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Tribunale di Reggio Emilia, sentenza n. 929/08

 

Sentenza per esteso

avente ad oggetto: "scioglimento di comunione"

Conclusioni delle parti

Il procuratore di Fantini Domenico, quale erede di Igina Fantini nonché in proprio, di Oleari Rossana, Bianchini Giovanni e Zioni Mara chiede e conclude:

"Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, voglia il Tribunale, dare atto e dichiarare che il podere ed i terreni sotto descritti sono stati acquistati anche con apporti di attività e di denaro prestato oltre che da Fantini Igina anche da Fantini Domenico, Oleari Rossana, Bianchini Giovanni e Zioni Mara e che la proprietà del tutto spetta a tutti gli originari partecipanti alla Comunità, od ai loro aventi causa, in parti uguali tra loro.

Descrizione degli immobili siti in comune di Vezzano sul Crostolo, località Pecorile, così come effettuata dal CTU Geom. G. Ferretti:

Catasto dei Terreni, Comune di Vezzano sul Crostolo:

Ditta intestata:

FANTINA IGINA n. Baiso il 10/8/1927 proprietaria per 1000/1000

Fg Part. Qualità Classe Superf R.Domin R.Agr.
25 174 Fabb. Rurale

 

30.04

 

 

Catasto dei Terreni, Comune di Vezzano sul Crostolo:

Ditta intestata:

FANTINA IGINA n. Baiso il 10/8/1927 proprietaria per 1000/1000

Fg Part. Qualità Classe Superf. R.Domin R.Agr.
25 100 Bosco ceduo 3 03.27 Euro 0,12 Euro 0,07
25 101 Bosco ceduo 3 14.80 Euro 0,54 Euro 0,31
25 102 Bosco ceduo 3 11.84 Euro 0,43 Euro 0,24
25 103 Incolt. prod. 2 15.03 Euro 0,23 Euro 0,08
25 104 Incolt. prod. 2 2.58.43 Euro 4,00 Euro 1,33
25 105 Seminativo 3 1.65.69 Euro 51,34 Euro 64,18
25 106 Seminativo 3 55.80 Euro 17,29 Euro 21,61
25 107 Bosco misto 2 1.00.04 Euro 4,65 Euro 3,10
25 108 Seminativo 2 20.73 Euro 9,10 Euro 12,31
25 109 Seminativo 3 1.61.86 Euro 50,16 Euro 62,70
25 110 Fabb. rurale

 

07.07

 

 

25 111 Fabb. rurale

 

01.78

 

 

25 113 Seminativo 2 16.95 Euro 7,44 Euro 10,07
25 114 Semin. arbor. 3 66.06 Euro 23,88 Euro 29,00
25 115 Seminativo 3 70,53 Euro 21,86 Euro 27,32
25 121 Bosco ceduo 1 52.82 Euro 4,64 Euro 1,64
25 161 Bosco ceduo 3 08.97 Euro 0,32 Euro 0,19
25 162 Bosco ceduo 3 06.88 Euro 0,25 Euro 0,14
25 163 Incolt. prod. 2 2.40.90 Euro 3,73 Euro 1,24

Catasto dei Terreni, Comune di Vezzano sul Crostolo:

Ditta intestata:

FANTINA IGINA n. Baiso il 10/8/1927 proprietaria per 1000/1000

Fg Part. Qualità Classe Superf. R.Domin R.Agr.
25 23 Seminativo 3 06.19 Euro 1,92 Euro 2,40
25 24 Semin. arbor. 3 34.81 Euro 12,58 Euro 15,28
25 25 Seminativo 3 02.25 Euro 0,70 Euro 0,87
25 26 Seminativo 3 10.02 Euro 3,10 Euro 3,88
25 28 Seminativo 2 27.63 Euro 12,13 Euro 16,41
25 112 Semin. arbor. 3 60.94 Euro 22,03 Euro 26,75

Catasto dei Terreni, Comune di Vezzano sul Crostolo:

Ditta intestata:

