Home

 

Tribunale di Reggio Emilia, Sentenza n. 942 del 11/04/2008

 

 

Responsabilità oggettiva per fatto dei preposti,  banca, danni. 

 

Sentenza per esteso

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

IL  TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

nella persona del giudice dott. Pietro Mondaini

ha pronunziato la seguente:

SENTENZA

nella causa n. 1005/96del Ruolo Generale,

PARTI

 SOC. COOP. S.c. a r.l. rappresentata e difesa dagli Avv.ti… come da procura a margine dell'atto di citazione, con domicilio eletto presso  lo studio dell'avv …..                                                                                       - ATTORE

BANCA rappresentata e difesa dall'Avo. ……….come da delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in ……………….                                                           -CONVENUTA

STUDIO………., rappresentata e difesa dall'Avv.to. …………come da delega in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in ……………..                                                      -CONVENUTA

IMPIEGATA rappresentata e difesa dall'Avv.to…….. come da delega a margine della comparsa di costituzione e risposta, con   domicilio eletto presso  lo studio del citato procuratore in …                - CONVENUTA

LA ASSICURAZIONI  SPA rappresentata a difesa dagli Avv.ti …come da delega in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. - TERZA CHIAMATA

CONCLUSIONI

per  SOC. COOP. s.c. a r.l.

i . Previo rigetto delle diverse domande svolte dalle altre parti e dichiarando formalmente di non accettare il contraddittorio su domande nuove e modificate, accertarsi le circostanze ed i fatti intervenuti come denunciati e dedotti in citazione e come precisati nelle successive memorie, dichiarandosi le relative responsabilità, soggettive ed oggettive per il loro ruolo, a carico di ciascuno dei convenuti e ciò per le rispettive competenze istituzionali e di fatto.

2. Previo accertamento quindi del concorso volontario o comunque irresponsabile dei vari convenuti anche tramite loro rappresentanti legali, e previa quantificazione dell'esatto importo di danno provocato, dolosamente o colposamente comunque sempre in concorso fra i convenuti, condannarsi i convenuti/e in solido al risarcimento dei danni, da operarsi in solido fra gli stessi convenuti anche eventualmente in diversa gradazione dal punto di vista quantitativo, ritenuti i danni provocati sia di carattere economico, che

di carattere esistenziale, biologico e morale, danni che si quantificano dal punto di vista economico in ragione di complessivi € 264.581,79, secondo la seguente distinta:

- € 211.269,87 per oneri bancari ed interessi passivi, come specificatamente maturati per i rispettivi anni dal 1997 al 2005, cui si aggiunge anche in relativo importo per l'anno 2006 e residuo 2007, come sarà quantificato in comparsa conclusionale

- € 12.878,36 per imposte e tasse, importo provvisorio che sarà meglio quantificato in sede di conclusionale.

- € 35.898,36 per spese legali di consulenza tributaria e per la necessaria gestione della soc. anche se non più operativa a causa di questa unica vertenza giudiziale, spese legali e consulenza per la quale si riserva quantificazione specifica con la produzione eventuale in sede di discussione - € 4.534,58 per spese borsuali varie di gestione della ditta, il tutto come suddiviso per ciascun anno nello schema che si rappresenta sotto in calce a questo foglio.

3.                                                           Condannarsi altresì i convenuti in solido alla rifusione dei danni di carattere esistenziale, biologico e morale, esistendo alla base di questo procedimento come causa principale, fattispecie penale di appropriazione indebita, danni che si quantificano in € 5.000,00 o la somma che il Giudice liquiderà in via equitativa.

4.                                                           Spese e competenze legali rifuse a carico dei convenuti in solido, comprese le spese generali con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori domini antistatari.

5. In via istruttoria: ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie insistendo per quelle dedotte dagli attori nella memoria 03.12.2004, rinnovando la contestazione  della perizia d'ufficio per quanto riguarda la elaborazione dei dati e la quantificazione dei danni con richiesta di aggiornamento rispetto alla data in cui è stata depositata alla data delle conclusioni, anche alla luce delle voci esposte per ciascun anno di spesa sopra indicata.

Per IMPIEGATA,

Dichiarare la parziale responsabilità della convenuta IMPIEGATA fatti oggetto di causa e dichiarare che la stessa ha già rifuso quanto dovuto. Con compensazione delle spese, competenze ed onorari del giudizio.

