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Tribunale di Bologna, sentenza in data 14/12/07

 

Fallimento, revocatoria fallimentare, fideiussione bancaria

 

Sentenza per esteso

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Sezione IV^ Civile

Nelle persona del giudice dott. GIUSEPPE COLONNA

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n.6820 del ruolo generale dell'anno 2005 posta in decisione all'udienza del 5.7.2007

promossa da:

Fallimento C.E.A. s.a.s., in persona del curatore Carlo Alfonso Lovato, elettivamente domiciliato in Bologna, via S.Stefano 11 presso lo studio dell'avv. Paolo De Paulis, che lo rappresenta e difende , come da procura a margine dell'atto di citazione

- Attore

contro:

Nissan Italia s.r.l., elettivamente domiciliata in Bologna, via D'Azeglio 31, presso lo studio degli avvocati Paolo e Stefano Faldella, che la rappresentano e difendono unitamente all'avv. Giovanni De Berti del foro di Milano, come da procura in calce alla comparsa in data 28.4.2006

- Convenuta

OGGETTO

"Azione di inefficacia ex art. 64 l.fall."

Conclusioni per parte attrice

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, nella persona del G.U. designato, contrariis reiectiis,

IN PRIMA VIA PRINCIPALE, dichiarare inefficace, ai sensi dell'art. 64 l. fall., l'atto del 16 dicembre 2002 di restituzione a titolo gratuito effettuato dalla fallita società Cea S.a.s. nei confronti di Nissan Italia, di beni contrattuali per un controvalore di € 858.650,39, non essendo opponibile al Fallimento attore il patto di riservato dominio su detti beni meramente obbligatorio (e comunque non opponibile ai terzi) contenuto nei contratti di concessione;

DEL PARI IN SECONDA VIA PRINCIPALE, revocare, ai sensi dell'art. 67 l.fall., gli anomali atti di pagamento, per complessivi € 253.871,26;

IN VIA SUBORDINATA, nel non creduto caso di reiezione della superiore prima domanda principale, revocare, ricorrendo tutti i presupposti richiesti dall'art. 67 l.fall, il predetto atto restitutorio,

IN OGNI CASO, per effetto dell'accoglimento delle superiori domande principali, ovvero della subordinata, condannare Nissan Italia S.p.A. a corrispondere al Fallimento Cea S.a.s., la somma € 1.112.521,65 (euro unmilionecentododicimilacinquecentoventuno/65), ovvero la diversa somma che fosse accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria, a far tempo dal 16 dicembre 2002 al saldo effettivo sulla sola somma di € 858.650,39, nonché interessi legali, dal giorno della notificazione della domanda al saldo effettivo sull'intera somma;

CON VITTORIA, di spese, diritti, funzioni ed onorari:

Conclusioni per parte convenuta

"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, per i motivi tutti, in fatto e in diritto, svolti dalla convenuta nel corso del giudizio, contrariis reiectis:

- dichiarare la domanda svolta dal Fallimento CEA "in prima via principale", ex art. 64 L.F., del tutto infondata,'' in fatto e in diritto, e, comunque, non provata;

- dichiarare la domanda di revoca degli "anomali atti di pagamento per complessivi € 253.871,26", svolta dall'attore "in seconda via principale", ex art. 67 L.F., del tutto infondata, in fatto e in diritto, e, comunque, non provata;

- dichiarare la domanda di revoca dell'"atto restitutorio", svolta dal Fallimento CEA " in via subordinata", ex art. 67 L.F., inammissibile e, comunque, del tutto infondata, in fatto e in diritto, e non provata;

- e, per l'effetto, rigettare tutte le domande svolte dal Fallimento CEA nei confronti della S.r.l. Nissan Italia.

Con vittoria di spese, competenze e onorari"

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. C.E.A. s.a.s. divenne concessionaria di Nissan Italia s.p.a. in data 1.10.1996 in virtù di due distinti contratti e la casa automobilistica il 21.7.1999 inviò una comunicazione di recesso per il 1°.8.2001 con preavviso biennale, come previsto dall'art. 18 degli accordi. Poiché sorse contestazione, dapprima C.E.A. e poi Nissan inviarono nuovi atti di recesso e quest'ultima, ritenendo che i contratti dovessero interrompersi il 10.8.2002, intimò la consegna degli autoveicoli e del veicoli industriali e C.E.A. vi consenti in data 16.12.2002.

