Cassazione Sezione Lavoro n. 12630 del 19 maggio 2008
Società a relazioni limitate - amministratore - assoggettamento alle direttive dell'organo collegiale - inquadramento nel lavoro subordinato
Massima
La qualifica di amministratore di una società commerciale non è di per sé incompatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società. Tuttavia perché sia configurabile tale rapporto di lavoro subordinato, è necessario che colui che intenda farlo valere non sia amministratore unico della società e provi in modo certo il requisito della subordinazione, elemento tipico qualificante del rapporto, che deve consistere nel suo effettivo assoggettamento, nonostante egli rivesta la carica di amministratore, al potere direttivo di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società nel suo complesso.
Sentenza per esteso
Svolgimento del processo: Con sentenza in data 13 dicembre 2000 il Giudice del lavoro del Tribunale di Cassino negava la sussistenza tra il ricorrente V. T. e la C. s.r.l. di un rapporto di lavoro subordinato con decorrenza 1.3.1989, in ragione della qualità di Presidente del C.d.a. e del ruolo assunti dal V. nell’ambito della società e, conseguentemente, rigettava la domanda volta all’accertamento della subordinazione e alla ricostituzione della posizione assicurativa presso Inps e Inpdai.
Avverso
tale decisione proponevano appello la società C. e il V., censurando la
valutazione compiuta dal primo Giudice del materiale probatorio raccolto e la
ricostruzione in diritto, chiedendone la riforma con declaratoria di sussistenza
di un rapporto di lavoro subordinato a carattere dirigenziale a far tempo dal
1.3.1989 nonchè, nei confronti degli enti previdenziali, la condanna alla
ricostituzione della posizione assicurativa.
I due enti appellati si costituivano, chiedendo il rigetto de gravame.
Interrotto il procedimento per l’avvenuta soppressione dell’Inpdai, rinotificato
il ricorso in riassunzione solo nei confronti dell’Inps, unico ente legittimato,
quest’ultimo non si costituiva nella fase di prosecuzione.
In tali termini instaurato il contraddittorio, con sentenza del 25 gennaio - 19
maggio 2005, l’adita Corte d’appello di Roma, ritenuto che l’acquisito materiale
istruttorio non consentiva di affermare l’esistenza del dedotto rapporto di
lavoro subordinato, rigettava il gravame.
Per la cassazione di tale pronuncia ricorrono la C. s.r.l. e il V. con sette
motivi. L’INPS non si è costituito.
Motivi della decisione
Con il
proposto ricorso, articolato in sette motivi, i ricorrenti denunciano, sotto
diversi profili, omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa punti
decisivi della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5) (anche in connessione con
gli artt. 15, 16 e 17 dello statuto societario); violazione e falsa applicazione
degli artt. 2094, 2095, 2086, 2104, 2697 e 1362 c.c., e di principi
giurisprudenziali in materia di diritto del lavoro; nullità del procedimento
art. 360 c.p.c., n. 4, (violazione di principi e di norme processuali artt. 112,
113, 115, 116, 117 c.p.c.; art. 2697 c.c.; art. 1362 c.c.); violazione e falsa
applicazione di principi generali e giurisprudenziali in materia societaria e
sul funzionamento delle società (e di norme di diritto, con riferimento anche
agli artt. 2388, 2364, 2486, 2383, 2487, 2365. 2373, 2377, 2328, 2475 c.c.,
anche in connessione con gli artt. 15, 16, 17 dello statuto societario).
Più in dettaglio, i ricorrenti sostengono che la Corte di merito avrebbe
erroneamente interpretato le clausole dello Statuto (artt. 15, 16, 17),
identificando l’attività svolta dal V. come componente del Consiglio di
amministrazione con quella di dirigente commerciale attribuitagli con delibera
successiva a quella di attribuzione dei poteri al Consiglio di amministrazione.
Il Giudice a quo avrebbe, inoltre, motivato la sua decisione senza adeguatamente
rapportarla alle emergenze processuali dalle quali risultava che il V. non aveva
alcuna supremazia sul CDA nè era socio di maggioranza, e senza spiegare perchè
mai il controllo (del CDA e del Collegio sindacale) non sarebbe stato idoneo ad
integrare l’esigenza di “controllo esterno” necessaria per la subordinazione.
La sentenza, pertanto, del tutto ingiustificatamente non aveva ritenuto che la
vigilanza e il controllo esercitati dal collegio sindacale fossero idonei ad
integrare quel controllo esterno, richiesto per la subordinazione, ponendo a
base della sua convinzione la sola circostanza che si trattava di “aspetti del
tutto fisiologici delle strutture societarie”, così come ingiustificatamente
aveva ritenuto che l’altra circostanza, costituita dai poteri di gestione della
clientela esercitati dal V., rientrasse nei poteri spettantegli in virtù di
delega come Presidente del C.d.A., Il Giudice d’appello avrebbe inoltre
immotivatamente ritenuto inesistente la documentazione sui compensi senza
ammettere la richiesta prova testimoniale.
Il ricorso, ancorché valutato nella sua molteplice, complessa articolazione, non
merita accoglimento.
Senza dubbio, come già questa Corte ha avuto più volte occasione di affermare
(v. fra le tante, Cass. 24 maggio 2000 n. 6819), la qualifica di amministratore
di una società commerciale non è di per sè incompatibile con la condizione di
lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società, ma, perchè sia
configurabile tale rapporto di lavoro subordinato, è necessario che colui che
intenda farlo valere non sia amministratore unico della società e provi in modo
certo il requisito della subordinazione, elemento tipico qualificante del
rapporto, che deve consistere nel suo effettivo assoggettamento, nonostante egli
rivesta la carica di amministratore, al potere direttivo di controllo e
disciplinare dell’organo di amministrazione della società nel suo complesso.
Orbene, il Giudice del merito ha espressamente dichiarato di condividere questo
principio, ma ha al contempo, escluso che la svolta istruttoria potesse condurre
al risultato auspicato dalla parte ricorrente.
A sostegno di tale assunto ha in primo luogo osservato come alcuni elementi in
fatto fossero incontestati e documentalmente accettabili: il V. era socio al 50%
e amministratore unico della M. srl proprietaria al 98% dei capitale sociale CMA
(della quale era invece consigliere e Presidente del C.d.a. con tutti i poteri
di ordinaria e straordinaria amministrazione); l’incarico di Presidente del
C.d.a., era precedente alla sua assunzione in qualità di dirigente; la Delib. 30
ottobre 1988, di nomina a Presidente C.d.a., risultava motivata dalla
assegnazione dell’incarico di rappresentare la società davanti a terzi,
promuovere azioni giudiziarie, effettuare prelievi bancari e addebiti con firma
congiunta di uno dei consiglieri; nella sentenza di primo grado era stato
peraltro sottolineato come, con detta delibera, gli fosse stato attribuito
l’esercizio, anche in forma disgiunta dagli altri consiglieri, di tutti i poteri
di ordinaria e straordinaria amministrazione di cui all’art. 16, Statuto
sociale, in aggiunta ai poteri di firma di cui all’art. 17, e come su tali
aspetti i ricorrenti, pur dandone atto, avessero assunto una posizione difensiva
non del tutto lineare. In tale contesto, appariva irrilevante, così come
affermato dal primo Giudice, la composizione collegiale del consiglio destinato
a deliberare con maggioranza assoluta ovvero la vigilanza e il controllo
esercitati dal collegio sindacale, trattandosi di aspetti del tutto fisiologici
delle strutture societarie. La firma congiunta richiesta per le operazioni
bancarie non incideva sulla ampiezza di poteri attribuiti ed esercitati dal V.,
nè, soprattutto, sulla qualificazione del rapporto.
In questo contesto la Corte territoriale ha ritenuto che le censure sollevate
dagli appellanti fossero insufficienti a superare il percorso argomentativo
della sentenza di primo grado e ad attribuire diversa valenza agli elementi già
evidenziati, di carattere formale e sostanziale, su una gestione di fatto della
società e sulla impossibilità di discemere, dalla documentazione versata in
atti, gli importi corrisposti a titolo di retribuzione e quelli derivanti dai
proventi societari. Orbene, partendo dal principio affermato dalla
giurisprudenza di legittimità e condiviso dagli stessi appellanti, secondo cui
occorre sempre dimostrare che vi sia un concreto assoggettamento del
socio-dirigente alle direttive e al controllo dell’organo collegiale
amministrativo formato dai soci di maggioranza (ciò in conformità a Cass.