Per STUDIO

piaccia al tribunale di Reggio Emilia, giudice monocratica, ogni contraria istanza disattesa

a)                Respingere, in quanto infondate in fatto e diritto, le domande tutte spiegate dalla società attrice nei confronti dello Studio, con l'atto di citazione notificato in data 22.05.96;

b)                in via subordinata dichiarare tenuta la signora IMPIEGATA a tenere indenne lo Studio, da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole che la società stessa dovesse subire per effetto delle domande formulate dalla società attrice;

c)                       sempre in via subordinata, accertare e dichiarare che la Banca è responsabile, in solido con la Impiegata, del pregiudizio  lamentato dalla società attrice per effetto dei prelievi di denaro e/o comunque delle appropriazioni di denaro perpetrate dalla Impiegata stessa;

d)                  sempre in via subordinata, accertare e dichiarare che sussiste, nella -fattispecie, anche una corresponsabilità della stessa società attrice per le omissioni e le negligenze di cui si è reso responsabile il suo organo amministrativo;

e)                dichiarare tenuta, nell'eventualità, la Assicurazioni S.p.a. a tenere indenne la Studio S.n.c., da ogni conseguenza pregiudizievole che la stessa dovesse subire per effetto delle domande proposte dalla socità attrice con il menzionato atto di citazione;

f)                 dirsi tenuta, infine, e condannare la Impiegata sollevare lo Studio da ogni conseguenza pregiudizievole che la stessa società dovesse subire per effetto delle domande proposte dalla società attrice e a rifondere, allo Studio in persona del suo legale rappresentante pro tempore, i danni da questa società patiti per il discredito generato dalla vicenda di cui è causa, che ha provocato la revoca dell'incarico da parte della società attrice, danni che si quantificano in € 40.000, o in quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre a interessi e al maggior danno da ritardato pagamento;

g)             respingere, in quanto infondata, ogni altra domanda, proposta nei confronti della Studio S.n.c., dalle altre parti anche convenute.

h)                  Con il favore delle spese, competenze e onorari di causa, nonché delle spese di CTU e CTP.

In via subordinata istruttoria chiede che il GI voglia ordinare all'istituto di Credito convenuto di produrre o comunque esibire, copie di tutte le deleghe scritte ad operare sul c/c intestato alla Soc. Coop. di cui ha disponibilità.

 Per BANCA

Rigettare la domanda avversaria in quanto infondata in fatto e diritto.

Per la ASS.NI S.p.a. Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:

Dato atto che l'attuale concludente ha dichiarato di non accettare il contraddittorio su alcuna delle domande irritualmente proposte nei suoi confronti dalla Cooperativa attrice  in sede di riassunzione del processo, considerato che la stessa non ha alcuna azione diretta nei confronti della  Assicurazioni:

1)           respingere tutte le domande proposte dalla Cooperativa attrice nei confronti dello Studio con l'atto introduttivo dl presente giudizio e, in subordine, accertare e dichiarare la corresponsabilità tanto dell'attrice quanto degli altri convenuti nella produzione dei fatti di cui è causa.

2)           nel denegato caso di accoglimento della domanda dì danno di L. 79.262497= pretese dall'attrice per non avere lo Studio provveduto a richiedere alla Ro…. s.r.l., socia della Cooperativa attrice e successivamente dichiarata fallita, una fideiussione bancaria a garanzia della sua esposizione debitoria nei confronti della Cooperativa  Soc. Coop., accertare e dichiarare che l'attuale concludente, limitatamente a tale danno, non è tenuta a prestare la garanzia per non essere la stessa compresa    nell'oggetto del contratto di assicurazione in atti (polizza R.C.T. n 050628 del …..),

3)   in via di rivalsa, dichiarare comunque tenuta e conseguentemente -condannare la sig.ra IMPIEGATA a tenere indenne l'attuale concludente da tutte le somme che essa fosse costretta a pagare alla Cooperativa attrice o allo Studio  per i fatti di cui è causa.

4)   in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del processo, oltre oneri fiscali e contributo spese ex art. 14 T.F.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 Con atto di citazione 4.51 996, regolarmente notificato, la  Soc. Coop.

