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Corte di Cassazione Civile sentenza n. 18889 del 10 luglio 2008

 

 

Provvigioni solo per gli iscritti a ruolo

 

Nota e Massima

 

Non basta che il legale rappresentante di una società di intermediazione immobiliare sia iscritto nel ruolo dei mediatori perché il diritto di provvigione spetti alla società.

È quanto stabilisce la seconda sezione della corte di Cassazione con sentenza n. 18889 del 10 luglio 2008 nel respingere il ricorso di una sas che chiedeva di recuperare la provvigione per la vendita di un immobile.

Secondo il Supremo Collegio «in tema di mediazione, qualora l’attività di intermediazione sia svolta in forma societaria, l’obbligo di iscrizione nell’apposito ruolo grava in primo luogo sulla società in quanto tale e anche sui suoi legali rappresentanti, sul preposto a tale ramo di attività e sugli ausiliari che svolgono l’attività mediatoria per conto della società, i quali tutti dovranno possedere i requisiti previsti dalla l. n. 39 del 1989».

Ciò determina che «è insufficiente, al fine del sorgere al diritto alla provvigione in capo alla società non iscritta nell’apposito ruolo che abbia esercitato attività di mediazione, il fatto che il suo legale rappresentante sia iscritto nel ruolo dei mediatori come persona fisica, in quanto ciò  lo abilita a svolgere l’attività di mediazione e a percepire la provvigione in nome proprio e non anche in nome della società, con conseguente obbligo di restituire la provvigione percepita in capo al soggetto non iscritto».