Corte di Cassazione, sez lav., Sentenza n. 17049 del 23 Giugno 2008
Nota
La Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 17049/08, depositata il 23 giugno, ha deciso che le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori agli ispettori del Ministero non hanno di per sè un valore probatorio precostituito: in questo caso il giudice non può porre il verbale a fondamento della decisione considerandolo come fonte esclusiva del proprio convincimento.
Secondo la Corte Suprema il verbale dell’ispettore fa piena prova dei fatti, che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza, fino a querela di falso. Vanno, invece, liberamente apprezzate, dal giudice, nell’ambito di tutto il materiale raccolto, le circostanze che l’ispettore riferisce di aver appreso da dichiarazioni di terzi o che sono frutto di sue deduzioni (in tal senso si ricordano le precedenti decisioni n. 10128/03 e 17555/02).
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Massima
Le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori agli ispettori del Ministero non hanno di per sé un valore probatorio precostituito ed il giudice non può porre il verbale a fondamento della decisione, considerandolo come fonte esclusiva del proprio convincimento. Il verbale dell'ispettore, fino a querela di falso, fa, infatti, piena prova dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza; invece, vanno liberamente apprezzate dal giudice, nell'ambito di tutto il materiale raccolto, le circostanze che l'ispettore riferisce di avere appreso da dichiarazioni di terzi – quali i lavoratori - o che sono frutto di sue deduzioni.
Sentenza per esteso
Fatto-Diritto
Con
ricorso notificato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - direzione
provinciale di Roma - il 4 luglio 2005, la Renault Italia s.p.a. ha chiesto la
cassazione della sentenza del Tribunale di Roma depositata in data 19 maggio
2004 che aveva respinto l'opposizione da essa proposta all'ordinanza -
ingiunzione n. 428/2003 emessa ai sensi della
L. 24 novembre 1981, n. 689,
art. 22, con la
quale le era stato ingiunto il pagamento di Euro 7.766,48, quale sanzione
amministrativa per la violazione della legge sull'appalto vietato di manodopera
(L.
23 ottobre 1960, n. 1369, artt. 1 e 2).
A norma della
L. 24 novembre 1981, n. 689,
art. 23, u.c.,
all'epoca vigente, il ricorso investe direttamente la sentenza di primo grado,
pronunciata col rito ordinario (per la distinzione rispetto all'opposizione
avverso le ordinanze - ingiunzione emesse dagli enti gestori di forme di
previdenza obbligatoria a seguito dell'omissione del versamento di contributi e
premi, viceversa soggetta al rito del lavoro a norma della cit. legge art. 35,
cfr., ad es.,
Cass. 13 agosto 2004 n. 15819)
e inappellabile, ma possibile oggetto di ricorso per cassazione (al termine di
proposizione del quale è regolarmente applicabile la sospensione dei termini in
periodo feriale - cfr., ex ceteris,
Cass. S.U. 30 marzo 2000 n. 63
e
sez. lav. 8 maggio 2006 n.
10452), affidato nel caso in esame ai seguenti sei motivi:
1 - l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto
decisivo della controversia nonchè la violazione e la falsa applicazione dell'art.
115 c.p.c., e la nullità della sentenza e del procedimento.
In proposito, la ricorrente deduce che il Giudice sarebbe giunto ad affermare
l'illiceità di due appalti di servizi commessi dalla società, sulla base delle
dichiarazioni rese agli ispettori della Direzione provinciale del lavoro da
lavoratori coinvolti nel servizio e da un dipendente di una delle società
appaltatici cui erano state attribuite funzioni di coordinamento dell'attività
degli altri dipendenti, senza ammettere in maniera immotivata le prove
testimoniali dedotte dalla Renault, tendenti a dimostrare che l'attività dei
dipendenti delle imprese appaltatrici era diretta ed organizzata da un
coordinatore dipendente delle stesse, al quale la Renault comunicava le proprie
esigenze in relazione ai servizi da effettuare.