S.c. a r.l, in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio lo Studio, la Banca e la Impigata chiedendo che venisse accertata la loro grave responsabilità per ammacchi, del valore di oltre lire 150.000,000 (€ 77.468,53), ed irregolare gestione della cooperativa, nel periodo compreso tra il 1987 e il 1995. Esponeva l'attore, in particolare, che nel novembre del 1995 era emerso che la Impiegata si era indebitamente appropriata di somme dell'attrice attraverso piccoli prelievi non autorizzati in contanti, in occasione delle operazioni di versamento di assegni bancari non trasferibili, emessi a favore della cooperativa. Si configurava, quindi, una responsabilità da parte dello Studio  per non aver correttamente vigilato sul comportamento della propria dipendente e, altresì, una responsabilità dell'istituto Bancario per aver permesso che si verificassero tali operazioni assolutamente non autorizzate, tanto più che in alcuni episodi è risultato che la Impiegata avesse grossolanamente  falsificato la firma di girata sull'assegno. Venivano, inoltre, contestati altri episodi, ovvero il fatto che lo Studio non  avesse mai provveduto a chiedere, alla soc. Ro……., socia della cooperativa, una fideiussione bancaria a garanzia della sua esposizione debitoria nei confronti della Cooperativa, stessa, come previsto, dallo statuto.

Ciò in quanto tale società era stata dichiarata fallita e la Cooperativa lamentava di non essere mai stata informata della sua notevole esposizione debitoria, non era neppure stata messa al corrente della apertura della procedura fallimentare, tanto che la sua ammissione al passivo del fallimento, per un credito di lire 79.262.497 (€ 40.935,66)  era avvenuto senza che la domanda fosse stata firmata dal presidente o dall'amministratore. Sì era, infine, venuti a conoscenza di un credito sospeso della cooperativa verso una società tedesca di oltre lire 90.000.000 (€ 46.481,12) e di spese di circa lire 700.000 (€ 361,52) per assistere alle partite di calcio della Reggiana per i campionati '93-'94 e '94-'95 sempre imputabili alla Impiegata e alle altre convenute.

Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva ritualmente in giudizio la Impiegata che, pur riconoscendo parzialmente la propria responsabilità peri danni provocati dallo Studio alla Cooperativa, sosteneva di aver già versato allo Studio la somma di lire 38.945.114 (€ 20.113,47) a tacitazione di ogni suo debito dipendente dal suo comportamento e, pertanto, chiedeva di dichiarare la parziale responsabilità della convenuta  Impiegata nei fatti oggetto di causa e dichiarare che la stessa ha già rifuso quanto dovuto. Con compensazione delle spese, competenze ed onorari  del giudizio.

Si costituiva lo Studio contestando le richieste formulate dall'attrice e sostenendo in particolare che la Impiegata era sempre stata considerata come unica ed esclusiva referente da parte dei soci della  Soc. Coop. e, godeva di tale e totale fiducia, che la società attrice la ripagava con vari atti di liberalità ( ovvero regali, viaggi premio, inviti personali a fiere campionarie). Riteneva unica ed esclusiva responsabile, dei danni lamentati dall'attrice, la Impiegata, considerando, tuttavia, corresponsabile anche l'attrice per aver tenuto un comportamento negligente e lassista nei confronti nei confronti della Impiegata. Infine, una grave responsabilità veniva addebitata anche alla Banca ed al suo personale impiegatizio avendo inspiegabilmente consegnato denaro a persona non autorizzata o con giusta delega.

Nel costituirsi la Banca contestava tutte le conclusioni e deduzioni formulate dall'attrice e sosteneva che nessuna responsabilità può oggettivamente essere riferita a BANCA in relazione alle circostanze allegate dalla Coop. affermando che le operazioni contestate erano state compiute nel rispetto della disciplina vigente, da un soggetto che a BANCA era stato indicato come autorizzato a compierle" e concludeva cori la richiesta di rigetto delle domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto, cori vittoria di spese, competenze ed onorari.

Veniva autorizzata la chiamata in causa della Assicurazioni S.p.a. da parte dello Studio  che si costituiva eccependo, preliminarmente, che la polizza assicurativa non prevedeva la-copertura di funzioni specifiche, come la richiesta di una fidejussione bancaria e sostenendo, in generale la mancanza di prove della responsabilità dello Studio nelle vicende denunciate dall'attrice.

Si procedeva al reciproco scambio di memorie, anche istruttoria, e alla assunzione dei primi testimoni nel corso delle udienze del 27.6.2001 e del 25.2.2002.

