Corte di Cassazione - Sezione lavoro - Sentenza del 21 aprile 2009, n. 9474
Legittimo il licenziamento del lavoratore in malattia non si riguarda
Massima
Il lavoratore in malattia che svolge attività lavorative ed extralavorative che ritardano la sua guarigione può essere legittimamente licenziato.
È quanto sancisce la Cassazione con sentenza n. 9474 del 21 aprile 2009 che ha accolto il ricorso presentato da una ASL che aveva licenziato un medico dipendente a part-time che durante la malattia si era impiegato in attività lavorative che ne avevano ritardato la guarigione.
Per i Giudici di legittimità «l’espletamento di altra attività lavorativa o extralavorativa da parte del lavoratore durante lo stato di malattia è idonea a violare i doveri contrattuali di correttezza e buona fede nell’adempimento dell’obbligazione, posto che il fatto di guidare una moto di grossa cilindrata, di recarsi in spiaggia e di prestare una seconda attività lavorativa sono di per sé indici di scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute e ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione, oltreché dimostrativi del fatto che lo stato di malattia non è assoluto e non impedisce comunque l’espletamento di un attività ludica o lavorativa».
Sentenza per esteso
Svolgimento del processo
1. Con ricorso depositato in data 4.12.2002, F. Giuseppe Maria conveniva dinanzi
al Tribunale di Napoli la spa C. Center ed esponeva di avere lavorato per la
convenuta quale aiuto medico specialista in geriatria dal febbraio 1981, con
rapporto di lavoro a tempo parziale di trenta ore settimanali; nel contempo,
rivestiva la carica di direttore sanitario del Centro F. srl., fino al
28.4.2002, circostanza questa nota alla C. Center. Dopo un periodo di malattia
(4.7.2000 - 2.1.2001) aveva ripreso servizio, ma in data 23.4.2002 aveva dovuto
nuovamente assentarsi per l’insorgenza di coxoartrosi post-necrotica: pendente
un ciclo riabilitativo consigliato in attesa di intervento chirurgico, la
società gli contestava alcuni illeciti disciplinari; ricevuta la lettera di
giustificazioni, lo licenziava per giusta causa. Egli impugnava il licenziamento
e chiedeva la reintegra, in una col risarcimento del danno per avere riportato
una crisi ansioso-depressiva a causa di tale licenziamento.
2. Previa costituzione ed opposizione della C. Center spa, il Tribunale
respingeva la domanda attrice. Proponeva appello l’attore e la Corte di Appello,
previa costituzione della convenuta, riformava parzialmente la sentenza di primo
grado, ordinando la reintegra del F. e la corresponsione delle retribuzioni
medio tempore maturate; non riconosceva invece l’ulteriore danno richiesto
dall’attore. Questa, in sintesi, la motivazione della sentenza di appello:
- altro giudizio tra le parti, inerente al riconoscimento di mansioni superiori,
non ha rilevanza nella presente controversia;
- irrilevante è pure la mancata affissione del codice disciplinare, dato che le
mancanze addebitate (simulazione dello stato di malattia, avere ritardato la
guarigione, avere svolto attività concorrenziale) costituiscono mancanze
inerenti ad ogni rapporto di lavoro e non tipiche dell’attività svolta dal
datore di lavoro;
- lo stato invalidante è accertato dal giudice di primo grado e sul punto la
sentenza è passata in giudicato;
- il F. è stato visto mentre, perdurante la malattia, guidava una motocicletta,
si recava al mare e quindi si portava presso il Centro F. per prestare ivi la
propria attività;
- viene addebitato all’attore di avere, con tali comportamenti, ritardato la
guarigione, ma di ciò non vi è prova; la terapia in acqua era consigliata, non
risulta che la guida della motocicletta sia incompatibile col processo di
guarigione;
- l’attività presso il Centro F. era nota alla C. Center; essendo il F. assunto
a tempo parziale; egli avrebbe potuto richiedere autorizzazione al riguardo, ma
nella specie tale autorizzazione non era necessaria in ragione della
consapevolezza della C. Center, dell’ampia tolleranza al riguardo esercitata ed
infine al fatto che, se del caso, doveva essere contestata la mancata richiesta
dell’autorizzazione e non la prestazione in sé;
- gli ulteriori danni non erano ricollegabili con nesso causale al
licenziamento.
