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Sintesi della
controversia
Nei procedimenti riuniti C 23/07 e C 24/07,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte
alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunale amministrativo
regionale del Lazio con decisioni 4 dicembre 2006, pervenute in
cancelleria il 25 gennaio 2007, nelle cause
Confcooperative Friuli Venezia Giulia e altri (C 23/07),
Luigi Soini (C 23/07 e C 24/07),
Azienda Agricola Vivai Pinat Mario & Figlio (C 23/07),
Cantina Produttori Cormòns Soc. cons. arl (C 24/07)
contro
Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali,
Regione Friuli Venezia Giulia,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C. W. A. Timmermans (relatore), presidente di
sezione, dai sigg. K. Schiemann, J. Makarczyk, J. C. Bonichot e
dalla sig.ra C. Toader, giudici,
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig. R. Grass
informato il giudice del rinvio che la Corte si propone di statuire
sulle prime cinque questioni con ordinanza motivata conformemente
all’art. 104, n. 3, secondo comma, del suo regolamento di procedura,
invitati gli interessati di cui all’art. 23 dello Statuto della
Corte di giustizia a presentare le loro eventuali osservazioni al
riguardo,
intendendo la Corte statuire sulle questioni sesta e settima con
ordinanza motivata in conformità all’art. 104, n. 3, primo comma,
del suo regolamento di procedura,
sentito l’avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono, da un lato,
sull’interpretazione dell’atto relativo alle condizioni di adesione
all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di
Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia,
della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della
Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica
di Slovenia e della Repubblica slovacca, e agli adattamenti dei
trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2003, L 236, pag.
33; in prosieguo: l’«atto di adesione»), nonché del regolamento (CE)
del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1493, relativo all’organizzazione
comune del mercato vitivinicolo (GU L 179, pag. 1), e, dall’altro,
sull’interpretazione e sulla validità del regolamento (CE) della
Commissione 29 aprile 2002, n. 753, che fissa talune modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per
quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione
e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 118, pag. 1),
nonché del regolamento (CE) della Commissione 9 agosto 2004, n.
1429, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 (GU L 263,
pag. 11).
2 Tali domande sono state proposte nell’ambito delle controversie
tra le Confcooperative Friuli Venezia Giulia, il sig. Soini e
l’Azienda Agricola Vivai Pinat Mario & Figlio (causa C 23/07),
nonché la Cantina Produttori Cormòns Soc. cons. arl e il sig. Soini
(causa C 24/07) (in prosieguo, unitamente, «Confcooperative e a.»),
da un lato, e il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e
forestali e la Regione Friuli Venezia Giulia (in prosieguo: la
«Regione»), dall’altro, quanto alla validità del decreto
ministeriale 28 luglio 2006, recante modificazioni al registro
nazionale delle varietà di vite (GURI n. 193 del 21 agosto 2006,
pag. 16; in prosieguo: il «decreto 28 luglio 2006»), che aggiunge
alla varietà di vite «Tocai friulano B.» il sinonimo «Friulano».
Contesto normativo
La normativa internazionale
La convenzione di Vienna sul diritto dei trattati
3 Ai sensi dell’art. 59, n. 1, della convenzione di Vienna sul
diritto dei trattati del 23 maggio 1969 (in prosieguo: la
«convenzione di Vienna»):
«Si ritiene che un trattato abbia avuto termine qualora tutte le
parti del trattato abbiano concluso successivamente un trattato
sullo stesso argomento e:
a) se risulta dal trattato successivo od è in altro modo accertato
che era intenzione delle parti di regolare la materia in questione
con tale trattato; o
b) se le disposizioni del trattato successivo sono incompatibili con
quelle del trattato precedente in modo tale che non sia possibile
applicare due trattati contemporaneamente».
La disciplina derivante dall’accordo che istituisce l’Organizzazione
mondiale del commercio
4 L’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale
attinenti al commercio (in prosieguo: l’«accordo ADPIC») [in lingua
inglese denominato accordo TRIPs], costituente l’allegato 1 C
dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio
(OMC), è stato firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con
la decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa
alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di
sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali
dell’Uruguay Round (1986 1994) (GU L 336, pag. 1; in prosieguo:
l’«accordo OMC»).
5 Gli artt. 22 24 dell’accordo ADPIC figurano nella sezione 3,
intitolata «Indicazioni geografiche», della parte II dello stesso
accordo, a sua volta intitolata «Norme relative all’esistenza,
all’ambito e all’esercizio dei diritti di proprietà intellettuale».
6 Ai sensi dell’art. 22, n. 1, di tale accordo, intitolato
«Protezione delle indicazioni geografiche»:
«Ai fini del presente accordo, per indicazioni geografiche si
intendono le indicazioni che identificano un prodotto come
originario del territorio di un membro, o di una regione o località
di detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o
altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili
alla sua origine geografica».
7 L’art. 23 del detto accordo, intitolato «Protezione aggiuntiva
delle indicazioni geografiche per i vini e gli alcolici», così
recita:
«1. Ciascun membro prevede i mezzi legali atti a consentire alle
parti interessate di impedire l’uso di un’indicazione geografica che
identifichi dei vini per vini non originari del luogo indicato
dall’indicazione geografica in questione, o di un’indicazione
geografica che identifichi degli alcolici per alcolici non originari
del luogo indicato dall’indicazione geografica in questione (…)
(…)
3. Nel caso di indicazioni geografiche omonime relative a vini, la
protezione viene accordata a ciascuna indicazione (…). Ciascun
membro determina le condizioni pratiche alle quali le indicazioni
omonime in questione saranno distinte l’una dall’altra, tenendo
conto della necessità di fare in modo che i produttori interessati
ricevano un trattamento equo e che i consumatori non siano tratti in
inganno.
(…)».
8 L’art. 24 dello stesso accordo, intitolato «Negoziati
internazionali. Eccezioni», dispone quanto segue:
«1. I membri convengono di avviare negoziati al fine di aumentare la
protezione di singole indicazioni geografiche ai sensi dell’articolo
23. (…)
(…)
3. Nell’attuare la presente sezione, un membro non può diminuire la
protezione delle indicazioni geografiche vigente nel suo ambito
immediatamente prima della data di entrata in vigore dell’accordo
OMC.
4. Nessuna disposizione della presente sezione obbliga un membro ad
impedire l’uso continuato e simile di una particolare indicazione
geografica di un altro membro che identifichi vini o alcolici, in
relazione a prodotti o servizi, da parte di suoi cittadini o di
residenti nel suo territorio che abbiano utilizzato tale indicazione
geografica in modo continuato per gli stessi prodotti o servizi o
per prodotti o servizi ad essi affini nel territorio di detto membro
a) per almeno 10 anni prima del 15 aprile 1994 o b) in buona fede
prima di tale data.
(…)
6. (…) La presente sezione non obbliga in alcun modo un membro ad
applicarne le disposizioni in relazione ad un’indicazione geografica
di qualsiasi altro membro per vini per i quali la pertinente
indicazione sia identica alla denominazione comune di una varietà
d’uva esistente nel territorio di detto membro alla data di entrata
in vigore dell’accordo OMC.
(…)».
L’accordo CE Ungheria sui vini
9 L’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Ungheria sulla
tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini,
sottoscritto a Bruxelles il 29 novembre 1993, è stato concluso ed
approvato a nome della Comunità con decisione del Consiglio 23
novembre 1993, 93/724/CE (GU L 337, pag. 93; in prosieguo:
l’«accordo CE Ungheria sui vini»). Esso è entrato in vigore il 1°
aprile 1994.