Con atto notificato il 20.6.2002 il procuratore della Banca comunicava che ' in data 21.5.2002 con atto di fusione …………………. è stata costituita la nuova Banca  precisando che, costituendo tale vicenda un evento interruttivo, essa determinava l'interruzione del procedimento dal momento della notificazione ai sensi dell'art 300 cpc;

Il G.I., preso atto dell'avvenuta notifica del suddetto atto di fusione, dichiarava, con provvedimento datato 11.7.2002 e notificato ad uno dei sottoscritti procuratori il 18.7.2002, l'interruzione del processo.

La attrice procedeva alla riassunzione della causa; veniva esaurita l'istruttoria orale ed espletata CTU, in seguito rinnovata a causa della dichiarata nullità della prima perizia.                                          

Alla udienza del 25.10.07 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di- conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Non pare potersi seriamente dubitare del fatto che la IMPIEGATA, nell'espletamento di mansioni di segreteria e di tenuta della contabilità per conto della  SOC. COOP., agisse alle dirette dipendenze dello STUDIO .

In corso di istruzione si è dimostrato che effettivamente ella venne incaricata appunto della segreteria e della contabilità sin da quando era in vita il fondatore dello STUDIO, per poi proseguire anche con la gestione delle figlie.

A nulla vale, pertanto, imputare al SOC. COOP.  un omesso controllo posto che, a tutto concedere, esso si sarebbe risolto nel non avere controllato lo STUDIO stesso (con il quale evidentemente intercorreva un rapporto fiduciario) che era stato direttamente incaricato. La petizione di principio appare, invero, evidente e, si aggiunge, appare quantomeno singolare che la SOC. COOP.  possa operare un controllo nei confronti di un altrui dipendente.

Il fatto, poi, che in qualche caso qualche rappresentante della SOC. COOP.  avesse direttamente interloquito con la  IMPIEGATA non vale ad escludere l'evidenza della sussistenza del rapporto diretto SOC. COOP.   SOC. COOP. – STUDIO e a confutare l'evidente  sussistenza di un rapporto di mera rappresentanza, in quei casi, tra STUDIO e  IMPIEGATA.                  Appare, invero, naturale per come si è  sviluppato il rapporto professionale (con l'incarico conferito alla IMPIEGATA di seguire il cliente sin dall'inizio del rapporto) che gli organi del SOC. COOP.  interfacciassero con la IMPIEGATA, senza con ciò escludere lo STUDIO che, con ogni evidenza, continuava tra l'altro a lucrarne le competenze e gli onorari (peraltro in questa sede lo stesso STUDIO chiede i danni alla IMPIEGATA per il lucro cessante da perdita di cliente!). L'argomento secondo cui che la condotta della IMPIEGATA esulasse dal rapporto di lavoro con lo STUDIO non è seriamente sostenibile: ricapitolando, ella svolgeva attività di segreteria e di tenuta della contabilità per incarico dello STUDIO e, allo stesso titolo, deteneva valori di un suo cliente e, con l'occasione, ha commesso il fatto (rectius: i fatti) dannoso nell'espletamento delle sue incombenze, strumentalizzandole.                                                                                                                                                               Infine, altre ragioni per le quali perdono di pregio le deduzioni intese ad invocare, come fa STUDIO, il concorso del danneggiato, consistono nel fatto che nulla può rimproverarsi al SOC. COOP.  che ha conferito l'incarico professionale proprio per non assumersi l'incombenza e, inoltre, diversamente opinando, sarebbe come imputare un concorso di colpa a carico del derubato con l'autore del furto, semplicemente per non avere adottato le cautele atte ad impedire fatti del genere.                                            

