Home

 

Tribunale di Bologna, sentenza n. 1623/09

 

 

Sentenza per esteso

 

In punto a:

OPPOSIZIONE A DECRETO D'AMMORTAMENTO

CONCLUSIONI

La parte attrice così concludeva:

Nella causa più antica n. 2215/01:

"Piaccia al Tribunale Ill.mo;

Innanzitutto, accogliere le conclusioni della citazione 9/2/2001 paragrafi da I a VII come situazioni e domande provate direttamente ed indirettamente anche in via presuntiva ed indiretta ed indiziaria o come è meglio, prove parimente utili alle richieste attoree;

in secondo luogo, respingere tute le domande proposte da Amelia (omissis);

in terzo luogo, respingere tutte le domande della Duerrevita Spa che non collimino con quelle attoree e ove non si associno alla posizione e richieste di Amelia (omissis);

vinte e recuperate tutte le spese e compensi della difesa legale e tecnica, sostenute dalla concludente nelle varie fasi prima e durante la causa e recuperate dalla attrice anche le spese dell'inventario notarile e con stima di esperto: e recuperate dalla attrice anche i costi delle indagini disposte con l' esperto nominato dal tribunale e sostenute da essa e recuperato ogni altro costo, il tutto sempre ed in ogni caso posto a carico di parte convenuta che col suo comportamento ha reso necessari questi esborsi."

Nella causa n. 4144/01:

"Piaccia al Tribunale Ill.mo;

riconoscere ed accertare che il certificato di deposito n. 2.266.241.30 risalente al 24/5/2000 emesso da Rolo Banca 1473 spa per lire 450.000.000 convertiti in euro con gli accessori connessi, fa parte della eredità relitta da Guido (omissis) e quindi disporre a favore di Claudia (omissis) anche a questo proposito e per questo capitale i provvedimenti conseguenti chiesti nella causa n. 2215/01 ed anche in tale caso vinte e recuperate le spese processuali della concludente da porsi a carico di Amelia (omissis)."

Si trascrivono le conclusioni di cui all'atto di citazione: "Piaccia al Tribunale Ill.mo;

I

Dare atto che la eredità relitta da Guido (omissis) deceduto il 12 novembre 2000 e di cui ai due testamentipubblico ed olografo pubblicati il 21 novembre 2000 è costituita quanto meno dai seguenti beni:

II

Accertare e dichiarare che nella eredità anzidetta di Guido (omissis) la quota legittima intangibile e inderogabile spettante alla unica figlia dott.ssa Claudia (omissis) ammonta alla metà e quindi emettere ogni conseguente e preliminare declaratoria eventualmente riduttiva e limitativa in ordine alle disposizioni testamentarie anzidette e alla entità della posizione disponibile lasciata con i due testamenti dal de cuius a favore della di lui sorella Amelia (omissis) che deve subire le conseguenti limitazioni e riduzioni;

III

Accertare e dichiarare quali sono state, in toto e/o in parte, le intestazioni fittizie e fiduciarie o intermediarie, con le relative dazioni e consegne, di denaro o di altre risorse finanziarie o di altri beni di qualsiasi natura effettuate e volute dal de cuius in capo, a vantaggio e a favore della di lui sorella Amelia (omissis) o da essa acquisite scaltramente, a proposito e con riferimento a queste situazioni, salve altre da accertare in corso di causa:

1) deposito fruttifero di lire 450 milioni + accessori via via maturati come da certificato di deposito al portatore emesso in data 24 maggio 2000 da Rolo Banca 1473 spa col n. 2266241 già oggetto di ammortamento del Presidente del Tribunale in data 18 dicembre 2000 e del quale Amelia (omissis) si è dichiarata, da ultimo, depositaria e fiduciaria;