Con ciò il Giudice di merito avrebbe realizzato non solo un vizio di
motivazione, ma anche la violazione dell'art.
115 c.p.c., con conseguente nullità dell'intero procedimento
conclusosi con la sentenza impugnata.
2 - la violazione e falsa applicazione dell'art.
2697 c.c., e ss., dell'art.
116 c.p.c., e di ogni altra regola in materia di prove, con
conseguente nullità della sentenza e del procedimento nonchè l'omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della
controversia.
Il Giudice avrebbe infatti attribuito pieno valore di prova (assunta come unica)
alle dichiarazioni rese da alcuni lavoratori agli ispettori della direzione
provinciale del lavoro, in violazione delle norme di legge in ordine alle prove.
3 - l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto
decisivo, la violazione dell'art.
115 c.p.c., e la nullità della sentenza e del procedimento.
Pur avendo la società documentato e il Tribunale riconosciuto che le imprese
appaltatrici disponevano di propri beni e strutture, la sentenza avrebbe
affermato in maniera immotivata che era mancata la prova che gli appaltatori
"abbiano da subito svolto l'attività loro commissionata con beni di loro
proprietà con ciò omettendo di considerare le prove, rappresentate anche dai
documenti prodotti dalla società, dai quali risultava l'avvenuta cessione di
beni dalla Renault Italia s.p.a. alle appaltatrici alla stessa data dei
contratti di appalto di servizi.
4 - la violazione e la falsa applicazione della
L. n. 1369 del 1960,
artt. 1 e 3, il vizio di motivazione e la violazione dell'art.
115 c.p.c., laddove il Giudice aveva ritenuto come indizio del
carattere fraudolento degli appalti il fatto che la sede di lavoro dei
dipendenti degli appaltatori fosse quella stessa in cui operavano i dipendenti
Renault, dimenticando che esiste la disciplina di cui alla legge indicata art.
3, che presuppone appunto la liceità dell'appalto anche laddove questo sia
relativo ad opere o servizi da eseguirsi nell'interno delle imprese
appaltatrici.
Altrettanto erronea sarebbe altresì l'ulteriore valutazione, come elemento
indiziario, del fatto secondo cui i dipendenti delle imprese appaltatrici
avrebbero svolto attività identiche a quelle dei dipendenti Renault, circostanza
che comunque non sarebbe neppure vera (solo prima della concessione in appalto,
la ricorrente avrebbe infatti svolto direttamente tali compiti con propri
dipendenti, poi tutti licenziati con procedura di mobilità, come sarebbe stato
documentato dalla società e non preso in alcuna considerazione dal Giudice).
5 - la violazione e la falsa applicazione della
L. n. 1369 del 1960,
artt. 1 e 3, il vizio di motivazione, la violazione dell'art.
115 c.p.c., le la nullità della sentenza e del procedimento, laddove
il Giudice ha ritenuto che mancasse la prova di "un'assoluta autonoma
organizzazione di impresa dei soggetti appaltatori - interposti, senza tener
conto della documentazione al riguardo prodotta (quanto ai beni, ai contratti,
ai libri paga e matricola, al volume di affari delle appaltatrici, etc.) e senza
ammettere la prova testimoniale dedotta al riguardo dalla società.
6 - Infine, ancora la violazione e la falsa applicazione della
L. n. 1369 del 1960,
artt. 1 e 3, in relazione alla giurisprudenza di questa Corte in materia agli
appalti caratterizzati da "bassa intensità organizzativa" e dalla prevalenza del
lavoro umano, per avere trascurato di individuare nelle imprese appaltatrici
l'effettivo soggetto titolare del potere direttivo nei confronti dei lavoratori
impiegati.
La ricorrente conclude pertanto chiedendo la cassazione della sentenza
impugnata, con ogni provvedimento conseguente.
Il Ministero del lavoro non ha svolto difese nel presente giudizio di
cassazione.
