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Tribunale di Bologna - Sentenza n. 979/08

 

Società e Assemblea dei soci: invalidità ed impugnazione delle delibere - Consorzio (fondo consortile) in liquidazione - Condotta del socio impeditiva degli adempimenti propri del liquidatore - Deliberazione assembleare di esclusione del socio (s.r.l.) - Conformità a previsione statutaria - Validità formale e sostanziale della delibera - Società - Scioglimento e liquidazione di società - Società consortile (Consorzio) - Scioglimento: - a) mantenimento di autonomia patrimoniale - b) permanenza di finalità comune (ai soci) - Stato di liquidazione: - a) sussistenza di potestà assembleare - b) sussistenza del gruppo organizzato e dei diritti ed obblighi dei soci

 

Sentenza per esteso

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BOLOGNA

QUARTA SEZIONE CIVILE

nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Giuseppe COLONNA Presidente

Dott. Pasquale LICCARDO Giudice relatore

Dott. Anna DE CRISTOFARO Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7581/2000 R.G.

promossa da:

C & B SERVICE S.R.L.

elettivamente domiciliata in VIA MAZZINI, 170 - BOLOGNA, presso e nello studio dell'avv. MANFERRARI PAOLO che la rappresenta e difende unitamente all'avv. GIOVANNI REHO del FORO di MILANO;

ATTRICE

contro

CONSORZIO C & B ITALIA – CONSORZIO ITALIANO CATERING & BAKERING - in liquidazione

elettivamente domiciliato in VIA DEI MILLE 12 - BOLOGNA, presso e nello studio dell'avv. PELLEGRINI DAVIDE che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. MANFREDI VITO del FORO di MILANO;

CONVENUTO

in punto a:

"Declaratoria di nullità delibera assembleare".

CONCLUSIONI

Il procuratore dell'attrice chiede e conclude:

"Voglia l'on. Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza;

nel merito, dichiarare inesistente e/o invalida (annullabile o nulla) la deliberazione di esclusione adottata al Consorzio C&B nei confronti di C&B Service srl e conseguentemente condannare il Consorzio C&B Italia al risarcimento del danno quantificato nel corso del giudizio, anche in via equitativa; con vittoria delle spese, diritti ed onorari del presente procedimento".

Il procuratore del convenuto chiede e conclude:

"Voglia l'on Tribunale adito contrariis reiectis così giudicare :

nel merito

voler respingere tutte le domande avanzate da controparte per essere le stesse destituite di fondamento in fatto ed in diritto: Con il favore delle spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del deducente antistatario;

Con condanna ex art 96 per responsabilità aggravata del C&B Service per avere agito con mala fede e cola grave".

IL TRIBUNALE

Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott. Pasquale LICCARDO.

Udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti. Esaminati gli atti e i documenti di causa ha ritenuto:

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26 05 2000 la soc. C&B Service s.r.l. premesso :

che era stata socia del Consorzio C&B Italia, costituito con regolare fondo consortile a norma e per gli effetti dell'art 2612 c.c.;

che l'assemblea dei soci aveva deliberato scioglimento in data 10 maggio 1999 ai sensi dell'art 2484 c.c., affermando che il "consorzio non è più in grado di operare per il raggiungimento degli scopi sociali";

che nell'anno 1988 e 1999 il bilancio della società consortile era in attivo e aveva registrato un incremento assolutamente positivo;

che la delibera di anticipato scioglimento era stata oggetto di impugnativa innanzi l'intestato tribunale;

che in sede di assemblea ordinaria, i soci avevano altresì deliberato l'esclusione della società attrice, assente alla predetta riunione;

che la delibera di esclusione era ingiusta e lesiva dei propri diritti;

tanto premesso ed esposto conveniva innanzi l'intestato Tribunale il consorzio C & B. Italia in liquidazione in persona dei liquidatore dr. Stefano Trotta, per sentire dichiarare nulla o comunque invalida la delibera di esclusione, con condanna della società convenuta alla rifusione dei danni quantificati in corso di causa, con vittoria delle spese di lite; in via cautelare d'urgenza, richiedeva la sospensione della delibera oggetto di impugnazione.

Alla prima udienza si costituiva in giudizio la società convenuta, contestando in toto l'assunto attoreo, eccependo l'inesistenza dei motivi di fatto e di diritto addotti dall'attore, essendo la delibera pienamente valida ; contestava pertanto la sussistenza di ogni estremo per l'accoglimento della richiesta di sospensione cautelare della delibera assunta di cui chiedeva l'integrale conferma.

In esito al procedimento cautelare, il giudice con ordinanza in data 10 07 2000 rigettava l'istanza di sospensione della delibera oggetto di impugnativa.

La causa, espletata istruttoria anche testimoniale veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15.06.2006 e rimessa sul ruolo per acquisire l'originale del verbale di assemblea ordinaria del 5.03.2000 , oggetto di impugnativa.