2) polizza Duerrevita Spa "Più valore Extra" n. 1107108 costituita dal defunto il 21 novembre 1997 con il versamento di lire 1 miliardo come premio unico successivamente aumentato e accresciuto per incrementi di valori e di utili ecc. ecc, in base agli investimenti finanziari della Compagnia assicuratrice e devoluto a favore e a vantaggio di Amelia (omissis) in caso di morte di Guido (omissis) e su sua designazione;

3) alla somma di denaro occultata o dirottata simulatamene o fiduciariamente o come meglio si riterrà in capo ad Amelia (omissis), ma reveniente dalla vendita di un fabbricato in Bologna via Scandellara n. (omissis), ai signori Stefano (omissis) e Daniela (omissis) a ministero del notaio Gherardi di Bologna con atto 27 maggio 1998, ed entità apparente di lire 220 milioni o come meglio risulterà effettivamente pagata e come attualmente risulta aumentata e trasformata.

4) alla somma di lire 800 milioni costituita in un libretto al portatore al quale il de cuius si è riferito alla udienza 19 maggio 1998 nel suo interrogatorio dinanzi al Giudice dott.ssa Palumbi del tribunale di Bologna e come essa risulterà aumentata, accresciuta e attualmente trasformata ed intestata ad Amelia (omissis) o ad altro fiduciario;

IV

Dichiarare pertanto che tali beni, sostanze e risorse finanziarie coi loro accessori e i loro accresciuti via via maturandi, fanno parte della eredità e vanno divisi e ripartiti in ragione di metà in favore di (omissis) dott.ssa Claudia, così come per i beni di cui al punto I, intestati formalmente e pacificamente al de cuius;

V

In subordine, ma salvo gravame, se tali beni sub III e sub IV non risulteranno far parte integrante della eredità, accertarne almeno la loro natura di donazione ancorché indiretta o mediata in favore di Amelia (omissis) e quindi determinare la porzione disponibile e quella che è indisponibile ai sensi dell'art. 563 C.C. e seguenti in favore di Claudia (omissis), e disporre le conseguenti riduzioni delle donazioni comunque effettuate dal de cuius in favore della sorella Amelia (omissis) onde reintegrare la dott.ssa Claudia (omissis) nei suoi diritti di legittimaria con spettanze non derogabili e non inferiori al 50% della eredità;

VI

Disporre infine di tutti questi beni e per essi lo scioglimento della comunione ereditaria attribuendo a Claudia (omissis) quantomeno la sua metà inderogabilmente fissata in proprio favore dalla legge, con riferimento ai beni mobili e immobili già intestati ad de cuius e a quelli che, per effetto delle loro richieste e pronunce di cui sopra, debbono rientrare o considerarsi rientranti nell'asse ereditario e comunque a vantaggio e a favore della dott.ssa Claudia (omissis).

VII

Refuse le spese processuali."

La parte convenuta Amelia (omissis) così concludeva:

"Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta

A. Accertare e dichiarare che l'eredità relitta da Guido (omissis) è costituita esclusivamente dai seguenti beni:

1. appartamento in Bologna, Via Mondo n. (omissis), come individuato e valutato nella relazione di perizia del C.T.U. Ing. Maccaferri;

2. quota di comproprietà dell'appartamento in Pinarella di Cervia, Via Diana n. (omissis), come individuato e valutato nella relazione di perizia del C.T.U. Ing. Maccaferri;

3. mobili ed arredi giacenti nell'appartamento in Bologna, Via Mondo n. (omissis), come individuati e valutati nel verbale d'inventario notaio Bertuzzi Rep. 6868 nel procedimento n. 1492/01 N.C.;

4. saldo attivo del c/c 38084 H presso CARISBO per £ 21.883.516 nell'attuale controvalore in Euro;

5. saldo attivo del c/c 8270 presso ROLO BANCA (oggi UNICREDIT) per £ 13.419.491 nell'attuale controvalore in Euro;

6. certificato di deposito ROLO BANCA (oggi UNICREDIT) per £ 450 milioni, nell'attuale controvalore in Euro.

