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Corte di Cassazione, sez lav., Sentenza n. 17049 del 23 Giugno 2008

 

Non ha valore precostituito il verbale dell’Ispettore sulle dichiarazioni del lavoratore

 

Nota

 

La Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 17049/08, depositata il 23 giugno, ha deciso che le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori agli ispettori del Ministero non hanno di per sè un valore probatorio precostituito: in questo caso il giudice non può porre il verbale a fondamento della decisione considerandolo come fonte esclusiva del proprio convincimento.

Secondo la Corte Suprema il verbale dell’ispettore fa piena prova dei fatti, che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza, fino a querela di falso. Vanno, invece, liberamente apprezzate, dal giudice, nell’ambito di tutto il materiale raccolto, le circostanze che l’ispettore riferisce di aver appreso da dichiarazioni di terzi o che sono frutto di sue deduzioni (in tal senso si ricordano le precedenti decisioni n. 10128/03 e 17555/02).


La Corte di Cassazione con Sentenza n. 17049 del 23 Giugno 2008 ha stabilito che gli appalti endoaziendali, vale a dire quegli appalti nei quali vengono affidate ad un soggetto esterno delle attività strettamente inerenti al ciclo produttivo del committente e che siano a bassa intensità organizzativa, sono leciti se è possibile individuare senza alcun dubbio il soggetto che esercita l'effettivo potere direttivo sui dipendenti, assumendone il rischio e non limitandosi alla semplice gestione amministrativa dei rapporti di lavoro.

 

 

Massima

 

Le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori agli ispettori del Ministero non hanno di per sé un valore probatorio precostituito ed il giudice non può porre il verbale a fondamento della decisione, considerandolo come fonte esclusiva del proprio convincimento. Il verbale dell'ispettore, fino a querela di falso, fa, infatti, piena prova dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza; invece, vanno liberamente apprezzate dal giudice, nell'ambito di tutto il materiale raccolto, le circostanze che l'ispettore riferisce di avere appreso da dichiarazioni di terzi – quali i lavoratori - o che sono frutto di sue deduzioni.

 

 

Sentenza per esteso

 

