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Tribunale di Modena - Sezione seconda civile - sentenza 1 giugno - 3 luglio 2009, n. 763

 

 

Equivale ad assenza di contestazione l’opposizione generica ai fatti dedotti dalla controparte

Massima

Il convenuto ha l'onere (ex art. 167 c.p.c.) di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, sicché una sua generica opposizione all'altrui domanda (nella specie: "si contesta integralmente quanto avversariamente dedotto") equivale ad assenza di contestazione. Inoltre, in forza di una preclusione non scritta ma ricavabile dal sistema, la parte che non abbia negato quei fatti già con la comparsa di costituzione, non potrà più farlo, perché decaduta, una volta esaurita la fase processuale dedicata alla formazione del thema decidendum.

 

Nota

Sull'onere di contestazione cfr. pure:            

- Trib. Modena, Giud. Dott. Farolfi A., sentenza n. 1782 del 9 dicembre 2008       

- Trib. Modena, Giud. Dott. Farolfi A., 14 giugno 2007 

- Trib. Modena, Giud. Dott. Farolfi A., 10 maggio 2007

- App. Bologna, Giud. Dott. De Santis F., 19 novembre 2004 (contra)        

- Trib. Modena, Giud. Dott. Cifarelli M., 20 aprile 2004               

Si ricorda, infine, che la recente L. n. 69/2009 ha, da un lato, modificato l'art. 115 cpc senza tuttavia prevedere, dall'altro lato, una preclusione processuale esplicita nell'art. 167 cpc, sicché il principio di cui in massima deve ritenersi tuttora (e vieppiù) attuale.

 

Sentenza per esteso

 

Con atto di citazione notificato in data 3 ottobre 2000, la Coopmes scarl in liquidazione coatta amministrativa conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la Al.Pet. srl, chiedendo, previo accertamento della conoscenza/conoscibilità dello stato di insolvenza in cui l'attrice si trovava, la revoca di pagamenti effettuati in favore della convenuta nel periodo 10 ottobre 1994-10 novembre 1995 e la condanna della convenuta alla restituzione dell'importo di lire 54.895.000, o altro ritenuto dovuto all'esito dell'istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla notificazione della citazione al saldo.
La Al.Pet. srl si costituiva tardivamente in giudizio, limitandosi a contestare integralmente le avverse deduzioni ed a chiedere il rigetto della domanda.
Non comparse personalmente le parti all'udienza ex art. 183 cpc, il thema decidendum si attestava sulle difese originarie, non avendo le parti svolto particolari deduzioni in udienza o prodotto memorie ex art. 183 co. 5° cpc nei termini loro assegnati.
Successivamente, con la prima memoria istruttoria, la convenuta deduceva di aver interrotto ogni rapporto commerciale con l'attrice nel marzo 1994; nella successiva memoria di replica istruttoria, negava la riconducibilità a sé dell'estratto conto ex adverso prodotto quale doc. 4).
Questo giudice riteneva la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori, e quindi, confermate dalle parti le conclusioni ut supra riassunte e scaduti il 20 dicembre 2006 i termini assegnati ex art. 190 c.p.c., tratteneva la causa in decisione in funzione di giudice unico.
Motivi della decisione