Neppure pertinente è il richiamo alla responsabilità degli amministratori ex art. 2392 c.c. in quanto assorbito, in primo luogo, nelle considerazioni che precedono e, a ben vedere, tale norma regola i rapporti interni tra la società e i suoi amministratori che non sono stati devoluti in questa causa e che, pertanto, a tutto concedere alle ragioni di STUDIO, potranno venire in considerazione nell'ambito di una specifica cognizione.  Alla ripartizione di responsabilità con altri soggetti che si assumono condebitori solidali. Lo STUDIO, quindi, incorre nella responsabilità indiretta per il fatto della dipendente e ciò sia in termini extracontrattuali per il fatto illecito consistito nella appropriazione indebita aggravata e continuata (artt. 646, 61 n. 11 e 81 cpv c.p.), che in termini contrattuali,  perché la condotta infedele della dipendente si è concretizzata nell'inadempimento delle obbligazioni dedotte nel contratto d'opera intellettuale intercorso tra le parti (si versa in un classico caso di concorso delle due forme di responsabilità civile). Detto ciò ritiene questo giudice che la responsabilità di STUDIO debba limitarsi alle appropriazioni indebite operate dalla IMPIEGATA e, viceversa, debba escludersi relativamente alla lamentata negligenza consistita nel non avere tempestivamente chiesto il pagamento del contributi consortili al socio Ro….. e nel non avere segnalato il suo stato di decozione prefallimentare, ovvero nel non avere preteso la fideiussione a garanzia delle obbligazioni consortili.

Nella fase istruttoria è emerso, chiaro, il dato dell'ampiezza dell'incarico conferito allo STUDIO e da questi demandato alla IMPIEGATA e più volte in questa sede richiamato: tenuta della contabilità e attività di segreteria.

Non è chi non veda che l'attività di recupero crediti o anche solo di relazionare con i soci consorziati c/o debitori consista in qualcosa di più rispetto alle semplici citate attività, involgendo quella di consulenza, gestione e rappresentanza che non risulta affatto siano state demandate allo STUDIO.

Addirittura il monitoraggio delle condizioni economiche dei soci non può certo ricomprendersi nei concetti di attività di segreteria e di tenuta della contabilità, ma deve accedere al concetto di amministrazione in senso stretto.

Non può, pertanto, dolersi la  SOC. COOP.  del mancato espletamento di compiti che competevano direttamente al suo organo amministrativo.

Infine risulta provato documentalmente (ma comunque sembrerebbe trattarsi di dato sostanzialmente pacifico) che la terza chiamata compagnia assicuratrice si fosse impegnata a tenere indenne lo STUDIO anche proprio dalla responsabilità "... anche per fatto dei dipendenti ..." sotto la quale è pienamente sussumìbìle — anche per le ragioni già esplicitate — l'illecita condotta della IMPIEGATA.

Nella prospettiva di escludere la sua responsabilità deduce, invece, la banca convenuta, che i vari "resti" consegnati nelle mani della IMPIEGATA in contanti sarebbero giustificati dal fatto che venivano presentate distinte sottoscritte dalla signora Pinco Pallino, accreditata contrattualmente ad  operare per il Soc. Coop.  sul conto corrente.

Sul punto occorre rilevare che la distinta delle operazioni ha la funzione di documentazione nell'interesse della banca e non una diretta funzione negoziale.

Ciò sia, in relazione alla prassi, sia in concreto, posto che dall'esame e dal tenore letterale dei documenti non è evincibile alcuna dichiarazione di quietanza, tanto più che quando si tratta di monetizzare un assegno, l'impiegato ha sempre cura di acquisire la firma di quietanza sul retro, beninteso nel caso di escussione della provvista e non, come nei casi in questione, di mandato per l'incasso salvo buon fine.

In questo caso, invero, l'anticipazione di una parte della provvista nominale che talvolta le banche fanno nei confronti della clientela, deve trovare il presupposto nella legittimazione cartolare diretta del percipiente ovvero, se l'anticipazione transita contabilmente sul conto corrente bancario, nella legittimazione ad operare (si intende in "avere") da parte dell'agente.