B. Accertare e dichiarare la devoluzione dell'eredità — per testamento e per legge — in favore di Amelia (omissis) e Claudia (omissis) nella misura del 50% per ognuna di esse.

C. Dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria e pronunciarne la divisione procedendo alla formazione delle porzioni secondo criteri di legge ed alla loro assegnazione secondo criterio numerario per il denaro, per i titoli monetizzabili, per i beni mobili a valore di inventario; e secondo le ipotesi di divisione formulate dal C.T.U. per gli immobili; tenuto conto a tal fine che le parti non hanno manifestato preferenze.

Con espressa autorizzazione ai prelievi presso le Banche e con loro esonero da ogni responsabilità.

D. Confermata — per quanto di ragione — l'ordinanza collegiale 23.05.2001 nel procedimento cautelare R.G. 945/01, accertare e dichiarare nella polizza DUERREVITA n. 1107108 la natura di atto previdenziale dell'assicurato e nella designazione beneficiaria una previsione ad effetti eventuali non suscettibile di pretese recuperatorie ex art. 1923 c.c. oppure — gradatamente — un atto negoziale legittimo.

E. Respingere tutte le domande dell'attrice Claudia (omissis) perché inammissibili o infondate o, in ogni caso, indimostrate.

F. Disporre sulle spese legali e tecniche secondo soccombenza."

La parte convenuta Duerre Vita spa così concludeva:

" Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione respinta, così statuire:

1.      dichiarare inammissibile — anche per indeterminatezza — e comunque, rigettare la domanda formulata dall'attrice sub 2 part. III dell'atto di citazione, non potendosi ritenere — in ogni caso — acquisita all'asse ereditaria la polizza e — quindi — l'indennità assicurativa (art. 1923 c.c. ) l'indennità assicurativa:

2.      In via subordinata: respingere la domanda formulata dall'attrice sub par. V, non essendo possibile assoggettare a riduzione (ex art. 1923 c.c.) l'indennità assicurativa.

3.      In via di ulteriore subordine: respingere la domanda di riduzione, ove fosse eventualmentee denegatamente interpretabile come riduzione del premio assicurativo versato, o quantomeno, escludere dalla riduzione le imposte e gli oneri gravanti sul premio.

4.      Respingere ogni ulteriore e diversa domanda formulata dall'attore.

5.      Condannare la signora Claudia (omissis), o chi per essa, al pagamento, a favore della Duerrevita S.P.A., delle spese, diritti ed onorari di causa e del procedimento cautelare, oltre oneri accessori e 12,5% per spese generali."

* * *

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato nelle date del 9 e 10 febbraio 2001 Claudia (omissis) conveniva dinnanzi all'intestato Tribunale Amelia (omissis) e la DUERRE VITA S.p.A.

L'attrice affermava che in data 12 ottobre 2000 era deceduto il proprio padre; che erano stati pubblicati due testamenti, di analogo tenore, nei quali il padre disponeva che la figlia Claudia avesse ciò che le spettava per legge e per il resto del suo patrimonio disponibile nominava sua erede la sorella Amelia; affermava, quindi, la propria qualità di erede legittimaria del padre Guido (omissis) per la metà dell'asse ereditario riconoscendo coerede nella stessa misura, sempre per disposizione testamentaria, la sorella del de cuius Amelia (omissis).

