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Tribunale di Bari, sentenza 03/07/08

 

La prova dell’avvenuta "captazione" deve fondarsi su fatti certi

Nota

Il Tribunale di Bari, con sentenza del sentenza n. 1453 del 27 maggio 2008, ha stabilito che «ad integrare la captazione non basta una qualsiasi influenza esercitata sul testatore attraverso blandizie, richieste, suggerimenti, sollecitazioni e simili, sia pure interessati, ma è necessario l'impiego di altri mezzi fraudolenti che, avuto riguardo all'età, allo stato di salute e alle condizioni psichiche del de cuius, siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso verso il quale non si sarebbe spontaneamente indirizzata. Di conseguenza, la prova, pur potendo essere presuntiva, deve fondarsi su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire la attività captatoria e la influenza determinante sul processo formativo della volontà dei testatore che altrimenti si sarebbe indirizzata in modo diverso».



 

 Sentenza per esteso

 

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 26.11.2002, S. M. e Z. A. E. esponevano che all'inizio degli anni '60 S. V. aveva sposato certa Z. E., la quale aveva una figlia, odierna attrice ed esponente, a un precedente rapporto, e con la somma portata in dote dalla donna era stata costruita dai coniugi una casa ín Triggiano previo acquisto del relativo terreno; che i coniugi avevano impiantato una piccola ma florida azienda agricola, che aveva loro consentito di accantonare dei risparmi e di acquisire mobili e gioielli e di intrattenere un cospicuo conto in banca, frutto del comune lavoro; che la Z. era deceduta nel 1997, all'insaputa della figlia, che si trovava lontana; che il S., rimasto vedovo e malato, era stato circuito dal nipote C. V. e dalla sua Famiglia, che aveva emarginato tutti gli altri parenti, ivi compreso il fratello S. M., facendo credere allo zio che era stato abbandonato da tutti; che il vedovo era deceduto a Triggiano nel 2000, dopo aver redatto in testamento in cui lasciava tutto il suo patrimonio alle due pronipoti figlie del C.; che la Z. A. aveva diritto a recuperare i beni personali della defunta madre, tra cui i mobili e gioielli che aveva portato in dote al momento del matrimonio ed altri oggetti personali, oltre a quanto messo da parte in una vita di lavoro; che comunque il testamento era frutto della suggestione e delle captazioní della famiglia C.; tutto ciò premesso, citava C. V. e R. innanzi a questo tribunale per sentir accertare l'esistenza di beni ereditari della defunta condannare gli eredi testamentari del S. alla restituzione in favore della Z. A.; dichiarare nullo il testamento e dichiarare aperta la successione legittima con divisione del patrimonio ereditario; il tutto con vittoria di spese ai giudizio e provvisoria esecuzione.
Con comparsa del 6.3.2003, si costituivano le convenute, le quali contestavano le domande ed eccepivano che al momento del matrimonio, celebrato in realtà nel 1946, la sposa non portò nulla in dote e che i coniugi adottarono la separazione dei beni; che, prima della sua morte, era ignota la circostanza che la sposa avesse già una figlia, laddove l'attrice era stata presentata ed era nota come semplice nipote; che il defunto, nel 1964 e dunque molti anni dopo il matrimonio, aveva acquistato con proprio denaro un terreno in agro di Triggiano, che poi aveva coltivato; che non era mai esistita alcuna azienda agricola; che i rapporti con il germano M., già tesi, sì erano irrimediabilmente guastati quando quest'ultimo aveva divulgato la notizia che la defunta aveva una figlia, fatto che invece il vedovo avrebbe preferito mantenere riservato; che la defunta non aveva alcun bene personale né prima né al momento della morte, mentre il patrimonio del defunto era costituito da una piccola casa in campagna, costruita dopo l'acquisto del terreno nel 1964 e di proprietà esclusiva del S.; che non vi era alcuna ipotesi di nullìtà del testamento; tutto ciò premesso, chiedevano il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Istruita oralmente la causa ed acquisiti documenti; precisate le conclusioni in modo conforme, la causa veniva rinviata al collegio per la decisione.


