Procedimento europeo di ingiunzione di pagamento ( Regolamento CE 12.12.2006 n° 1896 )
Il 12 Dicembre 2008 entrerà in vigore
il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento volto a "semplificare,
accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie
transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati".
E' quanto previsto dal regolamento europeo n. 1896 adottato il 12 dicembre 2006
che detta nuove norme in materia di riscossione dei crediti transfrontalieri.
Tale procedimento costituirà un mezzo supplementare e facoltativo per il ricorrente il quale rimarrà comunque libero di avvalersi delle procedure nazionali.
Nella domanda europea d’ingiunzione di pagamento il ricorrente dovrà fornire informazioni sufficienti ad identificare chiaramente la richiesta e la relativa giustificazione in modo da permettere al convenuto di decidere se presentare o meno opposizione.
Il provvedimento entrerà in vigore il 12 dicembre 2008 e non ha validità in caso di controversie relative a:
Testo del Regolamento CE
REGOLAMENTO (CE) N. 1896/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 2006
che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento
PREMESSA
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 61, lettera c),
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato
considerato quanto
segue:
(1) La Comunità si prefigge l’obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di
libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione
delle persone. Per realizzare gradualmente tale spazio la Comunità deve
adottare, tra l’altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in
materia civile aventi implicazioni transfrontaliere, necessarie al corretto
funzionamento del mercato interno.
(2) Ai sensi dell’articolo 65, lettera c) del trattato, tali misure includono
l’eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili,
se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile
applicabili negli Stati membri.
(3) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha invitato il
Consiglio e la Commissione a predisporre una nuova legislazione sugli elementi
funzionali ad una cooperazione giudiziaria agevole e ad un migliore accesso alla
legislazione, facendo specifico riferimento, in tale contesto, agli ordini di
pagamento.
(4) Il 30 novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma comune della
Commissione e del Consiglio relativo all’attuazione del principio del
riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale. Il
programma prevede la possibilità di un procedimento speciale, uniforme e
armonizzato volto ad ottenere una decisione giudiziaria, istituito in seno alla
Comunità in settori specifici compreso quello dei crediti non contestati. Ciò è
stato portato avanti nel programma dell’Aia, adottato dal Consiglio europeo del
5 novembre 2004, che invita a proseguire attivamente i lavori relativi
all’ingiunzione di pagamento europea.
(5) La Commissione ha adottato il 20 dicembre 2002 il libro verde sul
procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento e sulle misure atte a
semplificare ed accelerare il contenzioso in materia di controversie di modesta
entità. Il Libro verde ha avviato consultazioni sui possibili obiettivi e sulle
possibili caratteristiche di un procedimento europeo uniforme o armonizzato per
il recupero dei crediti non contestati.
(6) Il recupero rapido ed efficace dei crediti che non sono oggetto di una
controversia giuridica riveste un’importanza primaria per gli operatori
economici dell’Unione europea, in quanto i ritardi di pagamento rappresentano
una delle principali cause di insolvenza che minaccia la sopravvivenza delle
aziende, in particolare le piccole e medie imprese, e che è all’origine della
perdita di numerosi posti di lavoro.
(7) Tutti gli Stati membri tentano di affrontare la questione del recupero in
massa dei crediti non contestati, la maggioranza di essi elaborando un
procedimento di ingiunzione di pagamento semplificato, ma sia il contenuto delle
legislazioni nazionali sia i risultati dei procedimenti nazionali variano in
misura sostanziale. I procedimenti attualmente vigenti, inoltre, sono spesso
inammissibili o impraticabili nei casi di natura transfrontaliera.
(8) I conseguenti ostacoli all’accesso ad una giustizia efficiente nei casi di
natura transfrontaliera e la distorsione di concorrenza nel mercato interno
causata dallo squilibrio nel funzionamento dei mezzi procedurali a disposizione
dei creditori nei diversi Stati membri determinano l’esigenza di una normativa
comunitaria che garantisca parità di condizioni per i creditori ed i debitori in
tutta l’Unione europea.
(9) Il presente
regolamento intende semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti
per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non
contestati, istituendo un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento e
assicurare la libera circolazione in tutti gli Stati membri dell’ingiunzione di
pagamento europea definendo norme minime il cui rispetto rende superflui, nello
Stato membro di esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e
l’esecuzione.
(10) Il procedimento previsto dal presente regolamento dovrebbe costituire un
mezzo supplementare e facoltativo per il ricorrente, che rimane libero di
avvalersi delle procedure previste dal diritto nazionale. Pertanto il presente
regolamento non sostituisce né armonizza i meccanismi vigenti di recupero dei
crediti non contestati previsti dalla legislazione nazionale.
