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Tribunale di Bologna, sentenza n. 2698/09

 

Rapporti bancari: competenza, litispendenza e continenza di cause, indebito soggettivo ed oggettivo.

 

Sentenza per esteso

promossa da:

GIORGIO G.

elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Amalia Lamanna che lo rappresenta e difende come da mandato in atti unitamente all'Avv. Riccardo Prando del Foro di Padova

ATTORE

Nei confronti di :

UNICREDIT BANCA SPA

elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli che la rappresenta e difende come da mandato in atti unitamente all'Avv. Laura Decchino del Foro di Vicenza

CONVENUTA

con l'intervento volontario di

ELISA P.

elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Amalia Lamanna che lo rappresenta e difende come da mandato in atti unitamente all'Avv. Riccardo Prando del Foro di Padova

INTERVENUTA

in punto a:

"Indebito soggettivo - Indebito oggettivo"

CONCLUSIONI

Il procuratore dell'attore chiede e conclude:

"IN VIA PRELIMINARE, accertata la litispendenza del presente giudizio con quello iscritto al N. 8032/05 R.G. (causa di opposizione a decreto ingiuntivo) promosso avanti al Tribunale di Vicenza, G.I. dott.ssa Babudri, pronunciarsi secondo quanto disposto dall'art. 39 c.p.c.;

NEL MERITO, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto di citazione".

Il procuratore della convenuta chiede e conclude:

"Piaccia all'ecc.mo Tribunale di Bologna, contrariis reiectis,

\\accertare che ricorre litispendenza e/o continenza fra a)la causa preventivamente proposta dalla banca convenuta con ricorso per ingiunzione depositato il 27.09.2005 davanti al Tribunale di Vicenza contro i signori Giorgio G. e Elisa P.

causa che attualmente, a seguito di opposizione ex art. 645 c.p.c., è rubricata al N. 8032/05 R.G. del Tribunale di Vicenza b)e quella radicata dall'attore Giorgio G. con citazione notificata il 17.10.2005 davanti al Tribunale di Bologna, nella quale è intervenuta la sig.ra Elisa P. con comparsa depositata il 16.11.2005;

\\accertare che il Giudice di Vicenza, preventivamente adito, è competente (ex art. 20 c.p.c., in quanto forum contractus e destinatae solutionis) anche per le cause proposte dai signori Giorgio G. e Elisa P. davanti alla Curia di Bologna; dichiarare perciò la continenza fra la causa sub a) e le cause proposte a Bologna dai signori Giorgio G. e Elisa P., provvedendosi ex art. 39 secondo comma c.c.; in subordine: dichiarare la continenza fra la causa sub a) e la causa proposta dalla sig.ra Elisa P. davanti all'intestato Tribunale con comparsa depositata il 16.11.2005. provvedendosi ex art. 39 secondo comma c.p.c.;

\\dichiarare la nullità, per carenza di editio actionis, delle domande dell'attore e del terzo intervenuto;

\\dichiarare inammissibili o comunque rigettare tutte le domande dell'attore e del terzo intervenuto;

\\ in ogni caso accogliersi le eccezioni tutte del convenuto ed in particolare quella di compensazione fra le eventuali ragioni delle controparti con i crediti spettanti alla banca convenuta ( 21.1 56,40 per saldo debitore sul conto n. 2995892 al 31.8.2005 ed 15.545,98 per saldo debitore sul conto n. 5248528. al 30.06.2005), oltre agli interessi nelle more maturati, accertandosi comunque il saldo contabile in ordine ai due rapporti di conto corrente bancario indicati in premessa.

Con rifusione delle spese di lite.

In via istruttoria: concedersi, occorrendo, termini per deduzioni istruttorie ex art. 184 c.p.c.".