Entrambi i presupposti difettano. Invero, è stato dimostrato che mai, nei casi in questione, le pur parziali anticipazioni venivano effettuate nelle mani di persone legittimate ad operare in conto corrente (e comunque è un dato acquisito come pacifico quello secondo cui tali prelievi venivano effettuati sempre dalla IMPIEGATA) né nelle mani di persone legittimate dai titoli che, pertanto, dovevano essere nella loro integralità oggetto di incasso come da mandato sottoscritto nel verso (a mo' di girata) e non di anticipazione, sconto o quant'altro.  Queste considerazioni non appaiono superabili ipotizzando (come è stato fatto) una sorta di rappresentanza conferita dal Soc. Coop.  alla IMPIEGATA legittimante i pagamenti effettuati nelle sue mani.  Al  di  là del fatto che appare quanto meno singolare il conferimento di un potere di operare in conto corrente conferito verbalmente o addirittura per fatti concludenti - posto che difetta ogni prova scritta di ciò - deve rilevarsi che a mente degli artt. 3 della legge n. 154 del 1992 e 117 t.u.l.b., anche la delega ad operare su conto corrente deve risultare per iscritto.Non ha rilievo, pertanto, in tal senso, l'invocata inveterata prassi operativa anche perché, a ben vedere, era illecita sin dal suo sorgere. Sempre la banca, nella prospettiva di escludere (o quantomeno ridimensionare) la sua responsabilità, deduce che  Soc. Coop. stranamente e per colpa non si è mai accorto di nulla in tutto il periodo dallo stesso indicato e, pertanto, la società attrice poteva agevolmente controllare gli estratti che le venivano inviati regolarmente dalla Banca oltre a controllare i propri collaboratori. Da ciò si dovrebbe desumere che l'organo preposto al controllo non operasse con diligenza. Allo stesso modo non si vede quale rilievo possa avere il fatto che la stessa IMPIEGATA fosse talvolta presente alle assemblee del Soc. Coop.  e che fosse addirittura sindaco supplente, trattandosi di elementi di per sé spuri e inidonei a fondare anche solo l'apparenza del diritto ad operare sul c/c del Soc. Coop. .Francamente non si comprende il senso di tali critiche. Se la banca ha indebitamente corrisposto alla IMPIEGATA anticipazioni relative a titoli poi incassati per conto del Soc. Coop.  che, nondimeno, per lungo tempo non sì è accorto di tali " malversazioni", ciò non può essere invocato neppure per  ridimensionare le chiare responsabilità della banca. Il Soc. Coop. , invero, non ha alcun obbligo - neppure in base a clausole ordinamentali generali (tantomeno contrattuali) - di controllo dell'operato della banca. Inoltre se un controllo la Soc. Coop.  comunque lo ha svolto, ciò è avvenuto col demandarlo allo STUDIO e, per esso, alla IMPIEGATA. Del resto, la stessa IMPIEGATA ha dichiarato di avere alterato le scritture contabili per giustificare gli ammanchi.

La verità è che la Banca si è resa inadempiente a specifici obblighi contrattuali e legali, nei termini sopra riferiti. Da quanto precede  consegue che decade anche la censura (pur mossa dalla banca) del fatto che non risulta provato che le firme fossero falsificate. È certo, a questo proposito, che non può imporsi all'operatore dì sportello una diligenza (oltre ad alcuna specifica professionalità) nel controllo delle firme  superiore a quella di un medio operatore del settore; tanto meno può richiedersi l'abilità nella tecnica di un perito grafologico. Tuttavia, come si è detto, questo rappresenta un falso problema, alla luce ,degli accertati pagamenti effettuati nelle mani di soggetto non legittimato, in violazione dell'articolo 43 1.ass. in cui si legge, tra l'altro, che "L'assegno bancario emesso con la clausola «non trasferibile» non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento...".                                    

Quanto alla natura della responsabià della banca e agli effetti (soprattutto in termini di prescrizione dell'obbligo restitutorio) che tale tematica comporta,_ ritiene questo giudice di dovere aderire a all'orientamento espresso da Sez. U, Sentenza n. 14712 del 26/06/2007 risolvendo il contrasto giurisprudenziale, secondo cui "La responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno - natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle -regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso. Ne deriva che l'azione di risarcimento proposta dal danneggiato è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale, stabilito dall'art. 2946 cod. civ.".

Invero, non convince la tesi della natura extracontrattuale, posto che il  fatto dannoso origina da un contratto o comunque da un'attività negoziale quale il mandato per l'incasso degli assegni. Peraltro, a ben vedere, la fattispecie potrebbe anche, in via quantomeno analogica, ricondursi a quella tipica dell'indebito soggettivo perché la banca ha, in effetti, effettuato una prestazione a soggetto diverso da quello legittimato.

                                     

Detto ciò deve osservarsi che il debito restitutorio ricade sotto la  revisione generale della prescrizione decennale, che non è decorsa. Ancora, la banca ha sollevato l'operatività della clausola legale dì cui all'art. 1832 c.c.. Anche tale argomento non regge. L'approvazione tacita dell'estratto conto non preclude la possibilità di contestare il debito da esso risultante, che sia fondato su negozio nullo, annullabile inefficace o, comunque su situazione illecita in quanto "la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto da parte del correntista nel termine previsto dall'art. 1832 cod. civ. rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, e non preclude pertanto la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori, da cui essi derivino" (cfr, per tutte, Sez. 1, Sentenza n. 6514 del 19/03/2007).

