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Cass. Pen. n. 21213 del 28 maggio 2008

 

 Nota

 

Più difficile scontare una pena per omessa dichiarazione. Infatti la soglia minima di punibilità prevista dalla norma, 77 mila euro, va calcolata la netto delle spese sostenute dal contribuente e fiscalmente detraibili.

 

 

Sintesi dello svolgimento del processo

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.21213 del 28 maggio 2008, ha annullato con rinvio la doppia condanna inflitta prima dal Tribunale di Napoli e poi dalla Corte d’Appello che aveva ritenuto responsabile del reato previsto dall’articolo 5 del dls n.74 del 2000 un amministratore unico di una srl (una immobiliare) che, sia per l’Iva che per le imposte sui redditi, non aveva dichiarato 294 mila euro incassati per la vendita di un complesso immobiliare. Perciò era stato condannato a un anno di reclusione, con la condizionale.

Ma l’imprenditore aveva sostenuto che non poteva essere ritenuto colpevole dal momento che la soglia minima di punibilita’ per quel reato, 77 mila euro, va considerata al netto dei costi sostenuti e che da quanto emerso l’imposta effettivamente evasa era pari a 47 mila euro e, dunque, inferiore all’importo su indicato, costituente il limite minimo per la configurabilita’ del reato.

Tale tesi e’ stata condivisa appunto dalla Corte di Cassazione, la quale ha precisato che "nel caso di omessa dichiarazione per imposta evasa deve intendersi l’intera imposta dovuta e incombe solo sul giudice penale il compito di procedere, onde verificare l’avvenuto superamento della soglia di punibilita’, all’accertamento e quindi alla determinazione dell’ammontare dell’imposta evasa, attraverso una verifica che può sovrapporsi ed entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi il giudice tributario".

La Suprema Corte ha fatto poi un altro passaggio: il tributo effettivamente dovuto va poi correlato al risultato economico conseguito e dev’essere determinato, sulla base delle risultanze probatorie acquisite nel processo penale, dalla contrapposizione dei ricavi e dei costi d’esercizio fiscalmente detraibili, in una prospettiva di prevalenza del dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formali che caratterizzano l’ordinamento tributario". In sostanza, i conti erano facili da effettuare. L’immobiliare aveva acquistato all’incanto alcuni appartamenti pagando 166 mila euro; poi li aveva rivenduti a 294 mila, non dichiarati. Il fisco aveva fatto l’accertamento su quest’ultima cifra che era costata all’amministratore anche la condanna.

Ora il calcolo va rifatto: l’incasso meno il costo fa 128 mila euro ed é su questo che andra’ calcolato l’imponibile per accertare se davvero l’imposta evasa supera la soglia di 77 mila euro. In ragione di ciò la Cassazione ha rinviato la causa ai giudici napoletani affinché riconsiderino il caso.