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Corte di Appello di Bologna, sez. Civile Sentenza n. 952/07

 

Donazione indiretta - cointestazione - Presunzione di pari titolarità dei cointestatari di c\c\b nell'attivo e passivo del conto

 

Massima

nell'attivo ereditario va ricompreso anche il credito di cui il "de cuius " era titolare nei confronti di altro coerede per le somme da questi illegittimamente prelevate dal conto cointestato prima della sua morte

 

Sentenza per esteso

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Sezione I^ Civile

Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:

dr. Leonardo de Robertis - Presidente

dr. Pietro Campanile - Consigliere relatore

dr. Angela de Meo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 2335 del ruolo generale dell'anno 2005 posta in decisione all'udienza collegiale del 11.04.2006

promossa da:

Caia Sempronia INDACO,

elettivamente domiciliata a Casalecchio di Reno (BO), Via Calzavecchio n.23, nello studio dell'avv. Angelo Forni, che la rappresenta e difende, unita-mente agli avv. Guido, Marco e Stefano Massironi, come da procura a margine all'atto di citazione in appello

Appellate

contro:

Muzio INDACO, Appia BIANCO, quale erede di Seio INDACO e Laurenzia INDACO

elettivamente domiciliati a Bologna, Via dell'Oro n. 1, nello studio dell'avv. Giovanni B. Frisoli, che li rappresenta e difende, unitamente all'avv. Paolo Pezzali, come da procure in calce alle copie notificate degli atti d'appello

Appellati

IN PUNTO A:

appello avverso sentenza n. 451/2005 del Tribunale di Reggio Emilia del 18/19.03.2005.

OGGETTO:

petizione di eredità.

Conclusioni per gli appellanti:

"Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, ed alla stregua delle risultanze istruttorie, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 451 in data 18-19/3/2005,

rigettare ogni domanda attorea siccome infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto,

- dichiarare tenuti e condannare gli odierni appellati a fare restituzione all'appellante delle

somme da loro incassate in forza di detta sentenza ammontanti ad €. 22.679,50, oltre interessi dal pagamento (17/10/2005: si vedano docc. nn. 6 e 6 bis) al saldo.

Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, e con sentenza esecutiva come per legge".

Conclusioni per gli appellati:

"Tanto premesso ed esposto, i signori Muzio INDACO, Laurenzia INDACO ed Appia BIANCO, come sopra rappresentati e difesi, chiedono l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "contrariis rejecits, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna respingere l'appello avversario, siccome infondato in fatto e diritto, confermando integralmente la sentenza di primo grado;

con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, oltre ad accessori di legge".

LA CORTE

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Istruttore dott. Pietro CAMPANILE;

udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;

letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, Muzio INDACO, Appia BIANCO, quale procuratrice di Seio INDACO e Laurenzia INDACO, premesso di essere eredi testamentari di Priscilla INDACO, deceduta in data 17 luglio 1996, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Reggio Emilia la coerede Caia Sempronia INDACO e, rilevato che costei possedeva, senza alcun titolo, dei beni ereditari, ne chiedevano la condanna - previo accertamento della propria qualità di erede - al pagamento delle somme corrispondenti alla quota di loro spettanza.

In particolare, deducevano gli attori che nel giugno 1991 la de cuius aveva acceso un conto titoli presso il Credito Emiliano, contestato alla convenuta. Su tale conto erano quindi pervenuti vari titoli, che a un certo punto Caia Sempronia INDACO , utilizzando il proprio potere di disporre anche disgiuntamente di quanto ivi depositato, aveva trasferito - per un valore complessivo di 274 milioni di lire - su altro deposito bancario, intestato a lei soltanto. Chiedevano pertanto che, avuto riguardo alle rispettive quote di eredità, la convenuta fosse condannata a pagare quanto indebitamente trattenuto in relazione alla metà del valore dei suddetti titoli.

Instauratosi il contraddittorio, la convenuta contestava la fondatezza della domanda, assumendo che i beni in questione non si trovavano nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione e che, in ogni caso, i titoli de quibus dovevano intendersi a lei trasferiti mediante donazione indiretta.

Con sentenza n. 451 depositata in data 19 marzo 2005 il Tribunale riteneva che il convenuto si fosse trovato in possesso - in quanto cointestataria insieme con la defunta di rapporti bancari - di somme di danaro appartenenti al patrimonio della de cuius al momento dell'apertura della successione, e, escluso che la Caia Sempronia INDACO avesse fornito la prova della dedotta donazione, condannava la stessa a pagare agli attori le somme meglio specificate in epigrafe, oltre agli interessi legali, nonché alla rifusione delle spese processuali.

Avverso tale decisione proponeva appello Caia Sempronia INDACO, contestando, nel merito, la valutazione delle prove da parte dei primi giudici, e deducendo, in particolare, che - secondo un orientamento giurisprudenziale opportunamente richiamato - la donazione indiretta doveva desumersi dalla stessa apertura del conto cointestato.

Si concludeva, pertanto, per il rigetto delle domande degli appellati, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.

Instauratosi il contraddittorio, gli appellati (la Appia BIANCO nell'indicata qualità) contestavano la fondatezza dell'atto di impugnazione, richiamando gli aspetti salienti della motivazione della sentenza di primo grado, di cui chiedevano la conferma, con vittoria delle spese del presente grado.

All'udienza dell'11 aprile 2006 la causa veni-va trattenuta in decisione, sulle conclusioni come in epigrafe trascritte, con i termini previsti dall'art. 190 c.p.c.

Motivi della decisione

L'impugnazione è infondata e va rigettata.

Con unico motivo di appello si sostiene, invero, basandosi sull'autorità della sentenza n. 3499 del 1999 della S.C., che l'intero compendio dei titoli - e delle relative somme - inerenti al conto cointestato alla de cuius e all'appellante costituirebbe oggetto di donazione indiretta dalla prima alla seconda, tale da fondare una valida eccezione rispetto all'azione di petizione di eredità esercitata dalle parti appellate.

Si osserva che l'assenza dell'animus donandi è stata affermata dal tribunale in relazione al momento in cui venne compiuto l'atto di disposizione dei titoli, senza considerare che la stessa cointestazione del conto costituirebbe, di per sé, donazione indiretta, in quanto consentirebbe al cointestatario di "disporre dell'intera somma indipendentemente dalla volontà in vita dell'altro contestatario".

Per il vero, non sembra che la S.C. abbia inteso affermare il principio che l'apertura di un conto corrente contestato costituisca "sempre e comunque" donazione indiretta, essendosi limitata ad affermare che "in relazione all'accertata situazione di fatto " il giudice di merito aveva correttamente desunto la ricorrenza dell'animus donandi.

Nel caso di specie l'appellante, oltre a richiamare tale principio - con ciò omettendo di allegare le circostanze di fatto che, all'atto dell'apertura del conto, dovrebbero in concreto deporre nel senso della sussistenza della volontà di donare - si è limitata a constatare che - risultando da una comunicazione del Credito Emiliano, successivo di qualche mese all'operazione di trasferimento dei titoli su di un conto personale dell'appellante, che il conto cointestato era stato estinto, si sarebbe dovuto desumere, anche in forza della partecipazione della de cuius a tale estinzione, che in tal modo quest'ultima avrebbe confermato l'attribuzione a titolo gratuito in favore della nipote. Trattasi di presunzione del tutto priva del prescritto requisito di univocità. A tacere del fatto che non sono emerse le specifiche circostanze poste alla base della chiusura del conto, basti considerare che, essendo la stessa avvenuta quando i titoli ormai erano stati trasferiti sul conto appartenente alla sola appellante, non vi era alcuna ragione di mantenere in vita il conto cointestato. L'animus donandi, dopo tale atto compiuto dalla sola nipote, avrebbe dovuto desumersi da una specifica manifestazione di volontà della de cuius di remissione alla predetta della relativa obbligazione di restituire la propria quota di pertinenza, e non già dall'assenza di qualsiasi manifestazione di volontà.

Giova, a questo punto, puntualizzare che la domanda, cosi come avanzata in primo grado e come accolta dal tribunale, riguarda esclusivamente la metà del valore dei titoli in origine depositati sul più volte menzionato conto cointestato. Sotto tale profilo l'evocazione della decisione della S.C. n. 3499 del 1999 non sembra assolutamente pertinente, in quanto dalla motivazione della stessa si evince che il motivo di gravame secondo cui "la donazione, ove ritenuta, poteva riguardare soltanto metà della somma depositata in banca e non l'intero" non venne esaminato, in quanto proposto per la prima volta col ricorso per cassazione.

Viene quindi in considerazione la presunzione contenuta nell'art. 1298, comma 2, c.c., secondo cui il credito o il debito si dividono in parti uguali, che opera nei rapporti interni fra i cointestatari del conto (Cass., 18 agosto 1993, n. 8758), laddove la norma di cui all'art. 1854 c.c. regola i rapporti esterni. Pertanto, anche a voler accedere alla tesi della riconducibilità della mera cointestazione di un conto alla donazione indiretta, la stessa non potrebbe riguardare che la metà delle somme o dei titoli depositati, quando, come nel caso di specie, nessuna specifica manifestazione di volontà del presunto donante risulti effettuata in relazione alla metà di propria spettanza.

Invero la possibilità di disporre in maniera autonoma delle somme o dei titoli, nei rapporti con l'istituto di credito, non impedisce che nei riguardi degli altri cointestatari sorgano obbligazioni restitutorie in caso di utilizzazione del conto al di là delle proprie effettive spettanze.

A tale proposito vale bene richiamare un consolidato orientamento giurisprudenziale, che ben si attaglia al caso in esame, secondo cui nell'attivo ereditario va ricompreso anche il credito di cui il "de cuius " era titolare nei confronti di altro coerede per le somme da questi illegittimamente prelevate dal conto cointestato prima della sua morte (Cass., 28 dicembre 2004, n. 24034).

Il tentativo dell'appellante di spostare l'attenzione sul momento dell'apertura del conto, si rivela, dunque, inefficace in relazione alle somme (ovvero al relativo credito facente parte del patrimonio ereditario) prelevate dal conto cointestato e da ritenersi, pro quota, di pertinenza del de cuius. Appare del tutto ovvia la considerazione che le presunzioni di cui all'art. 1284 c.c. sono giustificate dal fatto che, ove il presunto donante avesse voluto trasferire a titolo di liberalità l'intero compendio depositato, avrebbe fatto ricorso a una c.d. "intestazione a nome di " del tutto esclusiva, senza riservarsi i poteri che la cointestazione produce.

L'azione in esame deve essere qualificata come petizione di eredità, che, oltre a non essere snaturata dal riconoscimento della qualità di erede in capo alle parti appellate, la quale opera solo sul piano probatorio (Cass., 2 agosto 2001, n. 10557), ben può essere esercitata nei confronti del coerede che possegga beni eccedenti la propria quota e può, altresì, riguardare beni di qualsiasi natura, purché risulti - come nel caso di specie risulta - che essi si trovavano nel patrimonio del de cuius al momento dell'apertura della successione (v., per tutte, Cass., 20 ottobre 1984, n. 5304).

In altri termini, mentre l'accento posto dall'appellante sul momento dell'apertura del conto può riguardare, eventualmente, le somme che in virtù della presunzione di cui all'art. 1298 c.c. debbano considerarsi di propria pertinenza (e che nel caso di specie non sono mai state richieste), i meccanismi propri della petitio hereditatis fanno sì che l'onere di provare un titolo giustificativo del possesso di beni che vanno ricondotti al patrimonio del de cuius incomba al convenuto, che nel caso di specie non lo ha minimamente assolto.

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere interamente confermata, con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite in favore delle controparti.

P. Q. M.

La Corte decidendo definitivamente, così provvede:

- rigetta l'appello proposto da Caia Sempronia INDACO nei confronti di Muzio INDACO, Appia BIANCO, quale erede di Seio INDACO e Laurenzia INDACO, confermando integralmente l'impugnata sentenza n. 451/2005 del Tribunale di Reggio Emilia.

Condanna l'appellante alla refusione in favore delle controparti delle spese di lite del presente grado del giudizio, che liquida in € 72,30 per spese, € 1039,00 par competenze ed € 2.500,00 per onorari.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 11 luglio 2006.

Il Presidente

Il Consigliere est.

Depositata in Cancelleria il 30 LUG 2007