Successivamente la concessionaria venne dichiarata fallita il 22.9.2004 ed il curatore, con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Nissan in giudizio avanti al Tribunale di Bologna, esponendo che la restituzione dei veicoli rappresentava atto a titolo gratuito inefficace ai sensi dell'art. 64 l.f. o comunque revocabile ex art. 67 della stessa legge per sproporzione delle prestazioni. Chiedeva quindi il pagamento della somma complessiva di € 858.650,39, pari al valore dei beni consegnati. Domandava inoltre che Nissan fosse condannata alla restituzione dell'ulteriore somma di € 253.871,26 escussa dalla stessa convenuta in virtù di fideiussione prestata da C.E.A..

2. Si è costituita anche Nissan Italia s.p.a., rilevando che i contratti dell'ottobre 1996 prevedevano la riserva di proprietà in capo alla concedente sino al pagamento integrale del prezzo, cosicché i veicoli non erano mai entrati nel patrimonio della C.E.A., come risulterebbe anche dalla circostanza che i certificati di conformità erano sempre rimasti nella libera disponibilità della società automobilistica; dunque i beni erano stati ritirati nel legittimo esercizio del diritto di proprietà ed in esecuzione di un decreto ingiuntivo ottenuto dal Tribunale di Roma. La domanda di revoca ex art 67 l.f era poi nulla perché non era comprensibile la compatibilità tra la gratuità della prestazione posta a base dell'azione ex art. 64 e la sproporzione azionata ex art. 67; essa era comunque anche infondata non essendo mai i veicoli entrati nel patrimonio della C.E.A. Infine quanto alla somma di € 253.871,26 il pagamento era avvenuto in adempimento di una fideiussione risalente al 20.5.1998 e non era quindi revocabile

3. La causa è stata istruita attraverso produzioni documentali e l'escussione di testi.

4. Infine, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, all'udienza del 5.7.2007 il Giudice istruttore ha concesso i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese finali.

Motivi della decisione

5. La comparsa conclusionale della Nissan Italia s.p.a. sostiene che in realtà la consegna dei veicoli non avvenne nel dicembre 2002, quando si verificò "la materiale restituzione", perché questa "non potrebbe essere considerata come un 'atto' della società poi fallita" difettando del requisito della volontarietà, essendo la C.E.A. a ciò "costretta" dalle precedenti vicende giudiziarie (cfr. la pag. 14 della conclusionale della convenuta).

Si tratta in realtà di mere difese — spettando alla procedura allegare e provare le condizioni della propria azione — basate su fatti già ampiamente dedotti in causa e di esse occorre quindi occuparsi.

Ciò posto non v'è dubbio che tale prospettazione sia infondata. Infatti la consegna dei beni non può certamente essere considerata come una sorta di mero "fatto", che prescinde dalla volontà di C.E.A., atteso che essa avvenne con il suo consenso, sia pure indotto dalla presenza di un decreto ingiuntivo, rimanendo quindi fondamentale verificare se alla base di esso vi fosse realmente un diritto alla restituzione in capo a Nissan. In particolare rimane essenziale il momento in cui Nissan rientrò nella disponibilità dei veicoli e, cadendo tale evento nel biennio anteriore al fallimento, ammissibile risulta l'azione ex art. 64 l.f esercitata dal curatore del fallimento C.E.A..

6. Dunque punto focale dell'indagine - come del resto appariva dalle difese sin lì svolte dalla stessa convenuta - è la opponibilità o meno del patto di riservato dominio al fallimento della C.E.A.

Come è noto l'art. 1524 c.c. prevede che il patto di riserva di proprietà sia opponibile ai creditori del compratore solo se risulta da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento. Nel caso di specie, secondo il fallimento, la riserva di proprietà figura unicamente nei due contratti di concessione, che vengono definiti come contratti quadro o programmatici, e non nei singoli contratti relativi ai vicoli concessi a C.E.A. e, in particolare, a quelli ritirati nel dicembre 2002, contratti che in realtà non sarebbero mai esistiti.