La ricorrente ha depositato memoria difensiva ai sensi dell'art.
378 c.p.c..
I primi tre motivi di ricorso, che appare opportuno trattare congiuntamente in
ragione della loro interconnessione, sono fondati, con conseguente assorbimento
degli altri.
Come è noto, ai sensi della
L. 23 ottobre 1960, n. 1369,
art. 1, (abrogato, con l'intera legge, ad opera del
D.Lgs. 10 settembre 2003 n.
376,
art. 85, comma 1, lett. c)),
è vietato all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto, anche a
società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante
l'impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o
dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le
prestazioni si riferiscono.
La violazione di tale divieto comporta l'applicazione di sanzioni a norma
dell'art. 2 della legge nonchè la conseguenza che i lavoratori così occupati
sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che ha
utilizzato le loro prestazioni.
In mancanza di una precisa definizione legale, la nozione di appalto di mere
prestazioni di lavoro va ricavata, secondo la giurisprudenza di questa Corte
(cfr. Cass. 21 luglio 2006 n. 16788), tenendo anche conto della previsione della
legge medesima, art. 3, concernente l'appalto lecito di opere e servizi
all'interno dell'azienda con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore,
con la conseguenza che l'ipotesi ricorre sia in presenza degli elementi
presuntivi considerati al terzo comma del citato art. 1 della legge, sia in
assenza da parte dell'interposto di una propria gestione di impresa e di una
organizzazione autonoma dell'attività finalizzata ad un risultato produttivo
autonomo.
E' stato altresì precisato (cfr., ad es.,
Cass. 25 giugno 2001 n. 8643)
-con riferimento agli appalti c.d. endoaziendali, caratterizzati
dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente inerenti al
complessivo ciclo produttivo del committente e in particolare a quelli a "bassa
intensità organizzativa" in ragione della prevalenza del lavoro umano - che in
ipotesi siffatte assume carattere decisivo, ai fini della liceità o meno
dell'appalto, l'individuazione del soggetto che esercita effettivamente il
potere direttivo sui lavoratori impiegati (sull'argomento, cfr., altresì, la
recente Cass. 15 febbraio 2008 n. 3861), assumendone il relativo rischio, senza
limitare il proprio intervento alla mera gestione amministrativa del rapporto di
lavoro (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della
continuità della prestazione).
Ciò premesso in via di principio, si rileva che, nel caso in esame, risulta
dagli atti richiamati e riprodotti in ricorso dalla società Renault Italia
s.p.a. che questa aveva dedotto nel giudizio di opposizione di avere affidato
alcuni servizi interni alla propria azienda, quali quello della reception -
centralino, quello della portineria - custodia, quello dell'apprestamento e
della gestione del centro duplicazione etc., a due imprese esterne, con
contestuale comodato dei locali occorrenti e con la vendita e l'immediata messa
a disposizione di queste ultime del materiale in precedenza usato dalla
committente per lo svolgimento in proprio di tali servizi. La società aveva
altresì affermato che dal momento della attivazione degli appalti indicati, le
imprese appaltataci avevano provveduto a gestire direttamente i servizi
commessi, attraverso loro dipendenti, sui quali esercitavano in via esclusiva il
potere direttivo attraverso una figura di coordinatore cui avevano affidato il
compito di ricevere dalla Renault la comunicazione delle proprie esigenze in
relazione ai servizi appaltati e di provvedere quindi a coordinare il personale
ad essi addetto.
A sostegno delle proprie deduzioni, la società aveva prodotto i contratti di
appalto e quelli di comodato di spazi interni e di compravendita di beni mobili
e aveva altresì dedotto prova testimoniale.