(11) Il procedimento dovrebbe basarsi il più possibile sull’utilizzo di moduli
standard nella comunicazione tra il giudice e le parti per facilitarne la
gestione e consentire il ricorso all’elaborazione automatizzata dei dati.
(12) Al momento di decidere quali giudici siano competenti ad emettere
un’ingiunzione di pagamento europea, gli Stati membri dovrebbero tenere in
debito conto l’esigenza di garantire l’accesso alla giustizia.
(13) Nella domanda d’ingiunzione di pagamento europea, il ricorrente è obbligato
a fornire informazioni sufficienti ad identificare chiaramente la richiesta e la
relativa giustificazione in modo da consentire al convenuto di scegliere in
piena cognizione di causa se presentare opposizione o non contestare il credito.
(14) In questo contesto il ricorrente dovrebbe essere tenuto a inserire una
descrizione delle prove a sostegno della domanda. A tal fine il modulo di
domanda dovrebbe includere un elenco il più completo possibile di tipi di prove
generalmente presentate a sostegno dei crediti pecuniari.
(15) La presentazione di una domanda di ingiunzione di pagamento europea
dovrebbe comportare il pagamento delle eventuali spese di giudizio.
(16) Il giudice dovrebbe valutare la domanda, compresa la questione della
competenza giurisdizionale e la descrizione delle prove, sulla base delle
informazioni fornite nel modulo di domanda. Ciò consentirebbe al giudice di
valutare prima facie il merito della domanda e, tra l’altro, di escludere
crediti manifestamente infondati o domande irricevibili. Non dovrebbe essere
necessario che sia un giudice ad effettuare l’esame.
(17) Il rifiuto della domanda non dovrebbe essere impugnabile. Ciò non esclude
tuttavia un eventuale riesame della decisione di rifiuto della domanda allo
stesso livello giurisdizionale, conformemente alla legislazione nazionale.
(18) L’ingiunzione di pagamento europea dovrebbe informare il convenuto della
possibilità di versare al ricorrente l’importo stabilito oppure, in caso di
contestazione, di presentare opposizione entro il termine di 30 giorni. Oltre
alle informazioni complete sul credito fornite dal ricorrente, il convenuto
dovrebbe essere informato della portata giuridica dell’ingiunzione di pagamento
europea ed in particolare delle conseguenze derivanti dalla mancata
contestazione del credito.
(19) Di fronte alle diversità che esistono tra gli Stati membri relativamente
alle norme di procedura civile, e in particolare quelle relative alla
notificazione di documenti, è necessario definire in modo specifico e
dettagliato le norme minime da applicare nell’ambito della procedura relativa
all’ingiunzione di pagamento europea. In particolare, in ordine all’osservanza
di tali norme minime, qualsiasi forma di notificazione basata su una fictio
iuris non dovrebbe essere considerata sufficiente al fine della notificazione
dell’ingiunzione di pagamento europea.
(20) Tutti i metodi di notificazione elencati agli articoli 13 e 14 sono
caratterizzati o dall’assoluta certezza (articolo 13), o da un grado assai
elevato di verosimiglianza (articolo 14) che il documento notificato è pervenuto
al destinatario.
(21) La notificazione in mani proprie a persone diverse dal convenuto stesso a
norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e b) dovrebbe essere considerata
come rispondente ai requisiti di cui a tali norme soltanto se le suddette
persone hanno effettivamente accettato/ricevuto l’ingiunzione di pagamento
europea.
(22) L’articolo 15 dovrebbe applicarsi alle situazioni nelle quali il convenuto
non può stare in giudizio personalmente, come nel caso di una persona giuridica,
e alle situazioni nelle quali un rappresentante è indicato dalla legge, nonché a
quelle nelle quali il convenuto ha autorizzato un’altra persona, in particolare
un legale, a rappresentarlo nello specifico procedimento in corso.
(23) Il convenuto può presentare opposizione utilizzando il modulo standard
descritto nel presente regolamento. I giudici dovrebbero tuttavia tener conto di
qualsiasi altra forma di opposizione scritta se espressa in modo chiaro.
(24) L’opposizione presentata entro il termine dovrebbe interrompere il
procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento e determinare il trasferimento
automatico del caso ad un procedimento civile ordinario a meno che il ricorrente
abbia esplicitamente richiesto in tal caso l’estinzione del procedimento. Ai
fini del presente regolamento la nozione di procedimento civile ordinario non
dovrebbe essere necessariamente interpretata secondo il diritto nazionale.
(25) Scaduto il termine per presentare opposizione, in alcuni casi eccezionali
il convenuto dovrebbe avere il diritto di chiedere il riesame dell’ingiunzione
di pagamento europea. Il riesame in casi eccezionali non significa che il
convenuto debba avere una seconda possibilità di contestare il credito. Durante
la procedura di riesame il merito della domanda non dovrebbe essere valutato al
di là dei motivi risultanti dalle circostanze eccezionali invocate dal
convenuto. Tra le altre circostanze eccezionali potrebbe figurare il caso in cui
l’ingiunzione di pagamento europea sia fondata su informazioni false fornite nel
modulo di domanda.