Secondo Nissan, invece, decisivo sarebbe che il patto è stato riportato in tutte le fatture a suo tempo emesse contestualmente all'affidamento in custodia degli autoveicoli e nelle bolle di consegna.

Il tema ha formato oggetto di numerose decisioni anche di questo Tribunale. In particolare si è già avuto occasione di rilevare che "la stipulazione del patto non può essere anticipata ad un momento in cui la vendita ha per le parti medesime carattere obbligatorio, per l'impossibilità che sia individuata la cosa su cui il consenso delle parti è destinato ad operare un mutamento della titolarità" (Trib Bologna 17.2.1995, in atti) e la Corte d'Appello di Bologna, pronunciandosi sul gravame avverso la richiamata sentenza, ha ulteriormente specificato, con riferimento all'azione proposta dal curatore, "che un patto di riservato dominio non può in alcun modo essere opposto alla massa fallimentare in quanto un patto del genere, derogando alla normale efficacia reale della compravendita, ai sensi degli artt. 1523 e 1524 c.c. esige una clausola coeva al singolo contratto di vendita non essendo sufficiente, al contrario, una clausola contenuta in un contratto quadro, perché non idonea ad identificare i beni oggetto delle singole cessioni (cfr. Cass. N. 4976/1994 e n. 9035/1995)" (così Appello Bologna 18.5.1996 n. 675).

Nello stesso filone giurisprudenziale, pienamente condivisibile, si pone poi la recente sentenza della Suprema Corte n. 7275 del 07/04/2005, la quale, da un lato, ribadisce la propria giurisprudenza sulla insufficienza per l'opponibilità ai creditori del contratto "quadro" con la necessità che la riserva venga ribadita nei singoli contratti scritti, e, dall'altro, espressamente afferma che "la fattura [...] è atto unilaterale e non integrativo dell'accordo di concessione", principio questo già recepito da ampia giurisprudenza di legittimità precedente (cfr. Cass. n. 14891 del 22/10/2002, anch'essa in materia di fallimento di concessionaria d'auto), ma che nel caso di specie acquista specifico rilievo proprio perché Nissan sulle fatture rilasciate a C.E.A. basava essenzialmente i propri assunti. Viceversa esse non possono, come giustamente affermato dalla Suprema Corte, in nessun modo supplire alla mancanza di una contratto scritto idoneo a tradurre in atto l'impegno generico contenuto nei contratti di concessione.

Analogo discorso vale per i documenti di trasporto che sono stati anch'essi emessi da Nissan e non possono supplire alla mancanza di singoli contratti scritti - cui sono necessariamente successivi - nei quali doveva essere contenuta la clausola prevista in via meramente generale dai contratti di concessione, mentre il possesso dei certificati di conformità nulla dice su tale aspetto fondamentale della controversia.

Irrilevante è poi il D. Lgs. 231/02, attuativo della direttiva CEE 2000/35, atteso che lo stesso art. 11, che al suo terzo comma prevede la opponibilità della riserva di proprietà che sia confermata nelle singole fatture aventi data certa anteriore al pignoramento, dispone al primo che le norme relative "non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002" e non solo entrambi i contratti di concessione risalgono al 1999, ma le stesse fatture sono tutte anteriori all'agosto 2002.

In proposito va unicamente aggiunto – perché la questione forma oggetto di lunga trattazione nella memoria di replica Nissan – che la interpretazione, secondo la quale l'ultimo comma dell'art. 27 non incontrerebbe alcun limite nella irretroattività prevista dal primo comma dello stesso articolo, che si riferirebbe unicamente alle altre disposizioni, in realtà non è condivisibile, perché la semplice collocazione, senza alcun ulteriore dato testuale che avvalori la esclusione, non consente di affermare la retroattività del solo terzo comma dell'art. 11, che non risulta certamente giustificata da una (pretesa) sua funzione meramente interpretativa, smentita dalla circostanza che per tale via viene attribuita efficacia vincolante per entrambe le parti ad un mero atto unilaterale (la fattura).