Assolto tale incombente, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 13.12.2007 con termine di giorni 30 per conclusionali e venti per repliche

Motivi della decisione

1. Le domande formulate sono infondate in fatto ed in diritto e come tali vanno integralmente disattese.

In primo luogo, osserva questo giudice come :

a.                              l'originale del verbale dell'assemblea ordinaria del 5.03.2000 acquisito agli atti in uno con il libro delle delibere assembleari, evidenzia in calce la firma sia del presidente che del segretario (cfr: produzione di cui all'udienza del 14.12.2007, del verbale assemblea soci in originale): nello stesso verbale, si dà atto della presenza di 16 soci su 17 , con la sola assenza della società attrice;

b.                             lo stato di liquidazione del predetto consorzio, unitamente alle potestà in generale riconosciute all'assemblea dei soci, in assenza di un consiglio di amministrazione, depongono per la validità della delibera assunta, non senza notare che lo stesso statuto opera una distinzione tra esclusioni di diritto ed esclusioni per altra causa, solo le prime rimesse al mero accertamento dell'organo gestorio. Va al riguardo osservato come lo statuto prodotto in atti prevede espressamente all'art.6, sia l'esclusione di diritto quanto l'esclusione per fatto del consorziato ("inosservanza dello statuto e del regolamento operativo ovvero quando l'impresa consorziata abbia arrecato danno morale o materiale al consorzio e ai consorziati"), evidenziando la diversità dei profili oggetto di sanzione nella interruzione del vincolo sociale.

Ciò posto, va in limine esaminata l'eccezione mossa dalla società attrice, ovverosia della possibilità di procedere alla delibera di esclusione del socio in corso di liquidazione : al riguardo questo Tribunale, richiamandosi al proprio costante orientamento espresso con riferimento specifico alle società di persone, ma avente rilievo generale, ritiene che il verificarsi di un fatto che determina lo scioglimento della società non comporta la cessazione della sua autonomia patrimoniale, (artt. 2271, 2280 c.c.), non liberando ad esempio i soci dall'obbligo di effettuare i conferimenti (art. 2280, secondo comma, c.c.), né infine determina la dissoluzione dell'organizzazione sociale, poiché anche in tale fase è individuabile una ripartizione di organi e di competenze finalizzata al raggiungimento di una finalità di comune interesse (la definizione delle passività sociali) che la legge considera necessariamente collegata alla gestione delle società (art. 2280 c.c.).

Il consorzio, benché posto in liquidazione, permane come "gruppo organizzato", con perfetta vigenza di diritti ed obblighi in capo ai soci, condizione questa che legittima pertanto l'operatività anche in tale fase dei meccanismi di sanzione e tutela dei comportamenti ostativi assunti dai soci rispetto ai propri statutari doveri. (Cfr. in termini, Cass. 15 luglio 1996 n 6410).

Nel caso in esame, la delibera assunta deduce correttamente a motivo della esclusione della società attrice il comportamento ostruzionistico osservato quanto alla mancata consegna della documentazione contabile ed amministrativa, con connessa impossibilità per il liquidatore di provvedere agli adempimenti inerenti la carica ricoperta, del resto ritualmente sanzionato nell'ordinanza in data 21.04.2000 del tribunale di Milano in cui è dato leggere: "l'urgenza della consegna alla ricorrente si denota sulla base delle stesse caratteristiche della documentazione richiesta, finalizzata al corretto svolgimento dell'attività liquidatoria".

Tale circostanza risulta altresì ampiamente riscontrata nelle dichiarazioni rese dai testi Cancelloni Fabio, Nebbiolo Italo, Lucio Levorato.

Appaiono evidenti gli estremi di gravità assunti dal comportamento della società attrice, la loro rilevanza ai fini della positiva attuazione delle attività connesse al rituale svolgimento della fase liquidatoria e la coerenza della delibera assembleare alle previsioni di cui al citato articolo 6 dello statuto.

Deve pertanto provvedersi al rigetto della opposizione formulata, con conferma della delibera in data di esclusione del socio.

2. Non ricorrono gli estremi per dare ingresso alla domanda formulata ex art 96 c.p.c da parte convenuta, non avendo la stessa assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante quanto agli elementi costitutivi della predetta domanda.

3. Gli esiti del giudizio inducono ad una compensazione delle spese di lite nella misura di 1/4, spese che si pongono nella residua parte a carico di parte attrice, liquidandole all'intero in ragione della natura delle questioni trattate, si liquidano in complessivi € 6.500,00, di cui € 2.280,000 per diritti ed € 3.500,00 per onorari, oltre accessori di legge, con devoluzione in favore dell'avvocato antistatario

4. La sentenza è munita di formula per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunziando sulla causa introdotta da C & B Service s.r.l. in danno del Consorzio Italiano Catering and Bakering in liquidazione con atto di citazione 26 05 2000 , così provvede :

1) rigetta la domanda rivolta all'annullamento della delibera assunta in data 5 marzo 2000 in quanto infondata in fatto ed in diritto;

2) rigetta la domanda formulata da parte convenuta ex art. 96 c.p.c.;

3) compensa nella misura di 1/4 le spese di lite, ponendo ogni residuo importo a carico di parte attrice;

4) liquida le spese all'intero in complessivi € 6.500,00, di cui € 2.280,000 per diritti ed € 3.500,00 per onorari, oltre accessori di legge, con devoluzione di ogni spettanza in favore dell'avvocato antistatario;

5) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti.

Così deciso nella Camera di Consiglio del giorno 8 aprile 2008

Il Presidente

Dott. Giuseppe Colonna

Il Giudice est.

Dott. Pasquale Liccardo

Depositata in Cancelleria il 16 APR 2008