(26) Le spese di giudizio di cui all’articolo 25 non dovrebbero includere, ad
esempio, gli onorari degli avvocati o i costi di notificazione dei documenti da
parte di un’entità diversa dal giudice.
(27) Un’ingiunzione di pagamento europea emessa in uno Stato membro e divenuta
esecutiva dovrebbe essere trattata, ai fini dell’esecuzione, come se fosse stata
emessa nello Stato membro in cui viene richiesta l’esecuzione. La reciproca
fiducia nell’amministrazione della giustizia negli Stati membri giustifica che
la sussistenza dei requisiti richiesti per l’emissione di un’ingiunzione di
pagamento europea sia accertata dal giudice di uno Stato membro e che
l’ingiunzione sia resa esecutiva in tutti gli altri Stati membri senza che sia
necessario il controllo giurisdizionale della corretta applicazione delle norme
minime procedurali nello Stato membro di esecuzione. Le procedure relative alla
sua esecuzione dovrebbero continuare ad essere disciplinate dalla legislazione
nazionale, fatte salve le disposizioni del presente regolamento, in particolare
le norme minime stabilite dall’articolo 22, paragrafi 1 e 2 e dall’articolo 23.
(28) Per calcolare i termini si dovrebbe applicare il regolamento (CEE, Euratom)
n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili
ai periodi di tempo, alle date e ai termini (1). Il convenuto dovrebbe essere
informato di ciò e dovrebbe essere avvertito che si tiene conto dei giorni
festivi dello Stato membro del giudice che rilascia l’ingiunzione di pagamento
europea.
(29) Poiché l’obiettivo del presente regolamento, in particolare l’istituzione
di un meccanismo uniforme, rapido ed efficace per il recupero dei crediti
pecuniari non contestati in tutta l’Unione europea, non può essere realizzato in
misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni e
degli effetti del presente regolamento, essere realizzato meglio a livello
comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà
sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto
è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di
proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(30) Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono
adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999,
recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla
Commissione (2).
(31) A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e
dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che
istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l’Irlanda hanno notificato che
desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.
(32) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca
allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la
Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente
regolamento e non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione,
HANNO ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO
REGOLAMENTO
Articolo 1
Oggetto
1. Il presente regolamento intende
a) semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, istituendo un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento,
e
b) assicurare la libera circolazione in tutti gli Stati
membri dell’ingiunzione di pagamento europea definendo
norme minime il cui rispetto rende superflui, nello
Stato membro di esecuzione, procedimenti intermedi per
il riconoscimento e l’esecuzione.
2. Il presente regolamento non impedisce a un ricorrente
di intentare un procedimento a norma dell’articolo 4
utilizzando qualunque altro procedimento disponibile ai
sensi della legislazione di uno Stato membro o della
legislazione comunitaria.
Articolo 2
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica, nelle controversie transfrontaliere, in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri («acta iure imperii»).
2. Sono esclusi dal
campo di applicazione del presente regolamento:
a) il regime patrimoniale fra coniugi o i regimi
assimilati, i testamenti e le successioni;
b) i fallimenti, i concordati e le procedure affini;
c) la sicurezza sociale;
d) i crediti derivanti da obblighi extracontrattuali,
salvo se
i) sono stati oggetto di accordo tra le parti o se vi è stata ammissione di debito,
o
ii) riguardano debiti liquidi risultanti da comproprietà di un bene.
3. Nel presente regolamento per «Stato membro» si intende qualsiasi Stato membro ad eccezione della Danimarca.
Articolo 3
Controversie transfrontaliere
1. Ai fini del
presente regolamento si definisce transfrontaliera una
controversia in cui almeno una delle parti ha domicilio
o residenza abituale in uno Stato membro diverso da
quello del giudice adito.
2. Il domicilio è determinato conformemente agli
articoli 59 e 60 del regolamento (CE) n. 44/2001 del
Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e
l’esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale (1).
3. La data di riferimento per stabilire se esiste una
controversia transfrontaliera è la data di presentazione
della domanda di ingiunzione di pagamento europea in
conformità del presente regolamento.
(1) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2245/2004 della Commissione (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 10).
Articolo 4
Procedimento europeo di ingiunzione di pagamento
Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento è istituito per il recupero di crediti pecuniari di uno specifico importo esigibili alla data in cui si propone la domanda di ingiunzione di pagamento europea.