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 17 ottobre 2005, il signor Giorgio G. conveniva in giudizio Unicredit Banca S.p.a. (già Cari Verona) per ottenere la dichiarazione di invalidità parziale dei contratti di apertura di credito e di conto corrente n. 5248528 e 2995892 in relazione alla determinazione ed applicazione degli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, nonché l'accertamento della illegittimità dell'applicazione delle commissioni di massimo scoperto e la rideterminazione delle valute, con conseguente dichiarazione di non veridicità dei saldi evidenziati. Veniva anche chiesta la determinazione del costo effettivo globale dei rapporti bancari (TAEG), nonché la condanna della convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate o riscosse, oltre agli interessi legali creditori dall'apertura dei rispettivi conti al saldo. Con comparsa depositata il 16 novembre 2005 interveniva nel procedimento la signora Elisa P., moglie del signor Giorgio G., allegando il proprio interesse all'accertamento ed alla rideterminazione dell'effettivo dare-avere relativamente ai rapporti bancari in contestazione, in virtù della propria qualità di fideiussore per l'adempimento delle obbligazioni maturare e maturande dal marito verso l'istituto di credito. Il 19 aprile 2006 si costituiva la convenuta chiedendo, in via preliminare, che l'adito Tribunale dichiarasse la nullità della citazione e dell'atto di intervento per carenza di editio actionis (stante l'impossibilità di individuare l'oggetto ed i fatti a fondamento della pretesa fatta valere), nonché la litispendenza o continenza o comunque la connessione tra le domande del terzo interveniente e la causa pendente avanti al Tribunale di Vicenza, avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo concesso alla Unicredit Banca nei confronti del signor Giorgio G. e della moglie per il pagamento dei saldi passivi dei conti correnti nn. 5248528 e 2995892. Assumeva infatti la banca che, essendo stato il decreto ingiuntivo notificato alla fideiubente signora Elisa P. il 10 novembre 2005, e quindi precedentemente al suo intervento nella pendente causa, ne deriverebbe l'incompetenza del Tribunale di Bologna, successivamente adito per l'accertamento relativo alla validità del rapporto garantito. Nel merito la banca convenuta chiedeva il rigetto delle domande proposte, ribadendo la legittimità del proprio operato e formulava. in via subordinata, eccezioni di merito di varia natura, tra cui quella di compensazione tra le somme eventualmente riconosciute all'attore ed i crediti di essa banca derivanti dal saldo passivo dei conti correnti, già oggetto della menzionata procedura monitoria. In sede di memorie ai sensi dell'art. 183, comma V, c.p.c. testo previgente, la banca convenuta precisava ed integrava la propria domanda pregiudiziale di rito. Chiedeva infatti che, previo accertamento della continenza tra la causa radicata dal signor Giorgio G. con l'intervento della signora Elisa P., pendente avanti al Tribunale di Bologna, e la menzionata opposizione a decreto ingiuntivo pendente avanti al Tribunale di Vicenza con RG n. 8032/05, la prima venisse rimessa avanti al Tribunale di Vicenza, competente anche per quest'ultima e da considerarsi quale giudice preventivamente adito anche in relazione alla domanda di accertamento proposta dal signor Giorgio G.

All'udienza del 19 dicembre 2006 le parti davano atto (e parte attrice ne depositava copia) dell'ordinanza 7 giugno 2006 con cui il Tribunale di Vicenza respingeva l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, anche sul rilievo dell'infondatezza dell'eccezione di incompetenza per continenza con la causa pendente avanti al Tribunale di Bologna: le parti, pertanto, chiedevano che la causa fosse rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 12 luglio 2007, fissata a tal fine, concludevano come riportato in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini per le difese finali.

Motivi

La questione attinente alla competenza dell'adito Giudice, in relazione alla continenza o litispendenza con la causa pendente avanti al Tribunale di Vicenza, si presenta come pregiudiziale ed assorbente rispetto ad ogni altra domanda o eccezione.

Unicredit Banca ha depositato il 27 settembre 2005 ricorso per decreto ingiuntivo davanti al Tribunale di Vicenza per il pagamento dei saldi negativi dei conti correnti n. 5248528 e 2995892 aperti presso la filiale di Grisignano di Zocco (VI), intestati al signor Giorgio G. e garantiti dalla signora Elisa P. (doc. 16 fascicolo convenuta).

Il 17 ottobre 2005 il signor Giorgio G. ha notificato a Unicredit la citazione introduttiva dei presente giudizio, mentre solo successivamente, il 10 novembre 2005 (doc. 16 fascicolo convenuta) il decreto ingiuntivo n. 2215/05, nel frattempo emesso dal Tribunale di Vicenza, veniva notificato ai due coniugi.

La signora Elisa P., il 16 novembre 2005, è intervenuta nel procedimento proposto dal marito contro la banca.

Il 17 novembre 2005 gli ingiunti hanno notificato alla banca opposizione ai decreto ingiuntivo (doc. 17 fascicolo convenuta), eccependo, tra l'altro, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Vicenza, nonché la sussistenza di un rapporto di litispendenza, continenza o connessione tra la causa radicata in Bologna prima della notifica del decreto ingiuntivo opposto e la domanda monitoria proposta a Vicenza.

