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Cassazione Sezione Lavoro n. 13381 del 23 maggio 2008

 

L'incompletezza della comunicazione di apertura di una proceduta di riduzione del personale non può essere sanata in un momento successivo. Ne consegue l'inefficacia dei licenziamenti

 

 

In caso di riduzione del personale la comunicazione aziendale di apertura della procedura deve contenere, in base all'art. 4 della legge n. 223/91 l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza, dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per il quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilità; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente; dei tempi di attuazione del programma di mobilità; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo. Qualsiasi inesattezza o incompletezza dei fatti costituisce inadempimento dell'obbligo, allorché la carenza informativa, essendo rilevante ai fini di una compiuta, trasparente e consapevole consultazione sindacale, non consente all'interlocutore sindacale di esercitare in maniera completa e consapevole un effettivo controllo sulla programmata riduzione di personale, valutando anche la possibilità di misure alternative al programma di esubero. L'inadeguatezza delle informazione comporta l'inefficacia delle comunicazioni effettuate a norma del comma 9 e, conseguentemente, l'inefficacia di recessi a norma dell'art. 5, comma 3 della stessa legge, senza che possa attribuirsi alcun rilievo, o effetto sanante, ad informazioni fornite successivamente e neppure all'eventuale accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali secondo la previsione dell'art. 4 commi 5 e 6.