Peraltro appare evidente che compete comunque alla banca il diritto di regresso, per l'intero, nei confronti della IMPIEGATA che, direttamente, ha illecitamente locupletato le anticipazioni illegittimamente concessele.  Restano da affrontare, sul punto della ripartizione della responsabilità, i rapporti tra la Banca e lo STUDIO.

Entrambi tali soggetti, invero, hanno diritto di regresso ex articolo 1299 codice civile nei confronti della IMPIEGATA e per l'intero. Nei loro rapporti interni, tuttavia, le responsabilità devono graduarsi e tale questione, esclusivamente di merito, deve risolversi sulla base dei singoli contributi causali che ciascuno ha

 offerto.

Quanto a STUDIO, la sua responsabilità ha natura indiretta, ponendosì a suo carico sulla base del fatto altrui; tuttavia, sul piano  oggettivo appare minima la condotta che direttamente gli si può imputare, non essendo dato evincere alcun obbligo specifico di vigilanza o di impedire l'evento limitatamente ai rapporti intercorsi tra la dipendente e la banca, mentre l'attribuzione di responsabilità indiretta ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile opera esclusivamente nei confronti del danneggiato. Più pregnante è invece il comportamento imputabile alla banca.

Costei, invero, in violazione di un esplicito precetto legale (art. 43 1. ass.), ha svolto un ruolo causale imprescindibile, senza il quale alcun danno sarebbe stato cagionato.

E, in effetti, appare improprio attribuire a STUDIO un dovere di vigilanza (neppure sulla base delle generali clausole di buona fede) finalizzato ad impedire condotte illecite che, per essere `"realizzate, necessitavano di specifiche violazioni di obblighi da parte di un soggetto, quale la banca, sul quale, astrattamente, ben poteva riporsi ragionevole affidamento circa l'osservanza delle regole.

Da quanto precede consegue pertanto che, fermo restando l'obbligo risarcitorio di STUDIO, nei confronti del Soc. Coop. , egli ben può ripetere dalla banca, surrogandosi al creditore, l'intera somma corrisposta. Nell'ambito dei rapporti debitori interni, poi, è evidente che IMPIEGATA Emma, anche per avere materialmente locupletato le somme appropriate, sarò obbligata nei confronti del soggetto o dei soggetti che avranno pagato.

Sul quantum.

È stato provato in istruttoria che il Soc. Coop.  non operava mai per contanti. Si vedano, in tal senso, le deposizioni testimoniali rese da ......... la quale, in aggiunta, ha dichiarato che di fatto chi si recava in banca era sempre la IMPIEGATA.

Anche il  teste  Caio riferisce, sempre nello stesso senso, che parte dell'importo degli assegni veniva trattenuto dalla IMPIEGATA e non da altri e, allo stesso modo, la teste Pinco Pallino, la quale aggiunge che talvolta la IMPIEGATA ha falsificato la sua firma.

A fronte di quanto precede, il fatto che l'ammissione della IMPIEGATA sia stata solo parziale non può apprezzarsi se non come un estremo tentativo di ridimensionare la sua responsabilità.

Ciò posto resta da osservare che il CTU, con relazione esente da critiche e osservazioni negative, ha quantificato le operazioni "in dare" effettuate per contanti allo sportello in complessive Lit 174.204.961, pari ad € 89.969,36 che pertanto devono addebitarsi integralmente alla IMPIEGATA e ai suoi coobbligati solidali.

Il fatto appropriativo della IMPIEGATA, come anticipato, integra una fattispecie delittuosa (rectius: più fattispecie delittuose). Pertanto deve porsi a carico degli obbligati al risarcimento anche il danno morale che, in difetto di elementi di quantificazione specifici, può equitativamente quantificarsi e liquidarsi in complessivi € 7.000,00.