Risulta dalla sentenza impugnata che il Giudice di merito non ha ammesso la
prova testimoniale dedotta dalla società opponente, fondando la propria
valutazione di ricorrenza nel caso esaminato di "uno pseudo appalto illecito ",
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese dal "coordinatore" di una
delle imprese appaltatrici e da alcuni lavoratori all'ispettore del Ministero
del lavoro e da questi riportate nei relativi verbali di accertamento, prodotti
in giudizio dal Ministero medesimo e ritenute dal Tribunale prova decisiva al
riguardo.
Con ciò il Giudice di merito ha violato le regole in materia di prova, ponendo
altresì in essere un comportamento che si traduce in un vizio della motivazione
della sentenza su di un punto decisivo della controversia.
Costituisce infatti orientamento giurisprudenziale consolidato, fondato sulla
disciplina di cui all'art.
2699 c.c., e ss., l'affermazione secondo la quale i verbali redatti
dal pubblico ufficiale incaricato di ispezioni, anche per l'accertamento di
eventuali infrazioni amministrative, fanno piena prova, fino a querela di falso,
della provenienza del documento da colui che lo ha formato nonchè dei fatti che
questi attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti
mentre non hanno alcun valore probatorio precostituito, ma sono liberamente
apprezzate dal Giudice nel contesto del complessivo materiale raccolto (pertanto
mai quali fonti esclusive del proprio convincimento), le circostanze che il
pubblico ufficiale indichi di avere appreso dalle dichiarazioni altrui o che
siano il frutto di sue deduzioni (cfr., per tutte,
Cass. 25 giugno 2003 n. 10128
e
10 dicembre 2002 n. 17555).
Nel caso in esame, viceversa, il Tribunale ha acriticamente attribuito valore
decisivo sul piano probatorio proprio alle dichiarazioni riportate nei verbali
ispettivi come rese da alcuni dipendenti operanti all'interno dell'azienda
Renault, erroneamente attribuendo ad esse un valore probatorio che in sè non
presentano, secondo il regime delle prove delineato dall'Ordinamento.
Inoltre, trascurando le risultanze dei documenti prodotti e non ammettendo le
prove testimoniali sulle circostanze ulteriori dedotte a sostegno della
titolarità della gestione effettiva del servizio commesso e dei rapporti con le
persone ad esso addette, il Giudice di merito ha, da un lato, violato la regola
in procedendo di cui all'art.
115 c.p.c., relativa al dovere del Giudice di giudicare iuxta
alligata et provata, costituente espressione dei principi fondamentali della
difesa e del contraddittorio delle parti in giudizio e, dall'altro, ha dato
luogo ad un vizio di motivazione, anch'esso denunciabile in cassazione ai sensi
dell'art.
360 c.p.c., n. 5, in quanto le circostanze di fatto oggetto della
prova richiesta avrebbero potuto determinare, ove accertate come sussistenti,
una diversa decisione della causa (cfr., per tutte,
Cass. 21 aprile 2005 n. 8357).
Sulla base delle considerazioni svolte, devono ritenersi fondate le censu-re di
cui al primo e al secondo motivo di ricorso, nonchè quelle di cui al terzo, che
investe l'affermazione relativa alla mancanza di prova in ordine alla mancata
disponibilità di propri beni e strutture da parte delle imprese appaltatrici, in
quanto meramente assertiva.
Il ricorso va pertanto accolto per quanto di ragione, con conseguente
assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso (nella parte diversa dalla
reiterazione delle censure - accolte - di mancata considerazione dei documenti
prodotti e di mancata ammissione delle prove dedotte), non senza osservare che
gli elementi di fatto dei quali nel quarto motivo viene contestata la rilevanza
sul piano probatorio non presentano di per sè un preciso valore indiziario,
concorrendo semmai a connotare la fattispecie concreta da valutare sulla base
dei parametri prima indicati in via di principio.
Concludendo, la sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione ai motivi
accolti, con rinvio, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio, al
Tribunale di Roma in diversa composizione.
P.Q.M
La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbiti gli altri.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per
il regolamento delle spese, al Tribunale di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2008