Tribunale di Bari, sentenza 03/07/08
La prova dell’avvenuta "captazione" deve fondarsi su fatti certi
Nota
Il Tribunale di Bari, con sentenza del sentenza n. 1453 del 27 maggio 2008, ha stabilito che «ad integrare la captazione non basta una qualsiasi influenza esercitata sul testatore attraverso blandizie, richieste, suggerimenti, sollecitazioni e simili, sia pure interessati, ma è necessario l'impiego di altri mezzi fraudolenti che, avuto riguardo all'età, allo stato di salute e alle condizioni psichiche del de cuius, siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso verso il quale non si sarebbe spontaneamente indirizzata. Di conseguenza, la prova, pur potendo essere presuntiva, deve fondarsi su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire la attività captatoria e la influenza determinante sul processo formativo della volontà dei testatore che altrimenti si sarebbe indirizzata in modo diverso».
Sentenza per esteso
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il
26.11.2002, S. M. e Z. A. E. esponevano che all'inizio degli anni '60 S. V.
aveva sposato certa Z. E., la quale aveva una figlia, odierna attrice ed
esponente, a un precedente rapporto, e con la somma portata in dote dalla donna
era stata costruita dai coniugi una casa ín
Triggiano previo acquisto del relativo terreno; che
i coniugi avevano impiantato una piccola ma florida azienda agricola, che aveva
loro consentito di accantonare dei risparmi e di acquisire mobili e gioielli e
di intrattenere un cospicuo conto in banca, frutto del comune lavoro; che la Z.
era deceduta nel 1997, all'insaputa della figlia, che si trovava lontana; che il
S., rimasto vedovo e malato, era stato circuito dal nipote C. V. e dalla sua
Famiglia, che aveva emarginato tutti gli altri parenti, ivi compreso il fratello
S. M., facendo credere allo zio che era stato abbandonato da tutti; che il
vedovo era deceduto a Triggiano nel 2000, dopo aver
redatto in testamento in cui lasciava tutto il suo patrimonio alle due pronipoti
figlie del C.; che la Z. A. aveva diritto a recuperare i beni personali della
defunta madre, tra cui i mobili e gioielli che aveva portato in dote al momento
del matrimonio ed altri oggetti personali, oltre a quanto messo da parte in una
vita di lavoro; che comunque il testamento era frutto della suggestione e delle
captazioní della famiglia C.; tutto ciò premesso,
citava C. V. e R. innanzi a questo tribunale per sentir accertare l'esistenza di
beni ereditari della defunta condannare gli eredi testamentari del S. alla
restituzione in favore della Z. A.; dichiarare nullo il testamento e dichiarare
aperta la successione legittima con divisione del patrimonio ereditario; il
tutto con vittoria di spese ai giudizio e provvisoria esecuzione.
Con comparsa del 6.3.2003, si costituivano le convenute, le quali contestavano
le domande ed eccepivano che al momento del matrimonio, celebrato in realtà nel
1946, la sposa non portò nulla in dote e che i coniugi adottarono la separazione
dei beni; che, prima della sua morte, era ignota la circostanza che la sposa
avesse già una figlia, laddove l'attrice era stata presentata ed era nota come
semplice nipote; che il defunto, nel 1964 e dunque molti anni dopo il
matrimonio, aveva acquistato con proprio denaro un terreno in agro di
Triggiano, che poi aveva coltivato; che non era mai
esistita alcuna azienda agricola; che i rapporti con il germano M., già tesi, sì
erano irrimediabilmente guastati quando quest'ultimo aveva divulgato la notizia
che la defunta aveva una figlia, fatto che invece il vedovo avrebbe preferito
mantenere riservato; che la defunta non aveva alcun bene personale né prima né
al momento della morte, mentre il patrimonio del defunto era costituito da una
piccola casa in campagna, costruita dopo l'acquisto del terreno nel 1964 e di
proprietà esclusiva del S.; che non vi era alcuna ipotesi di
nullìtà del testamento; tutto ciò premesso,
chiedevano il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Istruita oralmente la causa ed acquisiti documenti; precisate le conclusioni in
modo conforme, la causa veniva rinviata al collegio per la decisione.
Motivi della decisione
La domanda è infondata e va rigettata.
Per quanto riguarda la posizione dell'attrice, questo tribunale, pur prendendo
atto della sua vicenda umana e personale, non può che prendere altrettanto atto
che l'istruttoria non ha consentito di raggiungere la prova che la defunta, al
momento della morte fosse titolare di beni personali, né che tutti o alcuni dei
beni ereditari devoluti con il testamento fosse stato acquisito con denaro suo.
Infatti, dalle informazioni assunte dall'Amministrazione finanziaria risulta che
non fu neppure presentata denuncia dí successione
della Z.
Solo il teste S. V. O. ha riferito genericamente di oggetti di oro e corredo di
biancheria, ma tale unica testimonianza appare troppo vaga, oltre che isolata,
per costituire attendibile fonte di prova.