Fatto-Diritto

Con ricorso notificato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - direzione provinciale di Roma - il 4 luglio 2005, la Renault Italia s.p.a. ha chiesto la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma depositata in data 19 maggio 2004 che aveva respinto l'opposizione da essa proposta all'ordinanza - ingiunzione n. 428/2003 emessa ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, con la quale le era stato ingiunto il pagamento di Euro 7.766,48, quale sanzione amministrativa per la violazione della legge sull'appalto vietato di manodopera (L. 23 ottobre 1960, n. 1369, artt. 1 e 2).
A norma della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, u.c., all'epoca vigente, il ricorso investe direttamente la sentenza di primo grado, pronunciata col rito ordinario (per la distinzione rispetto all'opposizione avverso le ordinanze - ingiunzione emesse dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria a seguito dell'omissione del versamento di contributi e premi, viceversa soggetta al rito del lavoro a norma della cit. legge art. 35, cfr., ad es., Cass. 13 agosto 2004 n. 15819) e inappellabile, ma possibile oggetto di ricorso per cassazione (al termine di proposizione del quale è regolarmente applicabile la sospensione dei termini in periodo feriale - cfr., ex ceteris, Cass. S.U. 30 marzo 2000 n. 63 e sez. lav. 8 maggio 2006 n. 10452), affidato nel caso in esame ai seguenti sei motivi:
1 - l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia nonchè la violazione e la falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., e la nullità della sentenza e del procedimento.
In proposito, la ricorrente deduce che il Giudice sarebbe giunto ad affermare l'illiceità di due appalti di servizi commessi dalla società, sulla base delle dichiarazioni rese agli ispettori della Direzione provinciale del lavoro da lavoratori coinvolti nel servizio e da un dipendente di una delle società appaltatici cui erano state attribuite funzioni di coordinamento dell'attività degli altri dipendenti, senza ammettere in maniera immotivata le prove testimoniali dedotte dalla Renault, tendenti a dimostrare che l'attività dei dipendenti delle imprese appaltatrici era diretta ed organizzata da un coordinatore dipendente delle stesse, al quale la Renault comunicava le proprie esigenze in relazione ai servizi da effettuare.
Con ciò il Giudice di merito avrebbe realizzato non solo un vizio di motivazione, ma anche la violazione dell'art. 115 c.p.c., con conseguente nullità dell'intero procedimento conclusosi con la sentenza impugnata.
2 - la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., e ss., dell'art. 116 c.p.c., e di ogni altra regola in materia di prove, con conseguente nullità della sentenza e del procedimento nonchè l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.
Il Giudice avrebbe infatti attribuito pieno valore di prova (assunta come unica) alle dichiarazioni rese da alcuni lavoratori agli ispettori della direzione provinciale del lavoro, in violazione delle norme di legge in ordine alle prove.
3 - l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo, la violazione dell'art. 115 c.p.c., e la nullità della sentenza e del procedimento.
Pur avendo la società documentato e il Tribunale riconosciuto che le imprese appaltatrici disponevano di propri beni e strutture, la sentenza avrebbe affermato in maniera immotivata che era mancata la prova che gli appaltatori "abbiano da subito svolto l'attività loro commissionata con beni di loro proprietà con ciò omettendo di considerare le prove, rappresentate anche dai documenti prodotti dalla società, dai quali risultava l'avvenuta cessione di beni dalla Renault Italia s.p.a. alle appaltatrici alla stessa data dei contratti di appalto di servizi.
4 - la violazione e la falsa applicazione della L. n. 1369 del 1960, artt. 1 e 3, il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 115 c.p.c., laddove il Giudice aveva ritenuto come indizio del carattere fraudolento degli appalti il fatto che la sede di lavoro dei dipendenti degli appaltatori fosse quella stessa in cui operavano i dipendenti Renault, dimenticando che esiste la disciplina di cui alla legge indicata art. 3, che presuppone appunto la liceità dell'appalto anche laddove questo sia relativo ad opere o servizi da eseguirsi nell'interno delle imprese appaltatrici.
Altrettanto erronea sarebbe altresì l'ulteriore valutazione, come elemento indiziario, del fatto secondo cui i dipendenti delle imprese appaltatrici avrebbero svolto attività identiche a quelle dei dipendenti Renault, circostanza che comunque non sarebbe neppure vera (solo prima della concessione in appalto, la ricorrente avrebbe infatti svolto direttamente tali compiti con propri dipendenti, poi tutti licenziati con procedura di mobilità, come sarebbe stato documentato dalla società e non preso in alcuna considerazione dal Giudice).
5 - la violazione e la falsa applicazione della L. n. 1369 del 1960, artt. 1 e 3, il vizio di motivazione, la violazione dell'art. 115 c.p.c., le la nullità della sentenza e del procedimento, laddove il Giudice ha ritenuto che mancasse la prova di "un'assoluta autonoma organizzazione di impresa dei soggetti appaltatori - interposti, senza tener conto della documentazione al riguardo prodotta (quanto ai beni, ai contratti, ai libri paga e matricola, al volume di affari delle appaltatrici, etc.) e senza ammettere la prova testimoniale dedotta al riguardo dalla società.
6 - Infine, ancora la violazione e la falsa applicazione della L. n. 1369 del 1960, artt. 1 e 3, in relazione alla giurisprudenza di questa Corte in materia agli appalti caratterizzati da "bassa intensità organizzativa" e dalla prevalenza del lavoro umano, per avere trascurato di individuare nelle imprese appaltatrici l'effettivo soggetto titolare del potere direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati.
La ricorrente conclude pertanto chiedendo la cassazione della sentenza impugnata, con ogni provvedimento conseguente.
Il Ministero del lavoro non ha svolto difese nel presente giudizio di cassazione.
La ricorrente ha depositato memoria difensiva ai sensi dell'art. 378 c.p.c..
I primi tre motivi di ricorso, che appare opportuno trattare congiuntamente in ragione della loro interconnessione, sono fondati, con conseguente assorbimento degli altri.
Come è noto, ai sensi della L. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1, (abrogato, con l'intera legge, ad opera del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 376, art. 85, comma 1, lett. c)), è vietato all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante l'impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono.
La violazione di tale divieto comporta l'applicazione di sanzioni a norma dell'art. 2 della legge nonchè la conseguenza che i lavoratori così occupati sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che ha utilizzato le loro prestazioni.
