euro per l’anno 2008. Con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definita la
destinazione del contributo.
5. Per far fronte alle obbligazioni già assunte per la realizzazione di interventi
previsti nel contratto di programma 2003-2005 e in Accordi pregressi, a valere su residui
passivi degli anni 2002 e precedenti, la Società ANAS S.p.a. è autorizzata ad utilizzare, in
via di anticipazione, le disponibilità giacenti sul conto di tesoreria n. 20060, con obbligo
di reintegro entro il 31 dicembre 2008, previa presentazione di apposita ricognizione
riguardante il fabbisogno correlato all’attuazione degli interventi per il corrente esercizio
e per l’anno 2009.
6. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
relativa al Fondo per l’occupazione è incrementata di euro 700 milioni per l’anno 2009.
7. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre
2000, n. 328, relativa al Fondo da ripartire per le politiche sociali, come determinata
dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è integrata di 300 milioni di euro
per l’anno 2009.
8. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze è
costituito un apposito fondo, con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per
l’anno 2009, per il finanziamento, con appositi provvedimenti normativi, delle misure di
proroga di agevolazioni fiscali riconosciute a legislazione vigente.
9. All’articolo 1, comma 282, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
le parole «quadriennio 2005-2008» sono sostituite dalle seguenti: «periodo 2005-2011».
10. Al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio dello
Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale
delle amministrazioni statali nonché per l’attuazione delle misure di cui all’articolo 78, il
Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, è integrato dell’importo di 500 milioni di euro per l’anno 2008 e
di 2.740 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.
11. All’articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Nel rispetto del limite del 7 per cento dei fondi disponibili,
l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è
autorizzato a procedere, in forma diretta, alla realizzazione di investimenti per
infrastrutture di interesse regionale nel limite di 75 milioni di euro per l’anno 2008.».
12. Per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economicosociali
è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, il
Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, con
una dotazione di 113 milioni di euro per l’anno 2008, di 130 milioni di euro per l’anno
2009 e di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Per gli anni successivi,
al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Le risorse del Fondo sono
destinate alle finalità di cui all’articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, come modificato dal comma 306, e di cui all’articolo 9 della legge 26 febbraio 1992,
n. 211, con le procedure e le modalità previste da tali disposizioni. Gli interventi
finanziati, ai sensi e con le modalità della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le risorse
di cui al presente comma, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e
trasporti, sono destinati al completamento delle opere in corso di realizzazione in
misura non superiore al 20 per cento. Il finanziamento di nuovi interventi è subordinato
all’esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che può essere
finanziata con le risorse di cui al presente comma.
13. La ripartizione delle risorse di cui al comma 12 tra le finalità ivi previste è
definita con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. In fase di prima applicazione, per il triennio 2008-2010, le risorse
sono ripartite in pari misura tra le finalità previste. A decorrere dall’anno 2011 la
ripartizione delle risorse tra le finalità di cui al comma 13 è effettuata con il medesimo
decreto, tenendo conto di principi di premialità che incentivino l’efficienza, l’efficacia e
la qualità nell’erogazione dei servizi, la mobilità pubblica e la tutela ambientale.
All’articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera d) è abrogata.
Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego
Art. 64.
Disposizioni in materia di organizzazione scolastica
1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena
valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall’anno scolastico
2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un
punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l’anno scolastico
2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei.
2. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la
definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
(ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17
per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l’anno
scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve
essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando
quanto disposto dall’articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per
materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di
interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e
strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema
scolastico.
4. Per l’attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da
assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione
agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza
unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le
disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell’attuale assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
criteri:
a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore
flessibilità nell’impiego dei docenti;
b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la
razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare
riferimento agli istituti tecnici e professionali;
c. revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;
d. rimodulazione dell’attuale organizzazione didattica della scuola primaria;
e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della
consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una
razionalizzazione degli stessi;
f. ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli
adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa.
5. I dirigenti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, compresi i
dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di cui al presente articolo,
ne assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli
obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche
contrattuali, comporta l’applicazione delle misure connesse alla responsabilità
dirigenziale previste dalla predetta normativa.
