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TITOLI DI CREDITO

 

Assegno bancario - Assegno emesso senza autorizzazione - Segnalazione alla CAI (centrale di allarme Interbancaria )

(Trib. Bari 22.3.2006)  

Il caso: Tizio, titolare di una ditta individuale Alfa, emetteva un assegno a garanzia di un debito che aveva assunto nei confronti della società Beta. Successivamente Tizio decideva di recedere dal contratto di conto corrente intrattenuto con la banca trattaria, restituendo contestualmente tutti gli assegni ancora in suo possesso, ma dimenticando di segnalare l'esistenza di quello emesso in garanzia a favore della società Beta. Il prenditore presentava l'assegno all'incasso, nonostante i diversi accordi intercorsi con  Tizio e nonostante il rapporto economico, a garanzia del quale l'assegno era stato emesso, fosse stato medio tempore già regolato altrimenti.

Poiché l'assegno risultava emesso senza autorizzazione, la banca trattaria provvedeva a segnalare il nominativo di Tizio  alla Centrale di allarme interbancaria.

La decisione. Il Tribunale di Bari, adito con ricorso ex articolo 700 cpc da Tizio, perché, con provvedimento di urgenza, disponesse l’immediata cancellazione dei dati della ricorrente presso l'archivio informatico della Banca d'Italia, respingeva la richiesta affermando che la segnalazione effettuata dalla banca integrava non solo un atto legittimo, ma anche dovuto.

In effetti, l'obbligo in capo alla banca trattaria di informare l'ormai ex correntista della circostanza che è stato presentato per l'incasso un assegno tratto su di essa, in assenza di autorizzazione, sussiste soltanto per l'ipotesi in cui l'assegno sia stato emesso senza provvista. È un dato di fatto che il legislatore abbia deciso di disciplinare in maniera differente le due ipotesi di emissione irregolare di assegni, considerando in maniera diversa e più grave l'emissione senza autorizzazione, nella quale manca del tutto una convenzione di cheque, dall'emissione senza provvista.

I precedenti. Scarsissimi sono i precedenti giurisprudenziali – circoscritti a pronunce di giudici di merito – peraltro allineati ai suddetti principi.

 

Pillole giuridiche

Forse non tutti sanno che:

- La cambiale ha efficacia di titolo esecutivo, anche se emessa all’estero, purché l’efficacia esecutiva sia ammessa nel luogo di emissione (c.d. reciprocità).

- L’efficacia esecutiva della cambiale è condizionata dal fatto che la stessa sia stata bollata originariamente o nel tempo previsto dalla Legge.

- L’assegno bancario privo di data o con posdatazione eccedente i imiti di cui all’art. 121 Legge assegni (massimo 4 giorni dalla data di emissione), non ha valore di titolo esecutivo.