10 L’art. 2, n. 2, dell’accordo CE Ungheria sui vini prevede:
«Ai fini dell’applicazione del presente accordo e fatte salve
disposizioni contrarie si intende per:
(…)
– “indicazione geografica”, un’indicazione, inclusa la
“denominazione d’origine”, che è riconosciuta dalle disposizioni
legislative e regolamentari di una delle parti contraenti per la
descrizione e la presentazione di un vino originario del territorio
della parte contraente di cui trattasi o di una regione o località
di tale territorio in cui una determinata qualità, la rinomanza o
altre caratteristiche del vino sono sostanzialmente attribuibili
alla sua origine geografica;
(…)».
11 Ai sensi dell’art. 4 di detto accordo:
«1. Sono protetti i seguenti nomi:
a) per quanto concerne i vini originari della Comunità:
(…)
– le indicazioni geografiche e le espressioni tradizionali di cui
all’allegato;
b) per quanto concerne i vini originari dell’Ungheria:
(…)
– le indicazioni geografiche e le espressioni tradizionali di cui
all’allegato, quali figurano nella legislazione ungherese sul vino
(…).
(…)
3. Nella Comunità, le denominazioni ungheresi protette:
– sono riservate esclusivamente ai vini originari dell’Ungheria a
cui si applicano, e
– possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite
dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Ungheria.
(…)».
12 Nella parte B («Vini originari della Repubblica d’Ungheria»), sub
I («Indicazioni geografiche»), punto 3.4 («Regione di produzione
determinata Tokaj Hegyalia»), dell’allegato dell’accordo CE Ungheria
sui vini, intitolato «Lista dei nomi protetti per i vini menzionati
all’articolo 4», figura, in particolare, la denominazione «Tokaj».
La parte A («Per quanto riguarda la Comunità europea») dell’allegato
non comprende le menzioni «Tocai friulano» o «Tocai italico».
13 Lo scambio di lettere concernente l’articolo 4 dell’accordo tra
la Comunità europea e la Repubblica d’Ungheria sulla tutela e il
controllo reciproci delle denominazioni dei vini (GU 1993, L 337,
pag. 169; in prosieguo: lo «scambio di lettere sul Tocai»), che
costituisce uno degli atti di cui all’art. 1, primo comma, della
decisione 93/724, è a sua volta entrato in vigore il 1° aprile 1994.
14 Dopo aver fatto riferimento in particolare all’art. 4, n. 3,
dell’accordo CE Ungheria sui vini, i firmatari di dette lettere
confermano quanto segue:
«1) Per un periodo transitorio di tredici anni a decorrere
dall’entrata in vigore del suddetto accordo, l’applicazione del
medesimo non osta alla lecita utilizzazione del termine “Tocai” per
la designazione e la presentazione di taluni [vini di qualità
prodotti in una regione determinata (v.q.p.r.d.)] italiani alle
condizioni che seguono.
Fatte salve le disposizioni comunitarie particolari ed eventualmente
nazionali più restrittive, detto vino deve essere:
– ottenuto dalla varietà di vite “Tocai friulano”;
– prodotto a partire da uve raccolte interamente nelle regioni
italiane Veneto o Friuli,
– designato e presentato unicamente con il nome della varietà “Tocai
friulano” o con il suo sinonimo “Tocai italico”; tali termini devono
figurare insieme, senza alcuna menzione intermediaria e in caratteri
dello stesso tipo e delle stesse dimensioni su una sola riga nonché
separatamente dal nome dell’unità geografica da cui proviene il
vino; inoltre, la dimensione dei caratteri utilizzati per tali
termini non può superare quella dei caratteri che indicano il nome
della suddetta unità geografica;
– commercializzato al di fuori del territorio dell’Ungheria.
(…)
4) (…) la possibilità di utilizzare la denominazione “Tocai”,
conformemente alle condizioni di cui al punto 1, scade al termine
del periodo transitorio di cui allo stesso punto.
(…)».
L’atto di adesione
15 L’art. 2 dell’atto di adesione dispone:
«Dalla data di adesione le disposizioni dei trattati originari e gli
atti adottati dalle istituzioni e dalla Banca centrale europea prima
dell’adesione vincolano i nuovi Stati membri e si applicano in tali
Stati alle condizioni previste da detti trattati e dal presente
atto».
16 Ai sensi dell’art. 20 dell’atto di adesione:
«Gli atti elencati nell’allegato II del presente atto formano
oggetto degli adattamenti specificati in tale allegato».
17 L’art. 24 dell’atto di adesione prevede:
«Gli atti elencati negli allegati V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
XIII e XIV del presente atto si applicano nei confronti dei nuovi
Stati membri alle condizioni previste in tali allegati».
18 L’allegato X dell’atto di adesione, intitolato «Elenco di cui
all’articolo 24 dell’atto di adesione: Ungheria», dispone nel
capitolo 5, parte A, punto 3, quanto segue:
«32002 R 0753: Regolamento (CE) n. 753/2002 (…)
In deroga all’allegato II del regolamento (CE) n. 753/2002, fino al
31 dicembre 2008 è permesso l’uso del nome “Rizlingszilváni” come
sinonimo della varietà “Müller Thurgau” per i vini prodotti in
Ungheria e commercializzati esclusivamente in tale paese».
La normativa comunitaria
19 L’art. 19, n. 1, del regolamento n. 1493/1999 dispone:
«Gli Stati membri compilano una classificazione delle varietà di
viti per la produzione di vino. (…)».
20 Le disposizioni sulla designazione, la denominazione e la
presentazione di taluni prodotti vitivinicoli e sulla protezione di
talune indicazioni, menzioni e termini si trovano negli artt. 47 53
e negli allegati VII e VIII di detto regolamento.
21 L’art. 50 del regolamento n. 1493/1999 stabilisce:
«1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per
consentire agli interessati di impedire, secondo le condizioni
previste dagli articoli 23 e 24 dell’accordo [ADPIC],
l’utilizzazione nella Comunità di un’indicazione geografica volta ad
identificare i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera
b), per prodotti che non sono originari del luogo designato
dall’indicazione geografica in questione (…)
2. Ai fini del presente articolo, per “indicazione geografica” si
intende l’indicazione che serve a identificare un prodotto come
originario del territorio di un paese terzo membro
dell’Organizzazione mondiale del commercio, oppure di una regione o
di una località di questo territorio, qualora una determinata
qualità, rinomanza o altra caratteristica del prodotto possa essere
attribuita essenzialmente a tale origine geografica.
(…)».
22 Ai sensi dell’art. 52, n. 1, dello stesso regolamento:
«(…)
Fatte salve le disposizioni comunitarie riguardanti specificamente
taluni tipi di v.q.p.r.d., gli Stati membri possono consentire,
secondo condizioni di produzione da essi fissate, che il nome di una
regione determinata sia connesso con una precisazione relativa alle
modalità di preparazione o al tipo di prodotto, ovvero con il nome
di una varietà di [vite] od un suo sinonimo.
(…)».
