Sicurezza degli impianti: nessun limite alla circolazione degli immobili
(Articolo a cura
dell'Ufficio Studi del
Consiglio Nazionale del Notariato)
** * **
Sommario: 1. La nozione di “trasferimento”. - 2. L’ambito soggettivo. - 3. L’ambito oggettivo. - 4. L’attività del notaio e la validità dell’atto. - 5. L’ambito di applicazione. - 6. Le sanzioni. – 7. Conclusioni
Il decreto 22/02/2008 n. 37, in G.U. n. 61 del 12 marzo 2008, che entrerà in vigore il 27 marzo 2008 (in base alla normale vacatio legis), all’art. 13 contiene una previsione che riguarda “gli atti di trasferimento a qualsiasi titolo” stipulati a partire da quella data.
1. La nozione di “trasferimento”
In questa fase sembra sufficiente evidenziare che l’ampio concetto di “trasferimento” (art. 13) sembra alludere non ad un contratto tipico, bensì ad una prestazione possibile oggetto di più contratti che, “a qualsiasi titolo”, sono idonei a realizzare il trasferimento di un immobile, a qualsiasi uso destinato.
Ancora una volta quindi, si ripropone lo stesso dubbio interpretativo sull’impiego da parte del legislatore del “generico” concetto di “trasferimento”, già posto in occasione della certificazione energetica degli edifici.
L’interprete in questo caso dovrà non solo verificare la portata della nozione di “trasferimento” utilizzata, ma dovrà anche affrontare due difficoltà ulteriori:
- in primo luogo, che la nozione di “trasferimento” non è accompagnata dalla locuzione “a titolo oneroso” (come invece, nell’art. 6, comma 1-bis, lettere a), b), c) del d.lgs. 192/2005, come modificato dal d.lgs. 311/2006), ma dall’espressione “a qualsiasi titolo”. La nozione, pertanto, sembra doversi riferire agli “atti a titolo oneroso”, quali ad esempio la vendita e la permuta, con esclusione di ogni atto da cui non derivi un “trasferimento” in senso tecnico (come ad esempio la divisione);
- in secondo luogo, di conciliare la nozione di “trasferimento a qualsiasi titolo” con il termine “venditore” impiegato nella stessa disposizione, che andrebbe inevitabilmente a circoscrivere l’ambito applicativo della norma: termine significativo, ma non decisivo ai fini dell’esclusione dalla disciplina de qua agli atti a titolo gratuito, come ad esempio la donazione.
Si deve anche aggiungere che, stante l’ampio concetto di trasferimento utilizzato a prescindere dal tipo di atto posto in essere, si ripropongono gli stessi problemi già esaminati sempre in tema di certificazione energetica, relativamente all’applicabilità del D.M. 37/2008 agli atti derivativi-costitutivi di diritti reali di godimento, per i quali allo stato comunque non può affermarsi l’esclusione della disciplina.
D’altra parte non può tralasciarsi di considerare che talvolta il legislatore utilizza un termine ridotto rispetto all’istituto disciplinato (ad esempio, “venditore” con riferimento a qualsiasi contratto di cessione di un bene), per cui l’utilizzazione del termine così ridotto non deve indurre in modo superficiale ad un’interpretazione restrittiva.
2. L’ambito soggettivo
Ad una prima lettura, il decreto in esame non sembra affatto indirizzato ad incidere in misura significativa sull’attività del notaio.
Il provvedimento ha come destinatari:
soggetti di cui all’art. 3 del decreto, e cioè le imprese abilitate all’installazione, trasformazione ed ampliamento e manutenzione straordinari degli impianti;
il committente di cui all’art. 8, comma 1;
il proprietario dell’impianto di cui all’art. 8, comma 2;
il soggetto titolare del permesso di costruire e di quello che ha presentato la DIA di cui all’art. 11, comma 2.
L’attività del notaio viene in considerazione, quindi, solo nell’art. 13 che prevede, in fase di trasferimento dell’immobile tre distinte attività:
- la consegna all’avente causa della documentazione amministrativa e tecnica nonché il libretto di uso e di manutenzione;
- l’indicazione in atto della garanzia del venditore circa la conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza;
- l’allegazione della dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all’art. 7, comma 6.
È prevista infine la consegna della stessa documentazione in copia all’utilizzatore del bene a qualsiasi titolo.