Articolo 5
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1. «Stato membro d’origine»: lo Stato
membro nel quale è emessa un’ingiunzione di pagamento
europea;
2. «Stato membro di esecuzione»: lo Stato membro nel
quale è richiesta l’esecuzione dell’ingiunzione di
pagamento europea;
3. «giudice»: qualsiasi autorità dello Stato membro
competente per l’ingiunzione di pagamento europea o per
qualsiasi altra materia connessa;
4. «giudice d’origine»: il giudice che emette
l’ingiunzione di pagamento europea.
Articolo 6
Competenza giurisdizionale
1. Ai fini
dell’applicazione del presente regolamento, la
competenza giurisdizionale è determinata conformemente
alle norme di diritto comunitario applicabili in
materia, segnatamente il regolamento (CE) n. 44/2001.
2. Tuttavia, qualora la domanda si riferisca ad un
contratto concluso da una persona, il consumatore, per
una finalità che può essere considerata estranea alla
sua professione, e ove il convenuto sia il consumatore,
sono competenti solo i giudici dello Stato membro in cui
il convenuto è domiciliato, ai sensi dell’articolo 59
del regolamento (CE) n. 44/2001.
Articolo 7
Domanda d’ingiunzione di pagamento europea
1. La domanda
d’ingiunzione di pagamento europea è presentata
utilizzando il modulo standard A riprodotto
nell’Allegato I.
2. Nella domanda sono indicati:
a) il nome e l’indirizzo delle parti e, se del caso, dei
loro rappresentanti, nonché del giudice a cui è
presentata la domanda;
b) l’importo del credito, compreso il capitale e, se del
caso, gli interessi, le penalità contrattuali e le
spese;
c) qualora siano richiesti interessi sul credito, il
tasso d’interesse ed il periodo di tempo per il quale
gli interessi sono richiesti, a meno che non venga
aggiunto automaticamente al capitale un tasso
d’interesse legale ai sensi della legislazione dello
Stato membro d’origine;
d) il fondamento dell’azione, compresa una descrizione
delle circostanze invocate come base del credito e, se
del caso, degli interessi richiesti;
e) una descrizione delle prove a sostegno della domanda;
f) i motivi della competenza giurisdizionale;
e
g) il carattere
transfrontaliero della controversia a norma
dell’articolo 3.
3. Nella domanda il ricorrente dichiara di fornire in
coscienza e in fede informazioni veritiere e riconosce
che dichiarazioni deliberatamente false potrebbero
comportare penalità adeguate in base alla legislazione
dello Stato membro d’origine.
4. In appendice alla domanda il ricorrente può indicare
al giudice di essere contrario al passaggio al
procedimento ordinario a norma dell’articolo 17 in caso
di opposizione da parte del convenuto.
Ciò non impedisce al ricorrente di informarne il giudice
anche successivamente, ma in ogni caso prima che sia
emessa l’ingiunzione.
5. La domanda è presentata su supporto cartaceo o
tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche
elettronico, accettato dallo Stato membro d’origine e di
cui dispone il giudice d’origine.
6. La domanda è firmata dal ricorrente o, se del caso,
dal suo rappresentante. Quando è presentata in forma
elettronica, conformemente al paragrafo 5, la domanda è
firmata a norma dell’articolo 2, paragrafo 2 della
direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro
comunitario per le firme elettroniche (1). Tale firma è
riconosciuta nello Stato membro d’origine senza che sia
possibile imporre condizioni supplementari.
Tuttavia, detta firma elettronica non è richiesta se e
nella misura in cui esiste, presso i giudici dello Stato
membro d’origine, un sistema di comunicazione
elettronica alternativo che sia a disposizione di un
determinato gruppo di utenti autenticati preregistrati e
permetta di identificare tali utenti in modo sicuro. Gli
Stati membri informano la Commissione di tali sistemi di
comunicazione.
(1) GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.
Articolo 8
Esame della domanda
Il giudice a cui è presentata la domanda d’ingiunzione di pagamento europea valuta, quanto prima e sulla scorta del contenuto del modulo di domanda, se siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 e se il credito sia fondato. Tale esame può essere effettuato mediante una procedura automatizzata.
Articolo 9
Completamento e rettifica della domanda
1. In caso di mancato
rispetto dei requisiti di cui all’articolo 7 e a meno
che il credito sia manifestamente infondato o la domanda
irricevibile, il giudice dà al ricorrente la possibilità
di completare o rettificare la domanda. Il giudice
utilizza il modulo standard B riprodotto nell’Allegato
II.
2. Se chiede al ricorrente di completare o rettificare
la domanda, il giudice stabilisce il termine che ritiene
adeguato nella fattispecie. Il giudice può, a sua
discrezione, prorogare tale termine.
Articolo 10
Modifica della domanda
1. Se le condizioni di
cui all’articolo 8 sono soddisfatte solo per una parte
della domanda, il giudice ne informa il ricorrente
mediante il modulo standard C riprodotto nell’Allegato
III. Il ricorrente è invitato ad accettare o rifiutare
una proposta d’ingiunzione di pagamento europea per
l’importo specificato dal giudice ed è informato delle
conseguenze della sua decisione. Il ricorrente risponde
rinviando il modulo standard C spedito dal giudice entro
un termine stabilito dal giudice conformemente
all’articolo 9, paragrafo 2.
