Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 16 maggio 2008, n.12433
Lesione diritto all’immagine - Risarcimento danno patrimoniale
Nota
Ha diritto al risarcimento il soggetto la cui fotografia, senza proprio consenso, è stata pubblicata su un periodico?
La Corte di Cassazione ha statuito affermativamente ricordando che “Fermo restando che la parte lesa dall’indebita pubblicazione della sua immagine ha sempre il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali di cui sia in grado di fornire la prova, in base ai principi generali di legge in materia, è indubbio che in molti casi non appare agevole né configurare natura ed entità del pregiudizio propriamente economico, né quantificarne l’importo, pur essendo certi ed incontestabili sia l’illiceità del comportamento dell’autore della pubblicazione, sia il fatto che questi ne abbia tratto vantaggio”.
Per quantificare detto pregiudizio economico la Cassazione ha fatto ricorso all’articolo 158 della Legge sul diritto d’autore, nonostante fosse entrato in vigore successivamente alla pubblicazione delle fotografie. L’Articolo stabilisce che: 1. Chi venga leso nell’esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno che, a spese dell’autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione. / 2. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile.
Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell’articolo 2056, secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l’autore della violazione avesse chiesto al titolare l’autorizzazione per l’utilizzazione del diritto. / 3. Sono altresì dovuti i danni non patrimoniali ai sensi dell’ articolo 2059 del codice civile.