3. L’ambito oggettivo
Il decreto sembra riferirsi a tutti gli immobili in qualunque tempo realizzati, senza distinzione.
Si distingue, invece, tra impiantirealizzati prima e dopo l’entrata in vigore del decreto, da cui scaturisce una possibile diversa documentazione ai fini dell’allegazione.
Per quanto concerne la dichiarazione di conformità, da redigere in base ai modelli allegati al decreto, essa viene rilasciata:
- dall’impresa installatrice, secondo il modello di cui all’allegato 1 del decreto (art. 7, comma 1);
- dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all’art. 3, comma 3, secondo il modello di cui all’allegato 2 del presente decreto (art. 7, comma 4);
Nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non più reperibile, la stessa è sostituita, per i soli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del decreto, da una dichiarazione di rispondenza resa da un competente professionista iscritto all’albo ed avente i requisiti previsti dall’art. 7, comma 6.
4. L’attività del notaio e la validità dell’atto
Quanto al comportamento che il notaio è tenuto a seguire in sede di ricevimento dell’atto pubblico o di autentica dell’atto di trasferimento, l’art. 13 stabilisce in particolare quanto segue: “L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all'articolo 7, comma 6.”
Circa la consegna della documentazione prevista dalla prima parte dell’art. 13, a rigore, questa appare una fase meramente eventuale dell’attività di documentazione del pubblico ufficiale. Il riferimento, infatti, alla vicenda traslativa e non all’atto traslativo, lascia supporre che quella consegna possa sia precedere che seguire l’atto traslativo. Da questo punto di vista pertanto, nessun obbligo è posto a carico del notaio.
Riguardo all’allegazione delle dichiarazioni di cui all’art. 7, la lettera della norma pone l’obbligo di allegazione all’atto di trasferimento,pur se la violazione di tale prescrizione non risulta sanzionata da alcuna disposizione, secondo quanto più avanti precisato.
La violazione di tale obbligo, inoltre, non incide sulla validità dell’atto: infatti, quando il legislatore ha inteso far dipendere la validità del negozio di trasferimento dall’allegazione di un documento tecnico, lo ha detto espressamente (cfr. da ultimo art. 15, commi 8 e 9, d.lgs. 192/2005, come modificato dal d.lgs. 311/2006).
Occorre aggiungere infine, sotto un diverso profilo, che appare difficile ipotizzare una qualunque ipotesi di invalidità dell’atto (nullità virtuale) sulla base di una fonte normativa di tipo secondario, come un decreto ministeriale.
Va comunque segnalato che le parti possono espressamente, di comune accordo, escludere la necessità della predetta allegazione.
Quanto invece alla garanzia del venditore (rectius: alienante), che deve essere riportata nell’atto di trasferimento, si segnala come ciò già trovi una sua propria disciplina nel codice civile e precisamente agli art. 1476 ss., ancorché questi non prevedano un obbligo di riportare nell’atto simile indicazione.
Sulla base di un’interpretazione meramente letterale dell’art. 13 potrebbe sembrare che l’inciso “salvo espressi patti contrari” si riferisca unicamente all’allegazione delle dichiarazioni di cui all’art. 7, cosicché le parti potrebbero espressamente, di comune accordo, derogare solo alla suddetta previsione.
Su tale ricostruzione, che quindi escluderebbe per il venditore di derogare alla garanzia di cui all’art. 13 sulla conformità degli impianti, possono avanzarsi fondati dubbi.
5. L’ambito di applicazione
Risulta, invero, alquanto singolare che la presente disciplina di natura regolamentare, possa aver inciso sull’ordinaria disciplina codicistica in materia di garanzia per i vizi, di cui all’art. 1490 c.c.; norma questa che, al secondo comma, consente alle parti di escluderla.
Torna qui nuovamente in considerazione l’aspetto della gerarchia delle fonti normative. Non può infatti una disposizione contenuta in un regolamento ministeriale derogare ad una fonte di rango primario, quale il codice civile; ne consegue che non essendo stato modificato l’art. 1490 c.c., esso continua a disciplinare la garanzia a carico del venditore sui vizi della cosa.
