Trib.le di Bologna Ord. 15.7.08
Dir. Industriale: Invenzioni industriali - competenza e giurisdizione - Violazione (asserita) del diritto di privativa derivante da brevetti - Istanza di misure cautelari nei confronti di società con sede in Spagna - Eccezione di difetto di giurisdizione - Criteri di individuazione della giurisdizione
Sentenza per esteso
Il Presidente designato a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 14.7.2008, nel procedimento n. 9179/08, osserva quanto segue.
XX e la Innovapac s.r.l. chiedono che in via di urgenza venga disposta la descrizione, l'esibizione di documenti, il sequestro e l'inibitoria dalla fabbricazione e commercializzazione con riferimento ad una "Apparecchiatura di stampa ad alta velocità con matrice flexogratica diretta su foglio trasportato da nastro continuo aspirante" che sarebbe commercializzata in Italia dalla Barberan s.a. - società di diritto spagnolo, con sede in Barcellona - in violazione del proprio diritto di esclusiva nascente dal brevetto italiano, di cui alla domanda n° AP2002A000005, e dal brevetto europeo concesso con il n. EP 1364783, oggetto di opposizione della odierna resistente.
Le ricorrenti, per quanto rileva ai fini del decidere, hanno sottolineato che Barberan avrebbe presentato un macchina in contraffazione di dette privative - a loro dire, già commercializzata sia in Spagna che in Italia - alla fiera di Valencia e sarebbe stata in procinto di presentarla alla fiera di Milano.
Nel costituirsi in giudizio la Barberan ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice Italiano per l'assenza di qualsivoglia collegamento utile a radicare il giudizio. Sostiene in particolare che non v'è prova alcuna né che la macchina che si assume essere in violazione della privativa sia stata presentata alla fiera di Milano, né che essa sia stata commercializzata sul territorio dello Stato. Contesta poi la competenza a decidere di questo Tribunale ed eccepisce nel merito l'infondatezza del ricorso.
Occorre occuparsi della eccezione di difetto di giurisdizione, che precede quella di competenza.. In materia l’art. 5 del Regolamento CE 44/01 dispone: "la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro ... 3) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso e avvenuto o può avvenire". In proposito già questo Tribunale ha avuto modo di affermare, facendo applicazione della Convenzione di Bruxelles 27.9.1968 e della giurisprudenza della Corte di Giustizia, che "per un verso, il locus commissi delitti va individuato nel luogo di produzione ..., e per l'altro, che lo stesso deve dirsi con riferimento al luogo in cui i primi effetti dannosi si sono verificati ..." (ord. 13.3.2007 in causa 17243/06; per una compiuta trattazione del tema, con ampi richiami di giurisprudenza, Trib. Bologna 11.11.2003 n.5289) con ciò stesso individuando quale criterio di collegamento, per quanto in questa sede rileva, o il luogo in cui il bene in contraffazione viene fabbricato ovvero quello in cui il primo evento produttivo di danno si sia verificato, atteso che una diversa interpretazione consentirebbe all'attore di citare il preteso danneggiante nel luogo del proprio domicilio, essendo se non usuale, quanto meno, assai probabile, che l'esito finale di detto danno si verifichi nel luogo ove il danneggiato si trova. Comunque sia, anche a prescindere da tale ultimo aspetto (che potrebbe assumere rilievo ai fini della competenza di questo Tribunale), quello che preme di rilevare è che, secondo detta interpretazione comunque può aversi collegamento tra una controversia in materia di illecito aquiliano e il territorio nazionale solamente quando qui si sia verificata la fase iniziale del danno. Sul punto va aggiunto che l'art. 5 del Reg. 44/01 cit. amplia in qualche misura l'ambito di operatività del criterio di collegamento, rispetto alla Convenzione di Bruxelles, prevedendo - quale strumento utile di collegamento - anche il luogo in cui l'evento dannoso "può avvenire", mostrando per tale via di voler predisporre un criterio in via, per così dire, "anticipata", non richiedendo che il danno si sia già verificato, ma ritenendo sufficiente che nel territorio si trovi il luogo in cui il danno stesso "può avvenire". Anche detta estensione va tuttavia interpretata secondo criteri logici, che tengano anche conto dei risultati sistematici cui è pervenuta l'interpretazione della Convenzione di Bruxelles, di cui il Regolamento è evoluzione. In particolare va considerato che una interpretazione che consentisse all'attore di convenire nel proprio Stato un convenuto di uno Stato estero sulla base del solo timore del verificarsi o della mera probabilità del danno (non accompagnati da alcuna circostanza ulteriore, che ne valga a delimitare l'ambito) determinerebbe uno svuotamento del criterio di collegamento dettato dall'art. 5 Reg. 44/01, atteso che un "possibile danno" potrebbe nella generalità dei casi verificarsi all'interno dello Stato preferito dall'attore. Dunque è necessario che il possibile verificarsi del danno sia connotato da indizi che facciano presumere in modo univoco che esso si verificherà nel territorio e - in altri termini e con riferimento specifico a quanto in questa sede rileva - che, pur non essendosi ancora verificata la vendita di prodotti o più in generale lo sviamento di clientela, vi siano dati di fatto certi che rendano ciò imminente (predisposizione e diffusione di materiale pubblicitario in lingua, specifico al prodotto in contraffazione, indicazione ai procacciatori d'affari in tal senso, diffusione di notizie, richiesta delle autorizzazioni se necessarie e così via).