FANTINA IGINA n. Baiso il 10/8/1927 proprietaria per 1000/1000

Fg Part. Qualità Classe Superf. R.Domin R.Agr.
22 54 Incolt. prod. 1 2.97.59 Euro 4,61 Euro 1,54
25 19 Seminativo 3 27.09 Euro 8,39 Euro 10,49
25 20 Seminativo 3 08.46 Euro 2,62 Euro 3,28
25 21 Seminativo 3 02.62 Euro 0,81 Euro 1,01
25 22 Seminativo 3 01.11 Euro 0,34 Euro 0,43
25 27 Seminativo 3 37.86 Euro 11,73 Euro 14,66
25 120 Seminativo 3 70.21 Euro 21,76 Euro 27,20
25 170 Bosco misto 2 30.76 Euro 1,43 Euro 0,95

Catasto dei Terreni, Comune di Vezzano sul Crostolo:

Ditta intestata:

FANTINA IGINA n. Baiso il 10/8/1927 proprietaria per 1000/1000

Fg Part. Qualità Classe Superf. R.Domin R.Agr.
22 35 Incolt. prod. 1 2.28.67 Euro 3,54 Euro 1,18
22 55 Incolt. prod. 1 1.74.14 Euro 2,70 Euro 0,90
22 56 Seminativo 4 42.29 Euro 6,55 Euro 9,83
22 57 Seminativo 3 67.49 Euro 20,91 Euro 26,14
25 117 Seminativo 3 1.99.72 Euro 61,89 Euro 77,36

Catasto dei Terreni, Comune di Vezzano sul Crostolo:

Ditta intestata:

FANTINA IGINA n. Baiso il 10/8/1927 proprietaria per 1000/1000

Fg Part. Qualità Classe Superf. R.Domin R.Agr.
22 110 Semin. arbor. 2 50.04 Euro 27.14 Euro 29.72
22 111 Semin. arbor. 2 05.88 Euro 3,19 Euro 3,49
22 117 Seminativo 3 11.87 Euro 3,68 Euro 4,60
22 123 Seminativo 2 00.38 Euro 0,17 Euro 0,23
22 124 Seminativo 2 00.38 Euro 0,17 Euro 0,23
22 154 Seminativo 3 74.54 Euro 23,10 Euro 28,87

Conseguentemente, tenuto conto:

Tenuto conto di quanto sopra voglia quindi il Tribunale attribuire pro indiviso e come segue la proprietà dell’immobile:

a Fantini Domenico 1/8 in proprio ed un’ulteriore quota di 1/8 quale erede di Fantini Igina;

a Oleari Rossana 1/8

a Bianchini Giovanni 1/8

a Zioni Mara 1/8

a Zini Franco 1/8

a Debbi Graziella 1/8

a Debbi Graziella, a Ferrari Fulvio, Ferrari Stefania, Ferrari Massimiliano e Ferrari Cecilia 1/8 da suddividere tra loro secondo i diritti che spettano alla prima in qualità di moglie di Ferrari Alberto ed agli altri in qualità di figli.

Con le spese di lite compensate tra le parti.

Il Tribunale voglia altresì tenere conto che il Geom. Ferretti, nella CTU resa a richiesta del signor Giudice , ha già dichiarato che "nel caso in questione è stata appurato insieme ai consulenti tecnici di parte l’impossibilità di formare otto assegni simili ..." per cui, trattandosi di immobile che non è divisibile, ne disponga la vendita ex art. 1116 c.c. e 720 u.c. c.c., ripartendo il ricavato tra tutti, se del caso al netto delle spese della fase inerente la vendita, secondo le quote di proprietà che a ciascuno saranno state attribuite".

Il procuratore di Zini Franco chiede e conclude:

"Voglia l’Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia:

Con vittoria nelle spese tutte di causa".

Il procuratore di Debbi Graziella e Ferrari Stefania chiede e conclude:

"Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, con sentenza provvisoriamente esecutiva come di legge e con ogni eventuale migliore statuizione:

a) accertare i beni mobili ed immobili da dividere; b) accertare beni e denaro corrisposti dai singoli conferenti; c) accertare il rendiconto della gestione; d) accertare le quote di Ferrari Stefania, Ferrari Alberto e Debbi Graziella, quest’ultima anche nella sua qualità di moglie del defunto Ferrari Alberto, nonché genitore esercitante la patria potestà sui figli minori Ferrari Massimiliano e Ferrari Cecilia; e per l’effetto: e) attribuire alle convenute Ferrari Stefania e Debbi Graziella – anche nella qualità su precisata – la proprietà esclusiva di tutto il podere denominato "Casa Borseto" acquistato con il denaro personale del signor Ferrari Alberto, oltre a quote su altri beni o attribuzione esclusiva degli stessi in ragione degli apporti di ciascuno come identificati; f) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio".

Il procuratore di Ferrari Fulvio chiede e conclude:

"Contrariis reiectis, con provvedimento provvisoriamente esecutivo nonostante gravame, voglia il Giudice adito:

ACCERTARE i beni mobili ed immobili da dividere

ACCERTARE i beni corrisposti dai singoli conferenti

ACCERTARE il rendiconto di gestione

ACCERTARE la quota di Ferrari Alberto e Debbi Graziella, quest’ultima anche nella spiegata qualità di moglie di Ferrari Alberto nonché madre di Ferrari Stefania, Massimiliano e Cecilia

DISPORRE divisione

IN OGNI CASO CON VITTORIA di tutte le spese di lite".

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 16/11/1996 Fantini Igina conveniva in giudizio Fantini Domenico, Oleari Rossana, Bianchini Giovanni, Zioni Mara, Zini Franco e Debbi Graziella asserendo che le parti predette (insieme con Ferrari Alberto, marito deceduto di Debbi Graziella) avevano, nel 1980, deciso di vivere insieme costituendo una comunità; per tale finalità nel 1983 era stato acquistato (con denaro di tutti i partecipanti) un immobile a Ca’ Borceto di Pecorile, intestato per ragioni fiscali alla sola attrice (pur essendo pacifica la comunione); la casa colonica era stata ristrutturata ed adibita ad abitazione per tutti i partecipanti, i quali si erano suddivisi i compiti, avevano istituito una cassa comune ove far affluire i proventi della attività di ciascuno. Poiché la comunità si è sciolta nel 1995, Fantini Igina, pur essendo intestataria del bene immobile, ha proposto azione nei confronti degli altri partecipanti per far accertare che l’immobile appartiene a tutti e per procedere alla divisione dello stesso.

Si costituivano nel giudizio Fantini Domenico, Oleari Rossana, Bianchini Giovanni e Zioni Mara, i quali confermavano integralmente gli assunti attorei e aderivano alle domande proposte da Fantini Igina.

Si costituiva Zini Franco il quale aderiva alle domande dell’attrice chiedendo l’attribuzione di ¼ dei beni in qualità di partecipante alla comunità.

Si costituiva anche Debbi Graziella, sia in proprio, sia quale erede di Ferrari Alberto, sia in qualità di genitore esercente la potestà sui figli minori Ferrari Stefania, Massimiliano e Cecilia; la convenuta rilevava che era parte necessaria del giudizio anche Ferrari Fulvio, figlio "di primo letto" di Ferrari Alberto e suo erede; nel merito, confermava la costituzione della comunità (dove la Debbi e il Ferrari avevano convissuto sino al 1995) ma asseriva che l’immobile era stato acquistato con denaro conferito dal solo Ferrari Alberto, seppure in titolarità apparente di Fantini Igina. Chiedeva, perciò, di determinare le quote a ciascuno spettanti e di disporre la divisione.

Nel prosieguo, interveniva Ferrari Fulvio, il quale confermava le allegazioni di Debbi Graziella e aderiva alle istanze di quest’ultima.

Interveniva in seguito, una volta raggiunta la maggiore età, anche Ferrari Stefania, che confermava le difese e le istanze svolte dalla madre Debbi Graziella.

Venivano avanzate istanze istruttorie sulle quali il Giudice provvedeva con ordinanza del 14-16/11/1999. Nelle successive udienze (anche dopo rinvii per trasferimento ad altro incarico del precedente Magistrato Istruttore) sono state assunte testimonianze.

All’udienza del 7/4/2005 conferiva incarico peritale al Geom. Giovanni Ferretti per la stima dell’immobile. L’elaborato peritale veniva depositato il 22/2/2006.

All’ultima udienza, in data 10/5/2007, le parti precisavano le proprie conclusioni (come sopra riportate) e il Giudice, concessi i termini per le difese finali, tratteneva la causa in decisione.

Motivi della decisione

1. Sin dalle iniziali difese tutte le parti contendenti hanno confermato che era stata costituita una "comunità" tra Fantini Igina, Fantini Domenico, Oleari Rossana, Bianchini Giovanni, Zioni Mara, Zini Franco, Debbi Graziella, Ferrari Alberto; nella "comunità" tutti mettevano in comune le proprie risorse e svolgevano attività a favore gli uni degli altri e (come riferito dai testi Setti, Oleari e Speroni) anche di terzi (i primi testimoni hanno affermato che le comuni sostanze venivano destinate anche ad "opere di bene", mentre lo Speroni ha specificato che era anche stata data ospitalità ad una persona); si svolgevano anche "sedute spirituali" (teste Speroni); secondo la definizione fornita da Ferrari Fulvio (capitolo 1 della memoria istruttoria, confermato dai testi Speroni, Oleari, Candeli) si trattava di una "comunità laica di progetto religioso"; secondo gli eredi di Ferrari Alberto e secondo Zini Franco, era una "comunità di vita". È pacifico che i "partecipanti" alla "comunità" (aderendo alle allegazioni attoree anche le altri parti hanno impiegato il medesimo termine) avevano stabilito che "tutto fosse di tutti" e di convivere prestandosi reciproca assistenza morale e materiale.

È altrettanto incontroverso che l’immobile per cui è causa sia stato intestato a Fantini Igina solo formalmente e che, in realtà, non spettasse all’originaria attrice la proprietà del cespite.

Le tesi delle parti differiscono sulla misura della partecipazione di ciascuno nella proprietà del compendio immobiliare e, conseguentemente, sulle quote da riconoscere a ciascuno nella divisione: mentre Fantini Domenico (così come la sua dante causa Fantini Igina), Oleari Rossana, Bianchini Giovanni e Zioni Mara sostengono che l’immobile debba essere suddiviso in parti uguali (così come in parti uguali erano state destinate le risorse messe a disposizione da ciascuno nel corso della convivenza in comunità), Debbi Graziella e gli altri eredi di Ferrari Alberto affermano di essere proprietari esclusivi per aver conferito (il vocabolo è impiegato proprio dalle predette parti) alla comunità il contributo essenziale e comunque più rilevante per l’acquisto immobiliare; infine, Zini Franco asserisce che l’immobile debba essere diviso in parti uguali tra le quattro "famiglie" che formavano la comunità (Fantini Igina–Fantini Domenico–Oleari Rossana; Bianchini Giovanni–Zioni Mara; Debbi Graziella–Ferrari Alberto; Zini Franco).

Poiché la "comunità" non è un soggetto giuridico contemplato dal nostro ordinamento (ricorda vagamente i kibbutz israeliani, forme associative volontarie di lavoratori basate su regole rigidamente egualitaristiche e sul concetto di proprietà comune), è necessario dare qualificazione giuridica alla situazione creata dalle parti.

È esclusa la riconducibilità della "comunità" alla comunione tacita familiare nell’esercizio dell’agricoltura, sia perché l’art. 230-bis c.c. prevede una clausola di sussidiarietà ("salvo che sia configurabile un diverso rapporto"), sia perché l’istituto è applicabile solo ai familiari (nel caso, non c’era legame di parentela tra tutti i "partecipanti"), sia (e soprattutto) perché la norma concerne l’esercizio in comune di un’impresa (che, secondo la definizione legislativa ex art. 2082 c.c., è l’ "esercizio professionale di un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi") e i diritti sui beni aziendali (ex art. 2555 c.c. "il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa") mentre, nel caso de quo, non tutti i "partecipanti" prendevano parte ai lavori agricoli della comunità (alcuni lavoravano all’esterno, altri svolgevano solo attività domestiche).

È altrettanto da escludere che le parti abbiano dato vita ad una società (alla quale sembrerebbero riferirsi gli eredi di Ferrari Alberto che hanno più volte menzionato il "conferimento" iniziale del loro dante causa): infatti, difetta totalmente lo scopo di lucro e può dubitarsi anche dell’esistenza di un’attività "economica" (reciproche prestazioni gratuite di mutualità mal si attagliano all’economicità); mancano i requisiti formali per ritenere che i "soci" abbiano costituito una cooperativa (peraltro, dato il disposto dell’art. 2514, lett. d), c.c., una siffatta ricostruzione non gioverebbe alle pretese qui avanzate).

Ritiene questo Giudice che sia preferibile ricondurre la "comunità" ad un’associazione non riconosciuta, disciplinata prevalentemente dagli accordi degli associati e, in via residuale, dagli artt. 36 ss. c.c. Ricorrono, infatti, i connotati della stabile organizzazione collettiva attraverso la quale vengono perseguiti scopi superindividuali.

Sotto il profilo negoziale, il contratto associativo non necessita di particolari forme potendo essere concluso anche oralmente: nel caso, è pacifico che la "comunità" sia stata costituita tra Fantini Igina, Fantini Domenico, Oleari Rossana, Bianchini Giovanni, Zioni Mara, Zini Franco, Debbi Graziella, Ferrari Alberto e l’esistenza del vincolo associativo è dimostrata anche dal successivo comportamento delle parti (la convivenza, la prestazione di assistenza reciproca, le "sedute spirituali", ecc.).

Lo scopo ideale era quello di dar vita ad una "comunità di vita" con caratteristiche religiose (proprio le credenze religiose paiono aver animato gli associati), ove i partecipanti si fornivano mutuo soccorso, condividevano i beni e le risorse per soddisfare i bisogni di ciascuno, attuavano pratiche religiose e, inoltre, svolgevano attività benefiche dando anche ospitalità a persone in situazione di disagio (uno dei testi ha ricordato, tra gli ospiti, "la figlia del prof. Lari"). In proposito si osserva che l’attività prestata a favore di non associati (tra i quali anche i figli dei partecipanti) esclude che la compagine avesse una finalità meramente egoistica o individuale – come invece sostengono gli eredi di Ferrari Alberto – e, anzi, prova che le prestazioni economicamente valutabili rese erano volte a soddisfare interessi non patrimoniali dei "creditori"; peraltro, salvo che nelle O.N.L.U.S., l’attività esercitata dall’associazione (che costituisce estrinsecazione dello scopo ideale perseguito) non deve necessariamente rivolgersi all’esterno, ben potendo essere diretta a favore dei soli associati; inoltre, è la natura dello scopo perseguito e non quello dell’attività concretamente svolta per realizzarlo (che potrebbe anche avere natura economica) che caratterizza (e distingue) l’associazione dalle società (che sono tese alla produzione di un utile da distribuire).

Quanto alla costituzione del fondo comune, è irrilevante che lo stesso sia stato formato con apporti diseguali o in tempi diversi: come rilevato dalla dottrina (sin dal 1958) dal "conferimento" in associazione esula ogni carattere di "investimento di capitali" (l’associato conferisce "a fondo perduto" e ciò fornisce il sostrato della natura non speculativa dell’ente). Fa parte del fondo comune dell’associazione anche il compendio immobiliare per cui è causa: non importa se lo stesso sia stato acquistato dal solo Ferrari Alberto (circostanza non dimostrata, come si dirà nel prosieguo), dato che è pacifico il suo "conferimento" nella compagine (e, contrariamente alle tesi dei convenuti addotte nella replica alla conclusionale, non c’è traccia di un "conferimento in solo uso": l’intestazione a Fantini Igina, da tutti riconosciuta come il "capo" della comunità, è indizio del contrario).

Irrilevante è la mancata trascrizione formale dell’acquisto a favore dell’associazione: così ragionando (con riferimento al solo dato formale), allora, si dovrebbe concludere che il bene appartiene alla sola Fantini Igina (e oggi al suo avente causa) mentre è pacifico che così (sostanzialmente) non è.

Secondo l’isolata e risalente dottrina menzionata dalla difesa di Debbi-Ferrari le associazioni non riconosciute non avrebbero capacità di acquistare beni immobili. La teoria è sorretta, essenzialmente, da due considerazioni: poiché l’articolo 17 c.c. prescrive(va) l’obbligo (per i soli enti-persone giuridiche) di richiedere l’autorizzazione governativa all’acquisto di immobili, si riteneva sussistente un implicito divieto di acquisto di tali beni da parte delle associazioni non riconosciute (altrimenti, l’ordinamento avrebbe instaurato un regime sfavorevole proprio per quelle organizzazioni che godono del riconoscimento dell’autorità amministrativa); in secondo luogo, non era possibile trascrivere negli appositi registri, secondo il regime di pubblicità previsto per gli immobili, gli acquisti di tali beni a favore delle associazioni non riconosciute.

Per contro, la prevalente dottrina, suffragata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha ammesso la capacità di acquisto immobiliare da parte degli enti privi di personalità giuridica. Entrambe le argomentazioni di cui sopra risultano oggi superate dalle innovazioni legislative: l’articolo 17 c.c., riguardante l’autorizzazione governativa all’acquisto, è stato abrogato dalla c.d. "Legge Bassanini 2" (Legge 127/1997) e non consente più, pertanto, di ragionare in termini di ingiustificato favore per le associazioni non riconosciute; inoltre, il regime pubblicitario di trascrizione degli immobili è stato modificato dalla legge 52/85 e la novellata formulazione dell’articolo 2659 c.c. permette espressamente la trascrizione di atti di acquisto di beni immobili a favore delle associazioni non riconosciute con l’indicazione di chi le rappresenta secondo l’atto costitutivo.

Tuttavia, deve ritenersi che la capacità immobiliare degli enti non riconosciuti sussistesse anche prima dei succitati interventi legislativi. Difatti, l’utilizzo dei beni, mobili ed immobili, uti socii e non uti singuli era un segno dell’appartenenza degli stessi all’ente anziché ai singoli membri. Anche l’argomentazione facente leva sull’articolo 17 c.c. non era considerata decisiva; numerose pronunce giurisprudenziali rilevavano che l’autorizzazione governativa trovava fondamento nella responsabilità, limitata al patrimonio della persona giuridica: l’autorizzazione garantiva, ai terzi che entravano in contatto con l’ente, la consistenza del patrimonio. Nelle associazioni non riconosciute, invece, alla responsabilità dell’ente si aggiunge quella, illimitata, di chi ha agito in nome e per conto di esso e, di conseguenza, sussisteva comunque una idonea garanzia per i terzi.

Come detto, il fondo comune dell’associazione (art. 37 c.c.) viene costituito con gli apporti dei partecipanti sino al momento dello scioglimento della formazione sociale.

Quanto alle regole per la divisione del fondo tra gli associati (espressamente prevista dall’art. 37 c.c. dopo l’estinzione del soggetto giuridico costituito), esclusa l’applicabilità dell’art. 42 c.c. (che riguarda ipotesi diverse da quelle qui esaminate), dovrebbe farsi riferimento agli accordi tra gli associati (art. 36 c.c.) che possono essere desunti (anche per facta concludentia) dal contratto associativo e dall’atteggiarsi dei partecipanti nel corso del rapporto.

È da escludere che – salvo diverso accordo – il fondo possa essere suddiviso in proporzione ai contributi dati da ciascun associato: così opinando, il socio di più antica iscrizione potrebbe vantare pretese maggiori per aver maggiormente contribuito alla vita della compagine associativa; inoltre, è evidente che, non essendo il fondo comune assimilabile al capitale sociale, la ripartizione non può avvenire secondo criterio plutocratico.

Come afferma la dottrina, "nel silenzio dell’atto costitutivo e dello statuto … ciascun membro ha diritto ad una parte uguale a quella degli altri nella ripartizione dell’attivo, anche se i rispettivi contributi erano stati di diverso ammontare".

Nella fattispecie, inoltre, risulta che il rapporto associativo si sia basato su regole rigidamente egualitaristiche e sul concetto di proprietà messa in comune a disposizione di tutti i partecipanti: si può quindi affermare che, come paritaria è stata la fruizione del fondo comune durante la vita della comunità, altrettanto paritaria deve essere la suddivisione dei beni residui tra gli associati (in replica alle osservazioni del convenuto Zini, si rileva che, secondo le risultanze dell’istruttoria, l’associazione non è stata costituita "per famiglie" bensì tra otto soggetti).

Infine, è da scartare la soluzione ermeneutica che ravvisi nella fattispecie una semplice comunione di proprietà: questa, infatti, è figura "statica" che non prevede alcuna attività in comune dei partecipanti (i quali, a rigore, potrebbero anche omettere di utilizzare il bene senza per questo perderne la titolarità); nel caso de quo, invece, tutte le parti sono concordi nel sostenere che il compendio immobiliare è stato destinato all’esercizio di una comune attività e, infatti, ciascuno ne ha invocato la titolarità in quanto "partecipante" alla comunità (anche la parte Debbi-Ferrari ha sostenuto di aver fornito la provvista per l’acquisto dell’immobile da destinare alla comunità).

Comunque, anche a voler ritenere sussistente una semplice comunione di proprietà (contraddetta dalle considerazioni suesposte), la presunzione dell’art. 1101 c.c. conduce a ritenere che le quote di ciascuno dei compartecipi siano eguali. Nessuno dei partecipanti, infatti, ha dimostrato di aver fornito apporti superiori (e in quale misura) a quelli dati da altri: i testi indotti dalla parte Debbi-Ferrari (e, segnatamente, il teste Speroni) sono stati contraddetti da altre testimonianze e, inoltre, l’affermazione secondo cui la provvista per l’acquisto del bene sarebbe stata data dal solo Ferrari Alberto appare poco credibile: i testi indotti non hanno indicato l’esatto importo delle somme asseritamente versate dal Ferrari, nessuno faceva parte della comunità, né ha assistito al rogito (o lo ha visto), né ha indicato (lo Speroni) la provenienza del denaro, né ha specificato le modalità di pagamento. Le generiche affermazioni (in alcuni casi, riportando de relato quanto raccontato dai contendenti o dal loro dante causa) a conferma degli assunti della predetta parte non valgono a superare la presunzione di contitolarità in eguale misura.

Per i motivi suesposti l’immobile già appartenente al fondo comune deve essere suddiviso in quote paritarie tra gli otto partecipanti alla comunità (Fantini Igina, Fantini Domenico, Oleari Rossana, Bianchini Giovanni, Zioni Mara, Zini Franco, Debbi Graziella, Ferrari Alberto).

È subentrato nei diritti di Fantini Igina (deceduta) l’erede Fantini Domenico.

Sono subentrati nei diritti di Ferrari Alberto (deceduto) gli eredi Debbi Graziella, Ferrari Fulvio, Ferrari Stefania, Ferrari Massimiliano e Ferrari Cecilia; in mancanza di diversa indicazione si deve presumere che l’eredità del Ferrari sia stata devoluta conformemente al disposto dell’art. 581 c.c. (alla moglie Debbi Graziella, 1/3 dell’asse, ai quattro figli i restanti 2/3).

Ne deriva che il fondo comune deve essere suddiviso tra gli associati in parti uguali (ciascuna di 1/8) e, per l’effetto, attribuito agli odierni contendenti secondo le seguenti quote:

2. Come risulta dalla C.T.U. svolta dal geom. Ferretti, il compendio immobiliare non è comodamente divisibile: infatti, sotto l’aspetto strutturale, il suo frazionamento non è attuabile mediante la determinazione di quote concrete, suscettibili di autonomo e libero godimento, mentre, sotto il profilo economico-funzionale, non sarebbe possibile mantenere (nemmeno in misura proporzionalmente ridotta) la funzionalità dell’intero bene e, anzi, in ragione della normale ed attuale destinazione ed utilizzazione dell’immobile, ciò comporterebbe un sensibile deprezzamento (se non addirittura un azzeramento) del valore delle singole quote, pur se rapportate proporzionalmente al valore dell’intero (Cass. 9203/2004).

Deve pertanto farsi applicazione dell’art. 720 c.c. il quale prevede la possibilità di attribuire ad un (o più) condividente, ove ne faccia richiesta, le porzioni degli altri dietro il pagamento di un conguaglio; in caso di concorrenti richieste, dovrà procedersi eventualmente ad estrazione a sorte ex art. 729 c.c.; quale extrema ratio, l’intero immobile dovrà essere venduto nelle forme delle vendite giudiziaria e il ricavato ripartito tra i condividenti.

Appare necessario rimettere la causa sul ruolo per vagliare le intenzioni delle parti e per dare i provvedimenti conseguenti.

3. La decisione sulle spese deve essere rimessa alla sentenza definitiva.

P.Q.M.

il Tribunale di Reggio Emilia – sezione prima civile

non definitivamente pronunciando sulla causa nr. 2240/1996 R.G. promossa da Fantini Igina (a cui è subentrato Fantini Domenico) contro Fantini Domenico, Oleari Rossana, Bianchini Giovanni, Zioni Mara, Zini Franco e Debbi Graziella (in proprio, quale erede di Ferrari Alberto e genitore esercente la potestà su Ferrari Massimiliano e Cecilia) e con l’intervento di Ferrari Stefania e di Ferrari Fulvio, così provvede:

Reggio Emilia, 24 agosto 2007

Il Giudice

Dott. Giovanni Fanticini

Depositata in Cancelleria il 10 LUG 2008