Sembrerebbe deporre in questo senso – impregiudicati i diversi profili di eccesso di delega contenuti nel decreto, e la questione relativa all’emanazione del decreto nei termini previsti dalla legge delega - anche l’ambito circoscritto di operatività del suindicato regolamento. Il provvedimento infatti, è stato emanato in attuazione della sola lettera a), comma 13, dell’art. 11-quaterdecies del d.l. 203/2005 (convertito con modificazione dall’art. 1 della l. 248/2005), la quale lettera fa riferimento esclusivamente al riordino delle disposizioni in materia di installazione degli impianti all’interno degli edifici. Il provvedimento, quindi, non è in attuazione della delega di cui alla successiva lettera b), che attiene alla definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti, con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza. Questa parte della legge delega, pertanto, non risulta allo stato ancora attuata (1).
Se tale ricostruzione è corretta, il presente provvedimento nulla ha mutato in materia di contrattazione degli immobili, i quali continuano come per il passato a poter circolare pur senza che riportino la dichiarazione del venditore di cui all’art. 13.
In definitiva, le previsioni dell'art. 13 appaiono unicamente finalizzate a ridurre le asimmetrie informative nella contrattazione, avente ad oggetto immobili nei quali siano installati gli impianti menzionati nell'art. 1 del decreto; la natura regolamentare di queste previsioni, e l'assenza di sanzioni specifiche per la loro inosservanza - salvo quanto infra precisato - induce a concludere nel senso della piena commerciabilità degli edifici a prescindere dall'osservanza delle prescrizioni sopra commentate.
6. Le sanzioni
Quanto all’apparato sanzionatorio previsto nel suddetto decreto (art. 15), coerentemente con quanto già ritenuto circa l’inesistenza di nuovi obblighi a carico del notaio, esso non prevede alcuna sanzione in fase di trasferimento dell’immobile, a carico né del notaio né delle parti dell’atto.
Le sanzioni si riferiscono solo alle imprese di cui all’art. 3 del decreto in esame. Infatti:
- il comma 1 dell’art. 15 si riferisce alla violazione degli obblighi di cui all’art. 7, posti esclusivamente a carico delle imprese e dei soggetti abilitati al rilascio delle dichiarazioni di conformità e di rispondenza;
- il comma 3 allude alle violazioni accertate a carico delle imprese installatrici.
Quanto al comma 2, che attiene genericamente agli altri obblighi di cui al presente decreto, non si ritiene che si riferisca ad alcun obbligo in capo (oltre che al notaio) alle parti. Infatti “il riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione”, presuppone una valutazione tecnica che non può essere propria delle parti.
A sostegno della ricostruzione sopra prospettata si consideri che il comma 6 dell’art. 15 individua come unica autorità competente ad irrogare le sanzioni, le Camere di Commercio, certamente non legittimate all’irrogazione di sanzioni nei confronti di soggetti da esse non controllati.
7. Conclusioni
- E’ certamente ammissibile, in base al codice civile, una deroga convenzionale all'obbligo di garanzia della conformità degli impianti previsto dall'art. 13 in capo all'alienante: le parti possono, cioè continuare a pattuire l'esclusione di tale obbligo di garanzia, eventualmente ponendo a carico dell'acquirente l'onere di provvedere successivamente all'adeguamento degli impianti stessi, o in alternativa prevedendo obblighi diversi a carico dell'alienante (ad esempio, quello di provvedere successivamente all'adeguamento).
- Nell'ipotesi in cui nessuna previsione di garanzia sia contenuta nel contratto, non sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 15, ma trovano unicamente applicazione le norme codicistiche sulla garanzia per vizi.
- Analogamente, nel caso di mancata allegazione delle certificazioni di conformità (o equipollenti) in assenza di un patto espresso di deroga, non può ipotizzarsi l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 15, salva sempre l'ordinaria disciplina della garanzia per vizi e della responsabilità contrattuale.
- Impregiudicata quindi la commerciabilità degli immobili, la validità degli atti di trasferimento e l'inapplicabilità di sanzioni amministrative per quanto sopra descritto, dovranno essere invece approfondite le interferenze della normativa in oggetto con la ordinaria disciplina della garanzia per vizi e della responsabilità dell'alienante per inadempimento, nei casi in cui il contratto ometta di regolamentare il profilo in esame.
