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Il governo ha proposto una revisione degli articoli da 410 a 412-quater
del codice di procedura civile, con la quale si modificheranno gli
strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie di lavoro.
In primo luogo, lo svolgimento del tentativo di conciliazione non sarà
più condizione necessaria per l'esperimento dell'azione in giudizio,
anche se rimangono fermi gli effetti di interruzione della prescrizione
e di sospensione della decadenza.
Inoltre, assistiamo ad un incremento dei poteri della commissione di
conciliazione, la quale sarà tenuta a convocare le parti entro 10 giorni
dal deposito della memoria del convenuto. Il tentativo di conciliazione
dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni. Se il tentativo non avesse
esito positivo, la commissione di conciliazione formulerà una proposta i
cui termini, se non accettati, dovranno essere riportati nel verbale di
mancata conciliazione.
La riforma prevede, inoltre, che le parti possono investire la
commissione delle funzioni di arbitro. Avranno inoltre la facoltà di
proporre la controversia in un arbitrato irrituale.
A ben vedere, però, la non obbligatorietà del tentativo di
conciliazione, così come gli incrementi di potere delle commissioni,
sembrano comportare adempimenti burocratici e formalità che ne
scoraggiano piuttosto l’utilizzo, incrementando le questioni di fronte
al giudice ordinario e, conseguentemente, creando un intasamento delle
aule giudiziarie.
Quello che probabilmente andava proposto, visto il fallimento della
conciliazione in materia di lavoro fin dalla sua istituzione, era
l’affidamento della procedura a degli organismi specializzati in modo da
favorire la riduzione del contenzioso, così come peraltro nei piani
dell’attuale Ministro della Giustizia. |