Dunque tutti i veicoli cui si riferisce l'azione svolta dal curatore del fallimento C.E.A. non erano in proprietà della Nissan per la non opponibilità del patto di riservato dominio e, venendo meno l'unica eccezione opposta alla azione ex art. 64 l.f., la stessa si rivela fondata, potendosi comunque aggiungere che è pacifica la mancanza di ogni controprestazione da parte della concedente e quindi la gratuità della dazione di detti veicoli.

Dunque la domanda relativa alla somma di € 858.650,39, corrispondente al valore di beni in contestazione (tale dato è pacifico) è fondata e deve essere accolta, mentre rimane assorbita l'azione ex art. 67 l.f. svolta dallo stesso curatore con riferimento ai beni stessi.

7. Il fallimento C.E.A. ha poi anche richiesto che fosse revocata la dazione della somma di £ 253.871,26, che viene definita "anomala" senza ulteriori specificazioni e che si riferisce "alla fideiussione del 28 aprile 1998, sino alla concorrenza di £. 500.000.000 (pari ad € 258.228,45) escussa da Nissan con lettera del 1° agosto 2003, per la complessiva somma di € 253,871,26 e regolarmente pagata dalla banca garante".

Le ragioni poste a base di tale domanda non sono state meglio chiarite, cosicché ne risulta difficile l'inquadramento in linea di diritto.

Ritiene tuttavia questo giudice che tale "dazione di danaro", effettuata oltretutto da banca estranea al giudizio, sia mera attuazione della fideiussione in data 28.4.1998 che risale a periodo non sospetto e comunque in nessun modo risulta attaccata dalla azione proposta e per tale motivo non può essere in alcun modo dichiarata inefficace.

La domanda relativa non può quindi essere accolta.

8. Non rimane quindi che occuparsi degli accessori. L'attrice ha domandato che sulla somma di € 858.650,39 fosse applicata la rivalutazione monetaria a fa tempo dal 16.12.2002 oltre agli interessi legali.

Va in proposito rilevato che l'azione ex art. 64 l.f., diversamente da quanto accade per la revocatoria ex art. 67 l.f. ha natura dichiarativa, in quanto accerta l'inefficacia dell'atto a titolo gratuito (Cass. n. 23269 del 27/10/2006), cosicché la pronuncia può retroagire al momento in cui si è verificata la dazione dei beni.

Certamente, tuttavia, questo non significa che l'atto posto in essere possa essere qualificato come illecito e dare per tale via dare luogo ad una obbligazione di valore: in realtà esso era in sé lecito, ma — analogamente a quanto accade per la revocatoria ex art. 67 l.f. — può divenire ab origine inefficace per la massa, nel senso che le somme oggetto dell'atto gratuito debbono entrare a far parte dell'attivo fallimentare. Quindi anche per l'azione ex art. 64 non può essere riconosciuta la rivalutazione del dovuto, essendo al più onere della procedura allegare, prima, e provare, poi, l'esistenza di un maggior danno, cosi come accade normalmente per ogni debito di valuta.

Nissan va pertanto condannata al pagamento della somma di € 858.650,39 con gli interessi di legge dal 16.12.2002 sino all'effettivo saldo.

La soccombenza prevalente induce a condannare Nissan alla rifusione integrale delle spese di lite, che vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così dispone:

a) in accoglimento della domanda proposta da Fallimento C.E.A. s.a.s. nei confronti di Nissan Italia s.r.l. dichiara inefficace ai sensi dell'art. 64 l.f. l'atto del 16 dicembre 2002 di restituzione a titolo gratuito effettuato dalla fallita società Cea S.a.s. nei confronti di Nissan Italia di veicoli per un controvalore di € 858.650,39 e per l'effetto condanna Nissan Italia a corrispondere la somma € 858.650,39, con gli interessi di legge a far tempo dal 16 dicembre 2002 al saldo effettivo

b) condanna la convenuta a rifondere al fallimento attore le spese di lite del presente grado, che liquida nella somma di € 18.000,00 per onorari, € 6.498,50 per diritti, € 340 per spese vive, oltre spese generali, ex art. 15 Tariffe professionali, Imposta sul valore aggiunto e contributo Cassa nazionale previdenza avvocati come per legge.

Così deciso il giorno 13.11.2007

IL PRESIDENTE EST.

Dott. Giuseppe Colonna

Depositata in Cancelleria il 14 DIC 2007