1) L'attrice ha richiesto fin dalla citazione la pronuncia di inefficacia - con conseguente condanna alla restituzione - di pagamenti effettuati in favore della convenuta per complessive lire 54.895.000, rinviando per una loro puntuale specificazione al suo doc. 6) contestualmente prodotto, costituente l'estratto conto fornitori aggiornato al 25 ottobre 1995 relativo ad Alpe Impianti srl, ove detto importo risulta dalla somma degli addendi in esso evidenziati (mediante cerchiatura) a penna, relativi a:
a) pagamento per lire 22.170.000 a saldo fattura n. 47 del 30 settembre 1994, registrato il 10 gennaio 1995;
b) girata di altrui tratta in scadenza 31 luglio 1995 di lire 20.000.000, registrata il 5 maggio 1995;
c) girata di altrui tratta in scadenza 31 luglio 1995 di lire 12.725.000, registrata il 5 maggio 1995.
2) La convenuta, tardivamente costituitasi, si è limitata ad una contestazione tanto generale quanto generica dell'altrui domanda (l'esatta locuzione utilizzata è “contesta integralmente quanto avversariamente dedotto”); solo in sede di memorie istruttorie, ha dapprima dedotto di aver interrotto ogni rapporto con l'attrice nel marzo 1994, ed in replica negato la riconducibilità a sé dell'estratto conto suddetto.
3) Tale atteggiamento processuale ha però determinato l'irrevocabile certezza processuale in ordine all'effettuazione dei tre pagamenti oggetto di prospettazione attorea in favore della convenuta, posto che “l'art. 167, primo comma, c.p.c., imponendo al convenuto di prendere posizione in comparsa di risposta sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, fa della non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. In altri termini la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo, rappresenta, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto e quindi rende inutile provarlo, perché non controverso. Ancora più esplicitamente: il fatto non contestato non ha bisogno di prova perché le parti ne hanno disposto vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza” (così Cass., sez. III, sent. n. 10031 del 25 maggio 2004, sulla scia di Cass., sez. U., sent. n. 761 del 23 gennaio 2002).
Detto principio deve trovare puntuale applicazione nel caso in esame, in quanto:
a) una generica opposizione all'altrui domanda quale quella espressa dalla convenuta in comparsa di risposta equivale ad assenza di contestazione, atteso l'onere di “prendere posizione sui fatti” posti dall'attore a fondamento della domanda, che non può dirsi assolto semplicemente negandoli tutti, senza altro aggiungere;
b) tale principio riguarda i fatti costitutivi della domanda, e non v'è dubbio che i pagamenti in esame siano tali rispetto alla richiesta della loro inefficacia e della restituzione dell'equivalente;
c) se si può discutere sull'irreversibilità della non contestazione contenuta nella comparsa di risposta, che comporta il riconoscimento di una preclusione non scritta ma ricavabile dal sistema, è certo che nessuna contestazione è più possibile una volta esaurita la fase processuale dedicata alla formazione del thema decidendum, com'è avvenuto nella specie, essendo evidente che in tal caso si verifica, in più, la violazione di una espressa preclusione di legge.
4) Deve pertanto ritenersi pacifica l'effettuazione delle tre operazioni descritte al punto 1) che, per le stesse ragioni già esposte, vanno temporalmente collocate a ridosso dell'epoca di registrazione del dato, ricadendo quindi tutte nel periodo legalmente rilevante, ricompreso fra il 10 ottobre 1994 ed il 10 ottobre 1995 - epoca di sottoposizione della Coopmes alla l.c.a.
5) In tal modo risolto l'eventus damni, occorre occuparsi dell'elemento soggettivo dell'azione intentata, relativo alla c.d. scientia decotionis dell'accipiens. A tal riguardo, occorre premettere che l'onere della prova in questione, gravante sull'attrice a mente dell'art. 67 co. 2° legge fall., per giurisprudenza pacifica può essere assolto con ogni mezzo - e, quindi anche per via indiziaria, attraverso semplici presunzioni - con riferimento non soltanto alla conoscenza effettiva, bensì alla conoscibilità concreta, secondo l'ordinaria diligenza dovuta da quello specifico accipiens nel contesto in cui il pagamento è stato ricevuto. Naturalmente, detta prova va resa con specifico riferimento all'epoca in cui i pagamenti sono singolarmente intervenuti, per cui a tal fine nulla rilevano successivi accadimenti, la cui negativa influenza ai fini della scoperta dello stato decotionis della controparte non può certo retrodatarsi od anticiparsi rispetto al momento in cui si verificarono storicamente in concreto.
6) Orbene, analizzando i dati istruttori offerti dall'attrice, si rileva che:
a) la lettera inviata ai fornitori nel novembre 1993, espressamente accettata ex adverso, non costituisce affatto indice di insolvenza della debitrice, che con essa si proponeva di far fronte alla “grave congiuntura economica in corso” al fine di “proseguire nel cammino intrapreso per riportare Coopmes sugli standard qualitativi propri degli anni passati”, con un progetto (composto anche da un collaterale piano di ristrutturazione aziendale) che, attraverso l'erogazione di un finanziamento straordinario parzialmente garantito, la ristrutturazione dell'indebitamento bancario e la rinegoziazione di quello pregresso verso i fornitori - previa ricapitalizzazione societaria e postergazione del prestito sociale -, si poneva quale obbiettivo il superamento della fase recessiva attraverso la soddisfazione integrale dei fornitori, in relazione ai crediti maturati fino al 30 novembre 1993, entro la fine del primo semestre del 1994, e con impegno a pagare regolarmente i crediti sorgenti dal 1 dicembre 1993 in poi. Da tale documento quello che un fornitore comprende è che il suo cliente ha buone possibilità di far cessare il suo pregresso periodo di difficoltà, e, del resto, dalla documentazione in atti non emerge alcun credito pregresso rimasto impagato, posto che l'estratto conto prodotto dall'attrice parte da una posizione di pareggio contabile al 31 gennaio 1994;