D'altra parte, il regime patrimoniale legale al momento del matrimonio era la
separazione dei beni, né risulta che tale regime sia stato espressamente
modificato dopo l'entrata in vigore della L. 151 del 1975. Quindi i beni
ascritti alla successione del S., in quanto da lui acquistati, risultano di
proprietà esclusiva.
Per altro verso, il lungo tempo trascorso tra il matrimonio e l'acquisto del
terreno appare di per se stesso indizio che rende assai dubbia la
prospettazione secondo cui terreno e casa furono
acquistati e costruiti con denaro della Z. e in ogni caso, il G.I. ha ritenuto
opportunamente di non ammettere i due capitoli di prova (4 e 5) articolati sul
punto, in quanto assolutamente generici e privi di un effettiva possibilità di
contraddittorio. Per tacer d'altro, í capitoli articolati non specificano né
l'entità delle spese sopportate dalla donna né il momento in cui sarebbero state
messe a disposizione della famiglia.
In ogni caso, la banca, interpellata da questo ufficio, ha fatto sapere che al
momento della morte della Z. ella non aveva alcuna attività bancaria a sé (co)intestata.
Altrettanto generici e non ammissibili risultano poi i capitoli di prova
relativi al lavoro della Z. ed al suo apporto alla economia familiare. Invero,
non si parla di quali specifiche caratteristiche avesse la presunta (e
contestata) attività comune dei coniugi, quali fossero i beni aziendali, quali i
prodotti ecc.
Quanto invece alla impugnativa del testamento proposta dal S., va ribadito che
la domanda proposta nell'atto introduttivo, confermata nella memoria ex art.
183, 5° comma, c.p.c., anche a fronte delle
eccezioni di parte convenuta, e di "nullità" del testamento.
Vero è che nella esposizione dei motivi della domanda si parla dì uno stato dì
isolamento e di prostrazione morale del S. prima della morte, nonché di una sua
falsa convinzione che il fratello lo avesse abbandonato: fatti che farebbero
pensare piuttosto ad una (diversa e distinta) domanda di annullamento ex art.
624 o art. 591 n. 3 c.c.
In ogni caso, al di là della contraddittoria formulazione della domanda, la sua
stessa genericità a rendere inutile l'istruttoria sul punto e comportarne il
rigetto.
Infatti, l'attore parla genericamente di prostrazione, malattia e solitudine,
laddove egli stesso e assume che le patologie del defunto germano erano di
natura cardiaca.
Né la lucidità del testatore è messa in discussione, dovendosi tenere conto del
fatto che l'atto fu ricevuto da notaio (nel suo studio) e quindi con particolari
garanzie anche sul piano dell'accertamento della capacità.
Quanto poi al presunto errore o dolo, è noto che ai sensi dell'art. 624, 2°
comma c.c., l'errore sul motivo rileva quando risulta dal testamento ed è il
solo che ha determinato il testatore a disporre: il primo presupposto non
ricorre nella specie ed il secondo non è neppure oggetto di richieste
probatorie.
Quanto al dolo, che altro non è se non l'errore provocato dall'altrui
comportamento fraudolento, la S.C. ritiene in tema di errore che è necessaria la
dimostrazione che la volontà del testatore sia stata influenzata in maniera
decisiva dalla percezione, come reali, di fatti diversi dal vero. Analogamente,
in tema di dolo o violenza, sempre ex art. 624 c.c., occorre la prova che i
fatti di induzione in errore o di violenza abbiano indirizzato la volontà del
testatore in modo diverso da come essa avrebbe potuto normalmente determinarsi.
Più in particolare, quanto al dolo, ad integrare la captazione non basta una
qualsiasi influenza esercitata sul testatore attraverso blandizie, richieste,
suggerimenti, sollecitazioni e simili, sia pure interessati, ma è necessario
l'impiego di altri mezzi fraudolenti che, avuto riguardo all'età, allo stato di
salute e alle condizioni psichiche del de cuius,
siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed
orientando la sua volontà in un senso verso il quale non si sarebbe
spontaneamente indirizzata (Cassazione civile sez. II, 22 gennaio 1985, n. 254,
in Giust. civ. Mass. 1985, fasc. 1) .
Di conseguenza, la prova, pur potendo essere presuntiva, deve fondarsi su fatti
certi che consentano di identificare e ricostruire la attività
captatoria e la influenza determinante sul processo
formativo della volontà dei testatore che altrimenti si sarebbe indirizzata in
modo diverso (Cassazione civile , sez. II, 22 aprile 2003, n. 6396 in
Giust. civ. Mass. 2003, 1).
Nessuna delle richieste di prova articolate dall'attore rispecchia tali canoni.
Le spese di giudizio possono tuttavia essere compensate, sussistendo giusti
motivi in relazione alla singolarità della vicenda umana e personale degli
attori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla
domanda proposta, con atto di citazione notificato il 26.11.2002, da S. M. e Z.
A. E. nei confronti di C. V. e C. R., così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) spese compensate.