Tribunale di Modena - Sezione seconda civile - sentenza 1 giugno - 3 luglio 2009, n. 763
Equivale ad assenza di contestazione l’opposizione generica ai fatti dedotti dalla controparte
Massima
Il convenuto ha l'onere (ex art. 167 c.p.c.) di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, sicché una sua generica opposizione all'altrui domanda (nella specie: "si contesta integralmente quanto avversariamente dedotto") equivale ad assenza di contestazione. Inoltre, in forza di una preclusione non scritta ma ricavabile dal sistema, la parte che non abbia negato quei fatti già con la comparsa di costituzione, non potrà più farlo, perché decaduta, una volta esaurita la fase processuale dedicata alla formazione del thema decidendum.
Nota
Sull'onere di contestazione cfr. pure:
- Trib. Modena, Giud. Dott. Farolfi A., sentenza n. 1782 del 9 dicembre 2008
- Trib. Modena, Giud. Dott. Farolfi A., 14 giugno 2007
- Trib. Modena, Giud. Dott. Farolfi A., 10 maggio 2007
- App. Bologna, Giud. Dott. De Santis F., 19 novembre 2004 (contra)
- Trib. Modena, Giud. Dott. Cifarelli M., 20 aprile 2004
Si ricorda, infine, che la recente L. n. 69/2009 ha, da un lato, modificato l'art. 115 cpc senza tuttavia prevedere, dall'altro lato, una preclusione processuale esplicita nell'art. 167 cpc, sicché il principio di cui in massima deve ritenersi tuttora (e vieppiù) attuale.
Sentenza per esteso
Con atto di
citazione notificato in data 3 ottobre 2000, la Coopmes scarl in liquidazione
coatta amministrativa conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la
Al.Pet. srl, chiedendo, previo accertamento della conoscenza/conoscibilità dello
stato di insolvenza in cui l'attrice si trovava, la revoca di pagamenti
effettuati in favore della convenuta nel periodo 10 ottobre 1994-10 novembre
1995 e la condanna della convenuta alla restituzione dell'importo di lire
54.895.000, o altro ritenuto dovuto all'esito dell'istruttoria, oltre
rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla notificazione della citazione
al saldo.
La Al.Pet. srl si costituiva tardivamente in giudizio, limitandosi a contestare
integralmente le avverse deduzioni ed a chiedere il rigetto della domanda.
Non comparse personalmente le parti all'udienza ex art. 183 cpc, il thema
decidendum si attestava sulle difese originarie, non avendo le parti svolto
particolari deduzioni in udienza o prodotto memorie ex art. 183 co. 5° cpc nei
termini loro assegnati.
Successivamente, con la prima memoria istruttoria, la convenuta deduceva di aver
interrotto ogni rapporto commerciale con l'attrice nel marzo 1994; nella
successiva memoria di replica istruttoria, negava la riconducibilità a sé
dell'estratto conto ex adverso prodotto quale doc. 4).
Questo giudice riteneva la causa matura per la decisione senza necessità di
approfondimenti istruttori, e quindi, confermate dalle parti le conclusioni ut
supra riassunte e scaduti il 20 dicembre 2006 i termini assegnati ex art. 190
c.p.c., tratteneva la causa in decisione in funzione di giudice unico.
Motivi della decisione
1) L'attrice ha
richiesto fin dalla citazione la pronuncia di inefficacia - con conseguente
condanna alla restituzione - di pagamenti effettuati in favore della convenuta
per complessive lire 54.895.000, rinviando per una loro puntuale specificazione
al suo doc. 6) contestualmente prodotto, costituente l'estratto conto fornitori
aggiornato al 25 ottobre 1995 relativo ad Alpe Impianti srl, ove detto importo
risulta dalla somma degli addendi in esso evidenziati (mediante cerchiatura) a
penna, relativi a:
a) pagamento per lire 22.170.000 a saldo fattura n. 47 del 30 settembre 1994,
registrato il 10 gennaio 1995;
b) girata di altrui tratta in scadenza 31 luglio 1995 di lire 20.000.000,
registrata il 5 maggio 1995;
c) girata di altrui tratta in scadenza 31 luglio 1995 di lire 12.725.000,
registrata il 5 maggio 1995.