2. Se il ricorrente accetta la proposta del giudice,
questi emette un’ingiunzione di pagamento europea
conformemente all’articolo 12, per la parte della
domanda accettata dal ricorrente. Le conseguenze
relative alla restante parte della domanda iniziale sono
disciplinate dalla legislazione nazionale.
3. Se il ricorrente non invia la sua risposta entro il
termine stabilito dal giudice o rifiuta la proposta del
giudice, questi respinge in toto la domanda di
ingiunzione di pagamento europea.
Articolo 11
Rigetto della domanda
1. Il giudice rigetta
la domanda se:
a) non sono soddisfatte le condizioni di cui agli
articoli 2, 3, 4, 6 e 7;
oppure
b) il credito è
manifestamente infondato;
oppure
c) il ricorrente non
invia la propria risposta entro il termine stabilito dal
giudice, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2;
oppure
d) il ricorrente non
invia la propria risposta entro il termine stabilito dal
giudice o respinge la proposta del giudice a norma
dell’articolo 10.
Il ricorrente è informato sulle cause del rigetto
mediante il modulo standard D riprodotto nell’Allegato
IV.
2. Il rigetto della domanda non può formare oggetto di
impugnazione.
3. Il rigetto della domanda non impedisce al ricorrente
di intentare il procedimento presentando una nuova
domanda d’ingiunzione di pagamento europea o utilizzando
qualunque altro procedimento disponibile ai sensi della
legislazione di uno Stato membro.
Articolo 12
Emissione di un’ingiunzione di pagamento europea
1. Se sono soddisfatte
le condizioni di cui all’articolo 8, il giudice emette
quanto prima, di norma entro 30 giorni dalla
presentazione della domanda, un’ingiunzione di pagamento
europea utilizzando il modulo standard E riprodotto
nell’Allegato V.
Il periodo di 30 giorni non comprende i tempi utilizzati
dal ricorrente per completare, rettificare o modificare
la domanda.
2. L’ingiunzione di pagamento europea viene emessa
insieme a una copia del modulo di domanda. Non contiene
le informazioni fornite dal ricorrente nelle appendici 1
e 2 del modulo A.
3. Nell’ingiunzione di pagamento europea il convenuto è
informato della possibilità di:
a) pagare al ricorrente l’importo indicato
nell’ingiunzione;
oppure
b) opporsi
all’ingiunzione presentando opposizione dinanzi al
giudice d’origine, da inviare entro 30 giorni che
decorrono dal momento in cui l’ingiunzione è stata
notificata al convenuto.
4. Nell’ingiunzione di pagamento europea il convenuto è
informato del fatto che:
a) l’ingiunzione è stata emessa soltanto in base alle
informazioni fornite dal ricorrente e non verificate dal
giudice;
b) l’ingiunzione acquista forza esecutiva salvo nel caso
in cui sia stata presentata opposizione dinanzi al
giudice conformemente all’articolo 16;
c) se è presentata opposizione, il procedimento prosegue
dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro
d’origine applicando le norme di procedura civile
ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia
esplicitamente richiesto in tal caso l’estinzione del
procedimento.
5. Il giudice garantisce che l’ingiunzione sia
notificata al convenuto in conformità della legislazione
nazionale, secondo un metodo conforme alle norme minime
di cui agli articoli 13, 14 e 15.
Articolo 13
Notifica con prova di ricevimento da parte del convenuto
L’ingiunzione di
pagamento europea può essere notificata al convenuto,
conformemente al diritto nazionale dello Stato dove avrà
luogo la notifica, secondo una delle seguenti forme:
a) notifica in mani proprie, attestata da una
dichiarazione di ricevimento datata e sottoscritta dal
convenuto;
b) notifica in mani proprie, attestata da un documento
firmato dalla persona competente che ha provveduto alla
notifica, in cui si dichiara che il convenuto ha
ricevuto l’atto o ha rifiutato di riceverlo senza alcuna
giustificazione legale e con l’indicazione della data
della notifica;
c) notifica a mezzo posta, attestata da una
dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e
rinviata dal convenuto;
d) notifica con mezzi elettronici, in particolare
mediante telecopia (facsimile) o posta elettronica,
attestata da una dichiarazione di ricevimento datata,
sottoscritta e rinviata dal convenuto.