23 L’allegato VII, sezione B, punti 1 e 4, del regolamento n.
1493/1999 prevede:
«1. L’etichettatura dei prodotti ottenuti nella Comunità può essere
completata dalle seguenti indicazioni, in base a condizioni da
determinarsi:
(…)
b) per i vini da tavola con indicazione geografica e per i
v.q.p.r.d.:
(…)
– il nome di una o più varietà di vite,
(…)
4. Gli Stati membri produttori possono rendere obbligatorie talune
indicazioni di cui ai punti 1 e 2, proibirle o limitarne
l’utilizzazione, per i vini ottenuti nel loro territorio».
24 L’art. 53 di tale regolamento recita:
«1. Le modalità di applicazione del presente capo e degli allegati
VII e VIII sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo
75. Tali modalità disciplinano in particolare le deroghe, le
condizioni e le autorizzazioni previste nei suddetti allegati.
2. Le disposizioni seguenti sono adottate secondo la procedura di
cui all’articolo 75:
(…)
e) le condizioni alle quali le indicazioni di cui alla sezione B,
punto 1, dell’allegato VII (…);
(…)».
25 L’art. 54, n. 4, del regolamento n. 1493/1999 dispone:
«Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l’elenco dei
v.q.p.r.d. da essi riconosciuti, fornendo per ciascuno informazioni
sulle norme nazionali che ne disciplinano la produzione e
l’elaborazione».
26 L’art. 53 nonché gli allegati VII e VIII del regolamento n.
1493/1999 sono stati attuati dal regolamento n. 753/2002.
27 L’art. 19 del regolamento n. 753/2002, intitolato «Indicazione
delle varietà di viti», prevede quanto segue:
«1. I nomi delle varietà di vite utilizzate per l’elaborazione di un
vino da tavola con indicazione geografica o di un v.q.p.r.d., o i
relativi sinonimi, possono figurare sull’etichetta dei vini in
questione a condizione che:
(…)
c) il nome della varietà o uno dei suoi sinonimi non comprenda
un’indicazione geografica utilizzata per designare un v.q.p.r.d. o
un vino da tavola o un vino importato che figuri negli elenchi degli
accordi conclusi tra i paesi terzi e la Comunità, e, se è
accompagnato da un altro termine geografico, figuri sull’etichetta
senza questo termine geografico;
(…)
2. In deroga al paragrafo 1, lettera c):
a) il nome di una varietà di vite, o un suo sinonimo, che comprenda
un’indicazione geografica può figurare sull’etichetta di un vino
designato con tale indicazione geografica;
b) i nomi delle varietà e i relativi sinonimi elencati nell’allegato
II possono essere utilizzati secondo le condizioni nazionali e
comunitarie in applicazione alla data dell’entrata in vigore del
presente regolamento.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1°
ottobre 2002, le misure di cui al paragrafo 2, lettera b). La
Commissione provvede, con tutti i mezzi appropriati, alla pubblicità
di tali misure».
28 Nell’allegato II del regolamento n. 753/2002, intitolato «Nomi
delle varietà di viti o dei loro sinonimi comprendenti
un’indicazione geografica che possono figurare sull’etichettatura
dei vini conformemente all’articolo 19, paragrafo 2», figura in
particolare, per l’Italia, la menzione «Tocai Friulano, Tocai
Italico». Secondo una nota a fondo pagina relativa a tale menzione,
«[i]l nome “Tocai friulano” e il sinonimo “Tocai italico” possono
essere utilizzati durante un periodo transitorio, fino al 31 marzo
2007».
29 Su questo punto, l’allegato non ha subìto modifiche a seguito
dell’intervento del regolamento n. 1429/2004, inteso ad adeguare il
regolamento n. 753/2002 all’allargamento dell’Unione europea e
all’adesione a quest’ultima, in particolare, della Repubblica di
Ungheria.
30 A partire dal 1° aprile 2007 la Commissione, con il regolamento
(CE) 4 aprile 2007, n. 382, recante modifica del regolamento (CE) n.
753/2002 (GU L 95, pag. 12), ha soppresso le denominazioni «Tocai
friulano» e «Tocai italico» del detto allegato II e ha sostituito,
in questo allegato, la denominazione «Tocai friulano» con la nuova
denominazione «Friulano».
La normativa nazionale
31 L’articolo unico, n. 1, del decreto del Ministro delle Politiche
agricole e forestali 26 settembre 2002, concernente condizioni
nazionali per l’utilizzo, in deroga al disposto dell’art. 19, par.
1, lettera c), del regolamento (CE) n. 753/2002, dei nomi di varietà
di vite o dei loro sinonimi comprendenti un’indicazione geografica,
elencati nell’allegato II del citato regolamento, che possono
figurare nell’etichettatura dei VQPRD e vini IGT [indicazione
geografica tipica] italiani (GURI n. 247 del 21 ottobre 2002, pag.
3; in prosieguo: il «decreto 26 settembre 2002»), dispone:
«Le condizioni nazionali per l’utilizzo, in deroga al disposto
dell’art. 19, par. 1, lettera [c]), del regolamento (CE) n.
753/2002, dei nomi di varietà di vite o dei loro sinonimi
comprendenti un’indicazione geografica che possono figurare
nell’etichettatura dei VQPRD e dei vini ad indicazione geografica
tipica italiani sono riportate nell’allegato 1, che costituisce
parte integrante del presente decreto, dove sono elencati i nomi di
varietà di vite o sinonimi riguardanti l’Italia che figurano
nell’allegato II del citato regolamento (…)».
32 Nell’allegato 1 del decreto 26 settembre 2002, alla rubrica «Nomi
delle varietà di vite o dei loro sinonimi», figura, in particolare,
la menzione «Tocai friulano o Tocai italico», alla quale
corrisponde, nell’ambito della rubrica «Ambito della deroga
(territorio amministrativo e/o specifici VQPRD e/o [vini] IGT)», la
seguente frase:
«Per alcuni VQPRD delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto per
un periodo transitorio, fino al 31 marzo 2007, secondo l’accordo tra
l’[Unione europea] e la Repubblica d’Ungheria».
33 Il decreto del 28 luglio 2006 prevede nel suo articolo unico:
«Il registro nazionale delle varietà di vite, aggiornato da ultimo
con decreto ministeriale 30 marzo 2006 richiamato nelle premesse, è
integrato come segue: all’allegato 1, sezione I – vitigni ad uve da
vino – al codice 235 – varietà Tocai friulano B. – è inserito,
nell’apposita colonna, il sinonimo «Friulano», con la seguente
annotazione: “Ai soli fini della designazione dei v.q.p.r.d.
provenienti da uve raccolte nella Regione Friuli Venezia Giulia”».