2) La convenuta, tardivamente costituitasi, si è limitata ad una contestazione
tanto generale quanto generica dell'altrui domanda (l'esatta locuzione
utilizzata è “contesta integralmente quanto avversariamente dedotto”); solo in
sede di memorie istruttorie, ha dapprima dedotto di aver interrotto ogni
rapporto con l'attrice nel marzo 1994, ed in replica negato la riconducibilità a
sé dell'estratto conto suddetto.
3) Tale atteggiamento processuale ha però determinato l'irrevocabile certezza
processuale in ordine all'effettuazione dei tre pagamenti oggetto di
prospettazione attorea in favore della convenuta, posto che “l'art. 167, primo
comma, c.p.c., imponendo al convenuto di prendere posizione in comparsa di
risposta sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, fa della non
contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della
determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice,
che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non
contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che
l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola
di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti
richiesti. In altri termini la mancata contestazione, a fronte di un onere
esplicitamente imposto dal dettato legislativo, rappresenta, in positivo e di
per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto e
quindi rende inutile provarlo, perché non controverso. Ancora più
esplicitamente: il fatto non contestato non ha bisogno di prova perché le parti
ne hanno disposto vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità
di convincersi della sua esistenza” (così Cass., sez. III, sent. n. 10031 del 25
maggio 2004, sulla scia di Cass., sez. U., sent. n. 761 del 23 gennaio 2002).
Detto principio deve trovare puntuale applicazione nel caso in esame, in quanto:
a) una generica opposizione all'altrui domanda quale quella espressa dalla
convenuta in comparsa di risposta equivale ad assenza di contestazione, atteso
l'onere di “prendere posizione sui fatti” posti dall'attore a fondamento della
domanda, che non può dirsi assolto semplicemente negandoli tutti, senza altro
aggiungere;
b) tale principio riguarda i fatti costitutivi della domanda, e non v'è dubbio
che i pagamenti in esame siano tali rispetto alla richiesta della loro
inefficacia e della restituzione dell'equivalente;
c) se si può discutere sull'irreversibilità della non contestazione contenuta
nella comparsa di risposta, che comporta il riconoscimento di una preclusione
non scritta ma ricavabile dal sistema, è certo che nessuna contestazione è più
possibile una volta esaurita la fase processuale dedicata alla formazione del
thema decidendum, com'è avvenuto nella specie, essendo evidente che in tal caso
si verifica, in più, la violazione di una espressa preclusione di legge.
4) Deve pertanto ritenersi pacifica l'effettuazione delle tre operazioni
descritte al punto 1) che, per le stesse ragioni già esposte, vanno
temporalmente collocate a ridosso dell'epoca di registrazione del dato,
ricadendo quindi tutte nel periodo legalmente rilevante, ricompreso fra il 10
ottobre 1994 ed il 10 ottobre 1995 - epoca di sottoposizione della Coopmes alla
l.c.a.
5) In tal modo risolto l'eventus damni, occorre occuparsi dell'elemento
soggettivo dell'azione intentata, relativo alla c.d. scientia decotionis dell'accipiens.
A tal riguardo, occorre premettere che l'onere della prova in questione,
gravante sull'attrice a mente dell'art. 67 co. 2° legge fall., per
giurisprudenza pacifica può essere assolto con ogni mezzo - e, quindi anche per
via indiziaria, attraverso semplici presunzioni - con riferimento non soltanto
alla conoscenza effettiva, bensì alla conoscibilità concreta, secondo
l'ordinaria diligenza dovuta da quello specifico accipiens nel contesto in cui
il pagamento è stato ricevuto. Naturalmente, detta prova va resa con specifico
riferimento all'epoca in cui i pagamenti sono singolarmente intervenuti, per cui
a tal fine nulla rilevano successivi accadimenti, la cui negativa influenza ai
fini della scoperta dello stato decotionis della controparte non può certo
retrodatarsi od anticiparsi rispetto al momento in cui si verificarono
storicamente in concreto.
