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Cass., sez. lavoro, sentenza 19 dicembre 2007, n. 26803

 

 

 

LAVORO SUBORDINATO - ANTICIPO SUL TFR - ACQUISTO SIMULATO - LICENZIAMENTO

 

Massima

 

 

E' legittimo il licenziamento del dipendente che simula l’acquisto di un'autovettura per ottenere dall'azienda un anticipo sul trattamento di fine rapporto esibendo una documentazione falsa per attestare l'avvenuto acquisto

 

 

Sentenza per esteso

 

 

Svolgimento del processo

 

1. Con ricorso in via di urgenza ex art. 700 c.p.c., seguito dalla proposizione in via ordinaria della domanda giudiziale, R. L. conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli la Deutsche Bank spa per sentir dichiarare l’illegittimità del licenziamento intimatogli dalla convenuta per pretesa giusta causa. L’attore deduceva la mancata affissione del codice disciplinare, la mancanza di una specifica normativa cui far risalire l’addebito, la sproporzione della sanzione irrogata rispetto alla gravità del fatto contestato, dovuta essa sanzione ad un intento persecutorio nei suoi confronti. Previa costituzione ed opposizione della banca, il Tribunale respingeva la domanda attrice.

2. Proponeva appello il R. e ribadiva le proprie deduzioni, aggiungendo l’eccezione di nullità del procedimento di primo grado e della relativa sentenza, per non essere state trascritte nei verbali di causa le argomentazioni difensive svolte in sede di discussione orale e per essere state disattese le istanze istruttorie di parte attrice. Si costituiva la Deutsche Bank e si opponeva all’accoglimento dell’appello.

La Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado; questa, in sintesi, la motivazione della sentenza di appello:

- il codice disciplinare risulta essere stato affisso in tutte le sedi dell’impresa convenuta;

- peraltro non è necessaria tale affissione quanto le mancanze addebitate attengano alla trasgressione di “valori generalmente condivisi”;

- risulta nella specie che l’attore ha ottenuto una anticipazione di L. 43 milioni a fronte del TFR, adducendo di dover comperare un’autovettura;

- invitato a provare di avere acquistato detta autovettura, il R. ha dapprima prodotto una dichiarazione informale di tale A. F.; di fronte all’insistenza della banca onde ottenere una documentazione ufficiale, ha prodotto documentazione consistente nell’atto di vendita autenticato da notaio, con relativo sigillo: tale documentazione, ad una successiva indagine della banca, risultava falsa;

- il procedimento disciplinare si è svolto in maniera corretta: esso è iniziato nell’ottobre 1999, il R. ha fornito le giustificazioni nel marzo 2000 ed il licenziamento è stato intimato nell’aprile 2000;

- nel contesto di tale procedimento, si rileva una contestazione supplementare, consistita nell’avere il R. effettuato pressioni per bloccare un protesto;

- l’episodio inerente al falso acquisto dell’autovettura risulta grave, tale da incrinare il rapporto fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro;

- non sussiste alcuna nullità della sentenza di primo grado, dato che non è prevista la trascrizione delle argomentazioni difensive nel verbale di udienza;

- il Giudice di primo grado ha fatto buon governo dei propri poteri istruttori nel non ammettere le prove richieste, che ha ritenuto superflue ai fini del decidere, posto che la prova fornita era documentale.

3. Ha proposto ricorso per Cassazione R. L., deducendo quattro motivi. Resiste con controricorso la spa Deutsche Bank, la quale ha presentato memoria integrativa.

 

Motivi della decisione

 

4. Col primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2909 c.c., art. 324 c.p.c., L. n. 300 del 1970, art. 7, art. 2119 c.c.; nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5. Sostiene il R. che la Corte di Appello non ha dato atto del giudicato formatosi su parte della controversia, vale a dire sull’infondatezza della contestazione di addebito in data 19.1.2000, ribadita il 17.3.2000, dato che sul punto la sentenza di primo grado ha affermato essere stato citato l’episodio “ad abundantiam” e non avendo la banca proposto appello incidentale al riguardo. Trattasi del preteso intervento del R. onde evitare il protesto a carico di tale D.L..