In mancanza di una precisa definizione legale, la nozione di appalto di mere prestazioni di lavoro va ricavata, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 21 luglio 2006 n. 16788), tenendo anche conto della previsione della legge medesima, art. 3, concernente l'appalto lecito di opere e servizi all'interno dell'azienda con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore, con la conseguenza che l'ipotesi ricorre sia in presenza degli elementi presuntivi considerati al terzo comma del citato art. 1 della legge, sia in assenza da parte dell'interposto di una propria gestione di impresa e di una organizzazione autonoma dell'attività finalizzata ad un risultato produttivo autonomo.
E' stato altresì precisato (cfr., ad es., Cass. 25 giugno 2001 n. 8643) -con riferimento agli appalti c.d. endoaziendali, caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente inerenti al complessivo ciclo produttivo del committente e in particolare a quelli a "bassa intensità organizzativa" in ragione della prevalenza del lavoro umano - che in ipotesi siffatte assume carattere decisivo, ai fini della liceità o meno dell'appalto, l'individuazione del soggetto che esercita effettivamente il potere direttivo sui lavoratori impiegati (sull'argomento, cfr., altresì, la recente Cass. 15 febbraio 2008 n. 3861), assumendone il relativo rischio, senza limitare il proprio intervento alla mera gestione amministrativa del rapporto di lavoro (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione).
Ciò premesso in via di principio, si rileva che, nel caso in esame, risulta dagli atti richiamati e riprodotti in ricorso dalla società Renault Italia s.p.a. che questa aveva dedotto nel giudizio di opposizione di avere affidato alcuni servizi interni alla propria azienda, quali quello della reception - centralino, quello della portineria - custodia, quello dell'apprestamento e della gestione del centro duplicazione etc., a due imprese esterne, con contestuale comodato dei locali occorrenti e con la vendita e l'immediata messa a disposizione di queste ultime del materiale in precedenza usato dalla committente per lo svolgimento in proprio di tali servizi. La società aveva altresì affermato che dal momento della attivazione degli appalti indicati, le imprese appaltataci avevano provveduto a gestire direttamente i servizi commessi, attraverso loro dipendenti, sui quali esercitavano in via esclusiva il potere direttivo attraverso una figura di coordinatore cui avevano affidato il compito di ricevere dalla Renault la comunicazione delle proprie esigenze in relazione ai servizi appaltati e di provvedere quindi a coordinare il personale ad essi addetto.
A sostegno delle proprie deduzioni, la società aveva prodotto i contratti di appalto e quelli di comodato di spazi interni e di compravendita di beni mobili e aveva altresì dedotto prova testimoniale.
Risulta dalla sentenza impugnata che il Giudice di merito non ha ammesso la prova testimoniale dedotta dalla società opponente, fondando la propria valutazione di ricorrenza nel caso esaminato di "uno pseudo appalto illecito ", esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese dal "coordinatore" di una delle imprese appaltatrici e da alcuni lavoratori all'ispettore del Ministero del lavoro e da questi riportate nei relativi verbali di accertamento, prodotti in giudizio dal Ministero medesimo e ritenute dal Tribunale prova decisiva al riguardo.
Con ciò il Giudice di merito ha violato le regole in materia di prova, ponendo altresì in essere un comportamento che si traduce in un vizio della motivazione della sentenza su di un punto decisivo della controversia.
Costituisce infatti orientamento giurisprudenziale consolidato, fondato sulla disciplina di cui all'art. 2699 c.c., e ss., l'affermazione secondo la quale i verbali redatti dal pubblico ufficiale incaricato di ispezioni, anche per l'accertamento di eventuali infrazioni amministrative, fanno piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento da colui che lo ha formato nonchè dei fatti che questi attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti mentre non hanno alcun valore probatorio precostituito, ma sono liberamente apprezzate dal Giudice nel contesto del complessivo materiale raccolto (pertanto mai quali fonti esclusive del proprio convincimento), le circostanze che il pubblico ufficiale indichi di avere appreso dalle dichiarazioni altrui o che siano il frutto di sue deduzioni (cfr., per tutte, Cass. 25 giugno 2003 n. 10128 e 10 dicembre 2002 n. 17555).
Nel caso in esame, viceversa, il Tribunale ha acriticamente attribuito valore decisivo sul piano probatorio proprio alle dichiarazioni riportate nei verbali ispettivi come rese da alcuni dipendenti operanti all'interno dell'azienda Renault, erroneamente attribuendo ad esse un valore probatorio che in sè non presentano, secondo il regime delle prove delineato dall'Ordinamento.
Inoltre, trascurando le risultanze dei documenti prodotti e non ammettendo le prove testimoniali sulle circostanze ulteriori dedotte a sostegno della titolarità della gestione effettiva del servizio commesso e dei rapporti con le persone ad esso addette, il Giudice di merito ha, da un lato, violato la regola in procedendo di cui all'art. 115 c.p.c., relativa al dovere del Giudice di giudicare iuxta alligata et provata, costituente espressione dei principi fondamentali della difesa e del contraddittorio delle parti in giudizio e, dall'altro, ha dato luogo ad un vizio di motivazione, anch'esso denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto le circostanze di fatto oggetto della prova richiesta avrebbero potuto determinare, ove accertate come sussistenti, una diversa decisione della causa (cfr., per tutte, Cass. 21 aprile 2005 n. 8357).
Sulla base delle considerazioni svolte, devono ritenersi fondate le censu-re di cui al primo e al secondo motivo di ricorso, nonchè quelle di cui al terzo, che investe l'affermazione relativa alla mancanza di prova in ordine alla mancata disponibilità di propri beni e strutture da parte delle imprese appaltatrici, in quanto meramente assertiva.
Il ricorso va pertanto accolto per quanto di ragione, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso (nella parte diversa dalla reiterazione delle censure - accolte - di mancata considerazione dei documenti prodotti e di mancata ammissione delle prove dedotte), non senza osservare che gli elementi di fatto dei quali nel quarto motivo viene contestata la rilevanza sul piano probatorio non presentano di per sè un preciso valore indiziario, concorrendo semmai a connotare la fattispecie concreta da valutare sulla base dei parametri prima indicati in via di principio.
Concludendo, la sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio, al Tribunale di Roma in diversa composizione.
 

Inizio documento

P.Q.M

La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbiti gli altri.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per il regolamento delle spese, al Tribunale di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2008