6. Fermo restando il disposto di cui all’articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, dall’attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo,
devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456
milioni di euro per l’anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l’anno 2010, a 2.538 milioni
di euro per l’anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012.
7. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica in capo al
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e al Ministero dell’economia e
delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è costituito,
contestualmente all’avvio dell’azione programmatica e senza maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da
rappresentanti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministero
dell’economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle
disposizioni di cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta realizzazione
degli obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti
misure correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso nè rimborso
spese a qualsiasi titolo dovuto.
8. Al fine di garantire l’effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al
comma 6, si applica la procedura prevista dall’articolo 1, comma 621, lettera b), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella
misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative
dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale
della Scuola a decorrere dall’anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per
ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa
vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del
Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, a decorrere dall’anno successivo
a quello dell’effettiva realizzazione dell’economia di spesa, e saranno resi disponibili in
gestione con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca subordinatamente alla verifica
dell’effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.
Art. 65.
Forze armate
1. In coerenza al processo di revisione organizzativa del Ministero della difesa e della
politica di riallocazione e ottimizzazione delle risorse, da perseguire anche mediante
l’impiego in mansioni tipicamente operative del personale utilizzato per compiti
strumentali, gli oneri previsti dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331,
nonché dalla tabella C allegata allalegge 23 agosto 2004, n. 226, così come rideterminati
dall’articolo 1, comma 570, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall’articolo 2, comma
71, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotti del 7 per cento per l’anno 2009 e
del 40 per cento a decorrere dall’anno 2010.
2. A decorrere dall’anno 2010, i risparmi di cui al comma 1 per la parte eccedente il 7
per cento, possono essere conseguiti in alternativa anche parziale alle modalità ivi
previste, mediante specifici piani di razionalizzazione predisposti dal Ministero della
difesa in altri settori di spesa.
3. Dall’attuazione del comma 1 devono conseguire economie di spesa per un importo
non inferiore a 304 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010. Al fine di garantire
l’effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, in caso di
accertamento di minori economie, si provvede a ridurre le dotazioni complessive di parte
corrente dello stato di previsione del Ministero della difesa ad eccezione di quelle
relative alle competenze spettanti al personale del dicastero medesimo.
Art. 66.
Turn over
1. Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre
2008 a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale in
relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di
contenimento delle assunzioni previste dal presente decreto.
2. All’articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli
anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle parole «per l’anno 2008» e le parole «per ciascun
anno» sono sostituite dalle parole «per il medesimo anno».
3. Per l’anno 2009 le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure
di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per
cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. In ogni caso il
numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna
amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell’anno precedente.
4. All’articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli
anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2008».
5. Per l’anno 2009 le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 526, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 possono procedere alla stabilizzazione di personale in possesso
dei requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni
avvenute nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da
stabilizzare non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità
cessate nell’anno precedente.
6. L’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal
seguente: «Per l’anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere
ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento
delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale
corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è
istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze pari a 25 milioni di euro per l’anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui
all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.».
7. Il comma 102 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal
seguente: «Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato
nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non
può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell’anno precedente.
8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell’articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n.
244.
9. Per l’anno 2012, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure
di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per
cento di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente. In ogni caso il numero
delle unità di personale da assumere non può eccedere il 50 per cento delle unità cessate
nell’anno precedente.
10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate secondo le modalità di
cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti
economie e dall’individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverata
dai relativi organi di controllo.
11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano anche alle assunzioni del personale di
cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni di
personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la
professionalizzazione delle forze armate cui si applica la specifica disciplina di settore.
12. All’articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato
da ultimo dall’articolo 3, comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «A
decorrere dall’anno 2011» sono sostituite dalle parole «A decorrere dall’anno 2013».