Causa principale e questioni pregiudiziali
34 Nelle sue decisioni, il giudice del rinvio rileva che, a sostegno
della loro domanda di annullamento del decreto 28 luglio 2006, le
Confcooperative e a. hanno sollevato i seguenti motivi:
– errore sui presupposti d’applicazione dell’accordo CE Ungheria sui
vini dal momento che nella sentenza 12 maggio 2005, causa C 347/03,
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e ERSA (Racc. pag. I 3785),
la Corte avrebbe confermato la validità di tale accordo, ma non
avrebbe tenuto conto dell’adesione della Repubblica di Ungheria
all’Unione europea. Orbene, l’entrata in vigore dell’atto di
adesione avrebbe avuto l’effetto, in conformità all’art. 59, n. 1,
lett. a) e b), della convenzione di Vienna, di invalidare l’accordo
CE Ungheria sui vini, dal momento che quest’ultimo sarebbe venuto
meno in quanto trattato anteriore incompatibile con il trattato
posteriore costituito dall’atto di adesione;
– incompetenza della Commissione a sopprimere il diritto all’uso di
denominazioni di vini nell’ambito di applicazione dell’art. 19 del
regolamento n. 753/2002;
– violazione del principio di non discriminazione contenuto
nell’art. 34, n. 2, secondo comma, CE dal momento che la
discriminazione dei produttori italiani rispetto ai produttori
ungheresi sarebbe illegittima, dato che le denominazioni
rispettivamente utilizzate non sarebbero confondibili;
– violazione del principio di proporzionalità, dal momento che la
gravità delle conseguenze per i produttori italiani del divieto di
utilizzare la denominazione «Tocai» dopo il periodo transitorio
avente termine il 31 marzo 2007 sarebbe sproporzionata rispetto alla
rilevanza dell’obbiettivo perseguito da tale divieto;
– violazione del diritto al rispetto della proprietà previsto
nell’art. 1 del protocollo addizionale alla Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950, in quanto esso vieta la
privazione della proprietà se non per causa di utilità pubblica e
alle condizioni previste dalla legge e dal diritto internazionale;
– violazione del principio della prevalenza del diritto
internazionale figurante nell’accordo ADPIC, in particolare delle
disposizioni di tale accordo sull’omonimia, di cui all’art. 24, n.
6, di detto accordo, e
– violazione del principio di coerenza, in quanto l’applicazione
dell’accordo ADPIC a tutti gli Stati parti di tale accordo ad
esclusione dello Stato italiano avrebbe l’anormale risultato che la
Comunità avrebbe ammesso l’uso della denominazione «Tokay» per vini
australiani, anche nel caso di vendita nella Comunità, mentre
avrebbe, d’altro lato, soppresso l’uso della denominazione «Tocai
friulano» per i vini italiani interessati.
35 Il giudice del rinvio rileva che nel preambolo del decreto 28
luglio 2006 è indicato che, ai sensi della deroga prevista nell’art.
19, n. 2, del regolamento n. 753/2002, l’utilizzazione della varietà
di vite «Tocai friulano» è consentita esclusivamente per la
designazione e la presentazione di taluni v.q.p.r.d. per un periodo
transitorio avente termine il 31 marzo 2007, in conformità alle
disposizioni previste dall’accordo CE Ungheria sui vini.
36 Lo stesso aggiunge che in questo preambolo si afferma altresì
che, alla scadenza di tale periodo, tale utilizzazione sarà vietata
in quanto il termine «Tocai» è tale da generare confusione con la
denominazione di origine ungherese «Tokaji», riservata ai produttori
ungheresi in forza della normativa comunitaria in materia di
protezione delle denominazioni geografiche dei vini.
37 Secondo lo stesso giudice, tale provvedimento è stato adottato
anche in considerazione dell’istanza della Regione intesa ad
inserire nel registro nazionale, per la varietà di vite «Tocai
friulano B.», il sinonimo «Friulano B.», identificato dai produttori
dei v.q.p.r.d. interessati quale unica e valida alternativa al nome
«Tocai friulano B.», da poter utilizzare nell’etichettatura di detti
vini, in quanto tale da ben identificare una varietà di vite
tradizionalmente connaturata al territorio regionale.
38 Il giudice del rinvio rileva che per tali considerazioni il
decreto 28 luglio 2006 ha proceduto, in via del tutto eccezionale,
al riconoscimento del sinonimo «Friulano B.» per la varietà di vite
«Tocai friulano B.», esclusivamente per la designazione e la
presentazione dei v.q.p.r.d. interessati, ai sensi della deroga
prevista nell’art. 19, n. 2, del regolamento n. 753/2002.
39 È pertanto evidente, secondo tale giudice, che la lesione
lamentata nelle cause principali, conseguente al divieto di
utilizzare la denominazione «Tocai friulano» o «Tocai italico» oltre
il 31 marzo 2007, deriva direttamente da due fonti normative
comunitarie, vale a dire l’accordo CE-Ungheria sui vini di cui alla
decisione 93/724 e il regolamento n. 753/2002.
40 Il giudice del rinvio ritiene che persistano seri dubbi
sull’interpretazione di tali disposizioni comunitarie atteso che,
nelle precedenti decisioni della Corte, non si sarebbe tenuto
sufficientemente conto delle seguenti circostanze, vale a dire:
– l’entrata in vigore dell’atto di adesione avrebbe potuto porre
fine all’accordo CE-Ungheria sui vini in applicazione dell’art. 59,
n. 1, lett. a) e b), della convenzione di Vienna, poiché esso non ha
espressamente richiamato le dette disposizioni comunitarie,
– sarebbe lecito dubitare del potere assunto dalla Commissione di
stabilire una limitazione temporale all’uso della denominazione
«Tocai friulano» ai sensi dell’art. 19 del regolamento n. 753/2002,
poiché l’atto di adesione non ha espressamente richiamato queste
stesse disposizioni comunitarie;
– il principio di non discriminazione enunciato nell’art. 34, n. 2,
secondo comma, CE potrebbe opporsi alla menzionata limitazione
temporale in quanto il regolamento n. 1429/2004 è stato adottato
dalla Commissione dopo l’adesione della Repubblica di Ungheria
all’Unione europea;
– tale limitazione temporale potrebbe comportare una violazione
dell’art. 1 del protocollo addizionale alla Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
e
– infine, non sarebbero stati in precedenza valutati aspetti
derivanti dall’applicabilità dell’accordo ADPIC.
41 Per le suddette considerazioni, il Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, ritenendo indispensabile risolvere alcune
questioni di diritto comunitario per la decisione delle due cause di
cui è adito, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre
alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, formulate in termini
identici per ciascuna causa:
«1) Se il Trattato di adesione (…) debba essere interpretato in modo
da far ritenere che, per quanto riguarda la denominazione dei vini
prodotti in Ungheria e nella Comunità (…), a partire dal 1° maggio
2004 si applichino unicamente le disposizioni contenute nella
normativa comunitaria di cui al regolamento n. 1493/99 e al
regolamento n. 753/2002, come modificato dal regolamento n.
1429/2004.
2) Se l’art. 52 del regolamento n. 1493/99 costituisca una base
giuridica sufficiente per autorizzare la Commissione (...) a
sopprimere la denominazione di un vino, nella specie “Tocai
friulano”, derivata da una varietà di vite legittimamente registrata
negli appositi registri dello Stato italiano e riportata nei
relativi regolamenti comunitari.
3) Se l’art. 34, n. 2, secondo comma, CE, che proibisce le
discriminazioni tra produttori o consumatori di prodotti agricoli
all’interno della Comunità (...), comporti il divieto di
discriminare i produttori o gli utilizzatori di una sola
denominazione di vino, [vale a dire] quella relativa al vino “Tocai
friulano”, fra le 122 denominazioni elencate nell’allegato [II] del
regolamento n. 753/2002, come modificato dal regolamento n.
1429/2004, nel senso di impedire che tale ultima denominazione possa
continuare ad essere utilizzata dopo il 31 marzo 2007.
