
Tribunale di Reggio Emilia, Giudice
dell'Esecuzione - Dott. Giovanni Fanticini - ordinanza del 22/05/09
Espropriazione forzata: procedimento, estinzione o
improcedibilità
Ordinanza per esteso
Il Giudice
dell’Esecuzione
sciogliendo la
riserva,
- rilevato che, con provvedimento emesso
in data 28/1/2008 il Giudice dell’Esecuzione aveva disposto l’apertura di un
libretto da intestarsi alla procedura esecutiva e il contestuale versamento
della somma di Euro 2.500,00, necessaria per far fronte alle spese del
processo esecutivo (segnatamente, alle spese di pubblicità);
- rilevato che, non avendo alcuna delle
parti ottemperato a quanto disposto con la predetta ordinanza (la quale
fissava un termine per provvedere), il Giudice dell’Esecuzione, all’udienza
del 17/6/2008, prorogava il predetto termine (di ulteriori 60 giorni)
avvertendo che l’art. 154 c.p.c. impediva la concessione di ulteriori
proroghe;
- rilevato che il creditore procedente ha
rinunciato agli atti il 18/7/2008;
- rilevato che nessuno è comparso alla
successiva udienza dell’11/11/2008;
- rilevato che le parti sono comparse
alle udienze del 17/2/2009 e del 19/5/2009 e che nemmeno ad allora alcuna
delle parti aveva provveduto all’apertura del libretto e al deposito delle
somme richieste;
- ritenuto che, nell’ambito dei poteri di
direzione del processo esecutivo (art. 484 c.p.c.), spetti al Giudice
dell’Esecuzione il compito di fornire direttive e di indicare termini per lo
svolgimento di un processo esecutivo che si mantenga entro i limiti di
ragionevole durata (art. 111 Cost.);
- ritenuto che, in assenza di specifica
norma, i termini fissati dal Giudice dell’Esecuzione non possano avere
natura perentoria, bensì ordinatoria (art. 152 c.p.c.; Cass. 1168/1967);
- ritenuto tuttavia che la fissazione di
un termine ordinatorio non renda meno cogente la disposizione, dato che il
meccanismo previsto dall’art. 154 c.p.c. per la proroga rende sanzionabile
l’eventuale inerzia (che, oltre a porsi in contrasto con il principio di
ragionevole durata del processo, farebbe assumere al termine la qualità di "termine
canzonatorio", secondo una fortunata definizione dottrinale); sugli
effetti della scadenza del termine ordinatorio, Cass. 1064/2005;
- ritenuto, sotto altro profilo, che
l’ordinamento non può tollerare che una parte lasci inutilmente spirare il
termine (seppure ordinatorio) senza richiedere proroga e senza provvedere ad
attività necessarie alla prosecuzione del processo esecutivo; infatti, fermo
restando il principio dell’impulso di parte, il processo non è nella
disponibilità assoluta delle parti sia perché l’art. 484 c.p.c. attribuisce
al Giudice il compito di provvedere per condurlo ad epilogo, sia perché il
principio costituzionale di ragionevole durata del processo presidia
interessi collettivi e la sua violazione ha potenziali effetti negativi
sull’apparato giurisdizionale nel suo complesso e sul singolo Giudice tenuto
a far rispettare il principio costituzionale;
- rilevato inoltre che anche la
giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte stabilito (seppure in
fattispecie diverse) il principio secondo cui il processo esecutivo non può
rimanere indefinito (Cass. 44/1968; Cass. 2847/2005; Cass. 1531/2003);
- ritenuto che la mancata apertura del
libretto della procedura entro il termine (già prorogato) non possa essere
annoverata tra le fattispecie di inattività descritte nell’art. 630 c.p.c. e
che, perciò, non possa farsi luogo ad estinzione (in senso "tecnico") della
procedura;
- ritenuto che, invece, si sia verificata
una delle ipotesi che determinano la chiusura anticipata del processo
esecutivo (la "chiusura anticipata" – fattispecie diversa dall’estinzione,
che, invece, è tipicamente disciplinata dagli artt. 629-630-631 c.p.c. – è
riconosciuta dalla giurisprudenza di merito e, dopo la riforma del 2006, è
espressamente considerata dall’art. 187-bis disp. att. c.p.c.);
- ritenuto, conseguentemente, che debba
essere dichiarata l’improseguibilità del processo esecutivo;
- ritenuto che sia consequenziale all’improseguibilità
la liberazione del cespite pignorato dal vincolo imposto col pignoramento;
dichiara
improseguibile
il processo di esecuzione forzata N. 102/2007 R.G. Esecuzioni
ordina
al Conservatore
dei Registri Immobiliari di Reggio Emilia di procedere alla cancellazione del
pignoramento a carico dei debitori GIANFRANCO M. e DAVIDE M. e a favore del
creditore ISA B. trascritto in data 4/6/2007, R.G. 16908, R.P. n. 9736
autorizza
il ritiro dei
fascicoli.
Si comunichi
alle parti.
Reggio Emilia,
22 maggio 2009
Il Giudice
dell’Esecuzione - Dott. Giovanni Fanticini
Depositata in
Cancelleria il 22 MAGGIO 2009