5. Il motivo è infondato. Va evidenziato che la contestazione è unitaria e che parimenti unitario e complessivo è stato l’esame compiuto dal Giudice di primo grado. L’episodio inerente al mancato acquisto dell’autovettura ed alla produzione di documentazione notarile materialmente falsa è stato ritenuto sufficiente a giustificare il licenziamento. Il comportamento del R. in ordine al protesto è stato valutato “ad abundantiam”: non è dato quindi vedere come possa formarsi un giudicato interno su di un punto che non rappresenta un capo autonomo di decisione, ma che viene indicato a supporto della decisione della causa con motivazione “ad adundantiam”. Posto che l’episodio inerente all’acquisto dell’autovettura è stato ritenuto sufficiente ad integrare gli estremi della giusta causa, ciò non significa che il giudice abbia ritenuto senz’altro insussistente l’episodio relativo al protesto, il quale è rimasto neutro ai fini della decisione. La sentenza di primo grado è stata confermata in appello ed essa si limita a rigettare la domanda attrice.

6. Con il secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2119 c.c., L. n. 300 del 1970, art. 7, art. 1362 c.c. e ss., in particolare artt. 1372 e 1375 c.c., nonché carenza di motivazione: tutto il procedimento disciplinare si è articolato sulla violazione dell’accordo sindacale relativo all’anticipazione del TFR; il R. avrebbe posto in essere una frode in danno della banca, per avere avuto accesso ad un prestito non dovuto. Ma in realtà il R. non si è appropriato del danaro della banca, al massimo non ha restituito danaro che era già suo, trattandosi del TFR maturato. Il suo comportamento non può essere definito come contrario a norme imperative; nella lettera di licenziamento non viene più fatto riferimento alla produzione di documenti falsi, onde la relativa contestazione deve ritenersi rinunciata. La banca è in mala fede, quando trascura di valutare la disponibilità del lavoratore a restituire la somma percepita.

7. Il motivo è infondato. Esso finisce per prospettare una ricostruzione del fatto diversa e contraria a quella che il Giudice di merito ha compiuto con motivazione esauriente, immune da vizi logici o contraddizioni, talché essa si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità Costituisce invero giurisprudenza costante di questa Corte di Cassazione il principio per cui l’apprezzamento delle fonti di prova e la valutazione della giusta causa di recesso costituiscono questioni di fatto, denunciabili solo per vizio di motivazione: vedi al riguardo, “ex multis”, Cass. 2.11.2005 n. 21213, Cass. 25.2.2005 n. 3994; Cass., 8.9.2006 n. 19270, Cass. 24.7.2006 n. 16864. Il giudizio di merito ha stabilito che il lavoratore ha commesso le mancanze addebitategli (indebita percezione dell’anticipo sul TFR, esibizione di una documentazione notarile materialmente falsa a giustificazione della spesa) sufficienti ad integrare gli estremi della giusta causa; “ad abundantiam” era contestato l’intervento onde evitare un protesto.

8. Col terzo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2119 c.c., e carenza di motivazione, sotto il profilo che la Corte di Appello non ha valutato la disponibilità di esso dipendente a restituire la somma percepita, onde il fatto assume minore gravità. Più in generale, il ricorrente evidenzia la proporzione tra mancanza e sanzione.

9. Replica in punto la Deutsche Bank che la disponibilità a restituire costituisce una mera intenzione, nella specie non seguita da alcun fatto concreto.

10. Il motivo è infondato. La disponibilità a restituire non vale restituzione, la manifestazione di intenzione costituisce questione di fatto sottratta al riesame da parte della Corte di Cassazione; l’accertamento di sussistenza della giusta causa è questione di merito, non riproponibile in questa sede. Valgono le considerazioni formulate a proposito del motivo di ricorso che precede.

11. Col quarto motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 113, 115, 116 c.p.c., e carenza di motivazione, dato che il Giudice di merito non ha ammesso le prove proposte dall’attore onde dimostrare l’intentò persecutorio. Infatti il licenziamento era stato deciso sino da prima della anticipazione del TFR richiesta dall’attore ed esso era preceduto da una riduzione delle responsabilità del R..

12. Il motivo è infondato. Esso attiene al merito e costituisce potestà del giudice di merito dare ingresso alle prove proposte dalle parti se ed in quanto esse siano ritenute rilevanti ai fini del decidere. Nella specie, il Giudice di merito risulta essersi avvalso di tale facoltà, avendo ritenuto irrilevanti le prove orali dinanzi ad un’istruttoria documentale, onde la prova, anche se favorevole al lavoratore, non avrebbe potuto inficiare le

risultanze di prove scritte.

13. Il ricorso, per i suesposti motivi, deve essere rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

 

PQM

 

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente R. L. a rifondere alla controricorrente spa Deutsche Bank le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 20,00 oltre Euro tremila per onorari, più spese generali, Iva e Cpa nelle misure di legge.