4) Se l’art. 19, n. 2, del regolamento n. 753/2002, che sancisce la
legittimità dell’utilizzo delle denominazioni delle varietà di vite
elencate nell’allegato [II] dello stesso regolamento, come
modificato dal regolamento n. 1429/2004, debba essere interpretato
in modo da far ritenere possibile e legittimamente ammessa
l’esistenza di casi di omonimia tra nomi di varietà di vite e
indicazioni geografiche riferite ai vini prodotti nella Comunità
(...).
5) Se, in caso di risposta affermativa al precedente quesito, l’art
34, n. 2, secondo comma, CE, che proibisce le discriminazioni tra
produttori o consumatori di prodotti agricoli all’interno della
Comunità (...), vieti alla Commissione di applicare in un proprio
regolamento (il regolamento n. 753/2002), il criterio dell’omonimia
nel modo risultante dall’allegato [II] di tale regolamento, nel
senso cioè di riconoscere la legittimità dell’uso di numerosi nomi
di varietà di vite che contengono denominazioni parzialmente e
totalmente omonime di altrettante indicazioni geografiche,
escludendo la predetta legittimità di uso per un solo nome di
varietà di vite (“Tocai friulano”) legittimamente usato da secoli
sul mercato europeo.
6) Se l’art. 50 del regolamento n. 1493/99 debba essere interpretato
nel senso che, nell’applicare le disposizioni degli artt. 23 24
dell’accordo ADPIC e, in particolare, la disposizione dell’art. 24,
n. 6, dello stesso accordo, in materia di denominazioni omonime dei
vini, il Consiglio dei Ministri e gli Stati membri, e a maggior
ragione la Commissione europea, non possono adottare od autorizzare
provvedimenti, come il regolamento n. 753/2002 della Commissione,
che in materia di denominazioni omonime riservino un trattamento
diverso alle denominazioni di vini che presentano le stesse
caratteristiche sotto il profilo dell’omonimia.
7) Se l’esplicito riferimento agli artt. 23 e 24 dell’accordo ADPIC,
contenuto nel ‘considerando’ 56 e nell’art. 50 del regolamento n.
1493/99, renda direttamente applicabile nell’ordinamento giuridico
comunitario, alla luce della giurisprudenza della Corte, la
disposizione dell’art. 24, n. 6, che sancisce il diritto degli Stati
aderenti al predetto accordo di tutelare le denominazioni omonime».
42 Con ordinanza del presidente della Corte 26 marzo 2007 le cause C
23/07 e C 24/07 sono state riunite ai fini della trattazione scritta
e orale nonché della sentenza.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla ricevibilità
43 La Commissione ritiene le questioni pregiudiziali irricevibili in
quanto manifestamente irrilevanti per la soluzione della causa
principale.
44 Essa sostiene che le Confcooperative e a. chiedono l’annullamento
del decreto 28 luglio 2006 laddove questo si limita a introdurre il
nuovo nome di vitigno «Friulano».
45 Orbene, anche se questo decreto dovesse essere annullato, i
produttori italiani non potrebbero comunque utilizzare le
denominazioni «Tocai friulano» o «Tocai italico» dal momento che il
divieto di tale utilizzazione, in vigore a partire dal 1° aprile
2007, è previsto in un altro decreto, in particolare quello del 26
settembre 2002.
46 Le domande di pronuncia pregiudiziale sarebbero altresì
irricevibili in quanto il giudice del rinvio non avrebbe spiegato
perché l’interpretazione richiesta alla Corte sia necessaria per
risolvere la causa principale.
47 Questa argomentazione non può essere accolta.
48 Secondo costante giurisprudenza, le questioni relative
all’interpretazione del diritto comunitario sollevate dal giudice
nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua
sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte
verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il
rifiuto, da parte della Corte, di statuire su una domanda proposta
da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo
manifesto che l’interpretazione del diritto comunitario richiesta
non ha alcun rapporto con l’effettività o l’oggetto della causa
principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora,
qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto
necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono
sottoposte (v., in tal senso, sentenza 7 giugno 2007, cause riunite
da C 222/05 a C 225/05, van der Weerd e a., Racc. pag. I 4233, punto
22 e giurisprudenza ivi citata).
49 Nella fattispecie, la questione se, come sostiene la Commissione,
in caso di annullamento del decreto 28 luglio 2006 i produttori
italiani non possano comunque utilizzare le denominazioni «Tocai
friulano» o «Tocai italico» poiché, anche in tal caso, il divieto di
una siffatta utilizzazione, previsto dal decreto 26 settembre 2002,
resterebbe intatto, richiede un esame del diritto italiano
riguardante, in particolare, la relazione tra i due decreti
controversi, esame che può essere effettuato soltanto dal giudice
del rinvio e non dalla Corte nell’ambito di un rinvio pregiudiziale
al fine di verificare la propria competenza.
50 Inoltre, come risulta dal preambolo del decreto 28 luglio 2006
quale richiamato dal giudice del rinvio (punti 35 38 della presente
ordinanza), l’introduzione da parte di tale decreto del nuovo nome
di vitigno risulta dal fatto che l’utilizzazione delle denominazioni
«Tocai friulano» e «Tocai italico» è vietata a partire dal 1° aprile
2007. Si tratta quindi di misure che appaiono inscindibilmente
connesse.
51 Non sembra quindi, perlomeno in modo manifesto, che
l’interpretazione del diritto comunitario richiesta non abbia alcun
rapporto con il contesto o con l’oggetto delle cause principali.
52 Pertanto, la presunzione di rilevanza di cui godono le domande di
pronuncia pregiudiziale non è messa in discussione dagli elementi
avanzati dalla Commissione (v., in particolare, sentenza van der
Weerd e a., cit., punti 22 e 23).
53 La Corte deve pertanto rispondere alle questioni pregiudiziali.
Nel merito
54 In conformità all’art. 104, n. 3, del regolamento di procedura,
vale a dire, in particolare, qualora la soluzione di una questione
pregiudiziale possa essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza
o qualora la soluzione di tale questione non dia adito a dubbi
ragionevoli, la Corte può statuire con ordinanza motivata.
Sulle prime cinque questioni
55 Considerando che la soluzione delle prime cinque questioni non dà
adito a ragionevoli dubbi, la Corte, in conformità all’art. 104, n.
3, secondo comma, del suo regolamento di procedura, ha informato il
giudice di rinvio che intendeva statuire con ordinanza motivata e ha
invitato gli interessati di cui all’art. 23 dello Statuto della
Corte di giustizia a presentare le loro eventuali osservazioni al
riguardo.
56 Le Confcooperative e a., la Regione, i governi italiano e
ungherese nonché la Commissione hanno risposto all’invito della
Corte. Il governo ungherese e la Commissione hanno indicato nelle
loro risposte che essi non avevano obiezioni al fatto che la Corte
statuisse con ordinanza motivata. Le Confcooperative e a., la
Regione e il governo italiano hanno in sostanza reiterato gli
argomenti già sollevati nelle loro osservazioni scritte. La Regione
ha chiesto che la Corte fissasse un’udienza. Tali elementi non
conducono tuttavia la Corte ad escludere la procedura prevista.
– Sulla prima questione
57 Risulta dalle decisioni di rinvio che la prima questione discende
dalla tesi, difesa dalle Confcooperative e a., dalla Regione e dal
governo italiano, secondo la quale l’atto di adesione ha posto fine
all’accordo CE Ungheria sui vini per quanto riguarda il divieto per
i produttori italiani interessati di utilizzare il termine «Tocai»
dopo il periodo transitorio avente termine il 31 marzo 2007.