L'attrice specificava quindi i beni caduti in successione individuandoli nell'appartamento di Via Mondo n. (omissis) in Bologna con relativi arredi e suppellettili, nella quota di piena proprietà in ragione di un mezzo dell'appartamento in Pinarella di Cervia, nel saldo creditore del c/c 8270 presso Rolo Banca per £ 13.788.364 e del c/c 1/38084 presso CARISBO per £ 22.185.123; segnalava e specificava inoltre quali altre categorie di beni e sostanze — in capo alla convenuta per presunte intestazioni fiduciarie e fittizie o a mani della stessa perché "acquisite scaltramente" — dovessero entrare nella composizione dell'asse ereditario; a tale fine individuava:

- il certificato di deposito n. 2266241 emesso da ROLO BANCA il 24.11.2000 per £ 450 milioni del quale aveva chiesto e già ottenuto pronuncia giudiziale di ammortamento;

- il valore capitale della polizza vita n. 1107108 emessa da DUERRE VITA S.p.A. il 21.11.1997, a premio unico anticipato di £ 1 miliardo;

- il corrispettivo della vendita di una porzione d'immobile in Bologna, Via Scandellara n. (omissis), effettuata dal defunto il 27.5.1998 per il prezzo dichiarato di £ 220 milioni;

- un libretto al portatore di £ 800 milioni.

In tali premesse l'attrice concludeva chiedendo anzitutto l'accertamento della propria qualità di erede per la quota di riserva pari alla metà dell'asse; chiedeva inoltre pronuncia dichiarativa circa le componenti indiscusse dell'asse ereditario (appartamento in Bologna, quota di appartamento in Pinarella, saldi attivi dei due conti correnti); chiedeva ancora accertamento e pronuncia dell'appartenenza alla massa ereditaria degli altri beni e risorse (certificato di deposito ROLO BANCA, valore capitale della polizza "Duerrevita", prezzo della vendita di Via Scandellara n. (omissis), libretto al portatore) assertivamente acquisiti dalla sorella con abuso del rapporto fiduciario oppure, subordinatamente, per mezzo di donazione indiretta soggetta a riduzione; chiedeva infine lo scioglimento della comunione ereditaria, con divisione e attribuzione delle quote di spettanza.

Relativamente alla polizza "Duerrevita" — avente come beneficiaria designata per il caso morte del contraente la convenuta Amelia (omissis) — l'attrice dava atto di aver ottenuto in via cautelare urgente il congelamento del premio di polizza mediante ordine giudiziale rivolto alla Società Assicuratrice di non pagare alla beneficiaria la somma corrispondente.

Al riguardo si precisa che — su reclamo spiegato dalla controparte Amelia (omissis) avverso l'anzidetta ordinanza cautelare del Giudice monocratico — il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, con ordinanza depositata il 23.05.2001, revocava l'ordine impartito a DUERRE VITA S.p.A., così liberando in favore di Amelia (omissis) il capitale assicurato; il relativo procedimento, recante il numero 945/01 R.G., veniva successivamente acquisito a questa causa.

Nel giudizio così instaurato si costituiva Amelia (omissis).