Articolo 14
Notifica senza prova di ricevimento da parte del
convenuto
1. L’ingiunzione di
pagamento europea può anche essere notificata al
convenuto conformemente al diritto nazionale dello Stato
membro dove avrà luogo la notifica secondo una delle
seguenti forme:
a) notifica in mani proprie, presso l’indirizzo
personale del convenuto, a persona con esso convivente o
che lavori come dipendente nell’abitazione del
convenuto;
b) se il convenuto è un lavoratore autonomo, o una
persona giuridica, notifica in mani proprie nei suoi
locali commerciali a una persona alle dipendenze del
convenuto;
c) deposito dell’ingiunzione nella cassetta delle
lettere del convenuto;
d) deposito dell’ingiunzione presso un ufficio postale o
un’autorità pubblica competente e relativa comunicazione
scritta depositata nella cassetta delle lettere del
convenuto, purché dalla comunicazione scritta risulti
chiaramente la natura giudiziaria dell’atto o il fatto
che tale comunicazione ha l’efficacia legale della
notifica e che determina la decorrenza dei termini ai
fini del calcolo della loro scadenza;
e) notifica a mezzo posta senza avviso di ricevimento
conformemente al paragrafo 3, laddove il convenuto è
domiciliato nello Stato membro d’origine;
f) notifica con mezzi elettronici attestata da conferma
automatica della trasmissione, a condizione che il
convenuto abbia preventivamente accettato in modo
esplicito questo metodo di notifica.
2. Ai fini del presente regolamento la notifica di cui
al paragrafo 1 non è ammissibile se l’indirizzo del
convenuto non è conosciuto con certezza.
3. La notifica ai sensi del paragrafo 1, lettere a), b),
c) e d) è attestata da:
a) un atto, sottoscritto dalla persona competente che ha
provveduto alla notifica, che certifica quanto segue:
i) la forma di notifica, e
ii) la data in cui è stata effettuata, e
iii) se l’ingiunzione è stata notificata a persona
diversa dal convenuto, il nome di questa persona e il
suo legame con il convenuto stesso,
oppure
b) una dichiarazione di ricevimento sottoscritta dalla persona cui è stata effettuata la notifica, ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b).
Articolo 15
Notifica ad un rappresentante
La notifica ai sensi degli articoli 13 o 14 può anche essere effettuata ad un rappresentante del convenuto.
Articolo 16
Opposizione all’ingiunzione di pagamento europea
1. Il convenuto può
presentare opposizione all’ingiunzione di pagamento
europea dinanzi al giudice d’origine utilizzando il
modulo standard F riprodotto nell’Allegato VI, che gli
viene consegnato unitamente all’ingiunzione di pagamento
europea.
2. Il termine per l’invio dell’opposizione è di 30
giorni che decorrono dal momento in cui l’ingiunzione è
stata notificata al convenuto.
3. Il convenuto indica nell’opposizione che contesta il
credito senza essere tenuto a precisarne le ragioni.
4. La domanda è presentata su supporto cartaceo o
tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche
elettronico, accettato dallo Stato membro d’origine e di
cui dispone il giudice d’origine.
5. L’opposizione reca la firma del convenuto o, se del
caso, del suo rappresentante. Quando è presentata in
forma elettronica conformemente al paragrafo 4,
l’opposizione è firmata a norma dell’articolo 2,
paragrafo 2 della direttiva 1999/93/CE.
Tale firma è riconosciuta nello Stato membro d’origine
senza che sia possibile imporre condizioni
supplementari.
Tuttavia, detta firma elettronica non è richiesta se e
nella misura in cui esiste, presso i giudici dello Stato
membro d’origine, un sistema di comunicazione
elettronica alternativo che sia a disposizione di un
determinato gruppo di utenti autenticati preregistrati e
permetta di identificare tali utenti in modo sicuro. Gli
Stati membri informano la Commissione di tali sistemi di
comunicazione.
Articolo 17
Effetti della presentazione di un’opposizione
1. Se l’opposizione è
presentata entro il termine stabilito all’articolo 16,
paragrafo 2, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici
competenti dello Stato membro d’origine applicando le
norme di procedura civile ordinaria, a meno che il
ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal
caso l’estinzione del procedimento.
Qualora il ricorrente abbia perseguito il recupero del
credito attraverso la procedura d’ingiunzione di
pagamento europea, nessuna disposizione del diritto
nazionale può pregiudicare la sua posizione nel
successivo procedimento civile ordinario.
2. Il passaggio al procedimento civile ordinario ai
sensi del paragrafo 1 è disciplinato dalla legge dello
Stato membro d’origine.
3. Il ricorrente è informato dell’eventuale opposizione
presentata dal convenuto e dell’eventuale passaggio al
procedimento civile ordinario.
Articolo 18
Forza esecutiva
1. Se al giudice di
origine non è stata presentata opposizione entro il
termine fissato nell’articolo 16, paragrafo 2, tenuto
conto di un lasso di tempo adeguato affinché la domanda
di opposizione arrivi a destinazione, il giudice
d’origine dichiara, senza ritardo, esecutiva
l’ingiunzione di pagamento europea, utilizzando il
modulo standard G riprodotto nell’Allegato VII. Il
giudice verifica la data della notifica.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, le condizioni formali per
l’acquisto della forza esecutiva sono disciplinate dalla
legge dello Stato membro d’origine.