58 Ciò deriverebbe dal fatto che il trattato successivo costituito
dall’atto di adesione non prevede, perlomeno espressamente, tale
divieto. Pertanto, in conformità all’art. 59 della convenzione di
Vienna, solo tale atto, da considerare come un trattato successivo
con disposizioni contrarie a quelle di un trattato anteriore,
disciplinerebbe la materia. Orbene, l’atto di adesione non
comporterebbe un siffatto divieto. Pertanto le denominazioni
italiana e ungherese potrebbero coesistere.
59 Questa tesi non può essere accolta.
60 Infatti, il divieto di utilizzare il termine «Tocai» per la
designazione e la presentazione di taluni v.q.p.r.d. italiani dopo
un periodo transitorio avente termine il 31 marzo 2007, pur trovando
la sua origine nell’accordo CE Ungheria sui vini, è stato ripreso,
prima dell’entrata in vigore dell’atto di adesione, nel regolamento
n. 753/2002.
61 Tale regolamento, compreso il divieto in questione, forma parte
integrante dell’acquis comunitario ai sensi dell’art. 2 dell’atto di
adesione.
62 Inoltre il citato regolamento figura espressamente nel capo 5,
parte A, punto 3, dell’allegato X dell’atto di adesione.
63 Tale punto 3 prevede peraltro che, in deroga all’allegato II del
regolamento n. 753/2002, l’uso del nome «Rizlingszilváni» come
sinonimo della varietà «Müller Thurgau» è permesso fino al 31
dicembre 2008 per i vini prodotti in Ungheria e commercializzati
esclusivamente in Ungheria.
64 L’esistenza di tale deroga conferma che l’atto di adesione non ha
minimamente inteso mettere in discussione la persistenza del regime
previsto in detto allegato II per quanto riguarda l’uso delle
denominazioni «Tocai friulano» o «Tocai italico».
65 In seguito all’adesione della Repubblica di Ungheria all’Unione
europea, l’atto di adesione ha incorporato, in quanto facente parte
dell’acquis comunitario, il divieto, previsto dal regolamento n.
753/2002, di utilizzare il termine «Tocai» per la designazione e la
presentazione di taluni v.q.p.r.d. italiani dopo un periodo
transitorio avente termine il 31 marzo 2007.
66 La continuità di tale divieto è stata in seguito confermata dai
regolamenti nn. 1429/2004 e 382/2007.
67 Ciò è adeguatamente riassunto nel quinto considerando del
regolamento n. 382/2007, che recita:
«La denominazione “Tokaj” designa un “vino di qualità prodotto in
una regione determinata”, originario di una regione situata lungo la
frontiera tra l’Ungheria e la Slovacchia e fa parte anche delle
denominazioni delle varietà di viti italiane e francesi “Tocai
italico”, “Tocai friulano” e “Tokay Pinot gris”. La coesistenza di
queste tre denominazioni di varietà di viti e [del]l’indicazione
geografica [è] stata limitata fino al 31 marzo 2007 in virtù
[dell’accordo CE-Ungheria sui vini], che fa parte dell’acquis
comunitario dal 1° maggio 2004. A partire dal 1° aprile 2007 queste
tre denominazioni di varietà di viti saranno soppresse dall’allegato
II del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione e la
denominazione “Tocai friulano” sarà sostituita dalla nuova
denominazione “Friulano”».
68 Ai fini della soluzione della prima questione l’atto di adesione
deve essere interpretato nel senso che, in conformità al suo art. 2,
le disposizioni del regolamento n. 753/2002, in quanto vietano l’uso
del termine «Tocai» per la designazione e la presentazione di taluni
v.q.p.r.d. italiani dopo un periodo transitorio avente termine il 31
marzo 2007, costituiscono parte integrante dell’acquis comunitario
esistente il 1° maggio 2004 e, dopo essere state richiamate dal
regolamento n. 1429/2004, hanno continuato ad avere applicazione
oltre questa data.
– Sulla seconda questione
69 Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede alla Corte
se la Commissione potesse basarsi giuridicamente sull’art. 52 del
regolamento n. 1493/1999 per sopprimere la denominazione di varietà
di vite «Tocai friulano».
70 Secondo il giudice del rinvio, è lecito dubitare del potere della
Commissione di decidere tale soppressione dal momento che
quest’ultima non sarebbe stata prevista nell’atto di adesione.
71 A tale proposito, come già indicato nel punto 68 della presente
ordinanza, l’atto di adesione deve essere interpretato nel senso
che, in conformità al suo art. 2, le disposizioni del regolamento n.
753/2002, in quanto vietano l’uso del termine «Tocai» per la
designazione e la presentazione di taluni v.q.p.r.d. italiani dopo
un periodo transitorio avente termine il 31 marzo 2007,
costituiscono parte integrante dell’acquis comunitario esistente il
1° maggio 2004 e hanno continuato ad avere applicazione oltre questa
data dopo essere state richiamate dal regolamento n. 1429/2004.
72 Ne consegue che l’atto di adesione non consente di dubitare del
potere della Commissione di adottare dette disposizioni del
regolamento n. 753/2002.
73 Al contrario, il potere della Commissione è, nel caso di specie,
ancor meno contestabile poiché, adottando le disposizioni dei
regolamenti nn. 753/2002 e 1429/2004 relative al divieto di
utilizzare il termine «Tocai» per la designazione e la presentazione
di taluni v.q.p.r.d. italiani dopo un periodo transitorio avente
termine il 31 marzo 2007, quest’ultima si è limitata a recepire una
disposizione già prevista in un accordo bilaterale, vale a dire
l’accordo CE-Ungheria sui vini che, successivamente, è stato
integrato quale acquis comunitario nell’atto di adesione.
74 Quanto sopra è confermato dal testo dell’art. 19, n. 2, lett. b),
del regolamento n. 753/2002, secondo il quale i nomi delle varietà
di vite elencati nell’allegato II di tale regolamento, allegato nel
quale figura detto divieto, possono essere utilizzati «secondo le
condizioni nazionali e comunitarie in applicazione alla data
dell’entrata in vigore del presente regolamento».
75 Si deve inoltre constatare che dai ‘visto’ dei regolamenti nn.
753/2002 e 1429/2004 risulta che tali atti non sono stati adottati
sulla base dell’art. 52 del regolamento n. 1493/1999, bensì sulla
base dell’art. 53 di tale regolamento.
76 Secondo il n. 1 di quest’ultimo articolo, le modalità di
applicazione del capo cui tale articolo appartiene, intitolato
«Designazione, denominazione, presentazione e protezione di taluni
prodotti», sono adottate secondo la procedura di cui all’art. 75 del
regolamento n. 1493/1999, procedura di comitologia del tipo detto
«di gestione», e riguardano in particolare le deroghe, le condizioni
e le autorizzazioni previste negli allegati VII e VIII di detto
regolamento.
77 Ai sensi dell’art. 53, n. 2, lett. e), del regolamento n.
1493/1999, sono adottate secondo tale procedura di comitologia le
disposizioni riguardanti le condizioni alle quali sono utilizzate le
indicazioni di cui alla sezione B, punto 1, dell’allegato VII di
tale regolamento.
78 Orbene, l’allegato VII, sezione B, punto 1, lett. b), del
regolamento n. 1493/1999 segnala specificamente che l’etichettatura
dei prodotti ottenuti nella Comunità per i vini da tavola con
indicazione geografica e per i v.q.p.r.d., in base a condizioni da
determinarsi, può essere completata da determinate indicazioni, in
particolare dal nome di una o più varietà di vite.