La comparente protestava anzitutto la inutilità o la indeterminatezza delle domande ed in ogni caso la infondatezza di quanto da esse apparentemente determinabile; richiamava gli antecedenti giudiziari della annosa pretesa inabilitante svolta dalla figlia nei confronti del padre e lo scenario globale entro il quale andavano contestualizzate le domande di Claudia (omissis); affermava che l'odierna attrice aveva promosso nell'aprile del 1989 un primo ricorso per inabilitazione del di lei padre, istanza che aveva poi reiterato nel novembre 1997 dopo che tre pronunzie giudiziali (Tribunale di Bologna, Corte d'Appello di Bologna e Cassazione) avevano accertato la piena capacità di Guido (omissis); che anche le denunce querele di Claudia (omissis) non avevano ottenuto seguito alcuno [richiesta di archiviazione del PM e decreto di archiviazione del GIP con riconoscimento della piena capacità di Guido (omissis)]; che il secondo procedimento per inabilitazione era poi stato dichiarato estinto a seguito dell'intervenuto decesso del padre dopo che era stata già espletata la CTU del 21.2.2000 che aveva — ancora una volta — confermato e riconosciuto la sua piena capacità di intendere e di volere; che la consorte di Guido (omissis) era deceduta nel 1981; che i rapporti con la figlia Claudia (e il di lei marito) e il padre si erano grandemente deteriorati; che nel 1986 Guido (omissis) cessava la sua attività di lavoro e si affidava completamente alle cure della sorella Amelia. Spiegava la convenuta come non fosse dubitabile la composizione quantitativa e qualitativa del relictum, che ricomprendeva — a suo dire — oltre ai conti correnti Rolo Banca e Carisbo e agli immobili indicati da parte attrice, anche il certificato di deposito Rolo Banca recante il n. 2266241 per lire 450 milioni delle vecchie lire; precisava che l'esistenza del suddetto certificato di deposito era stata dichiarata già in occasione della pubblicazione dei testamenti in data 21.11.2000 e ribadita successivamente con missiva del 21.12.2000 inviata al Difensore della Claudia (omissis); che ciò nonostante in data 22.12.2000 la Claudia (omissis) richiedeva la pubblicazione del decreto di ammortamento; aggiungeva che non doveva essere invece ricompresa nell'asse ereditario la polizza vita stipulata nel novembre 1997 dal de cuius con la DUERRE VITA S.p.A., polizza con premio unico pari ad un miliardo delle vecchie lire con beneficiaria designata Amelia (omissis); adduceva che la designazione come beneficiaria della sorella non era atto di donazione o di liberalità nei suoi confronti, bensì corrispettivo per la sua assidua assistenza, e comunque, a tutto voler concedere, non lesivo della legittima; affermava che non era a conoscenza della esistenza di alcun libretto di deposito portante la somma di lire 800 milioni delle vecchie lire; che, infine, la convenuta non si era affatto appropriata della somma ricavata dalla vendita dell'immobile di Via Scandellari n. (omissis) a Bologna come insinuato dalla parte attrice.

Quindi, affermando che ogni cespite era disponibile e ben custodito, che gli altri cespiti indicati da Claudia (omissis) erano inesistenti e del tutto immaginari, che nella polizza vita n. 1107108 stipulata dal defunto con DUERRE VITA S.p.A. non poteva configurarsi una donazione indiretta, soggetta a riduzione, che era pienamente valida ed efficace la designazione beneficiaria nella polizza anzidetta con suo conseguente pieno diritto a riscuotere il capitale di polizza, concludeva come trascritto.

Si costituiva anche la Società DUERRE VITA S.p.A. (evocata in giudizio dalla parte attrice per il preteso accertamento — anche nel suo contradditorio — dell'appartenenza del capitale di polizza al compendio ereditario), limitandosi alla definizione del proprio ruolo, alla configurazione della natura previdenziale e di contratto di assicurazione sulla vita del negozio stipulato dal de cuius con la compagnia DUERRE VITA S.p.A., alla precisazione dei limiti di operatività dell'azione di riduzione astrattamente consentita dall'art. 1923 c.c. al solo premio versato dal de cuius contraente per la stipula della polizza di assicurazione e non alla prestazione cui sarebbe comunque tenuto l'assicuratore.

Costituitosi il contraddittorio, alla presente causa veniva riunita quella recante il numero 4144/2001 R.G. relativa al contestato procedimento di ammortamento del Certificato di Deposito emesso da ROLO BANCA, e venivano acquisiti agli atti i fascicoli n. 16173/2000 R.G. e n. 945/2001 R.G. relativi ai procedimenti cautelari (prima istanza e reclamo) per sequestro del capitale assicurato con la polizza "Duerrevita".

Si affiancavano alla presente causa anche procedimenti per apposizione dei sigilli e per formazione dell'inventario (fascicoli n. 1155/2001 e n. 1492/2001 del Ruolo non Contenzioso — il n. 1155/2001 contenuto nel fascicolo n. 492/2001).

Veniva poi esaminata, trattata e rigettata la domanda dell'attore di sequestro giudiziario probatorio, sequestro conservativo e di provvedimento urgente ex art. 700 c.p.c. con ordinanza resa dal GI in data 20 luglio 2001.