Nel presente giudizio, a seguito della pronuncia interinale del giudice vicentino che ha, di fatto, confermato la propria competenza, le parti hanno entrambe concluso, in via principale, per la litispendenza o continenza con il procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo instaurato avanti ai Tribunale di Vicenza, da considerarsi come giudice preventivamente adito e competente per entrambe le cause.

Ritiene codesto giudicante che debba essere dichiarata la propria incompetenza a favore del Tribunale di Vicenza. Difatti, come verrà meglio specificato di seguito:

- sussiste tra le due cause rapporto di continenza;

- il Tribunale di Vicenza è competente, non solo per la causa ivi radicata, ma anche in relazione al presente giudizio;

- il suddetto Tribunale è da considerarsi preventivamente adito.

Con riguardo al primo punto, è sufficiente far riferimento alla consolidata giurisprudenza (ex multis, si vedano Cass. n. 4089/2007; 15905/2006; 27710, 26076, 14078, 6159 del 2005; 7144/2004; 4006 e 854 del 2003; 14563 e 3109/2002, 10011/2001) secondo cui la continenza ricorre non solo quando due cause siano caratterizzate da identità di soggetti e di titolo e da una differenza quantitativa dell'oggetto, ma anche quando le questioni dedotte con la domanda anteriormente proposta costituiscano il necessario presupposto (stante il nesso di pregiudizialità logico-giuridica) per la definizione del giudizio successivo, come nel caso in cui, delle due parti di un rapporto, una chieda la condanna dell'altra all'adempimento e la seconda una pronuncia relativa alla validità dell'atto da cui è sorto il rapporto stesso.

Nella specie, il presente giudizio e quello pendente davanti al Tribunale di Vicenza a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, presentano perfetta identità di parti (dato che anche la garante signora Elisa P. partecipa ad entrambi i giudizi), ed hanno ad oggetto domande (contrapposte) per la cui

definizione è necessario risolvere le stesse questioni relative all'esistenza e validità delle disposizioni dei rapporti di conto corrente n. 5248528 e 2995892, che hanno generato i saldi debitori azionati dalla banca in via monitoria.

Quanto al secondo punto, deve ritenersi sussistente la competenza territoriale del Tribunale di Vicenza sia in ordine alla domanda monitoria, che a quella di accertamento sui rapporti bancari qui azionata. Rispetto alla prima, vengono infatti in rilievo sia il foro facoltativo ex art. 20 c.p.c., che il foro generale delle persone fisiche ex art. 18 c.p.c., essendo entrambi i coniugi ingiunti residenti e domiciliati a Grisignano di Zocco (Vicenza), senza che tali criteri possano dirsi derogati dalla pattuizione, presente sia nei contratti di conto corrente che nell'atto di fideiussione (docc. 1, 3 e 6 fascicolo convenuta), a mente della quale viene designato, come foro convenzionale, quello di Verona. Si tratta infatti di una competenza territoriale che, anche se pattuita "per qualunque controversia", non è indicata espressamente come esclusiva e pertanto, ai sensi dell'art. 29 comma II c.p.c., si aggiunge a quelle legali senza derogarle.

Per quanto attiene alla competenza relativa alla presente causa, il giudice vicentino deve considerarsi territorialmente competente in virtù sia del forum contractus, sia di quello destinatae solutionis, in quanto i contratti di conto corrente in contestazione sono stati aperti presso la filiale Unicredit di Grisignano di Zocco (docc. 1-6 fascicolo convenuta).

Maggiori difficoltà presenta invece la terza questione, relativa a quale causa debba ritenersi preventivamente proposta tra quella di condanna, introdotta con il ricorso per decreto ingiuntivo davanti al Tribunale di Vicenza, e quella di accertamento negativo, totale o parziale, dello stesso credito proposta davanti al tribunale di Bologna.

Si deve infatti dare atto di un contrasto tra sezioni semplici della Cassazione, recentemente composto dalla Sezioni Unite, relativamente al momento in cui si determina la pendenza nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo.

Secondo l'orientamento più risalente, per valutare la prevenzione, dovrebbe farsi riferimento alla data di notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo, in quanto, sulla base della norma speciale di cui all'art. 643, comma III, c.p.c., tale notificazione determina la pendenza della lite.