6) Orbene, analizzando i dati istruttori offerti dall'attrice, si rileva che:
a) la lettera inviata ai fornitori nel novembre 1993, espressamente accettata ex
adverso, non costituisce affatto indice di insolvenza della debitrice, che con
essa si proponeva di far fronte alla “grave congiuntura economica in corso” al
fine di “proseguire nel cammino intrapreso per riportare Coopmes sugli standard
qualitativi propri degli anni passati”, con un progetto (composto anche da un
collaterale piano di ristrutturazione aziendale) che, attraverso l'erogazione di
un finanziamento straordinario parzialmente garantito, la ristrutturazione
dell'indebitamento bancario e la rinegoziazione di quello pregresso verso i
fornitori - previa ricapitalizzazione societaria e postergazione del prestito
sociale -, si poneva quale obbiettivo il superamento della fase recessiva
attraverso la soddisfazione integrale dei fornitori, in relazione ai crediti
maturati fino al 30 novembre 1993, entro la fine del primo semestre del 1994, e
con impegno a pagare regolarmente i crediti sorgenti dal 1 dicembre 1993 in poi.
Da tale documento quello che un fornitore comprende è che il suo cliente ha
buone possibilità di far cessare il suo pregresso periodo di difficoltà, e, del
resto, dalla documentazione in atti non emerge alcun credito pregresso rimasto
impagato, posto che l'estratto conto prodotto dall'attrice parte da una
posizione di pareggio contabile al 31 gennaio 1994;
b) le procedure esecutive a carico della Coopmes certificate ai doc. 1a-b-c-
della produzione dell'attrice, risultano iscritte nel 1995, e vanno senz'altro
riferite (come si deduce dall'elevato numero cronologico - da 8.500 in su - di
tali procedure) a periodo successivo al marzo di tale anno;
c) della dozzina di decreti ingiuntivi ottenuti da creditori diversi dalla
odierna convenuta a carico di Coopmes, solo tre risalgono al 1994, mentre tutti
gli altri sono stati richiesti ed emessi dal giugno 1995 in poi. Inoltre,
soltanto per un'unica ingiunzione del giugno 1995 risulta richiesta e concessa
la provvisoria esecuzione per pericolo nel ritardo - e l'assenza, negli altri,
della richiesta di concessione della provvisoria esecuzione è particolarmente
significativa, perché attesta la diffusa ignoranza nel ceto creditorio delle
precarie condizioni economiche della Coopmes;
c) i primi protesti documentati a carico della Coopmes risalgono al 4 luglio
1995;
d) i due ricorsi fallimentari risultano depositati a settembre ed ottobre 1995;
e) la messa in liquidazione volontaria della Coopmes, risale al 23 giugno 1995;
f) l'affitto a terzi di un ramo della propria azienda è avvenuto il 14 luglio
1995.
6) Da ciò emerge, in primo luogo, che in relazione al gennaio 1995, epoca del
pagamento della somma di lire 22.170.000, gli elementi di giudizio non
dimostrano affatto che la situazione economica della Coopmes fosse in un tale
stato di decozione da non poter essere ignota alla controparte. Rispetto a detto
pagamento, la prova dell'altrui scientia decotionis non può dirsi raggiunta, e
la domanda va pertanto rigettata.
7) Diverso è invece il discorso in relazione ai due pagamenti ulteriori, ove
occorre considerare:
a) per un verso, che già la ricezione di una cambiale tratta da terzi in luogo
del pagamento costituisce - se non addirittura mezzo anomalo di pagamento,
revocabile ex art. 67 co. 1° n. 2 legge fall., senza necessità di dimostrazione
del presupposto soggettivo - indice sintomatico della scientia decotionis in
capo all'accipiens;
b) per altro verso, che “la cambiale è un mero strumento di credito, e la sua
emissione e trasmissione non costituiscono pagamento, in quanto l'adempimento
della obbligazione portata dal titolo si verifica solo nel momento in cui, alla
scadenza, il debitore provvede ad onorarla. Ne consegue che, ai fini
dell'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare, il momento rilevante per
l'accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza è quello del
pagamento, e non quello della emissione o della girata della cambiale” (Cass.,
sez. I, sent. n. 510 del 21 gennaio 1999).
