Sentenza Cass Civile 08/10/2007 n. 20985
RESPONSABILITA' DA PRODOTTO DIFETTOSO - ONERE PROBABTORIO DEL PRODUTTORE - PROVA DELLA MANCATA ESISTENZA DEL DIFETTO AL MOMENTO IN CUI IL PRODOTTO E' STATO MESSO IN CIRCOLAZIONE
Massima:
Nell’ipotesi di responsabilità civile da prodotti difettosi, disciplinata dal d.
P.R. 24 maggio1988, n. 224, il primo comma dell'art. 8 del citato d.p.r. ("Il
danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione causale tra
difetto e danno ...”) va interpretato nel senso che detto danneggiato deve
provare (oltre al danno ed alla connessione causale predetti) che l'uso del
prodotto ha comportato risultati anomali rispetto alle normali aspettative e
tali da evidenziare la sussistenza di un difetto ai sensi di cui all'art. 5
D.P.R. cit.; invece il produttore deve provare (ex artt. 6 ed 8 D.P.R. cit.),
che è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il
prodotto è stato messo in circolazione.
Sentenza per esteso:
Svolgimento del processo. - Nell'impugnata decisione lo svolgimento del processo
è esposto come segue.
"Con citazione affidata alla notifica mediante servizio postale il 21 giugno
1995 D. B. conveniva avanti al Tribunale di Mantova la Mentor Corporation e la
spa Comesa per sentirle condannare in solido al risarcimento dei danni da lei
patiti per la rottura di una protesi mammaria di fabbricazione della prima e
distribuita dalla seconda.
Precisava che, sottopostasi ad intervento di mastectomia radicale per neoplasia
mammaria presso l'ospedale di Mantova, le era stata applicata, in data 1
febbraio 1992, una protesi mammaria di fabbricazione della Mentor.
Purtroppo, in data 14 maggio 1994 ella aveva notato una certa asimmetria e,
sottopostasi a visita, era stato accertato che la protesi, costituita in
sostanza da un involucro contenente soluzione salina, si era inspiegabilmente
svuotata e la soluzione si era diffusa nei tessuti circostanti. Si era imposto,
pertanto, altro intervento, praticato il 9 giugno 1994 presso l'ospedale di
Verona per la rimozione dell'involucro e il drenaggio dei tessuti, operazione
cui erano seguite altre terapie e previsione di altra operazione di alta
specializzazione e di corrispondente costo.
Lamentava gravi danni sia materiali, sia di comprensibile riverbero psichico e
precisava che la protesi rimossa era tuttora custodita "...presso il reparto di
2^ divisione chirurgia plastica presso gli istituti ospedalieri di Verona di
Borgo Trenta...".
Resisteva la Comesa spa, negando proprie responsabilità contrattuali o
extracontrattuali quanto meno per assoluto difetto dell'elemento psicologico.
Precisava, infatti, di essere stata semplice fornitrice della protesi in
questione, pervenutale dal fabbricante in confezione sterile e sigillata
destinata all'apertura e al controllo da parte del chirurgo in sede di
applicazione, così che nulla poteva a lei essere imputato, non senza considerare
la propria carenza di legittimazione passiva inammissibile essendo l'azione nei
di lei confronti nella ipotesi, qui ricorrente, che il produttore della cosa
asseritamente difettosa fosse noto. Infine contestava, difettando al riguardo
ogni prova, che la protesi avesse avuto effettivamente vizi.
Resisteva anche la Mentor osservando che la disciplina codicistica era stata
integrata dalla legge n. 224 del 1988 che aveva introdotto una particolare
figura di responsabilità extracontrattuale di tipo "oggettivo", vale a dire
svincolata dalla colpa del produttore e basata, invece, sul mero rapporto di
causalità tra il difetto del prodotto e il danno. La legge stabilisce, infatti,
che "il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo
prodotto" (art..), ma precisa che"un prodotto è difettoso quando non offre la
sicurezza che ci si può legittimamente attendere" alla luce di una serie di
fattori fra cui "...il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la
sua presentazione, le istruzioni e le avvertenze fornite.."(art.5).
Premesso ciò, sottolineava la convenuta come la protesi in questione fosse messa
in commercio corredata di dettagliate istruzioni che senza mezzi termini
ammonivano il consumatore sulle possibilità di rischio del suo impiego, sui
limiti di affidabilità, sulle controindicazioni, sulle situazioni in cui era
addirittura sconsigliato l'impiego e, in particolare, sulla possibilità,
espressamente prevista, di sgonfiamento legata ad una lunga serie di fattori
possibili e individuati, nonché ad una serie ulteriore di fattori inconoscibili.
Sottolineava anche la Mentor che non si trattava affatto di un prodotto in
libero commercio, bensì di un prodotto non reclamizzato, né offerto direttamente
al pubblico, ma fornito su espressa richiesta del medico a propria volta tenuto
ad informare il paziente di tutti i rischi e le controindicazioni di esso, così
che l'attrice doveva essere pienamente consapevole di tutto ciò nel momento in
cui aveva accettato di lasciarsi impiantare la protesi de qua, con conseguente
assenza di ogni responsabilità a carico della deducente anche alla luce del
disposto dell'articolo 10 della legge secondo cui "...il risarcimento non è
dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e
del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente sottoposto
...”.
Osservava, poi, che, sempre secondo la legge, "...la responsabilità è esclusa...se
il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo
in circolazione il prodotto...". Precisava che, prima di uscire dalla fabbrica,
ciascuna protesi viene sottoposta ad accurati controlli qualitativi e a
sterilizzazione e, in ogni caso, le informazioni allegate prevedevano ben
specifici test che il chirurgo avrebbe dovuto effettuare sulla protesi prima di
impiantarla. Orbene, se il chirurgo impiantò la protesi, ciò vuol dire che i
test avevano dato risultati soddisfacenti e, se così fu se ne trae
necessariamente che non esistevano difetti al momento della messa in
circolazione del prodotto. Se, viceversa, il giudizio implicito (di assenza di
difetti) era stato determinato dalla non corretta esecuzione dei test nonostante
le raccomandazioni di essa produttrice, di certo della cattiva riuscita
dell'impianto l'attrice non aveva titolo per dolersi nei confronti del
produttore. Inoltre, le protesi venivano consegnate vuote, essendo compito del
chirurgo provvedere al loro riempimento, al momento dell'impiego, con una
soluzione salina e secondo specifiche istruzioni fornite dalla Mentor, così che
se tutto ciò era stato fatto ne conseguiva necessariamente che la protesi era
apparsa integra al chirurgo che aveva deciso, quindi di impiantarla. Non senza
considerare che l'articolo 8 secondo comma della Legge stabilisce che "...ai
fini dell'esclusione da responsabilità prevista nell'articolo 6 lettera b, è
sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, è probabile che il
difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in
circolazione...". Contestava, infine, il nesso causale fra le voci di danno
indicate dall'attrice e l'episodio contestato, ribadendo, in ogni caso,
l'assenza di propria responsabilità.
Alla causa era riunita altra causa nel frattempo instaurata dalla Mentor nei
confronti di F. B. e dell'ospedale Carlo Poma di Mantova dai quali, nella
rispettiva qualità di chirurgo che aveva proceduto all'impianto della protesi e
di ospedale presso cui l'operazione era stata eseguita, la Mentor chiedeva
essere manlevata nell'ipotesi di accoglimento della domanda attrice.
Entrambi si erano costituiti con unico patrocinio respingendo ogni addebito.
Si procedeva a tentativo di conciliazione che non riusciva, quindi a consulenza
tecnica medica e, infine, dopo alcune deduzioni e controdeduzioni e l'assunzione
di prova testimoniale, la causa era decisa con sentenza 13 giugno 2001 che
accoglieva la domanda svolta nei confronti della Mentor e della spa Comesa,
nonché la domanda di manleva svolta da quest'ultima nei confronti della Mentor,
che condannava alle spese nei confronti di B. e dell'ospedale Carlo Poma e, in
solido con la Comesa, nei confronti dell'attrice.
Appellava la Mentor con citazione notificata il 16 ottobre 2001 e, nel
contraddittorio della B., che resisteva al gravame proponendo impugnazione
incidentale, della spa Comesa e di F. B., il quale avanzava domanda di condanna
della spa Mentor per lite temeraria e dell'ospedale Carlo Poma, la causa era
trattenuta in decisione sulle sopra trascritte conclusioni.
Con sentenza 8.1 -20.5.2003 la Corte d'Appello di Brescia decideva come segue:
"1n riforma della sentenza 13 giugno 2001 del giudice unico del Tribunale di
Mantova, respinge la domanda di D. B. e ne compensa le spese con Mentor
Corporation e spa Co.Me.Sa.. Condanna la Mentor Corporation a rifondere a F. B.
e all'ospedale Carlo Poma di Mantova le spese dei due gradi liquidate in
complessivi € 3,000,00 quanto al primo ed € 3.500,00 quanto al presente”.
Contro questa decisione ha proposto ricorso per tassazione D. B..
Ha resistito con controricorso la Mentor Corporation.
D. B. ha depositato memoria.
Motivi della decisione. - Con il primo motivo di ricorso D. B. denuncia
"Violazione e falsa applicazione della norma di diritto in relazione all'art.
360 n. 3 c.p.c. violazione dpr 224/88 e agli artt. 1490-1494-2043 c.c."
esponendo varie dog1ianze; le prime di queste vanno riassunte come segue.
Accogliendo in toto le tesi difensive dell'appellante Mentor Corporation il
Giudice dell'Appello, omettendo qualsiasi considerazione sulle opposte tesi
difensive dell'appellata B., ha violato il fondamento della normativa posta a
tutela del consumatore, stravolgendone, con un ragionamento incompleto,
incoerente ed illogico, lo spirito e il contenuto. Orbene in base al d.p.r. 24
maggio 1988 n. 224 il produttore è responsabile per i danni causati da difetti
dei suoi prodotti. Il giudice d'appello ha ritenuto che dopo due anni e quattro
mesi (lasso temporale assolutamente inaccettabile) dalla installazione lo
svuotamento della protesi non concreta difetto quanto piuttosto manifestazione
della possibile esistenza di un difetto. L'onere della prova dell'assenza di
difetti incombe in ogni caso sul produttore non sul consumatore come ha
erroneamente ritenuto, stravolgendo lo spirito della norma, il Giudice d'Appello
("incombeva all'attrice dimostrare:. . . il difetto e il nesso causale tra
questo e il danno"; v. a pag. 10 sentenza Corte D'Appello) né può essere
soppressa o limitata la responsabilità del produttore con clausole esonerative o
limitative della responsabilità come erroneamente ritenuto dallo stesso giudice.
Il tribunale di Mantova, correttamente e conformemente allo spirito della norma,
con sentenza 597/01 ha sottolineato che "il fatto che il produttore non
garantisca la durata illimitata della protesi non può portare ad escludere la
sua responsabilità in tutti quei casi in cui la protesi ha avuto una durata
tanto limitata nel tempo (nella fattispecie poco più di due anni) da deludere le
aspettative, anche le più pessimistiche, di un paziente che decide di sottoporsi
ad un intervento chirurgico". L'art. 12 del DPR 224/88 stabilisce il divieto
assoluto di clausole di esonero della responsabilità.. Nel caso in esame, dalla
copiosa documentazione prodotta in atti dalla dr.ssa B. relativa al contenzioso
dei consumatori portatori di protesi di produzione Mentor Corporation in essere
negli USA, ingiustificatamente trascurata dal giudice d'appello, appare più che
evidente la responsabilità del produttore per quella tipologia di protesi. La
Mentor Corporation non ha superato l'onere della prova dell'assenza di difetti,
né ha superato il principio del neminem laedere che implica l'onere di vigilare
affinché i beni non presentino difetti di sicurezza tali da arrecare danno alle
persone.
Il primo punto essenziale affrontato dalla parte ricorrente riguarda dunque il
sopra citato onere della prova.
La Corte d'Appello basa il suo assunto sul seguente rilievo:
“. . . Pur se il d.p.r. 24 maggio 1988 n.224 ha reso più accessibile la tutela
extracontrattuale avendo sollevato il danneggiato dall'onere di dimostrare la
colpa del produttore, per altro verso ha ribadito la necessità che egli dimostri
"...il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno..."(art.
8). Che nella specie danno vi sia stato, a parte le distinzioni proposte
dall'odierna appellante fra conseguenze dirette dello svuotamento e affezioni
meglio ricollegabili alla morbilità pregressa, è, sostanzialmente, fuori
discussione. Ciò che incombeva all'attrice dimostrare erano quindi gli altri due
requisiti, vale a dire il difetto e il nesso causale fra questo e il danno
....”.
Da tale brano e dal contesto della motivazione si evince: che secondo detta
Corte il danneggiato ha l'onere di provare tra l'altro che il produttore ha
messo in circolazione un prodotto con il difetto che ha cagionato il danno.
Se ci si limita a considerare il primo comma dell'art. 8 cit. (avente il
contenuto citato nella sentenza) tale tesi interpretativa può apparire a prima
vista fondata.
Ma la questione va in realtà affrontata considerando il complesso di norme in
questione.
In particolare il secondo comma di detto art. 8 recita: "... Il produttore deve
provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni
dell'art. 6. ai fini dell'esclusione da responsabilità prevista nell'art. 6,
lettera b), è sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, è
probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è
stato messo in circolazione.".
L'articolo 6 ("Esclusione della responsabilità") citato da detta norma
stabilisce quanto segue: "1. La responsabilità e esclusa: a) se il produttore
non ha messo il prodotto in circolazione; b) se il difetto che ha cagionato il
danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in
circolazione....".
La circostanza che il legislatore abbia incluso nell'onere probatorio a carico
del produttore la circostanza di cui al punto b) ora citato, e cioè abbia
previsto che sia detto produttore a dover provare che "... Il difetto che ha
cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in
circolazione....", rende impossibile sostenere che un onere siffatto gravi sul
danneggiato. In altri termini esclude che il danneggiato debba dimostrare la
sussistenza del difetto fin dal momento in cui il produttore ha messo il
prodotto in circolazione.
A questo punto l'unica interpretazione logicamente possibile e coerente con la
ratio del D.P.R. in esame (chiaramente volta ad assicurare una maggiore tutela
del danneggiato) consiste nell'interpretare il primo coma dell'art. 8 cit. (art.
8. Prova 1. "Il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione
causale tra difetto e danno ...") nel senso che detto danneggiato deve
dimostrare (oltre al danno ed alla connessione causale predetta) che l'uso del
prodotto ha comportato risultati anomali rispetto alle normali aspettative; e
cioè ha l'onere di provare (secondo le specifiche previsioni del legislatore
contenute nell'art. 5: "... Art. 5. Prodotto difettoso. 1. Un prodotto è
difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere
tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: ...") che il prodotto (durante
detto uso) si è dimostrato "... Difettoso ..." non offrendo "... La sicurezza
che ci si ..." poteva "... Legittimamente attendere tenuto conto di tutte le
circostanze ..." di cui al prosieguo dell'art. 5 cit.
Una volta che il danneggiato ha dimostrato che il prodotto ha evidenziato il
difetto durante l'uso, che ha subito un danno e che quest'ultimo è in
connessione causale con detto difetto, è il produttore che ha l'onere di provare
che quest'ultimo (il difetto riscontrato) non esisteva quando ha posto il
prodotto in circolazione.
Nella fattispecie in esame D. B. aveva dunque l'onere di dimostrare che nel
corso dell'uso (entro un congruo periodo di tempo dall'impianto) la protesi
aveva manifestato il difetto (si era vuotata), che vi era stato un danno e che
sussisteva il suddetto nesso eziologico.
La Mentor Corporation doveva a questo punto adempiere l'onere probatorio
previsto dall'art. 6 ed 8 cit. dimostrando, in particolare, che era probabile
che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto era stato
emesso in circolazione (in altre parole la problematica dei traumatismi dopo
l'impianto rientrava - in linea generale - nell'ambito dell'onere probatorio
incombente su detta società).
In conclusione va enunciato il seguente principio di diritto: "il primo comma
dell'art. 8 del D. P. R. 24 maggio 1988, n. 224 ("Il danneggiato deve provare il
danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno ...”) va
interpretato nel senso che detto danneggiato deve provare (oltre al danno ed
alla connessione causale predetti) che l'uso del prodotto ha comportato
risultati anomali rispetto alle normali aspettative e tali da evidenziare la
sussistenza di un difetto ai sensi di cui all'art. 5 D.P.R. cit.; invece il
produttore deve provare (ex artt. 6 ed 8 D.P.R. cit.), che è probabile che il
difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato emesso in
circolazione.".
La corte di merito non ha applicato tale principio di diritto.
L'impugnata sentenza va dunque cassata.
Le ulteriori doglianze debbono ritenersi assorbite (e potranno essere riproposte
nel giudizio di rinvio) in quanto tutte le risultanze probatorie dovranno essere
riprese in esame dal Giudici del rinvio alla luce del principio ora enunciato
(tenendo peraltro anche presente l'art. 12. Clausole di esonero da
responsabilità: "1. È nullo qualsiasi patto che escluda o limiti
preventivamente, nei confronti del danneggiato, la responsabilità prevista dal
presente decreto”, articolo la cui applicazione è giustamente invocata dal
ricorrente nell'ambito di argomentazioni strettamente connesse con la censura -
sopra accolta - circa l'onere probatorio in questione).
I1 Giudice del rinvio va individuato nella medesima Cotte di Appello di Brescia
in diversa composizione.
A detto Giudice va rimessa anche la decisione sulle spese del giudizio di c