Da ultimo, in linea di diritto e sempre in tema di giurisdizione, va notato che nel caso di specie non assume rilievo l'art. 31 del Reg 44/01, dettato specificamente in tema di provvedimenti cautelari, che così testualmente recita: "I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti al giudice di detto Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato membro". Infatti tale norma, nell'interpretazione della Corte di Giustizia (dettata per l'art. 24 della Convenzione di Bruxelles, ma applicabile al caso di specie per la identità delle norme), deve essere interpretata "nel senso che la sua applicazione è subordinata, in particolare, alla condizione dell'esistenza di un effettivo nesso di collegamento fra l'oggetto del provvedimento richiesto e la competenza territoriale dello Stato contraente del giudice adito"; dunque essa si riferisce a provvedimenti eseguibili nello Stato in cui essi sono domandati, mentre nel caso di specie la stessa descrizione (gli altri provvedimenti sopra sinteticamente enunciati sarebbero certamente eseguibili solo in Spagna) non indica un luogo in Italia ove il provvedimento potrebbe essere eseguito e, come subito si vedrà, non vi sono indizi seri circa la eseguibilità nello Stato.
Tanto premesso in linea di diritto occorre verificare quali indizi utili a radicare la controversia in Italia siano stati offerti da XX e Innovapac s.r.l., tenuto conto che l'urgenza di provvedere, dagli stessi ricorrenti allegata (anche se, come si accennerà, non facilmente riscontrabile), rende necessario che il giudicante sia posto in grado con immediatezza di verificare, anche sotto tale profilo, il fumus boni iuris.
Se si eccettua la asserita esposizione della macchina che si assume in contraffazione alla fiera di Milano (della quale subito si dirà), nessun dato concreto in tal senso è allegato al ricorso, che solamente nella parte relativa agli "informatori" indica una macchina, destinata a Ortoimballaggi s.r.l. di Acate.
Quanto alla fiera, gli stessi ricorrenti nel corso della odierna udienza nulla hanno aggiunto e nessun dato relativo ad una effettiva esposizione della apparecchiatura oggetto di controversia è stata allegata, come certamente sarebbe avvenuto ove tale evento si fosse verificato, essendo facilmente documentabile. Di contro (e forse non ve ne sarebbe stata neppure necessità, attesa la segnalata mancanza di prova di segno contrario) Barberan ha prodotto documentazione circa l'assenza della macchina alla rassegna di Milano, ove sono state esposte altre macchine in produzione (cfr., nel fascicolo della resistente, doc.1, dichiarazione in data 11.7.2008, e doc. 2, depliant relativo alle macchine realmente esposte, che non contiene quella in contestazione).
Quanto alla vendita alla Ortoimballaggi, sulla quale ancor oggi le ricorrenti insistono, nessun dato documentale (neppure nella forma delle informazioni scritte, certamente opportune nel procedimento di urgenza per le sue specifiche caratteristiche) è stato fornito, mentre la resistente ha allegato dichiarazioni - pur rese da un suo dipendente, ma non contraddette da alcun dato di segno contrario - dalle quali emerge che la macchina venduta alla Ortoimballaggi è diversa da quella oggi in contestazione (cfr. doc.3 della resistente). Va anche aggiunto che nessuno degli "informatoti" indicati dalle ricorrenti pare essere in relazione con Ortoimballaggi, cosicché ben difficilmente sarebbero conseguibili indizi di segno opposto, rispetto a quelli già allegati da Barberan, e dotati di maggior valenza probatoria, rispetto a questi ultimi. Infine, se anche si volesse sostenere che vendita o trattative serie con Ortoimballaggi si siano avute, vi sarebbe forse giurisdizione, ma comunque non competenza di questa Sezione Specializzata, essendosi il preteso (inizio di) evento dannoso realizzato in Sicilia.
La difesa delle ricorrenti, forse anche considerando il dato da ultimo indicato, nel corso della discussione orale ha affacciato la tesi che Barberan stia attuando una "aggressione commerciale in Veneto, Emilia Romagna e Sud Italia" ed ha chiesto termine per poter allegare documentazione o indicare informatori sul punto. Tale allegazione è del tutto generica e collide con l'ampio tempo trascorso da quando le odierne ricorrente sono venute a conoscenza della fabbricazione del macchinario oggetto di controversia (la diffida da loro inviata in Spagna alla resistente risale al 12.5.2006; cfr. doc. 5 della resistente), cosicché appare, da un lato improbabile, che solo a distanza di anni ed in pendenza di un procedimento in Spagna avanti alla autorità giudiziaria di quel paese e avanti all'EPO per la nullità del brevetto, di cui la Ciuffi è titolare e la Innovopac licenziataria, Barberan si sia indotta ad iniziare le operazioni commerciali in Italia e, per altro verso, fa seriamente dubitare della reale esistenza del "periculum in mora", secondo quella che è la costante giurisprudenza di questo Tribunale in materia (tra gli ultimi provvedimenti cfr. Proc. n. 9360/08, Alce Nero Cooperativa Agrobiologia e. Alce Nero & Mielizia s.p.a. del 2.7.2008).
Da quanto precede discende l'inammissibilità dei ricorso per difetto di giurisdizione del giudice italiano, mentre le spese della fase seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo (con esclusione delle spese relative al parere, il cui pagamento non è documentato).
P.Q.M.
dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna XX e Innovopac, in via tra loro solidale, alla rifusione in favore del Barberan s.a delle spese di lite,che liquida nella somma di € 2.500,00 per onorari, € 1538,00 per diritti, € 564,5 per spese vive, oltre spese generali, ex art. 15 Tariffe professionali, Imposta sul valore aggiunto e contributo Cassa nazionale previdenza avvocati come per legge.
Bologna il 15.7.2008
Il Presidente est.
Dott. Giuseppe Colonna
Depositata in Cancelleria il 15 LUG 2007