b) le procedure esecutive a carico della Coopmes certificate ai doc. 1a-b-c- della produzione dell'attrice, risultano iscritte nel 1995, e vanno senz'altro riferite (come si deduce dall'elevato numero cronologico - da 8.500 in su - di tali procedure) a periodo successivo al marzo di tale anno;
c) della dozzina di decreti ingiuntivi ottenuti da creditori diversi dalla odierna convenuta a carico di Coopmes, solo tre risalgono al 1994, mentre tutti gli altri sono stati richiesti ed emessi dal giugno 1995 in poi. Inoltre, soltanto per un'unica ingiunzione del giugno 1995 risulta richiesta e concessa la provvisoria esecuzione per pericolo nel ritardo - e l'assenza, negli altri, della richiesta di concessione della provvisoria esecuzione è particolarmente significativa, perché attesta la diffusa ignoranza nel ceto creditorio delle precarie condizioni economiche della Coopmes;
c) i primi protesti documentati a carico della Coopmes risalgono al 4 luglio 1995;
d) i due ricorsi fallimentari risultano depositati a settembre ed ottobre 1995;
e) la messa in liquidazione volontaria della Coopmes, risale al 23 giugno 1995;
f) l'affitto a terzi di un ramo della propria azienda è avvenuto il 14 luglio 1995.
6) Da ciò emerge, in primo luogo, che in relazione al gennaio 1995, epoca del pagamento della somma di lire 22.170.000, gli elementi di giudizio non dimostrano affatto che la situazione economica della Coopmes fosse in un tale stato di decozione da non poter essere ignota alla controparte. Rispetto a detto pagamento, la prova dell'altrui scientia decotionis non può dirsi raggiunta, e la domanda va pertanto rigettata.
7) Diverso è invece il discorso in relazione ai due pagamenti ulteriori, ove occorre considerare:
a) per un verso, che già la ricezione di una cambiale tratta da terzi in luogo del pagamento costituisce - se non addirittura mezzo anomalo di pagamento, revocabile ex art. 67 co. 1° n. 2 legge fall., senza necessità di dimostrazione del presupposto soggettivo - indice sintomatico della scientia decotionis in capo all'accipiens;
b) per altro verso, che “la cambiale è un mero strumento di credito, e la sua emissione e trasmissione non costituiscono pagamento, in quanto l'adempimento della obbligazione portata dal titolo si verifica solo nel momento in cui, alla scadenza, il debitore provvede ad onorarla. Ne consegue che, ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare, il momento rilevante per l'accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza è quello del pagamento, e non quello della emissione o della girata della cambiale” (Cass., sez. I, sent. n. 510 del 21 gennaio 1999).
Nella specie, risulta che i due titoli sarebbero scaduti il 31 luglio 1995, per cui il loro incasso è da collocarsi in epoca (successiva) in cui quantomeno la concreta conoscibilità dell'altrui decozione in capo all'odierna convenuta - visti i numerosi protesti nel frattempo intervenuti a carico della Coopmes e la messa in liquidazione volontaria di tale società, per limitarsi ai dati più evidenti e sicuramente accessibili a tutti - non può seriamente revocarsi in dubbio.
8) Conseguentemente, detti pagamenti vanno considerati revocabili ex art. 67 comma 2 legge fall. La convenuta va pertanto condannata a restituire alla liquidazione c.a. della Coopmes la complessiva somma di lire 32.725.000, pari ad euro 16.901,05.
9) Su detto importo vanno riconosciuti i soli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo ed esclusa la rivalutazione monetaria, in assenza di alcuna deduzione o prova del c.d. maggior danno da parte della procedura, in quanto “in ipotesi di vittorioso esperimento della revocatoria fallimentare relativa ad un pagamento eseguito dal fallito nel ‘periodo sospetto’, l'obbligazione restitutoria dell'accipiens soccombente in revocatoria ha natura di debito di valuta e non di valore, atteso che l'atto posto in essere dal fallito è originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo in esito alla sentenza di accoglimento della revocatoria, dovendosi ritenere la natura costitutiva di tale sentenza e perciò qualificare come diritto potestativo (e non come diritto di credito) la situazione giuridica facente capo al curatore fallimentare che agisce in revocatoria; ne consegue che gli interessi sulla somma da restituirsi da parte del soccombente decorrono dalla data della domanda giudiziale e che il risarcimento del maggior danno conseguente al ritardo con cui sia stata restituita la somma di denaro oggetto della revocatoria spetta solo ove l'attore alleghi specificamente tale danno e dimostri di averlo subito” (Cass. sez. U, sent. n. 437 del 15 giugno 2000; nello stesso senso anche Cass. n. 5843 del 20 aprile 2001).
10) Valutata la complessiva soccombenza, si condanna la convenuta al rimborso di due terzi delle spese sopportate da parte attrice per il giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, con compensazione di quelle residue.
P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice Unico dr. Michele Cifarelli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Coopmes scarl in liquidazione coatta amministrativa nei confronti della Al.Pet. srl con atto di citazione notificato in data 3 ottobre 2000, così provvede:
ogni altra richiesta disattesa per le ragioni esposte nella parte motiva;
DICHIARA inefficaci nei confronti dell'attrice i pagamenti effettuati dalla Coopmes in favore di Al.Pet. srl per complessivi euro 16.901,05;
CONDANNA pertanto Al.Pet. srl al pagamento, in favore del fallimento attore, della somma di euro 16.901,05, maggiorata degli interessi maturati e maturandi al tasso legale via via vigente dalla domanda al saldo;
CONDANNA la medesima al rimborso di due terzi delle spese sopportate da controparte per il giudizio, quota che liquida in complessivi euro 2.274,85 oltre spese generali ed accessori dovuti per legge, di cui euro 206 per esborsi, euro 868,85 per diritti ed euro 1.200 per onorario.
DICHIARA le spese residue compensate fra le parti.