Ufficio Studi del CNN
(Mauro Leo - Cristina Lomonaco - Serena Metallo)
_____________
(1) Sotto un diverso profilo - a sostegno del ruolo che l’art. 13 assume solo sul piano contrattuale - riesce difficile immaginare per l’assenza della garanzia del venditore in ordine al requisito della conformità alle norme sulla sicurezza degli impianti, una conseguenza sanzionatoria più grave di quella prevista per il trasferimento di immobili privi del requisito dell’agibilità (che attiene alla salubrità dell’edificio), per il quale nessuno dubita che l’unica conseguenza a carico del venditore sia il risarcimento del danno. Si consideri infatti che oggi la verifica sulla sicurezza degli impianti, ai sensi dell’art. 9, è presupposto per il rilascio dell’agibilità.
* * *
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
(GU n. 61 del 12/03/2008)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto l'articolo 87, comma quinto, della
Costituzione;
Visto l'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1,
della legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto all'evasione
fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 8, 14 e 16 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per
la sicurezza degli impianti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392, recante
il Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle
imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti
nel rispetto delle norme di sicurezza;
Vista la legge 5 gennaio 1996, n. 25, recante differimento di termini previsti
da disposizioni legislative nel settore delle attivita' produttive ed altre
disposizioni urgenti in materia e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558,
recante il regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in
materia di registro delle imprese, nonche' per la semplificazione dei
procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attivita' e per la domanda di
iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per
particolari categorie di attivita' soggette alla verifica di determinati
requisiti tecnici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante
il regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli
ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla
osta per ascensori e montacarichi, nonche' della relativa licenza di esercizio e
successive modificazioni;
Visto l'articolo 1-quater del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, recante proroga
di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare.
Visto l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse),
convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2007, n. 17;
Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti
Normativi, espresso nell'adunanza generale del 7 maggio 2007, n. 159/2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1998, effettuata con nota n.
0018603-17.8.2/1 del 16 novembre 2007;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli
impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione
d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se
l'impianto e' connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di
consegna della fornitura.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione,
utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche
atmosferiche, nonche' gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e
barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di
refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione
dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione
dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo,
comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione
ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di
montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza
prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa
specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del
presente decreto.
Art. 2.
Definizioni relative agli impianti
1. Ai fini del presente decreto si intende
per:
a) punto di consegna delle forniture: il punto in cui l'azienda fornitrice o
distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale
o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito
collocato, anche mediante comodato, presso l'utente;
b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata
contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia, e la potenza nominale
complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati;
c) uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane e strumentali
preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla
loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti
tecnico-professionali previsti dall'articolo 4;
d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado
normale d'uso, nonche' a far fronte ad eventi accidentali che comportano la
necessita' di primi interventi, che comunque non modificano la struttura
dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le
prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e
manutenzione del costruttore;
e) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione,
utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli
apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli
equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi
elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli
di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per
l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonche' quelli posti all'esterno di
edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici;
f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche
necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche
relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a
tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua,
mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonche' i sistemi di
protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto
elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti
degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete
pubblica, si applica la normativa specifica vigente;
g) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas:
l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di
consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori,
l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e
meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere
installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico
all'esterno dei prodotti della combustione;
h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti,
gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonche' gli impianti di
rilevazione di gas, di fumo e d'incendio;
i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;.
l) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.
Art. 3.
Imprese abilitate
1. Le imprese, iscritte nel registro delle
imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.
581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell'Albo
provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di
seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all'esercizio delle
attivita' di cui all'articolo 1, se l'imprenditore individuale o il legale
rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale,
e' in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4.
2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola
impresa e la qualifica e' incompatibile con ogni altra attivita' continuativa.
3. Le imprese che intendono esercitare le attivita' relative agli impianti di
cui all'articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio attivita', ai sensi
dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate
nel medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare l'attivita' e dichiarano,
altresi', il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4,
richiesti per i lavori da realizzare.
4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al comma 3,
unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane per la
verifica del possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il
conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre imprese
presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda di
iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese.
5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono
autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla
manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture
interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile
possiede i requisiti previsti all'articolo 4.
6. Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati riconosciuti i
requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di
riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro
dell'industria del commercio e dell'artigianato dell'11 giugno 1992. Il
certificato e' rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per
l'artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive
modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge 29
dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.