3. Il giudice trasmette al ricorrente l’ingiunzione di
pagamento europea dichiarata esecutiva.
Articolo 19
Abolizione dell’exequatur
L’ingiunzione di pagamento europea divenuta esecutiva nello Stato membro d’origine è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.
Articolo 20
Riesame in casi eccezionali
1. Scaduto il termine
di cui all’articolo 16, paragrafo 2, il convenuto ha il
diritto di chiedere il riesame dell’ingiunzione di
pagamento europea dinanzi al giudice competente dello
Stato membro di origine se sono soddisfatte le seguenti
condizioni:
a)
i) l’ingiunzione di pagamento è stata notificata secondo una delle forme previste all’articolo 14,
e
ii) la notifica non è stata effettuata in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese per ragioni a lui non imputabili,
oppure
b) il convenuto non ha
avuto la possibilità di contestare il credito a causa di
situazioni di forza maggiore o di circostanze
eccezionali per ragioni a lui non imputabili, purché in
entrambi i casi agisca tempestivamente.
2. Scaduto il termine di cui all’articolo 16, paragrafo
2, il convenuto ha altresì il diritto di chiedere il
riesame dell’ingiunzione di pagamento europea dinanzi al
giudice competente dello Stato membro di origine se
l’ingiunzione di pagamento risulta manifestamente emessa
per errore, tenuto conto dei requisiti previsti dal
presente regolamento, o a causa di circostanze
eccezionali.
3. Se il giudice respinge la domanda del convenuto in
base al fatto che nessuno dei motivi di riesame di cui
ai paragrafi 1 e 2 è applicabile, l’ingiunzione di
pagamento europea resta esecutiva.
Se il giudice decide che il riesame si giustifica per
uno dei motivi di cui ai paragrafi 1 e 2, l’ingiunzione
di pagamento europea è nulla.
Articolo 21
Esecuzione
1. Fatte salve le
disposizioni del presente regolamento, i procedimenti di
esecuzione sono disciplinati dalla legge dello Stato
membro di esecuzione.
Un’ingiunzione di pagamento europea divenuta esecutiva è
eseguita alle stesse condizioni di una decisione
esecutiva emessa nello Stato membro di esecuzione.
2. Per l’esecuzione in un altro Stato membro, il
ricorrente fornisce alle competenti autorità incaricate
dell’applicazione della legge di tale Stato membro:
a) una copia dell’ingiunzione di pagamento europea
dichiarata esecutiva dal giudice d’origine, che presenti
le condizioni necessarie per stabilire la sua
autenticità, e
b) ove richiesto, una traduzione dell’ingiunzione di
pagamento europea nella lingua ufficiale dello Stato
membro di esecuzione oppure, ove tale Stato abbia più
lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle
lingue ufficiali del procedimento giudiziario del luogo
in cui è chiesta l’esecuzione, conformemente al diritto
dello Stato membro in questione, o in un’altra lingua
che lo Stato membro di esecuzione abbia dichiarato di
accettare. Ciascuno Stato membro può indicare quale
lingua o quali lingue ufficiali delle istituzioni
dell’Unione europea diverse dalla sua possono essere
accettate per l’ingiunzione di pagamento europea. La
traduzione è autenticata da una persona a tal fine
abilitata in uno degli Stati membri.
3. Al ricorrente che in uno Stato membro chieda
l’esecuzione di un’ingiunzione di pagamento europea
emessa in un altro Stato membro non sono richiesti
cauzioni, garanzie o depositi, comunque siano
denominati, per il fatto di essere straniero/a o per
difetto di domicilio o residenza nello Stato membro di
esecuzione.
Articolo 22
Rifiuto dell’esecuzione
1. Su istanza del
convenuto l’esecuzione è rifiutata dal giudice
competente dello Stato membro di esecuzione se
l’ingiunzione di pagamento europea è incompatibile con
una decisione o ingiunzione emessa anteriormente in uno
Stato membro o in un paese terzo, quando:
a) la decisione o ingiunzione anteriore riguarda una
causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti, e
b) la decisione o ingiunzione anteriore soddisfa le
condizioni necessarie per il suo riconoscimento nello
Stato membro di esecuzione, e
c) il convenuto non avrebbe avuto la possibilità di far
valere l’incompatibilità nel procedimento nello Stato
membro d’origine.
2. L’esecuzione è rifiutata, su istanza del convenuto,
anche nel caso e nella misura in cui quest’ultimo abbia
versato al ricorrente l’importo previsto
nell’ingiunzione di pagamento europea.