13. Le disposizioni di cui al comma 7 trovano applicazione, per il triennio 2009-2011
fermi restando i limiti di cui all’articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, nei confronti del personale delle università. Nei limiti previsti dal presente comma è
compreso, per l’anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in
possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente. Nei confronti delle
università per l’anno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui
al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle
categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma, l’autorizzazione
legislativa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) della legge n. 537 del 1993,
concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è ridotta di 63,5
milioni di euro per l’anno 2009, di 190 milioni di euro per l’anno 2010, di 316 milioni di
euro per l’anno 2011, di 417 milioni di euro per l’anno 2012 e di 455 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2013.
14. Per il triennio 2010-2012 gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo
svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nei limiti di cui all’articolo 1, comma 643 di cui alla legge 27 dicembre
2006, n. 296. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere in ciascuno dei
predetti anni non può eccedere le unità cessate nell’anno precedente.
Art. 67.
Norme in materia di contrattazione integrativa
e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi
1. Le risorse determinate, per l’anno 2007, ai sensi dell’articolo 12, del decreto-legge
28 marzo 1997, n. 79 e successive modificazioni, sono ridotte del 10% ed un importo
pari a 20 milioni di euro è destinato al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla
legge 20 ottobre 1960, n. 1265.
2. Per l’anno 2009, nelle more di un generale riordino della materia concernente la
disciplina del trattamento economico accessorio, ai sensi dell’articolo 45 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, rivolta a definire una più stretta correlazione di tali
trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative e allo svolgimento di attività di rilevanza
istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilità, tutte le disposizioni
speciali, di cui all’allegato B, che prevedono risorse aggiuntive a favore dei fondi per il
finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono
disapplicate.
3. A decorrere dall’anno 2010 le risorse previste dalle disposizioni di cui all’allegato
1, che vanno a confluire nei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa
delle Amministrazioni statali, sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla base di nuovi
criteri e modalità di cui al comma 2 che tengano conto dell’apporto individuale degli
uffici e dell’effettiva applicazione ai processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali
indicati dalle predette leggi.
4. I commi 2 e 3, trovano applicazione nei confronti di ulteriori disposizioni speciali
che prevedono risorse aggiuntive a favore dei Fondi per il finanziamento della
contrattazione integrativa delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 189, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, va ridotta la consistenza dei Fondi per
il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni di cui al comma
189 dell’articolo 1, della legge 266 del 2005. Conseguentemente il comma 189,
dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n, 266 è così sostituito: «189. A decorrere
dall’anno 2009, l’ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della
contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le
Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di
ricerca e quelli pubblici indicati all’articolo 70, comma 4, del medesimo decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive
normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l’anno 2004 come
certificato dagli organi di controllo di cui all’articolo 48, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per cento.».
6. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo sono
versate annualmente dagli Enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria
entro il mese di ottobre all’entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X,
capitolo 2368.
7. All’articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In caso di certificazione non positiva
della Corte dei Conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione
definitiva dell’ipotesi di accordo. Il Presidente dell’Aran, sentito il Comitato di settore ed
il Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede alla riapertura delle trattative ed alla
sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini della
certificazione. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi si riapre la procedura di
certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la certificazione non
positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l’ipotesi può essere sottoscritta
definitivamente ferma restando l’inefficacia delle clausole contrattuali non
positivamente certificate.»;
b) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. L’ipotesi di accordo è trasmessa
dall’Aran, corredata dalla prescritta relazione tecnica, al comitato di settore ed al
Presidente del Consiglio dei Ministri entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione. Il parere
del Comitato di settore e del Consiglio dei Ministri si intende reso favorevolmente
trascorsi quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione tecnica da parte
dell’Aran. La procedura di certificazione dei contratti collettivi deve concludersi entro
quaranta giorni dalla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo decorsi i quali i contratti sono
efficaci, fermo restando che, ai fini dell’esame dell’ipotesi di accordo da parte del
Consiglio dei Ministri, il predetto termine può essere sospeso una sola volta e per non
più di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie dei comitati di settore o del
Presidente del Consiglio dei Ministri. L’ARAN provvede a fornire i chiarimenti richiesti
entro i successivi sette giorni. La deliberazione del Consiglio dei Ministri deve essere
comunque essere adottata entro otto giorni dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, o
dalla scadenza del termine assegnato all’Aran, fatta salva l’autonomia negoziale delle
parti in ordine ad un’eventuale modifica delle clausole contrattuali. In ogni caso i
contratti per i quali non si sia conclusa la procedura di certificazione divengono efficaci
trascorso il cinquantacinquesimo giorno dalla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo.
Resta escluso comunque dall’applicazione del presente articolo ogni onere aggiuntivo a
carico del bilancio dello Stato anche nell’ipotesi in cui i comitati di settore delle
amministrazioni di cui all’articolo 41, comma 3, non si esprimano entro il termine di cui
al comma 3 del presente articolo;
c) dopo il comma 7 è inserito il seguente comma: «7-bis. Tutti i termini indicati dal
presente articolo si intendono riferiti a giornate lavorative.».
8. In attuazione dei principi di responsabilizzazione e di efficienza della pubblica
amministrazione, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, hanno l’obbligo di
trasmettere alla Corte dei Conti, tramite il Ministero economia e finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche
informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno.
9. A tal fine, d’intesa con la Corte dei conti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, il Ministero economia e finanze - Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato integra le informazioni annualmente richieste con il
modello di cui all’articolo 40-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
predisponendo un’apposita scheda con le ulteriori informazioni di interesse della Corte
dei Conti volte tra l’altro ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla
vigente normativa in ordine alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la
contrattazione integrativa ed all’evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa
derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione
di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione
dell’impegno e della qualità della prestazione individuale, con riguardo ai diversi istituti
finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con
particolare riferimento alle progressioni economiche.
10. La Corte dei Conti utilizza tali informazioni, unitamente a quelle trasmesse ai
sensi del titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini del referto sul
costo del lavoro e propone, in caso di esorbitanza delle spese dai limiti imposti dai
vincoli di finanza pubblica e dagli indirizzi generali assunti in materia in sede di
contrattazione collettiva nazionale, interventi correttivi a livello di comparto o di singolo
ente. Fatte salve le ipotesi di responsabilità previste dalla normativa vigente, in caso di
accertato superamento di tali vincoli le corrispondenti clausole contrattuali sono
immediatamente sospese ed è fatto obbligo di recupero nell’ambito della sessione
negoziale successiva.
11. Le amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare in modo permanente sul
proprio sito web, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle
informazioni ai cittadini, la documentazione trasmessa annualmente all’organo di
controllo in materia di contrattazione integrativa.
12. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre
alle sanzioni previste dall’articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle
risorse destinate alla contrattazione integrativa. Il collegio dei revisori di ciascuna
amministrazione, o in sua assenza, l’organo di controllo interno equivalente vigila sulla
corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.
Art. 68.
Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture
1. Ai fini dell’attuazione del comma 2-bis dell’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
improntato a criteri di rigorosa selezione, per la valutazione della perdurante utilità degli
organismi collegiali operanti presso la Pubblica Amministrazione e per realizzare, entro
il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di tali organismi fino al definitivo
trasferimento delle attività ad essi demandati nell’ambito di quelle istituzionali delle
Amministrazioni, vanno esclusi dalla proroga prevista dal comma 2-bis del citato
decreto-legge n. 223 del 2006 gli organismi collegiali:
istituiti in data antecedente al 30 giugno 2004 da disposizioni legislative od atti
amministrativi la cui operatività è finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi o
alla definizione di particolari attività previste dai provvedimenti di istituzione e non
abbiano ancora conseguito le predette finalità;
istituiti successivamente alla data del 30 giugno 2004 che non operano da almeno
due anni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;
svolgenti funzioni riconducibili alle competenze previste dai regolamenti di
organizzazione per gli uffici di struttura dirigenziale di 1° e 2° livello
dell’Amministrazione presso la quale gli stessi operano ricorrendo, ove vi siano
competenze di più amministrazioni, alla conferenza di servizi.
2. Nei casi in cui, in attuazione del comma 2-bis dell’articolo 29 del citato decretolegge
n. 223 del 2006 venga riconosciuta l’utilità degli organismi collegiali di cui al
comma 1, la proroga è concessa per un periodo non superiore a due anni. In sede di
concessione della proroga prevista dal citato comma 2-bis dovranno inoltre prevedersi
ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti economici da corrispondere ai
componenti privilegiando i compensi collegati alla presenza a quelli forfetari od
onnicomprensivi stabilendo l’obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti
la cui sede di servizio coincida con la località sede dell’organismo.
3. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, sono individuati gli
organismi collegiali ritenuti utili sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi, in
modo tale da assicurare un ulteriore contenimento della spesa non inferiore a quello
conseguito in attuazione del citato articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006.
4. La riduzione di spesa prevista dal comma 1 dell’articolo 29 del citato decreto-legge
n. 223 del 2006 riferita all’anno 2006 si applica agli organismi collegiali ivi presenti
istituiti dopo l’entrata in vigore del citato decreto-legge.
5. Al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali nonché di favorire una
maggiore efficienza dei servizi e la razionalizzazione delle procedure, le strutture
amministrative che svolgono prevalentemente attività a contenuto tecnico e di elevata
specializzazione riconducibili a funzioni istituzionali attribuite ad amministrazioni dello
Stato centrali o periferiche, sono soppresse e le relative competenze sono trasferite alle
Amministrazioni svolgenti funzioni omogenee.
6. In particolare sono soppresse le seguenti strutture:
a) Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre
forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione di cui all’articolo 1 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive modificazioni.
b) Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui all’articolo 1-quater del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80 e all’articolo 4-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla
legge 11 marzo 2006, n. 81;
c) Commissione per l’inquadramento del personale già dipendente da organismi
militari operanti nel territorio nazionale nell’ambito della Comunità Atlantica di cui
all’articolo 2, comma 2, della legge 9 marzo 1971, n. 98.
7. Le amministrazioni interessate trasmettono al Dipartimento della Funzione
Pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato - i provvedimenti di attuazione del presente articolo.
8. Gli organi delle strutture soppresse ai sensi del presente articolo rimangono in
carica per 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di gestire
l’ordinato trasferimento delle funzioni. I risparmi derivanti dal presente articolo sono
destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Le amministrazioni interessate
trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato i provvedimenti di attuazione del presente articolo.
Art. 69.
Progressione triennale
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 la progressione economica degli stipendi prevista
dagli ordinamenti di appartenenza per le categorie di personale di cui all’articolo 3 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si sviluppa in classi ed aumenti periodici
triennali con effetto sugli automatismi biennali in corso di maturazione al 1° gennaio
2009 ferme restando le misure percentuali in vigore.
2. In relazione ai risparmi relativi al sistema universitario, valutati in 40 milioni di
euro per l’anno 2009, in 80 milioni di euro per l’anno 2010, in 80 milioni di euro per
l’anno 2011, in 120 milioni di euro per l’anno 2012 e in 160 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2013, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, tenuto conto
dell’articolazione del sistema universitario e della distribuzione del personale
interessato, definisce, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze le modalità
di versamento, da parte delle singole università delle relative risorse con imputazione al
capo X, capitolo 2368 dello stato di previsione delle entrate del Bilancio dello Stato,
assicurando le necessarie attività di monitoraggio.
Art. 70.
Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi
per infermità dipendente da causa di servizio
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un’infermità dipendente da causa di servizio ed
ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, fermo restando il diritto all’equo indennizzo è
esclusa l’attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme
di legge o pattizie.
2. Con la decorrenza di cui al comma 1 sono conseguentemente abrogati gli articoli
43 e 44 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e gli articoli 117 e 120 del Regio
decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 71.
Assenze per malattia e per permesso retribuito
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento
economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque
denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento
accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai
contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia
dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a
day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie
salvavita. I risparmi derivanti dall’applicazione del presente comma costituiscono
economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi
dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non
possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.
2. Nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci
giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene
giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da
struttura sanitaria pubblica.
3. L’Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del
dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze
funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali
devono essere effettuate le visite mediche di controllo, è dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e
dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.
4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi
restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa
vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l’obbligo di
stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito,
per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano
una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell’intera giornata
lavorativa, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per
ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo
avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla
presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la
contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità,
compresa l’interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze
dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per
l’espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste
dall’articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori
di handicap grave, i permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104.
6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai
contratti o accordi collettivi.
Art. 72.
Personale dipendente prossimo al compimento
dei limiti di età per il collocamento a riposo
1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni ed Enti
di ricerca nonché gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio
antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni. La
richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti interessati,
improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione che entro l’anno
solare raggiungano il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto e non è
revocabile. La disposizione non si applica al personale della Scuola.
2. È data facoltà all’amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali, di
accogliere la richiesta dando priorità al personale interessato da processi di
riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione o appartenente a
qualifiche di personale per le quali è prevista una riduzione di organico.
3. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento
temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per
competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione.
Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività
di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non
lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non
governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed
altri soggetti da individuare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da
emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, la misura del
predetto trattamento economico temporaneo è elevata dal cinquanta al settanta per cento.
Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli importi del
trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione non possono
essere utilizzati per nuove finalità.
4. All’atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente ha diritto
al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in
servizio.
5. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal
servizio è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal
dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti
diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o società e consorzi dalle stesse partecipati. In ogni
caso non è consentito l’esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un
pregiudizio all’amministrazione di appartenenza.
6. Le amministrazioni di appartenenza, in relazione alle economie effettivamente
derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal servizio, certificate dai
competenti organi di controllo, possono procedere, previa autorizzazione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del
Ministero dell’economia e delle finanze ad assunzioni di personale in via anticipata
rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente per l’anno di cessazione dal servizio
per limiti di età del dipendente collocato in posizione di esonero. Tali assunzioni
vengono scomputate da quelle consentite in tale anno.
7. All’articolo 16 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e
successive modificazioni, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «In tal caso è
data facoltà all’amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali,
di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita
dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell’efficiente andamento
dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all’amministrazione di
appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età
per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.»
8. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore
della presente legge e quelli già disposti con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2008.
9. Le amministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano, con provvedimento motivato,
tenuto conto di quanto ivi previsto, i provvedimenti di trattenimento in servizio già
adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.
10. I trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio
2010 decadono ed i dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti a presentare una
nuova istanza nei termini di cui al comma 7.
11. Nel caso di compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni del
personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto
previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il
rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell’interno e
della difesa sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della
disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza
e difesa, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le disposizioni di cui
al presente comma non si applicano a magistrati e professori universitari.
Art. 73.
Part time
1. All’articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «avviene automaticamente» sono sostituite dalle
seguenti: «può essere concessa dall’amministrazione»;
b) al secondo periodo le parole «grave pregiudizio» sono sostituite da
«pregiudizio»;
c) al secondo periodo le parole da: «può con provvedimento motivato» fino a «non
superiore a sei mesi» sono soppresse;
d) all’ultimo periodo, dopo le parole: «il Ministro della funzione pubblica e con il
Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione e il Ministro dell’economia e delle finanze».
2. All’articolo 1, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le parole: «al 50» sono sostituite dalle seguenti: «al 70»;
b) dopo le parole predetti risparmi, le parole da «può essere utilizzata» fino a «dei
commi da 45 a 55» sono sostituite dalle seguenti: «è destinata, secondo le modalità ed i
criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilità del personale
esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad attivare
piani di mobilità e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede
all’altra dell’amministrazione stessa.»;
c) le parole da «L’ulteriore quota» fino a «produttività individuale e collettiva» sono
soppresse.
Art. 74.
Riduzione degli assetti organizzativi
1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi inclusa la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli
articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché
gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 31 ottobre 2008,
secondo i rispettivi ordinamenti:
a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza,
razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello
generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20
e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte:
alla concentrazione dell’esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il
riordino delle competenze degli uffici;
all’unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali,
salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete
periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e
di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti.
Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono
corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilità dell’immissione di nuovi
dirigenti, nei termini previsti dall’articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27
dicembre 2006, n. 296;
b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logisticostrumentali
e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale
riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni
istituzionali;
c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale,
apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva
relativa al numero dei posti di organico di tale personale.