Art. 4.
Requisiti tecnico-professionali
1. I requisiti tecnico-professionali sono, in
alternativa, uno dei seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una
universita' statale o legalmente riconosciuta;
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo
ciclo con specializzazione relativa al settore delle attivita' di cui
all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da
un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette
dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le
attivita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia
di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro
anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo
di inserimento per le attivita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di
due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa
abilitata nel ramo di attivita' cui si riferisce la prestazione dell'operaio
installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato
ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualita'
di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attivita' di
installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli
impianti di cui all'articolo 1.
2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni
lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma
di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del
titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresi', in
possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il
titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto
attivita' di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese
abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attivita'
di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non puo' essere
inferiore a quattro anni.
Art. 5.
Progettazione degli impianti
1. Per l'installazione, la trasformazione e
l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c),
d), e), g), e' redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative
piu' rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il
progetto e' redatto da un professionista iscritto negli albi professionali
secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il
progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, e' redatto, in alternativa,
dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, e' redatto da
un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche
competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze
condominiali e per utenze domestiche di singole unita' abitative aventi potenza
impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unita' abitative
di superficie superiore a 400 mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo,
collegati ad impianti elettrici, per i quali e' obbligatorio il progetto e in
ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli
alimentatori;
c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili
adibiti ad attivita' produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi,
quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte
in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi
potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unita' immobiliari provviste, anche solo
parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di
locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a
maggior rischio di incendio, nonche' per gli impianti di protezione da scariche
atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti
elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di
progettazione;
f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie
collettive ramificate, nonche' impianti di climatizzazione per tutte le
utilizzazioni aventi una potenzialita' frigorifera pari o superiore a 40.000
frigorie/ora;
g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla
distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica
superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti
relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in
un'attivita' soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e,
comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli
apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I
progetti elaborati in conformita' alla vigente normativa e alle indicazioni
delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione
appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti
dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la
regola dell'arte.
4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni
planimetrici nonche' una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia
dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto
stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei
materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza
da adottare.
Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione,
particolare attenzione e' posta nella scelta dei materiali e componenti da
utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.
5. Se l'impianto a base di progetto e' variato in corso d'opera, il progetto
presentato e' integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le
varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore e' tenuto a fare
riferimento nella dichiarazione di conformita'.
6. Il progetto, di cui al comma 2, e' depositato presso lo sportello unico per
l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini
previsti all'articolo 11.
Art. 6.
Realizzazione ed installazione degli impianti
1. Le imprese realizzano gli impianti secondo
la regola dell'arte, in conformita' alla normativa vigente e sono responsabili
della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformita'
alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di
normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono
parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano
eseguiti secondo la regola dell'arte.
2. Con riferimento alle attivita' produttive, si applicano le norme generali di
sicurezza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 31 marzo 1989 e le relative modificazioni.
3. Gli impianti elettrici nelle unita' immobiliari ad uso abitativo realizzati
prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e
protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di
protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti
o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale
nominale non superiore a 30 mA.
Art. 7.
Dichiarazione di conformita'
1. Al termine dei lavori, previa effettuazione
delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di
funzionalita' dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la
dichiarazione di conformita' degli impianti realizzati nel rispetto delle norme
di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui
all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei
materiali impiegati, nonche' il progetto di cui all'articolo 5.
2. Nei casi in cui il progetto e' redatto dal responsabile tecnico dell'impresa
installatrice l'elaborato tecnico e' costituito almeno dallo schema
dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva
dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione
tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.
3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di
conformita', e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola
parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della
sicurezza e funzionalita' dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui al
comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, e' espressamente indicata la
compatibilita' tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.
4. La dichiarazione di conformita' e' rilasciata anche dai responsabili degli
uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all'articolo 3,
comma 3, secondo il modello di cui all'allegato II del presente decreto.
5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II puo' essere modificato o
integrato con decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura
tecnica.
6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformita' prevista dal presente
articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non
sia piu' reperibile, tale atto e' sostituito - per gli impianti eseguiti prima
dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di
rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le
specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per
almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la
dichiarazione, sotto personale responsabilita', in esito a sopralluogo ed
accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione
dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo
di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante
nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
Art. 8.