79 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla seconda
questione che l’art. 53 del regolamento n. 1493/1999 costituisce una
base giuridica sufficiente per consentire alla Commissione di
adottare le disposizioni del regolamento n. 753/2002, richiamate dal
regolamento n. 1429/2004, che vietano l’uso del termine «Tocai» per
la designazione e la presentazione di taluni v.q.p.r.d. italiani
dopo un periodo transitorio avente termine il 31 marzo 2007.
– Sulla terza questione
80 Con riferimento all’asserita violazione dell’art. 34, n. 2,
secondo comma, CE da parte delle disposizioni dei regolamenti nn.
753/2002 e 1429/2004 che vietano l’uso del termine «Tocai» per la
designazione e la presentazione di taluni v.q.p.r.d. italiani dopo
un periodo transitorio avente termine il 31 marzo 2007, il giudice
del rinvio chiede alla Corte se tali disposizioni debbano essere
considerate discriminatorie in quanto esse riguardano la sola
denominazione italiana di vitigno «Tocai friulano» tra le 122
denominazioni che figurano nell’allegato II del regolamento n.
753/2002.
81 Si deve constatare anzitutto che siffatte misure, che trovano
altresì la loro origine nell’accordo CE-Ungheria sui vini, vale a
dire il divieto di utilizzare il nome di un vitigno dopo un periodo
transitorio di tredici anni avente termine il 31 marzo 2007, si
applicano alla denominazione francese di vitigno «Tokay Pinot gris».
82 Trattandosi di denominazioni di vitigno simili all’indicazione
geografica ungherese «Tokaji» o «Tokaj», è quindi assodato che
situazioni simili sono rigorosamente trattate nello stesso modo.
83 Sul piano esterno, si può peraltro indicare che nemmeno l’accordo
tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul commercio
del vino, concluso in nome della Comunità con la decisione del
Consiglio 20 dicembre 2005, 2006/232/CE (GU 2006, L 87, pag. 1),
consente di aggiungere tali denominazioni di varietà di viti
nell’etichettatura di vini originari degli Stati Uniti importati
nella Comunità, e ciò senza neanche prevedere un periodo di
transizione a tale effetto.
84 Le disposizioni dei regolamenti nn. 753/2002 e 1429/2004
controversi nella causa principale trovano la loro origine in un
accordo bilaterale. Come osserva la Commissione, misure simili
figurano tipicamente in una serie di accordi bilaterali sul
commercio dei vini conclusi dalla Comunità con Stati terzi. Si
tratta di misure gradualmente attuate per risolvere problemi di
denominazione di vini insorgenti nel contesto del commercio di tali
prodotti.
85 Nelle loro osservazioni scritte, le Confcooperative e a., la
Regione nonché il governo italiano sostengono che le disposizioni
dei regolamenti nn. 753/2002 e 1429/2004 controversi nella causa
principale accordano una priorità ingiustificata alla denominazione
ungherese «Tokaj» in danno delle denominazioni italiane «Tocai
friulano» e «Tocai italico» che ne risulterebbero discriminate.
86 Orbene, si deve a tal proposito ricordare che, come la Corte ha
sottolineato nei punti 88 97 e 108 della citata sentenza Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia e ERSA, le rispettive denominazioni
non sono in una situazione paragonabile.
87 È infatti assodato che le denominazioni italiane «Tocai friulano»
e «Tocai italico» corrispondono al nome di una varietà di vite o di
un vitigno, mentre la denominazione ungherese «Tokaj» costituisce
un’indicazione geografica.
88 Tale circostanza differenzia peraltro in modo decisivo la
presente fattispecie da quella oggetto della causa C 309/89, che ha
dato luogo alla sentenza 18 maggio 1994, Codorniu/Consiglio (Racc.
pag. I 1853, punti 28, 33 e 34), alla quale si riferisce il governo
italiano.
89 La priorità data all’indicazione geografica rispetto al nome di
un vitigno ad essa somigliante concorda peraltro con l’insieme delle
disposizioni dell’art. 19 del regolamento n. 753/2002 e con
l’economia generale di tale articolo.
90 Infatti, secondo il n. 1, lett. c), di detto articolo, il nome di
un vitigno non può figurare sull’etichetta di un vino se comprende
un’indicazione geografica utilizzata per designare un v.q.p.r.d. Il
divieto di utilizzare tale nome costituisce quindi la regola
generale.
91 Ai sensi del n. 2, lett. b), di questo stesso articolo, l’uso di
un tale nome è ammesso soltanto «in deroga» a questa regola
generale, e ciò unicamente secondo le condizioni nazionali e
comunitarie in applicazione alla data di entrata in vigore del
regolamento n. 753/2002.
92 Alla luce di quanto precede, si deve rispondere alla terza
questione che l’art. 34, n. 2, secondo comma, CE non osta alle
disposizioni del regolamento n. 753/2002, richiamate dal regolamento
n. 1429/2004, che vietano l’uso del termine «Tocai» per la
designazione e la presentazione di taluni v.q.p.r.d. italiani dopo
un periodo transitorio avente termine il 31 marzo 2007.
– Sulla quarta questione
93 Con la quarta questione il giudice del rinvio chiede se l’art.
19, n. 2, del regolamento n. 753/2002, che sancisce la legittimità
dell’uso di denominazioni delle varietà di vite elencate
nell’allegato II dello stesso regolamento, debba essere interpretato
in modo da far ritenere possibile e legittimamente ammessa
l’esistenza di casi di omonimia tra nomi di varietà di vite e
indicazioni geografiche riferite ai vini prodotti nella Comunità.
94 A tale proposito, risulta già dai punti 87 89 della presente
ordinanza che dall’art. 19, n. 1, lett. c), del regolamento n.
753/2002 deriva che, come regola generale, il nome di un vitigno non
può figurare sull’etichetta di un vino se comprende un’indicazione
geografica utilizzata per designare un v.q.p.r.d. e che, soltanto in
deroga a tale regola, il n. 2, lett. b), di questo stesso articolo
stabilisce che l’uso di un siffatto nome è ammesso, e ciò unicamente
secondo le condizioni nazionali e comunitarie in applicazione alla
data di entrata in vigore dello stesso regolamento.
95 Occorre quindi rispondere alla quarta questione che l’art. 19, n.
2, del regolamento n. 753/2002 deve essere interpretato nel senso
che esso non osta alle disposizioni del regolamento n. 753/2002,
richiamate dal regolamento n. 1429/2004, che vietano l’uso del
termine «Tocai» per la designazione e la presentazione di taluni
v.q.p.r.d. italiani dopo un periodo transitorio avente termine il 31
marzo 2007.
96 Dal momento che la quinta questione è sollevata soltanto nel caso
di risposta affermativa alla quarta questione, non occorre
rispondervi.
Sulle questioni sesta e settima
– Sulla sesta questione
97 Con la sesta questione il giudice del rinvio chiede in sostanza
se l’art. 50 del regolamento n. 1493/1999 debba essere interpretato
nel senso che, nell’applicare le disposizioni degli artt. 23 e 24,
in particolare dell’art. 24, n. 6, dell’accordo ADPIC, in materia di
denominazioni omonime dei vini, non possono essere adottate misure
quali quelle previste dal regolamento n. 753/2002, dal momento che
esse riservano, in materia di denominazioni omonime, un trattamento
differente alle denominazioni di vini che presentano le stesse
caratteristiche dal punto di vista dell’omonimia.