3. Ha proposto ricorso per Cassazione la C. Center spa, deducendo tre motivi.
Resiste con controricorso F. Francesco Maria. La ricorrente ha presentato
memoria integrativa.
Motivi della decisione
4. Col primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione, a sensi dell’art. 360 n. 3 CPC., degli artt. 2697, 2730, 2909
Codice Civile, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa
punti decisivi della controversia, ex art. 360 n. 5 CPC: erroneamente la Corte
di Appello ha ritenuto che si sia formato il giudicato interno sul punto
inerente alla (insussistente) dimostrazione dello stato di malattia; infatti la
parte convenuta, totalmente vittoriosa in primo grado, non aveva l’onere di
proporre appello incidentale, ma poteva limitarsi a riproporre in appello la
questione ritenuta assorbita. In ogni caso, l’attività ludica e non, espletata
dall’attore durante la presunta malattia, doveva essere ritenuta idonea a
dimostrare che il F. ben avrebbe potuto prestare il proprio lavoro anche presso
la C. Center. Il fatto di avere guidato in più occasioni una moto di grossa
cilindrata, di essersi recato al mare a prendere bagni; di avere guidato
l’autovettura, di essersi recato presso il Centro F., doveva far ritenere
sussistente, quanto meno, un’attività dell’attore in contrasto con gli obblighi
di cura e riposo, in modo da non compromettere ulteriormente la guarigione.
5. Il motivo è fondato nei limiti di cui infra. Si premette che la parte
totalmente vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello
incidentale, ma può limitarsi a riproporre una questione che il giudice di primo
grado abbia ritenuto “assorbita”. Nella specie, il Tribunale ha respinto la tesi
della simulazione dello stato di malattia, ma l’ha superata addebitando al
lavoratore un comportamento comunque illegittimo. La questione non è stata
specificamente riproposta in appello, tanto è vero che la ricorrente richiamava
genericamente tutte le deduzioni svolte in primo grado. Devesi pertanto ritenere
che lo stato di malattia sia coperto da giudicato.
6. La Corte di Appello ha però ritenuto che i vari comportamenti ascritti al F.
non fossero in contrasto coi doveri del dipendente durante il periodo di
malattia. Ha perciò ritenuto che il fatto di avere guidato una motocicletta,
nonostante la coxo-artrosi dell’anca, di avere preso bagni di mare e di avere
comunque prestato una (limitata) attività presso il Centro F. non fossero idonei
a compromettere l’interesse del datore di lavoro ad una pronta guarigione del
lavoratore. Quanto affermato dalla Corte di Appello appare in contrasto coi
principi più volte affermati da questa Corte di Cassazione in ordine ai doveri
del lavoratore durante la malattia. Si veda al riguardo Cass. 7.6.1995 n. 6399:
“Lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per
malattia può giustificare il recesso del datore di lavoro, in relazione alla
violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici
obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà ove tale attività esterna, prestata
o meno a titolo oneroso, sia per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza
della malattia, dimostrando, quindi, una sua fraudolenta simulazione ovvero
quando, valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni
svolte, l’attività stessa possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il
rientro in servizio del lavoratore.”.
7. Si veda ancora Cass. 1.7.2005 n. 14046: “Lo svolgimento di altra attività
lavorativa da parte del dipendente assente per malattia può giustificare il
recesso del datore di lavoro, in relazione alla violazione dei doveri generali
di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza
e fedeltà, oltre che nell’ipotesi in cui tale attività esterna sia per sé
sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, dimostrando, quindi,
una fraudolenta simulazione, anche nel caso in cui la medesima attività,
valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle
mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in
servizio, con conseguente irrilevanza della tempestiva ripresa del lavoro alla
scadenza del periodo di malattia. (Nella specie, la sentenza di merito,
confermata dalla S.C., aveva riconosciuto legittimo il licenziamento di un
dipendente che era stato sorpreso a lavorare con mansioni di carico e scarico
merci e servizio ai tavoli nel circolo ricreativo gestito dalla moglie durante
un periodo di assenza dal servizio per distorsione al ginocchio).