706/93, o ancora a Cass. nn. 1219/1994, 1793/1996, 7465/2002, 12085/2003) nonché
l’effettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti il rapporto
organico, in posizione di subordinazione, il Giudice a quo ha rilevato che, pur
nella condivisibilità della ricostruzione astratta, sarebbe stato necessaria la
dimostrazione, nella specie mancata, della concreta attività dirigenziale
subordinata che avrebbe svolto il V..
La circostanza che svolgesse il ruolo di dirigente commerciale intrattenendo i
rapporti con i clienti non apportava utili elementi per una qualificazione del
rapporto nell’ambito della subordinazione, avendo i testi riferito al riguardo
circostanze prive di decisività. Il potere di gestione dei clienti, peraltro,
non esulava ma era ricompreso negli ampi poteri di gestione spettatigli in virtù
di delega come Presidente del C.d.a. In definitiva, ad avviso della Corte,
doveva concordarsi con il primo Giudice laddove aveva ritenuto non provato che
il V. fosse sottoposto al potere gerarchico (organizzativo, direttivo,
disciplinare, di vigilanza e di controllo) della C. e del Consiglio di
amministrazione, che fosse cioè vincolato, pur nei limiti intrinseci della
posizione, ad obblighi specifici. Era, inoltre, da sottolineare come mancasse
qualsiasi riscontro documentale su compensi che sarebbero stati corrisposti per
la sua attività dirigenziale.
Orbene, il Giudice del merito, dopo l’esatto riferimento al criterio della
subordinazione al fine della verifica se la prestazione fornita dal V. dovesse
essere inquadrata in un rapporto di lavoro subordinato ovvero nell’ambito del
rapporto societario, ha, con apprezzamento di fatto, a lui istituzionalmente
demandato, e perciò censurabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo
del vizio di motivazione, valutato le risultanze processuali che lo hanno
indotto ad escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra la
società resistente ed il V., sottolineando come quest’ultimo non avesse
adempiuto l’onere probatorio a suo carico, di dimostrare il suo assoggettamento,
nello svolgimento dell’attività lavorativa, alle direttive degli altri
amministratori della società e, quindi, a maggior ragione dell’organo di
amministrazione della società nel suo complesso.
Ritiene perciò il Collegio che il Giudice a quo abbia dato una esauriente
motivazione del proprio convincimento circa la insussistenza del rapporto di
lavoro dedotto dal ricorrente, e che tale motivazione, in quanto priva di
evidenti errori logici o giuridici, sfugge alle censure che ad essa muovono i
ricorrenti.
Devesi, in proposito, ancora rammentare, costituendo specifico motivo di
gravame, unitamente a quello ricondotto al vizio di violazione di legge, che la
denuncia di un vizio di motivazione, nella sentenza impugnata con ricorso per
cassazione (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5) non conferisce al giudice di
legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera
vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di
controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza
logico - formale, le argomentazioni - svolte dal giudice del merito, al quale
spetta in via esclusiva l’accertamento dei fatti, all’esito della insindacabile
selezione e valutazione della fonti del proprio convincimento - con la
conseguenza che il vizio di motivazione deve emergere - secondo il consolidato
orientamento della giurisprudenza di questa Corte (v., per tutte, Cass. S.U. n.
13045/97)- dall’esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale
risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in
quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o
insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle
parti o rilevabili d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le
argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire
l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della
decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato,
attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il
valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal
ricorrente ed, in genere, dalle parti.
Il Giudice d’appello ha esaminato tutto il materiale probatorio acquisito ed ha
concluso, con valutazione insindacabile in questa sede di legittimità, nel senso
sopra esposto, mentre, sotto altro profilo, la doglianza circa la mancata
ammissione di prova testimoniale sui “compensi”, che avrebbe ricevuto il V.,
quale dirigente, e sulle ulteriori circostanze riassunte nel settimo mezzo
d’impugnazione, non può trovare accoglimento stante il mancato rispetto del
principio di autosufficienza.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la
soccombenza.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 21,00, oltre Euro 2.000,00 per onorari ed oltre accessori come per legge.