3. In nessun caso l’ingiunzione di pagamento europea può
formare oggetto di un riesame del merito nello Stato
membro di esecuzione.
Articolo 23
Limitazione o sospensione dell’esecuzione
Se il convenuto ha
chiesto il riesame ai sensi dell’articolo 20, il giudice
competente dello Stato membro di esecuzione può, su
istanza del convenuto:
a) limitare il procedimento di esecuzione ai
provvedimenti conservativi, o
b) subordinare l’esecuzione alla costituzione di una
cauzione di cui determina l’importo, o
c) in circostanze eccezionali sospendere il procedimento
di esecuzione.
Articolo 24
Assistenza legale
La rappresentanza da
parte di un avvocato o di altro professionista del
settore legale non è obbligatoria:
a) né per il ricorrente relativamente all’ingiunzione di
pagamento europea,
b) né per il convenuto relativamente all’opposizione contro un’ingiunzione di pagamento europea.
Articolo 25
Spese di giudizio
1. Le spese di
giudizio combinate dell’ingiunzione di pagamento europea
e del procedimento civile ordinario avviato a seguito
dell’opposizione contro detta ingiunzione in uno Stato
membro non superano le spese di giudizio di un
procedimento civile ordinario non preceduto dal
procedimento europeo di ingiunzione di pagamento in tale
Stato membro.
2. Ai fini del presente regolamento, le spese di
giudizio comprendono spese e diritti da pagarsi al
giudice, il cui importo è stabilito in conformità della
legislazione nazionale.
Articolo 26
Rapporto con le norme processuali nazionali
Tutte le questioni procedurali non trattate specificamente dal presente regolamento sono disciplinate dal diritto nazionale.
Articolo 27
Relazione con il regolamento (CE) n. 1348/2000
Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (1).
(1) GU L 160 del 30.6.2000, pag. 37.
Articolo 28
Informazioni relative alle spese di notifica e
all’esecuzione
Gli Stati membri
collaborano nell’informare i cittadini e gli ambienti
professionali circa:
a) le spese di notifica dei documenti, e
b) le autorità competenti per l’esecuzione, ai fini
dell’applicazione degli articoli 21, 22 e 23, in
particolare attraverso la rete giudiziaria europea in
materia civile e commerciale, istituita con decisione
2001/470/CE del Consiglio del 28 maggio 2001 (2).
(2) GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.
Articolo 29
Informazioni relative alla giurisdizione, ai
procedimenti di riesame, ai mezzi di comunicazione e
alle lingue
1. Entro il 12 giugno 2008, gli Stati
membri comunicano alla Commissione:
a) i giudici competenti ad emettere l’ingiunzione di
pagamento europea;
b) il procedimento di riesame e i giudici competenti ai
fini dell’applicazione dell’articolo 20;
c) i mezzi di comunicazione accettati ai fini
dell’ingiunzione di pagamento europea e di cui
dispongono i giudici;
d) le lingue accettate in virtù dell’articolo 21,
paragrafo 2, lettera b).
Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi
successiva modifica di tali informazioni.
2. La Commissione rende le informazioni comunicate ai
sensi del paragrafo 1 accessibili a tutti mediante
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea e con ogni altro mezzo appropriato.
Articolo 30
Modifiche degli allegati
I moduli standard contenuti negli allegati sono aggiornati o adeguati dal punto di vista tecnico, nel pieno rispetto delle disposizioni del presente regolamento, secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2.
Articolo 31
Comitato
1. La Commissione è assistita dal
comitato istituito all’articolo 75 del regolamento (CE)
n. 44/2001.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente
paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1
a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo
conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 32
Riesame
Entro il 12 dicembre
2013 la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al
Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una
relazione particolareggiata che riesamina l’applicazione
del procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento.
Detta relazione contiene una valutazione
dell’applicazione del procedimento e una valutazione
d’impatto estesa per ciascuno Stato membro.
A tal fine e per garantire che le migliori prassi
nell’Unione europea siano debitamente tenute in
considerazione e siano conformi ai principi di una
migliore legislazione, gli Stati membri informano la
Commissione dell’applicazione transfrontaliera del
procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento. Queste
informazioni contemplano le spese di giudizio, la
rapidità della procedura, l’efficienza, la facilità di
utilizzazione e i procedimenti interni d’ingiunzione di
pagamento degli Stati membri.
La relazione della Commissione è integrata, se del caso,
da proposte di adeguamento.
Articolo 33
Entrata in vigore
Il presente
regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.
Esso si applica a decorrere dal 12 dicembre 2008, ad
eccezione degli articoli 28, 29, 30 e 31 che si
applicano dal 12 giugno 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i
suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati
membri in base al trattato che istituisce la Comunità
europea.
Fatto a Strasburgo, addì 12 dicembre 2006.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
Per il Consiglio
Il presidente
M. PEKKARINEN