Seguendo tale impostazione nel caso che qui occupa, mentre è pacifico che debba ritenersi preventivamente adito il Tribunale di Vicenza rispetto alla domanda spiegata con l'atto di intervento, lo stesso non potrebbe dirsi con riferimento alla domanda di accertamento dall'attore proposta con la citazione del 17 ottobre 2005.

Alla luce di un diverso indirizzo, inaugurato da recente pronuncia della Cassazione (sentenza n. 3978 del 2003, seguita da Cass. n 5627 e 5628 del 2005, 9181 e 5957 del 2006) ed oggi confermato a Sezioni Unite con l'ordinanza 1 ottobre 2007 n. 20596 (peraltro relativa ad un caso del tutto speculare a quello qui trattato), al fine di determinare la prevenzione tra cause, "la lite introdotta con la domanda di ingiunzione deve considerarsi pendente a seguito della notifica del ricorso e del decreto, ma gli effetti della pendenza retroagiscono al momento del deposito del ricorso". Le Sezioni Unite, nella citata ordinanza (alle cui articolate argomentazioni si fa rinvio), hanno, tra l'altro, evidenziato, a sostegno della soluzione qui condivisa, quella di procedere ad una lettura costituzionalmente orientata delle norme processuali relative alla pendenza della lite instaurata con la domanda monitoria. In particolare, ad avviso della Corte, tra i principi costituzionali che devono guidare detta interpretazione, "assume precipuo rilievo quello della ragionevole durata del processo che deve far prevalere quelle soluzioni che, in assenza di esigenze meritevoli di tutela, disincentivano la duplicazione di procedimenti aventi lo stesso oggetto e quindi quell'interpretazione che possa indurre il debitore a far valere nel giudizio di opposizione quelle ragioni che potrebbe essere indotto a dedurre in un autonomo giudizio di cognizione, al solo scopo di ottenere la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo e la cancellazione di eventuali ipoteche giudiziali ".

Adottando tale interpretazione, verrebbe salvaguardato il principio di concentrazione ed economia dell'attività giurisdizionale, senza peraltro infliggere alcun vulnus al principio del contraddittorio, cui è funzionale la notifica del ricorso e del decreto. Ad avviso delle Sezioni Unite, infatti, non contrasta con tale funzione riconoscere che l'effetto processuale della pendenza retroagisca al momento della proposizione della domanda, in quanto "la prevenzione è un effetto della costituzione del processo e non della realizzazione del contraddittorio" (Cass. n. 5597 del 1992).

Si ritiene, nel caso di specie, di seguire l'indicazione suggerita dalle Sezioni Unite nella citata ordinanza del 2007, per cui la causa instaurata a seguito della domanda monitoria deve ritenersi pendente, al fine di determinarne la prevenzione rispetto a quella radicata avanti al Tribunale di Bologna, non alla data di notifica del ricorso e del decreto, bensì alla data di deposito del ricorso (27 settembre 2005) e quindi prima che venisse radicato il presente giudizio.

Le parti stesse, del resto, hanno mostrato in ultima istanza di aderire a tale interpretazione.

Poiché il secondo comma dell'art. 39 c.p.c., in caso di continenza e di competenza di entrambi i giudici aditi, prevede che sia il giudice della causa proposta successivamente, verificata la competenza del primo (non soltanto in ordine alla causa da rimettergli, ma anche in relazione a quella presso di lui già pendente), a declinare la propria competenza a favore di questo, deve farsi luogo a dichiarazione di continenza tra la presente causa e quella pendente con RG n. 8032/05 al Tribunale di Vicenza, avanti al quale le parti avranno l'onere di riassumere il presente giudizio.

Quanto alle spese, sussistono giusti motivi per la compensazione delle stesse tra le parti, in considerazione del dibattito giurisprudenziale sulla centrale questione della prevenzione tra cause ed in considerazione della convergenza delle conclusioni delle parti alla soluzione qui accolta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa promossa con atto di citazione notificato il 17 ottobre 2005 da Giorgio G. nei confronti di Unicredit Banca S.p.a., con l'intervento di Elisa P., ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa:

1) Dichiara la continenza tra la presente causa e quella pendente tra le medesime parti con RG n. 8032/05 avanti al Tribunale di Vicenza, dando alle parti un termine di sei mesi dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa avanti al Tribunale di Vicenza;

2) Dichiara compensate le spese.

Bologna, 19 febbraio 2008

Il Giudice

Dott. Antonella PALUMBI

Depositata in Cancelleria il 03 GIU 2009