Nella specie, risulta che i due titoli sarebbero scaduti il 31 luglio 1995, per
cui il loro incasso è da collocarsi in epoca (successiva) in cui quantomeno la
concreta conoscibilità dell'altrui decozione in capo all'odierna convenuta -
visti i numerosi protesti nel frattempo intervenuti a carico della Coopmes e la
messa in liquidazione volontaria di tale società, per limitarsi ai dati più
evidenti e sicuramente accessibili a tutti - non può seriamente revocarsi in
dubbio.
8) Conseguentemente, detti pagamenti vanno considerati revocabili ex art. 67
comma 2 legge fall. La convenuta va pertanto condannata a restituire alla
liquidazione c.a. della Coopmes la complessiva somma di lire 32.725.000, pari ad
euro 16.901,05.
9) Su detto importo vanno riconosciuti i soli interessi legali dalla domanda
giudiziale al saldo ed esclusa la rivalutazione monetaria, in assenza di alcuna
deduzione o prova del c.d. maggior danno da parte della procedura, in quanto “in
ipotesi di vittorioso esperimento della revocatoria fallimentare relativa ad un
pagamento eseguito dal fallito nel ‘periodo sospetto’, l'obbligazione
restitutoria dell'accipiens soccombente in revocatoria ha natura di debito di
valuta e non di valore, atteso che l'atto posto in essere dal fallito è
originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo in esito alla
sentenza di accoglimento della revocatoria, dovendosi ritenere la natura
costitutiva di tale sentenza e perciò qualificare come diritto potestativo (e
non come diritto di credito) la situazione giuridica facente capo al curatore
fallimentare che agisce in revocatoria; ne consegue che gli interessi sulla
somma da restituirsi da parte del soccombente decorrono dalla data della domanda
giudiziale e che il risarcimento del maggior danno conseguente al ritardo con
cui sia stata restituita la somma di denaro oggetto della revocatoria spetta
solo ove l'attore alleghi specificamente tale danno e dimostri di averlo subito”
(Cass. sez. U, sent. n. 437 del 15 giugno 2000; nello stesso senso anche Cass.
n. 5843 del 20 aprile 2001).
10) Valutata la complessiva soccombenza, si condanna la convenuta al rimborso di
due terzi delle spese sopportate da parte attrice per il giudizio, nella misura
liquidata in dispositivo, con compensazione di quelle residue.
P.Q.M.
Il Tribunale di
Modena, in persona del Giudice Unico dr. Michele Cifarelli, definitivamente
pronunciando sulla domanda proposta dalla Coopmes scarl in liquidazione coatta
amministrativa nei confronti della Al.Pet. srl con atto di citazione notificato
in data 3 ottobre 2000, così provvede:
ogni altra richiesta disattesa per le ragioni esposte nella parte motiva;
DICHIARA inefficaci nei confronti dell'attrice i pagamenti effettuati dalla
Coopmes in favore di Al.Pet. srl per complessivi euro 16.901,05;
CONDANNA pertanto Al.Pet. srl al pagamento, in favore del fallimento attore,
della somma di euro 16.901,05, maggiorata degli interessi maturati e maturandi
al tasso legale via via vigente dalla domanda al saldo;
CONDANNA la medesima al rimborso di due terzi delle spese sopportate da
controparte per il giudizio, quota che liquida in complessivi euro 2.274,85
oltre spese generali ed accessori dovuti per legge, di cui euro 206 per esborsi,
euro 868,85 per diritti ed euro 1.200 per onorario.
DICHIARA le spese residue compensate fra le parti.