Obblighi del committente o del proprietario
1. Il committente e' tenuto ad affidare i
lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione
straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese
abilitate ai sensi dell'articolo 3.
2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le
caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia,
tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte
dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature
installate. Resta ferma la responsabilita' delle aziende fornitrici o
distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche
da loro installate o gestite.
3. Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di
gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso,
consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformita'
dell'impianto, resa secondo l'allegato I, esclusi i relativi allegati
obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo
7, comma 6. La medesima documentazione e' consegnata nel caso di richiesta di
aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un
aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina il
raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 o
comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kw.
4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi di richiesta
di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas.
5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorita' competenti, decorso il
termine di cui al comma 3 senza che sia prodotta la dichiarazione di conformita'
di cui all'articolo 7, comma 1, il fornitore o il distributore di gas, energia
elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura.
Art. 9.
Certificato di agibilita'
1. Il certificato di agibilita' e' rilasciato dalle autorita' competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 7, nonche' del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
Art. 10.
Manutenzione degli impianti
1. La manutenzione ordinaria degli impianti di
cui all'articolo 1 non comporta la redazione del progetto ne' il rilascio
dell'attestazione di collaudo, ne' l'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo
8, comma 1, fatto salvo il disposto del successivo comma 3.
2. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell'attestazione
di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura
provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo
restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformita'.
3. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio
privato si applica il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162 e le altre disposizioni specifiche.
Art. 11.
Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformita' o del certificato di collaudo
1. Per il rifacimento o l'installazione di
nuovi impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed
h), relativi ad edifici per i quali e' gia' stato rilasciato il certificato di
agibilita', fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso
comunque denominati, l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla
conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia, di cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformita' ed il
progetto redatto ai sensi dell'articolo 5, o il certificato di collaudo degli
impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti
che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire
ovvero a denuncia di inizio di attivita', di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire
o il oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attivita' deposita il
progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia
del comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto
edilizio.
3. Lo sportello unico di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inoltra copia della dichiarazione di
conformita' alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura nella
cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, che provvede ai
conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell'albo
provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle
sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 12.
Contenuto del cartello informativo
1. All'inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti di cui all'articolo 1 l'impresa installatrice affigge un cartello da cui risultino i propri dati identificativi, se e' prevista la redazione del progetto da parte dei soggetti indicati all'articolo 5, comma 2, il nome del progettista dell'impianto o degli impianti.
Art. 13.
Documentazione
1. I soggetti destinatari delle prescrizioni
previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e
tecnica, nonche' il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento
dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa.
L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla
conformita' degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e
contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di
conformita' ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all'articolo 7, comma
6. Copia della stessa documentazione e' consegnata anche al soggetto che
utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile.
Art. 14.
Finanziamento dell'attivita' di normazione tecnica
1. In attuazione dell'articolo 8 della legge
n. 46/1990, all'attivita' di normazione tecnica svolta dall'UNI e dal CEI e'
destinato il tre per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto
nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per
l'attivita' di ricerca ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30
giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982,
n. 597.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato
dall'INAIL e' iscritta a carico di un apposito capitolo dello stato di
previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per il 2007 e a
carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.
Art. 15.
Sanzioni
1. Alle violazioni degli obblighi derivanti
dall'articolo 7 del presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da
euro 100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all'entita' e complessita'
dell'impianto, al grado di pericolosita' ed alle altre circostanze obiettive e
soggettive della violazione.
2. Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente decreto si
applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 con
riferimento all'entita' e complessita' dell'impianto, al grado di pericolosita'
ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
3. Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle
imprese installatrici sono comunicate alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura competente per territorio, che provvede
all'annotazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro
delle imprese in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito
verbale.
4. La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli
impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresi', in casi di
particolare gravita', la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime
imprese dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese
artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni
che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.
5. Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi,
i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti
disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.
6. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono le
Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
7. Sono nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i patti relativi
alle attivita' disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non
abilitate ai sensi dell'articolo 3, salvo il diritto al risarcimento di
eventuali danni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 gennaio 2008
Il Ministro dello sviluppo economico Bersani
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Pecoraro Scanio
Visto, il Guardasigilli (ad interim): Prodi
Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 182.