Motivi della decisione


La domanda è infondata e va rigettata.
Per quanto riguarda la posizione dell'attrice, questo tribunale, pur prendendo atto della sua vicenda umana e personale, non può che prendere altrettanto atto che l'istruttoria non ha consentito di raggiungere la prova che la defunta, al momento della morte fosse titolare di beni personali, né che tutti o alcuni dei beni ereditari devoluti con il testamento fosse stato acquisito con denaro suo.
Infatti, dalle informazioni assunte dall'Amministrazione finanziaria risulta che non fu neppure presentata denuncia successione della Z.
Solo il teste S. V. O. ha riferito genericamente di oggetti di oro e corredo di biancheria, ma tale unica testimonianza appare troppo vaga, oltre che isolata, per costituire attendibile fonte di prova.
D'altra parte, il regime patrimoniale legale al momento del matrimonio era la separazione dei beni, né risulta che tale regime sia stato espressamente modificato dopo l'entrata in vigore della L. 151 del 1975. Quindi i beni ascritti alla successione del S., in quanto da lui acquistati, risultano di proprietà esclusiva.
Per altro verso, il lungo tempo trascorso tra il matrimonio e l'acquisto del terreno appare di per se stesso indizio che rende assai dubbia la prospettazione secondo cui terreno e casa furono acquistati e costruiti con denaro della Z. e in ogni caso, il G.I. ha ritenuto opportunamente di non ammettere i due capitoli di prova (4 e 5) articolati sul punto, in quanto assolutamente generici e privi di un effettiva possibilità di contraddittorio. Per tacer d'altro, í capitoli articolati non specificano né l'entità delle spese sopportate dalla donna né il momento in cui sarebbero state messe a disposizione della famiglia.
In ogni caso, la banca, interpellata da questo ufficio, ha fatto sapere che al momento della morte della Z. ella non aveva alcuna attività bancaria a sé (co)intestata. Altrettanto generici e non ammissibili risultano poi i capitoli di prova relativi al lavoro della Z. ed al suo apporto alla economia familiare. Invero, non si parla di quali specifiche caratteristiche avesse la presunta (e contestata) attività comune dei coniugi, quali fossero i beni aziendali, quali i prodotti ecc.
Quanto invece alla impugnativa del testamento proposta dal S., va ribadito che la domanda proposta nell'atto introduttivo, confermata nella memoria ex art. 183, 5° comma, c.p.c., anche a fronte delle eccezioni di parte convenuta, e di "nullità" del testamento.
Vero è che nella esposizione dei motivi della domanda si parla dì uno stato dì isolamento e di prostrazione morale del S. prima della morte, nonché di una sua falsa convinzione che il fratello lo avesse abbandonato: fatti che farebbero pensare piuttosto ad una (diversa e distinta) domanda di annullamento ex art. 624 o art. 591 n. 3 c.c.
In ogni caso, al di là della contraddittoria formulazione della domanda, la sua stessa genericità a rendere inutile l'istruttoria sul punto e comportarne il rigetto.
Infatti, l'attore parla genericamente di prostrazione, malattia e solitudine, laddove egli stesso e assume che le patologie del defunto germano erano di natura cardiaca.
Né la lucidità del testatore è messa in discussione, dovendosi tenere conto del fatto che l'atto fu ricevuto da notaio (nel suo studio) e quindi con particolari garanzie anche sul piano dell'accertamento della capacità.
Quanto poi al presunto errore o dolo, è noto che ai sensi dell'art. 624, 2° comma c.c., l'errore sul motivo rileva quando risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre: il primo presupposto non ricorre nella specie ed il secondo non è neppure oggetto di richieste probatorie.
Quanto al dolo, che altro non è se non l'errore provocato dall'altrui comportamento fraudolento, la S.C. ritiene in tema di errore che è necessaria la dimostrazione che la volontà del testatore sia stata influenzata in maniera decisiva dalla percezione, come reali, di fatti diversi dal vero. Analogamente, in tema di dolo o violenza, sempre ex art. 624 c.c., occorre la prova che i fatti di induzione in errore o di violenza abbiano indirizzato la volontà del testatore in modo diverso da come essa avrebbe potuto normalmente determinarsi. Più in particolare, quanto al dolo, ad integrare la captazione non basta una qualsiasi influenza esercitata sul testatore attraverso blandizie, richieste, suggerimenti, sollecitazioni e simili, sia pure interessati, ma è necessario l'impiego di altri mezzi fraudolenti che, avuto riguardo all'età, allo stato di salute e alle condizioni psichiche del de cuius, siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso verso il quale non si sarebbe spontaneamente indirizzata (Cassazione civile sez. II, 22 gennaio 1985, n. 254, in Giust. civ. Mass. 1985, fasc. 1) .
Di conseguenza, la prova, pur potendo essere presuntiva, deve fondarsi su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire la attività captatoria e la influenza determinante sul processo formativo della volontà dei testatore che altrimenti si sarebbe indirizzata in modo diverso (Cassazione civile , sez. II, 22 aprile 2003, n. 6396 in Giust. civ. Mass. 2003, 1).
Nessuna delle richieste di prova articolate dall'attore rispecchia tali canoni. Le spese di giudizio possono tuttavia essere compensate, sussistendo giusti motivi in relazione alla singolarità della vicenda umana e personale degli attori.


P.Q.M.


Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il 26.11.2002, da S. M. e Z. A. E. nei confronti di C. V. e C. R., così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) spese compensate.