7. Applicando i suddetti principi alla fattispecie in esame si ha che
l’espletamento di altra attività lavorativa ed extralavorativa da parte del
lavoratore durante lo stato di malattia è idonea a violare i doveri contrattuali
di correttezza e buonafede nell’adempimento dell’obbligazione, posto che il
fatto di guidare una moto di grossa cilindrata, di recarsi in spiaggia e di
prestare una seconda attività lavorativa sono di per sé indici di una scarsa
attenzione del lavoratore alla propria salute ed ai relativi doveri di cura e di
non ritardata guarigione, oltreché dimostrativi del fatto che lo stato di
malattia non è assoluto e non impedisce comunque l’espletamento di una attività
ludica o lavorativa.
8. Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione, a sensi dell’art. 360 n. 3 CPC., degli artt. 1362 ss. Codice
Civile, 2105 stesso codice in relazione agli artt. 14 e 30 del CCNL di settore;
della Legge Regionale n. 377.1998 e vizio di motivazione: la Corte di Appello ha
errato ritenendo che l’attività presso altro centro C.o fosse consentita, sulla
base di una infondata interpretazione della norma contrattuale. La norma del
CCNL, se intesa nel senso di autorizzare comunque un’attività in favore di
terzi, è nulla per contrasto con l’art. 2105 citato; in ogni caso il F. doveva
chiedere l’autorizzazione.
9. Il motivo è infondato. L’argomentazione secondo la quale la norma
contrattuale sarebbe nulla per contrasto con norma imperativa è nuova ed
inammissibile. In ogni caso, trattandosi di rapporto di lavoro part time, la
prestazione di ulteriore attività part time presso altro centro medico non può
essere ritenuta vietata tout court. Ma diversa è la ratio decidendi della Corte
di Appello: muovendo dall’art. 30 del CCNL, essa ha ritenuto che non sussiste
divieto di prestare la propria opera presso terzi in caso di lavoratori a tempo
definito, essendo in tal caso sufficiente una richiesta di autorizzazione. Nella
specie, come accerta la Corte di Appello, la C. Center era da tempo a conoscenza
dell’ulteriore attività del F. - per circa dieci ore settimanali - e nulla aveva
rilevato al proposito; circostanza questa tale da integrare gli estremi della
tolleranza, ovvero da indurre a diversa e più tenue valutazione dell’infrazione
nel giudizio di proporzionalità tra mancanza e sanzione. Il motivo si risolve
quindi in una censura in fatto, inammissibile nel giudizio di legittimità,
avendo la Corte di Appello giustificato il proprio convincimento sul punto con
motivazione esauriente, immune da vizi logici o contraddizioni, talché essa si
sottrae ad ogni censura in sede di legittimità
10. Col terzo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione, a sensi dell’art. 360 n. 3 CPC, dell’art. 18 della Legge n.
300.1970 e vizio di motivazione, per avere la Corte di Appello condannato essa
C. Center al versamento delle retribuzioni globali di fatto, senza tenere conto
dell’aliunde perceptum in ragione del rapporto di lavoro presso il Centro F..
11. Il motivo è manifestamente infondato e va rigettato. Trattasi infatti di
rapporto di lavoro part time, onde quanto percepito in conseguenza di una
diversa attività lavorativa per un orario di lavoro ulteriore non costituisce
aliunde perceptum rispetto all’orario praticato presso la C. Center. La
ricorrente avrebbe dovuto allegare e dimostrare la sussistenza di una diversa
fonte di guadagno, sostitutiva della retribuzione dovuta dalla convenuta.
12. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata limitatamente al primo
motivo del ricorso, che viene accolto, ed il processo va rinviato alla Corte di
Appello di Napoli in diversa composizione, anche per le statuizioni circa le
spese. Il principio di diritto è quello indicato al par. n. 7 che precede.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta il secondo e il terzo motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per
le spese, alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione.