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Il d.l. 25 giugno 2008, n. 112 recante “disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria. (GU n. 147 del 25-6-2008  - s.o. n.152) ha introdotto nuove regole nel processo civile.

 

Cancellazione della causa dal ruolo. Diventa impugnabile con la modifica dell’art. 181 del c.p.c. l’ordinanza con cui il Giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del processo.

 

Razionalizzazione del processo del lavoro. Il Giudice del lavoro nell’udienza con cui definisce il giudizio nel pronunciare la sentenza non solo deve dare lettura del dispositivo, ma deve anche esporre la motivazione della decisione. Inoltre nel caso di particolare complessità della controversia, il Giudice fissare un termine nel dispositivo, non superiore ai sessanta giorni, per il deposito della sentenza.

 

Le nuove disposizioni in materia di cancellazione della causa dal ruolo e di razionalizzazione del processo di lavoro si applicano soltanto ai giudizi instaurati dopo 25 giugno 2008.

 

Comunicazioni e notificazioni per via telematica. Con decreto del Ministero della giustizia sarà fissata la data a decorrere dalla quale le notificazioni e le comunicazioni al procuratore costituito (art. 170 c.p.c.) e al consulente (art. 192 c.p.c.)saranno effettuate per via telematica all’indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123. Nel caso di mancata comunicazione da parte del procuratore costituito e del consulente dell’indirizzo elettronico, le notificazione e le comunicazioni saranno effettuate in cancelleria.

 

Contenimento delle spese di giustizia. La determinazione dell’importo del credito da recuperare mediante concessionari è rimessa all’applicazione delle modalità stabilite dall’art. 211 del D.P.R. n. 115/2002. Se entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l’obbligo non viene effettuato il pagamento delle spese di giustizia, l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo. L’agente   della   riscossione   notifica   al   debitore  una comunicazione con l'intimazione a pagare l'importo dovuto nel termine di   un   mese   e   contestuale  cartella  di  pagamento  contenente l'intimazione   ad   adempiere  entro  il  termine  di  giorni  venti successivi  alla  scadenza  del termine di cui alla comunicazione con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. Se  il  ruolo  è  ripartito  in  più rate,  l'intimazione ad adempiere  contenuta  nella  cartella  di  pagamento  produce effetti relativamente a tutte le rate.

 

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

 

Art. 181 Mancata comparizione delle parti.

  

   Se  nessuna  delle  parti compare alla prima udienza, il giudice fissa  un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle  parti  costituite.  Se  nessuna  delle parti compare alla nuova udienza,  il  giudice  ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo (1).

    Se l'attore costituito non comparisce alla prima udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice fissa una nuova udienza [ 81 att.], della quale il cancelliere dà comunicazione [ 136] all'attore. Se questi non comparisce alla nuova udienza, il giudice, se il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo [ 307 comma 1].

 

 

(1) Comma così sostituito, da ultimo, dall'art. 50 del d.l. 25 giugno 2005, n. 112, in corso di conversione. Il comma era così formulato: « Se nessuna delle parti comparisce nella prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti comparisce alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo ».

 

 

Art. 421  Poteri istruttori del giudice.

  Il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti [ 182 comma 1, 316].

  Può altresì disporre d'ufficio [ 115 comma 1] in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile [ 2721 ss., 2729 comma 2, 2735 comma 2 c.c.], ad eccezione del giuramento decisorio [ 233 comma 1], nonché la richiesta di informazioni e osservazioni, sia scritte che orali, alle associazioni sindacali indicate dalle parti. Si osserva la disposizione del comma 6 dell'articolo 420 (1) .

  Dispone, su istanza di parte, l'accesso sul luogo di lavoro, purché necessario al fine dell'accertamento dei fatti, e dispone altresì, se ne ravvisa l'utilità, l'esame dei testimoni sul luogo stesso.

   Il giudice, ove lo ritenga necessario, può ordinare la comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti della causa, anche di quelle persone che siano incapaci di testimoniare a norma dell'articolo 246 o a cui sia vietato a norma dell'articolo 247.

 

(1) Comma modificato dall’art. 53 del d.l. 25 giugno 2005, n. 112, in corso di conversione. Il comma era così formulato: « Può altresì disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio, nonché la richiesta di informazioni e osservazioni, sia scritte che orali, alle associazioni sindacali indicate dalle parti. Si osserva la disposizione del comma 6 dell'articolo precedente ».

 

 

Art. 429 Pronuncia della sentenza.

  

Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione  orale  e  udite  le  conclusioni  delle parti, pronuncia sentenza  con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e  della  esposizione  delle  ragioni  di  fatto  e  di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice  fissa  nel  dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza (1).

   Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza.

   Il giudice, quando pronuncia la sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale [ 1284 comma 1 c.c.], il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto [ 150 att.].

   Dispone, su istanza di parte, l'accesso sul luogo di lavoro, purchè necessario al fine dell'accertamento dei fatti, e dispone altresì, se ne ravvisa l'utilità, l'esame dei testimoni sul luogo stesso.

   Il giudice, ove lo ritenga necessario, può ordinare la comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti della causa, anche di quelle persone che siano incapaci di testimoniare a norma dell'articolo 246 o a cui sia vietato a norma dell'articolo 247.

 

(1) Comma modificato dall’art. 53 del d.l. 25 giugno 2005, n. 112, in corso di conversione. Il comma era così formulato: « Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo ».