Sentenza Tribunale di Reggio Emilia n. 217/07
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA: ACQUISTO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI (WORLDCOM) – OTTEMPERANZA DELL’INTERMEDIARIO AGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE
Sentenza per esteso:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sezione Fallimentare
composto dai Magistrati :
dott. Francesco Parisoli - Presidente relatore
dott. Stefano Scati - Giudice
dott. Luciano Varotti - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4313 del Ruolo Generale dell’anno 2006, promossa da
XX, con domicilio eletto in Reggio Emilia, presso lo studio dell’avv. Raffaella Pellini, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Canepa del Foro di Genova come da delega a margine dell’atto introduttivo
- attore -
contro
finecobank S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio eletto in Reggio Emilia, presso lo studio dell’avv. Enrico Corradini, che la rappresenta e difende insieme agli avv.ti Luca Zitiello e Benedetta Musco Carbonara del Foro di Milano come da delega a margine della comparsa di costituzione e risposta
- convenuta -
IN PUNTO A: intermediazione finanziaria
Assegnata a decisione all’udienza collegiale del 10 dicembre 2007, sulle seguenti
CONCLUSIONI
di parte attrice, "Piaccia al Tribunale di Reggio Emilia, ogni contraria istanza, domanda, pretesa, eccezione e contestazione respinta e disattesa, ritenuta la propria competenza, in via principale, e quindi in via gradualmente subordinata:
1) accertare e dichiarare la nullità ex art. 1418 cod. civ. per contrarietà alle norme imperative, sopra meglio evidenziate, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.) anche in considerazione del relativo regolamento di attuazione adottato con delibera CONSOB n. 11522 del 1° luglio 1988, nonché in considerazione della comunicazione CONSOB DI/30396 del 21 aprile 2000 e/o per contrarietà alle ulteriori e/o diverse norme meglio ritenute dei contratti di vendita conclusi dal signor XX con la Banca Fineco S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Durante n. 11, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, del 22 marzo 2002 e 8 aprile 2002 aventi ad oggetto titoli ‘Worldcom’ meglio in atti specificati per un controvalore complessivo di euro 37.912,71; per l’effetto condannare la medesima Banca Fineco S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Durante n. 11, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Signor XX dell’importo di complessivi euro 37.912,71, pari all’importo investito, oltre rivalutazione e interessi nella misura legale;
2) in via subordinata, annullare i contratti di vendita conclusi dal Signor XX con la Banca Fineco S.p.A. in data 22 marzo 2002 e 8 aprile 2002 aventi ad oggetto titoli ‘Worldcom’ meglio in atti specificati per un controvalore complessivo di euro 37.912,71, per vizio del consenso ai sensi e per gli effetti degli artt. 1427 e seguenti cod. civ.; per l’effetto condannare la medesima Banca Fineco S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Durante n. 11, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Signor XX dell’importo di complessivi euro 37.912,71, pari all’importo investito, oltre rivalutazione e interessi nella misura legale;
3) in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare, ex art. 1453 cod. civ., la risoluzione dei contratti conclusi dal Signor XX con la Banca Fineco S.p.A. in data 22 marzo 2002 e 8 aprile 2002 aventi ad oggetto titoli ‘Worldcom’ meglio in atti specificati per un controvalore complessivo di euro 37.912,71, per grave inadempimento meglio in atti specificato della Banca Fineco S.p.A., con ogni conseguente statuizione, e con condanna della Banca Fineco S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Durante n. 11, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Signor XX dell’importo quantificato allo stato (salvo richiedere eventuali ulteriori danni in separata sede) nella sopra indicata somma corrispondente al complessivo importo dei predetti investimenti per cui è causa, pari ad euro 37.912,71, a titolo di risarcimento dei danni, oltre ad interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria;
4) in via di ulteriore subordine, accertare la responsabilità precontrattuale ex artt. 1337, 1338, 1440 e 2043 della Banca Fineco S.p.A., relativamente ai contratti conclusi dal Signor XX con la Banca Fineco S.p.A. in data 22 marzo 2002 e 8 aprile 2002 aventi ad oggetto titoli ‘Worldcom’ meglio in atti specificati per un controvalore complessivo di euro 37.912,71, in considerazione dei rilievi in fatto e in diritto meglio esposti in atti, e, per l’effetto condannare la Banca Fineco S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Durante n. 11, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Signor XX dell’importo quantificato allo stato (salvo richiedere eventuali ulteriori danni in separata sede) nella sopra indicata somma corrispondente al complessivo importo dei predetti investimenti per cui è causa, pari ad euro 37.912,71, a titolo di risarcimento dei danni, oltre ad interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio"
di parte convenuta, "Nel merito
In Via Principale
- respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte nei precedenti scritti difensivi;
In Via Subordinata
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risoluzione delle operazioni di acquisto delle Obbligazioni Worldcom eseguite in data 22 marzo 2002 e 8 aprile 2002, e di conseguente condanna della Banca alla restituzione delle somme versate dall’attore per l’acquisto dei predetti titoli, dichiarare l’obbligo del cliente e per l’effetto condannare il medesimo alla restituzione, a favore della Banca, di tutte le somme dallo stesso incassate in virtù dei predetti investimenti, pari ad euro 10.725,90, oltre interessi, quale effetto della pronuncia di risoluzione, e dunque compensare detta somma con quanto dovuto dalla Banca al cliente;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento ex adverso formulata, escludere il risarcimento o limitarlo per le ragioni esposte in narrativa, anche in considerazione della somma di euro 10.725,90 incassata dal cliente in virtù degli investimenti contestati.
Con vittoria di spese, competenze, onorari, IVA e CPA"
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 24 giugno 2006, XX conveniva in giudizio FINECO BANK S.p.A. e riferiva di avere acquistato, tramite quest’ultima, in data 22 marzo 2002 e 8 aprile 2002 titoli obbligazionari WORLDCOM per un controvalore di complessivi euro 37.912,71; nonostante le informazioni sui titoli, messe a disposizione dalla banca nell’apposito sito internet, fossero favorevoli, tenuto conto del rating assegnato dal mercato, a distanza di circa due mesi, e più esattamente il 26 giugno 2002, la società emittente era stata dichiarata fallita dall’autorità giudiziaria statunitense; l’attore, dunque, lamentava che la banca non aveva ottemperato agli obblighi di assumere informazioni in ordine alle caratteristiche e alla natura dei titoli da lui acquistati e comunque aveva omesso di informarlo sulla reale, ed elevata, rischiosità dei titoli stessi; sosteneva, inoltre, che, avendo egli rifiutato, in occasione della conclusione del contratto di investimento, di fornire informazioni in ordine alla propria situazione finanziaria e alla propria propensione al rischio, la banca convenuta, sia per espressa previsione contrattuale, sia per disposto di legge, avrebbe dovuto considerarlo come investitore a basso profilo di rischio, con la conseguenza che l’investimento da lui richiesto doveva essere ritenuto non adeguato per tipologia e oggetto, e anche per dimensioni, alla luce dell’importo investito, e la banca avrebbe dovuto astenersi dal dare corso agli ordini o, comunque, avrebbe dovuto avvisarlo della relativa inadeguatezza; l’attore chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare la risoluzione ex art. 1453 c.c. dei contratti conclusi con Banca Fineco S.p.A. in occasione dell’acquisto delle obbligazioni WORLDCOM e di condannare la convenuta al risarcimento dei danni quantificati in somma pari al complessivo importo degli investimenti; in subordine chiedeva di accertare la responsabilità precontrattuale della banca, ai sensi degli artt. 1337, 1338, 1440 e 2043 c.c., e di condannarla al risarcimento dei danni, pure quantificati nel medesimo importo.
FINECOBANK S.p.A. si costituiva in giudizio e chiedeva rigettarsi la domanda proposta dall’attore, perché infondata in fatto e in diritto; in subordine, per l’eventualità di un accoglimento della domanda stessa, chiedeva che il XX venisse condannato a restituire tutte le somme incassate per effetto dei due investimenti, pari ad euro 10.725,90, quale effetto della pronuncia di risoluzione, con la conseguente compensazione di quanto a lui dovuto da essa convenuta, e che, comunque, il risarcimento fosse escluso o limitato, anche alla luce delle somme già incassate dal cliente.
Dopo rituale scambio di memorie, veniva depositata istanza di fissazione di udienza da parte della convenuta e, in difetto di specifiche istanze istruttorie, la causa era rimessa al collegio, per la decisione, sulle conclusioni di cui in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve rilevarsi, in accoglimento della eccezione sollevata sul punto da parte convenuta con la memoria conclusionale depositata il 4 dicembre 2007, la inammissibilità delle domande di nullità ex art. 1418 c.c. degli ordini di acquisto delle obbligazioni WORLDCOM per cui è causa per violazione delle norme imperative in materia di intermediazione finanziaria e di annullamento dei medesimi ordini di acquisto per vizio del consenso ex art. 1427 c.c.
Trattasi, invero, di domande che l’attore ha proposto, per la prima volta, con la nota di precisazione delle conclusioni ex art. 10 D. Lgs. 5/03 e che, tenuto conto della diversità sia della causa petendi che del petitum, presentano caratteri di novità rispetto alla domanda di risoluzione proposta con l’atto introduttivo.
Sempre in via preliminare, il collegio osserva che non possono invece essere condivise le argomentazioni difensive della convenuta in ordine alla necessità di rigettare le domande proposte dal XX senza neppure procedere all’esame del merito, in quanto il rimedio della risoluzione dovrebbe ritenersi applicabile unicamente ai contratti e non agli atti meramente esecutivi del medesimo (qualificato come contratto di mandato), quali sono gli ordini di borsa impartiti dal cliente nell’ambito del servizio di negoziazione.
Invero, se anche si vuole ricostruire la fattispecie concreta nell’ambito della figura del mandato o della commissione, come sostenuto dalla convenuta, di guisa che i singoli ordini del cliente all’intermediario costituirebbero meri atti esecutivi, unilaterali, del contratto c.d. quadro, deve riconoscersi che l’obbligo di diligenza gravante sul mandatario in ordine alla esecuzione dell’incarico ricevuto assume, nel rapporto contrattuale in esame, una particolare conformazione derivante dalla presenza di norme legislative e regolamentari che si inseriscono, con forza cogente, nella disciplina che le parti hanno inteso dare allo svolgimento del rapporto. Come altri hanno osservato sul punto, gli obblighi di comportamento di cui all’art. 21 del D. Lgs. n. 58/98 (c.d. T.U.F.) o agli artt. da 26 a 29 del Regolamento CONSOB 11522/98 contrassegnano lo svolgimento del rapporto gestorio e pongono a carico dell’intermediario diversi obblighi di condotta che devono essere assolti nell’esecuzione dell’incarico e dunque anche in occasione della ricezione e successiva esecuzione dei singoli ordini di investimento o disinvestimento ricevuti dal cliente. Del resto, l’art. 28 del Regolamento 11528 prevede l’obbligo dell’intermediario di fornire all’investitore dettagliate informazioni non soltanto al momento della conclusione del contratto, ma anche in occasione delle singole operazioni di investimento o disinvestimento, ossia in occasione degli ordini che gli vengono di volta in volta impartiti dal cliente.
Per altro profilo, poi, deve rammentarsi che la domanda giudiziale deve essere rettamente interpretata dal giudice e, nel caso in esame, non può esservi dubbio che parte attrice abbia inteso dedurre in giudizio un inadempimento della convenuta ai predetti obblighi quale fatto illecito generatore di un danno di cui ha chiesto il risarcimento.
A prescindere, dunque, dalla fondatezza, o meno, della domanda di risoluzione dei singoli ordini di acquisto, l’esame del merito si impone quantomeno al fine di valutare la pretesa risarcitoria avanzata in giudizio dall’attore.
Con un primo ordine di deduzioni, il XX lamenta la violazione da parte della banca convenuta dell’obbligo di informativa posto a suo carico dall’art. 26 (e dall’art. 28) del Regolamento CONSOB 11522/98, in attuazione peraltro di quanto previsto dall’art. 21 lett. a) - in tema d diligenza, correttezza e trasparenza dell’intermediario finanziario - e lett. b) T.U.F. in tema di acquisizione delle informazioni necessarie affinché il cliente esegua un investimento consapevole.
Ad avviso dell’attore, invero, il fatto, pacifico, che la società emittente dei titoli in questioni venne dichiarata fallita a distanza di circa due mesi dal loro acquisto, nonostante le previsioni del mercato fossero di segno opposto (quantomeno nel periodo marzo - aprile 2002, allorché il XX emise i due ordini di acquisto delle obbligazioni) dimostra la negligenza dell’intermediario, il quale non aveva acquisito gli elementi funzionali alla effettiva e approfondita valutazione dei prodotti finanziari oppure, in alternativa, aveva acquisito una siffatta conoscenza e l’aveva taciuta all’investitore; sempre secondo l’attore, poi, l’obbligo che la normativa di settore poneva a carico dell’intermediario non poteva ritenersi assolto con la mera consegna dei documenti sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, essendo preciso obbligo della banca fornire al cliente tutte le adeguate informazioni sulla natura e sulla rischiosità dei prodotti finanziari in occasione di ciascun singola operazione di investimento o disinvestimento.
L’attore ha dedotto, sempre a sostegno della censura in esame, che l’obbligo di informazione dell’intermediario non poteva esaurirsi al momento della esecuzione della singola operazione, ma permaneva anche nel periodo successivo, dovendo l’intermediario – in adempimento di quanto previsto dall’art. 21 lett. b) del T.U.F., dall’art. 28 del Regolamento CONSOB 11522 e in termini generali dal principio di buna fede enunciato negli artt. 1175 e 1375 c.c. – informare il cliente sull’andamento del titolo.
Il XX ha poi lamentato la inadeguatezza dell’investimento e la conseguente violazione, da parte della convenuta, dell’obbligo di astenersi come previsto dall’art. 29 del Regolamento CONSOB 11522. Ha sostenuto, in proposito, che, avendo egli rifiutato di fornire alla banca, al momento della conclusione del contratto quadro, le dovute informazioni sulla sua situazione finanziaria, sui propri obiettivi di investimento e sulla sua propensione al rischio, il suo profilo di rischio avrebbe dovuto essere individuato nel livello minimo e di conseguenza le sue scelte di investimento avrebbero dovuto essere orientate verso investimenti provvisti di rischio minimo, orientati ad una conservazione del capitale, senza alcun intento di ordine speculativo. L’art. 14 del contratto quadro 29 novembre 2001 prevedeva espressamente che, in caso di rifiuto del cliente di fornire informazioni sulla sua propensione al rischio e sulla sua situazione finanziaria, la banca avrebbe dovuto basare la sua valutazione "su un profilo standard corrispondente al livello minimo previsto per ogni parametro". L’art. 29 del citato Regolamento 11522 della CONSOB dispone che al fine di valutare l’adeguatezza della operazione gli intermediari devono tener conto delle informazioni acquisite dagli investitori e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati, come chiarito dalla stessa CONSOB con la comunicazione DI/30396 del 21 aprile 2000. In occasione dell’acquisto della "New Card Fineco" esso attore aveva fornito le informazioni sulla propria attività di dipendente, in qualità di impiegato, e sul reddito annuale netto, variabile da euro 20.000 ad euro 25.000,00, che certamente dovevano indurre la banca ad inquadrarlo nel medesimo profilo standard già stabilito in contratto. I titoli, in questione, al contrario presentavano, per le riferite ragioni, un livello elevatissimo di rischio e rendevano perciò del tutto inadeguato l’investimento, per tipologia e oggetto. L’inadeguatezza dei due investimenti è stata altresì dedotta in ordine alla dimensione dell’investimento, per l’ingente importo investito, irragionevolmente indirizzato verso un unico titolo.
Trattasi, peraltro, di doglianze che il collegio non ritiene di condividere.
Conviene anzitutto rammentare che l’art. 28 del Regolamento CONSOB 11522/98 – in attuazione del più generale obbligo di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell’interesse dei clienti e della integrità del mercato – pone a carico dell’intermediario due distinti obblighi di comportamento, in tema di informazioni da fornire agli investitori: prima della stipulazione del contratto di gestione o di consulenza in materia di investimenti e dell’inizio dei servizi di investimento, gli intermediari devono chiedere al cliente notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio [1° comma, lett. a)]; devono inoltre consegnare all’investitore il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari conforme al modello allegato 3 al Regolamento medesimo [1° comma lett. b)].
In occasione, poi, delle singole operazioni o nel corso del servizio di gestione, gli intermediari devono fornire all’investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per consentire al cliente di eseguire consapevoli scelte di investimento i disinvestimento.
Nel caso di specie, non è controverso l’adempimento da parte di FINECOBANK S.p.A. del primo dei suddetti obblighi informativi, di contenuto generale.
E’ pacifico – e in ogni caso documentato (v. doc. 1 e 2 di parte convenuta) – che, al momento della conclusione del contratto quadro in data 19 novembre 2001, all’attore vennero richieste, "secondo quanto previsto dalla vigente normativa", le notizie sulla sua situazione finanziaria, sulla sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, sui suoi obiettivi di investimento e sulla sua propensione al rischio, ottenendo specifico rifiuto di fornirle, e venne pure consegnato il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, come riconosciuto dallo stesso attore nel corpo del medesimo documento contrattuale.
In ordine al secondo obbligo di comportamento gravante sulla convenuta al momento della negoziazione dei titoli WORLDCOM, è altrettanto pacifico, in fatto (come dichiarato dallo stesso attore e comprovato dai doc. 5 e 5 bis da lui prodotti in giudizio), che FINECOBANK S.p.A. aveva messo a disposizione dei clienti, per via telematica, diverse informazioni concernenti la natura dei titoli, la loro valutazione di mercato e le caratteristiche della società emittente. Come riferito dal XX, dunque, egli stesso apprese che il rating BBB+ assegnato da una delle più note agenzie del settore consentiva di collocare i titoli nella categoria Investment Grade, ossia titoli obbligazionari caratterizzati da un rating elevato, valutati come titoli "poco rischiosi" e perciò privi di alto rendimento; che il segno grafico *- o *+ significava una revisione al rialzo o al ribasso; che la società emittente, in quel momento risalente al marzo – aprile 2002, era il secondo operatore al mondo per traffico voce ed il primo nel servizio di trasmissione dati, con 77 mila dipendenti distribuiti in 110 paesi ed un fatturato di quasi 40 miliardi di dollari.
Dalla rassegna stampa di cui al doc. 14 di parte convenuta, poi, è emerso che il dissesto della società WORLDCOM ed il conseguente crollo del titolo dipese dall’annuncio al mercato – e, del resto, il fatto è ormai noto – della commissione di pesanti falsi in bilancio commessi dagli amministratori al fine di coprire perdite massicce.
Già si è rilevato come l’art. 28 del Regolamento CONSOB 11522 faccia carico all’intermediario di fornire all’investitore informazioni adeguate che gli consentano di eseguire scelte consapevoli; l’art. 26, lett. e), dello stesso Regolamento, richiamato dall’attore, obbliga gli intermediari ad acquisire una conoscenza degli strumenti finanziari "adeguata al tipo di prestazione da fornire".
In considerazione dei fatti esposti, dunque, non può ritenersi che la convenuta avesse violato gli obblighi imposti da tali norme.
Vertendosi in tema di servizio di negoziazione, se non di mera ricezione e trasmissione di ordini, non poteva certamente esigersi dall’intermediario una condotta che andasse oltre l’acquisizione delle informazioni offerte dal mercato per giungere al punto di eseguire una approfondita analisi dei bilanci della società emittente, così come preteso da parte attrice. E’ dubbio che una tale condotta possa essere pretesa dall’intermediario nell’adempimento di servizi (accessori) di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari o nell’ambito del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento, posto che è lo stesso mercato mobiliare che pone a disposizione dei suoi operatori un siffatto genere di valutazioni e di analisi attraverso soggetti dotati di specifica competenza, sicché all’intermediario fa carico l’obbligo di conoscere, raccogliere, confrontare e comunicare siffatte notizie; è certo, però, ad avviso del collegio, che identica condotta non possa esigersi nell’ambito del servizio di che trattasi, quando la operazione riguarda singoli ordini di acquisto, la cui ricezione è diretta a funzionari di banca provvisti di conoscenze limitate alle informazioni rinvenibili sul mercato o quando l’ordine stesso, come accaduto nel caso di specie, viene inoltrato per via telematica.
Sul piano del diritto positivo, va ricordato che il menzionato art. 26 del Regolamento 11522 impone all’intermediario di acquisire la conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi o dei prodotti diversi dai servizi di investimento da essi offerti e l’art. 28 richiama l’obbligo di informazione sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni delle specifiche operazioni o dei servizi. Le due norme, dunque, non menzionano in alcun modo un più ampio e diverso obbligo di informativa che postuli l’onere dell’intermediario di oltrepassare la rete, pur ampia, delle informazioni disponibili sul mercato.
Si rammenta, poi, a conferma di siffatta interpretazione del dato normativo, che l’art. 19 della Direttiva 2004/39 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 prevede che l’intermediario possa essere esonerato da obblighi informativi di sorta, quando prestano servizi che consistono unicamente nella esecuzione e/o ricezione e trasmissione di ordini del cliente ed il servizio è prestato a iniziativa del cliente medesimo.
Del resto, anche a voler trascurare o a non voler condividere tali considerazioni, le peculiari circostanze che portarono alla perdita di valore delle obbligazioni WORLDCOM sul mercato rendono oltremodo evidente come un esame diretto ed approfondito dei bilanci della società emittente da parte della odierna convenuta non avrebbe certamente consentito di formulare prognosi sul futuro della società diverse da quelle già espresse dalle agenzie di rating. Il default del titolo derivò dalla comunicazione, proveniente dalla stessa società emittente, di frodi in bilancio (per quasi quattro miliardi di dollari), ossia di falsificazioni dei dati contabili, finalizzate a celare la realtà patrimoniale dell’ente e che fino a quel momento erano state idonee a trarre in inganno gli operatori economici. Non si vede, pertanto, perché la sola FINECOBANK S.p.A. avrebbe dovuto scoprire la frode anticipatamente, né del resto l’attore spiega come ciò sarebbe potuto accadere.
Quanto testé detto assume rilevanza, in punto di fatto, anche in ordine alla violazione da parte della convenuta del preteso obbligo di tenere informato l’investitore sull’andamento dei titoli da lui acquistati ed il cui adempimento, nel caso di specie, gli avrebbe consentito di apprendere la elevata rischiosità del titolo e di evitare il pregiudizio subito.
Invero, se anche la convenuta avesse seguito il corso del titolo sul mercato, non avrebbe certamente potuto rilevare la esistenza di una sopravvenuta situazione di particolare rischio, atteso che, come riferito, la previsione era di un rialzo delle quotazioni e il dissesto di WORLDCOM si manifestò in modo improvviso ed oggettivamente imprevedibile, come dimostrato in termini inequivocabili dal crollo improvviso di tutte le Borse internazionali.
In diritto, peraltro, il collegio condivide l’orientamento di merito, richiamato dalla convenuta, secondo cui nel caso di specie non vi era obbligo alcuno, da parte dell’intermediario, di tenere informato l’attore sull’andamento dei titoli da lui acquistati.
Un tale obbligo non può derivarsi dalla specifica normativa degli intermediari finanziari poiché l’art. 28 del regolamento CONSOB 11522 stabilisce che gli intermediari devono informare l’investitore del calo di rendimento dei suoi investimenti soltanto in caso di servizio di gestione – quando le perdite, effettive o potenziali, siano pari o superiori al 30% del controvalore totale del patrimonio investito – oppure nel caso di operazioni in strumenti derivati disposte per finalità diverse da quelle di copertura e sempre che la perdita, effettiva o potenziale, sia pari o superiore al controvalore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l’esecuzione delle operazioni.
Ma, a parere del collegio, l’obbligo non può neppure ricavarsi, in termini più generali, dall’art. 21, lett. b), T.U.F., e dai principi generale di correttezza e di buona fede nella esecuzione del contratto, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. Come da altri già osservato, l’adempimento di tali obblighi non può giungere fino ad imporre ad una delle parti obblighi che appartengono a contratti diversi da quello voluto dagli stessi contraenti. Ora, il dovere preteso dall’attore nei confronti della convenuta, di informarsi sul corso dei titoli dopo il loro acquisto e di avvisare il cliente di eventuali ribassi, postula il dovere dell’intermediario di agire al fine di evitare perdite al cliente medesimo, ossia un obbligo che non attiene al servizio di negoziazione o di ricezione e trasmissione di ordini, ma caratterizza fattispecie contrattuali diverse, più complesse, quali la gestione di patrimonio o la consulenza e assistenza in materia di investimenti in strumenti finanziari, e diversamente remunerate. In generale deve rammentarsi come i servizi di investimento – quali definiti dall’art. 1 del T.U.F. – possono suddividersi in base alla tipologia del rapporto che si instaura con il cliente e che può essere di scambio o di collaborazione.
Nei rapporti di scambio, quale la negoziazione, l’investitore si trova a trattare con un intermediario che riveste il ruolo di acquirente o di venditore degli strumenti finanziari da lui richiesti, sicché il rapporto resta esaurito con l’acquisto o la vendita e il pagamento del compenso oggetto dello scambio. Il rapporto di collaborazione si instaura, invece, in seguito ad un potere gestorio più o meno ampio all’intermediario che comporta margini di discrezionalità a carico di quest’ultimo e doveri informativi ad esso correlati.
Né pare risolutivo il richiamo alla previsione del cit. art. 21 lett. b) T.U.F., là dove dispone che gli intermediari debbono operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati. Come da altri osservato, ad avviso del collegio, correttamente, la norma contiene una previsione del tutto generica che può ritenersi soddisfatta con il semplice obbligo dell’intermediario di dare adeguata informazione al cliente al momento dell’operazione e non anche dopo la sua esecuzione; in ogni caso, la norma di legge ha trovato specifica disciplina nella già menzionata disposizione attuativa di cui all’art. 28, 3° e 4° comma, Regolamento CONSOB 11522 che limita a determinati servizi il dovere dell’intermediario di tenere informato il cliente sullo svolgimento del rapporto.
Una volta riconosciuto, peraltro, che FINECOBANK S.p.A. non poteva essere in grado di conoscere l’effettivo grado di rischio connesso alle obbligazioni acquistate dal XX e che, per contro, le informazioni comunicate al cliente erano allora le uniche a disposizione dell’intermediario, resta priva di fondamento anche la ulteriore censura mossa dall’attore alla banca in ordine alla inadeguatezza dell’investimento.
Come già riferito il XX ha sostenuto che, per effetto di specifica pattuizione (art. 14 del contratto 19 novembre 2001), il proprio rifiuto di fornire notizie sulla sua esperienza in materia di strumenti finanziari, sulla sua situazione finanziaria e sulla sua propensione al rischio comportava il dovere della banca, tenuta comunque a valutare l’adeguatezza delle operazioni dei clienti, di basare le proprie valutazioni su un profilo di adeguatezza standard, corrispondente al livello minimo previsto per ogni parametro. La banca sarebbe dovuta pervenire alla medesima, ex art. 29, 2° comma, Regolamento CONSOB 11522, tenuto conto delle uniche informazioni rese dal cliente, alla data delle operazioni, che riflettevano un reddito annuo modesto e una professione, di impiegato, incompatibile con operazioni speculative. La convenuta, di conseguenza, ai fini della valutazione di adeguatezza delle singole operazioni, avrebbe dovuto considerare l’attore come un modesto risparmiatore, ossia un soggetto privo di esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, con una bassa propensione al rischio e un’alta propensione al risparmio.
Anche a voler trascurare la pur significativa circostanza che lo stesso XX aveva di fatto smentito il parametro di investitore sopra descritto, poiché dalla conclusione del contratto e nel breve volgere di quattro mesi aveva eseguito diversi investimenti in titoli azionari, tutti ad elevato rischio (cfr. doc. 6 di parte convenuta), deve però riconoscersi che, sempre nel momento in cui l’attore emise gli ordini di acquisto, i titoli obbligazionari di WORLDCOM non potevano ritenersi inadeguati al profilo di investitore rivendicato dall’attore medesimo, poiché si trattava di titoli di debito compresi nella categoria investimento e ancora "provvisti di capacità sufficiente di pagamento degli interessi e del capitale" (v. doc. 13 di parte convenuta: La scala dei rating di STANDARD & POOR’S) e il tipo di investimento appariva senz’altro meno rischioso di quelli fino ad allora richiesti, di sua iniziativa, dal medesimo cliente.
Considerazioni analoghe valgono per la dimensione dell’investimento stesso.
Dal doc. 6 di parte convenuta, sopra indicato, si evince che dal febbraio all’aprile 2002 il XX acquistò titoli, inclusi quelli di cui si controverte, per un controvalore complessivo superiore ad euro 80.000,00 e, come rilevato, la maggior parte delle operazioni riguardavano titoli di capitale.
Non può di conseguenza dirsi, con l’attore, che i due ordini erano inadeguati dal momento che, pur riguardando la metà circa delle somme investite dall’attore, essi presentavano profili di rischio sensibilmente inferiori alle altre componenti del suo portafoglio e oggettivamente, sempre secondo una valutazione che tenga conto della situazione allora esistente e prevedibile, potevano servire a consolidare lo stesso patrimonio mobiliare; né si può condividere l’osservazione attorea che la somma utilizzata non era adeguata al proprio reddito medio comunicato alla banca poiché il dato oggettivo degli importi complessivamente utilizzati comprovano – e l’intermediario non poteva fare altro che prenderne atto – che il reddito effettivo dell’attore era di gran lunga superiore a quello da lui dichiarato.
Le domande proposte da XX, con l’atto introduttivo, di conseguenza, devono essere rigettate.
La peculiarità della vicenda fattuale per cui è causa, peraltro, costituisce giusto motivo per disporre la integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa,
dichiara l’inammissibilità delle domande di nullità e di annullamento proposte da XX con la nota di precisazione delle conclusioni;
rigetta le altre domande proposte da XX contro FINECOBANK S.p.A. e dichiara interamente compensate, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso in Reggio Emilia, il 10 dicembre 2007
Il Presidente est.
Parisoli
Pubblicata il 18/02/2008