98 La risposta a tale questione può essere chiaramente dedotta dalla
giurisprudenza della Corte.
99 Infatti, come la Corte ha sottolineato nei punti 88 97 e 108
della citata sentenza Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e ERSA,
le denominazioni italiane «Tocai friulano» e «Tocai italico»
corrispondono al nome di una varietà di vite o di vitigno e, a
differenza delle denominazioni ungheresi «Tokaj» o «Tokaji», dette
denominazioni italiane non costituiscono indicazioni geografiche.
100 Al punto 115 della citata sentenza Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia e ERSA la Corte ha deciso che gli artt. 22 24
dell’accordo ADPIC devono essere interpretati nel senso che, in un
caso quale quello della causa principale, relativo ad un’omonimia
tra un’indicazione geografica di uno Stato terzo e una denominazione
che riprende il nome di un vitigno utilizzato per la designazione e
la presentazione di taluni vini comunitari che ne derivano, tali
disposizioni non esigono che quella denominazione possa continuare
ad essere utilizzata in futuro nonostante la doppia circostanza che
essa sia stata utilizzata in passato dai rispettivi produttori o in
buona fede o per almeno dieci anni prima del 15 aprile 1994 e che
indichi chiaramente lo Stato o la regione o la zona di origine del
vino protetto in modo da non indurre in errore i consumatori.
101 Per quanto riguarda, in particolare, l’art. 24, n. 6,
dell’accordo ADPIC, la Corte ha parimenti statuito, al punto 113
della citata sentenza Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e ERSA,
che questa disposizione consente in particolare alla Comunità di
applicare, in quanto membro dell’OMC, le disposizioni di detto
accordo in relazione a un’indicazione geografica di qualsiasi altro
membro dell’OMC per vini per i quali la pertinente indicazione sia
identica alla denominazione comune di una varietà d’uva esistente
nel territorio di uno Stato membro alla data di entrata in vigore
dell’accordo OMC.
102 La Corte ha concluso, al punto 114 della stessa sentenza, che
tale disposizione, così come quella dell’art. 24, n. 4, dell’accordo
ADPIC, prevede la facoltà e non l’obbligo per la Comunità di
accordare una protezione a una varietà d’uva o di vite comunitaria,
in particolare se questa è omonima di un’indicazione geografica
relativa a un vino originario di un paese terzo.
103 Ne deriva che occorre rispondere alla sesta questione che l’art.
50 del regolamento n. 1493/1999 deve essere interpretato nel senso
che, nell’applicazione delle disposizioni degli artt. 23 e 24, in
particolare dell’art. 24, n. 6, dell’accordo ADPIC, tali
disposizioni non ostano all’adozione di misure quali quelle previste
dal regolamento n. 753/2002, richiamate dal regolamento n.
1429/2004, che vietano l’uso del termine «Tocai» per la designazione
e la presentazione di taluni v.q.p.r.d. italiani dopo un periodo
transitorio avente termine il 31 marzo 2007.
104 Tenuto conto di tale risposta, non è più necessario rispondere
alla settima questione, poiché quest’ultima, relativa all’eventuale
efficacia diretta degli artt. 22 24 dell’accordo ADPIC, sarebbe
rilevante soltanto nell’ipotesi in cui il regolamento n. 753/2002,
in quanto vieta l’uso del termine «Tocai» per la designazione e la
presentazione di taluni v.q.p.r.d. italiani dopo un periodo
transitorio avente termine il 31 marzo 2007, potesse essere
incompatibile con le dette disposizioni dell’accordo ADPIC, dal
momento che, secondo le stesse, in caso di omonimia ciascuna delle
denominazioni dovrebbe continuare a poter essere utilizzata in
futuro.
105 Dalla risposta fornita alla sesta questione e, in particolare,
dal punto 102 della presente ordinanza risulta infatti che una
siffatta ipotesi non è in ogni caso riscontrabile nelle controversie
di cui alle cause principali, che riguardano un dispositivo, attuato
dall’accordo CE-Ungheria sui vini e richiamato dal regolamento n.
753/2002, inteso a disciplinare una situazione di omonimia tra
un’indicazione geografica ungherese e una denominazione italiana che
riprende il nome di un vitigno utilizzato per la designazione e la
presentazione di taluni vini comunitari.
Sulle spese
106 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese
sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
1) L’atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea
della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica
di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di
Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta,
della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della
Repubblica slovacca, e agli adattamenti dei trattati sui quali si
fonda l’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che, in
conformità al suo art. 2, le disposizioni del regolamento (CE) della
Commissione 29 aprile 2002, n. 753, che fissa talune modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per
quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione
e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli, in quanto vietano
l’uso del termine «Tocai» per la designazione e la presentazione di
taluni vini italiani di qualità prodotti in una determinata regione
dopo un periodo transitorio avente termine il 31 marzo 2007,
costituiscono parte integrante dell’acquis comunitario esistente il
1° maggio 2004 e, dopo essere state richiamate dal regolamento (CE)
della Commissione 9 agosto 2004, n. 1429, recante modifica del
regolamento (CE) n. 753/2002, hanno continuato ad avere applicazione
oltre questa data.
2) L’art. 53 del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n.
1493, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo,
costituisce una base giuridica sufficiente per consentire alla
Commissione delle Comunità europee di adottare le disposizioni del
regolamento n. 753/2002, richiamate dal regolamento n. 1429/2004,
che vietano l’uso del termine «Tocai» per la designazione e la
presentazione di taluni vini italiani di qualità prodotti in una
determinata regione dopo un periodo transitorio avente termine il 31
marzo 2007.
3) L’art. 34, n. 2, secondo comma, CE non osta alle disposizioni del
regolamento n. 753/2002, richiamate dal regolamento n. 1429/2004,
che vietano l’uso del termine «Tocai» per la designazione e la
presentazione di taluni vini italiani di qualità prodotti in una
determinata regione dopo un periodo transitorio avente termine il 31
marzo 2007.
4) L’art. 19, n. 2, del regolamento n. 753/2002 deve essere
interpretato nel senso che esso non osta alle disposizioni del
regolamento n. 753/2002, richiamate dal regolamento n. 1429/2004,
che vietano l’uso del termine «Tocai» per la designazione e la
presentazione di taluni vini italiani di qualità prodotti in una
determinata regione dopo un periodo transitorio avente termine il 31
marzo 2007.
5) L’art. 50 del regolamento n. 1493/1999 deve essere interpretato
nel senso che, nell’applicazione delle disposizioni degli artt. 23 e
24, in particolare dell’art. 24, n. 6, dell’accordo sugli aspetti
dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio,
costituente l’allegato 1 C dell’accordo che istituisce
l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech
il 15 aprile 1994 e approvato con la decisione del Consiglio 22
dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della
Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi
dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986 1994), tali
disposizioni non ostano all’adozione di misure quali quelle previste
dal regolamento n. 753/2002, richiamate dal regolamento n.
1429/2004, che vietano l’uso del termine «Tocai» per la designazione
e la presentazione di taluni vini italiani di qualità prodotti in
una determinata regione dopo un periodo transitorio avente termine
il 31 marzo 2007.
Firme
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