Ancora, al rigetto della domanda relativa alla vicenda del socio consorziato Ro…….., consegue anche il rigetto di ogni domanda relativa all'esposizione nei confronti della società tedesca in quanto direttamente dipendente. Altre voci di danno di cui è stata richiesta la liquidazione da parte del SOC. COOP. non possono trovare accoglimento e, specificamente, le spese per tenuta di contabilità e consulenza tributaria, per imposte e tasse etc. difettando prova sul punto ed essendo state per la prima volta formulate in sede di precisazione delle conclusioni_ IMPIEGATA è responsabile altresì nei confronti dello STUDIO per il mancato guadagno derivante dalla perdita del cliente  SOC. COOP. scarl in dipendenza del suo comportamento illecito in quanto conseguenza diretta e immediata.   Tale danno, tuttavia, deve liquidarsi in via equitativa in complessivi € 20.000,00, posto che dalla corrispondente diminuzione di fatturato occorre decurtare le non più sostenute spese di gestione e organizzazione, in pratica i costi da detrarre al fine di ottenere il mancato guadagno netto A tale somma, sempre in via equitativa, deve aggiungersi, .sempre in quanto conseguenza diretta e immediata dell'infedeltà della dipendente, una somma a titolo di risarcimento del danno da discredito professionale, liquidata in € 10.000,00.

Relativamente al risarcimento per gli indebiti prelievi si tratta di debiti di valuta che pertanto andranno maggiorati degli interessi legali dalle date dei singoli prelievi così come documentati in CTU al saldo effettivo

Quanto al descritto danno morale (liquidato a favore del SOC. COOP. ), la liquidazione equitativa deve intendersi effettuata in termini attuali, quindi  scevra da interessi rivalutazione monetaria.

Quanto infine ai danni patrimoniali liquidati a favore di STUDIO anche questi, liquidati in via equitativa, si riferiscono all'attualità, quindi si escludono interessi legali.

In relazione al solo parziale accoglimento delle domande svolte da SOC. COOP.  e, per converso, dalla solo parziale soccombenza delle altre parti, le spese di causa – comprese quelle di CTU -  devono parzialmente compensarsi in ragione del 50% ponendo il restante 50% di quelle sostenute dalla Cooperativa a carico di tutte le parti in solido, liquidate come in dispositivoi

 

Quelle sostenute da STUDIO devono essere poste a carico della IMPIEGATA parimenti nella misura del 50% in quanto limitate alla domanda (accolta) svolta nei confronti della stessa, parimenti liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,

A)              dichiara IMPIEGATA,  STUDIO e BANCA solidalmente responsabili dei prelievi effettuati da IMPIEGATA nei confronti di  SOC. COOP.  per l'importo complessivo di € 96.969,36 e, conseguentemente, li condanna al risarcimento dei danni cagionati a  SOC. COOP  per 

- €  89.969,36 oltre interessi legali da calcolarsi in relazione aì singoli prelievi e con decorrenza dagli stessi così come descritti in CTU e sino all'effettivo saldo;

- € 7.000,00 per danni morali al valore attuale;

B) dichiara tenuta e conseguentemente condanna la signora IMPIEGATA a tenere indenne la STUDIO Snc, da quanto dovesse corrispondere a Soc. Coop.  in dipendenza della        condanna sub A);  dichiara tenuta e conseguentemente condanna la IMPIEGATA a tenere indenne la BANCA. da quanto dovesse corrispondere a  SOC. COOP. in dipendenza della condanna sub A).

C)                                          dichiara tenuta e conseguentemente condanna BANCA. a tenere indenne lo STUDIO da quanto dovesse corrispondere a  SOC. COOP.  in dipendenza della condanna sub A);

D)                     dichiara tenuta e per l'effetto condanna IMPIEGATA Emma al risarcimento del danno patito da STUDIO S.n.c. per lucro cessante da perdita di clientela e danno emergente per lesione di credito professionale per complessivi € 30.000,00 al valore attuale.

E)               Condanna i convenuti BANCA, STUDIO e la IMPIEGATA, nonché la terza chiamata ASSICURAZIONI SPA in solido a rifondere a  SOC. COOP. il 50% delle spese di  causa che si liquidano complessivamente ìn € 12.000,00 per diritti e onorari, oltre a spese dovute e documentate, IVA e CPA come per legge.

F) Condanna la IMPIEGATA ìn solido a rifondere a STUDIO, il 50% delle spese di causa che si  liquidano complessivamente in € 12.000,00 per diritti e onorari, oltre a spese dovute e documentate, IVA e CPA come per legge.

     Così deciso in Reggio Emilia il 11/4/2008.

Il Giudice

                                                                   Dr. Pietro Mondaini