Con ordinanza 18.7.2002 venivano ammessi i mezzi di prova.

Nel corso della istruzione si procedeva a consulenza tecnica d'ufficio assegnando la CTU Dottor Ingegnere Marco Maccaferri il seguente quesito: "Accerti il CTU previa ogni opportuna descrizione anche catastale dei beni il valore dei beni immobili ed mobili (tenendo conto della stima già operata in sede di inventario) relitti dal de cuius Signor Guido (omissis) e predisponga un progetto di divisione tenendo conto delle quote dei condividenti, redatto altresì il frazionamento; ove necessario quantifichi gli eventuali conguagli dovuti tra i condividenti."

Il CTU depositava il proprio elaborato peritale in data 22 giugno 2004.

Venivano emessi diversi ordini di esibizione rivolti alla Rolo Banca 1473, alla Cassa di Risparmio di Bologna e alla Banca Agricola Mantovana, aventi ad oggetto rispettivamente il certificato di deposito n. 2266241/000 del 24 maggio 2000 e il conto corente n. 8270 Agenzia 37 di Bologna per la Rolo Banca 1473; il conto corrente n. 38084 per la Cassa di Risparmio di Bologna; e gli assegni numero 0.986.767.098 — 05 per Lire 29.000.000 e 0.907.662.888 — 02 per Lire 100.000.000 entrambi del 27 maggio 1998 per la Banca Agricola Mantovana di Bologna Filiale di via (omissis) numero (omissis); oltre che per tutti e tre gli istituti copia della documentazione afferente tutti rapporti in essere dal 1998 al decesso intestati o cointestati a Guido (omissis).

La causa, istruita quindi documentalmente, mediante i diversi ordini di esibizione di cui sopra, l'espletamento (come detto) di consulenza tecnica d'ufficio sul valore dei beni relitti e sul progetto di divisione, oltre che con l'interrogatorio formale di Amelia (omissis) e con escussione dei testi indicati dalla parte attrice, veniva posta in decisione all'udienza del 21 giugno 2007 con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande spiegate dalla parte attrice sono parzialmente fondate e devono, pertanto, essere in parte accolte.

* * *

Il giorno 12 novembre 2000 decedeva a Bologna il de cuius Signor Guido (omissis).

In data 21 novembre 2000 venivano pubblicati i due testamenti di Guido (omissis), di analogo tenore e contenuto, datati il primo, olografo, 24 novembre 1988, e il secondo, pubblico, 28 maggio 1990.

Nel secondo testamento, che qui interessa, si legge: "A conferma di precedente testamento olografo, affidato fiduciariamente all'Avv. Teobaldo Cocciolo, il costituito dispone dei suoi beni, all'epoca della sua morte, come segue: all'unica sua figlia Claudia (omissis) assegna la quota di legittima che le spetta per legge; tutto il patrimonio restante e disponibile viene assegnato a titolo di eredità alla sorella Amelia (omissis)."

Non è contestata in giudizio la qualità di erede legittimaria della figlia del de cuius Claudia (omissis), chiamata dal testatore nella quota a lei riservata, né la quota della sua partecipazione successoria pari ad un mezzo ex artt. 536 e 537 c.c.

Incontroversa tra le parti è sempre stata l'appartenenza all'asse ereditario:

— dell'appartamento in Bologna, Via Mondo n. (omissis), con gli arredi come inventariati nel procedimento n. 1155/01 R.V. G.;

— della quota pari ad un mezzo di comproprietà dell'appartamento in Pinarella di Cervia, Via Diana n. (omissis);

— del saldo attivo del c/c n. 38084 H presso CARISBO per £ 22.070.463 al 31.12.2000, pari ad euro 11.398,44;

— del saldo attivo del c/c n. 8270 presso ROLO BANCA per £ 13.767.973 al 31.12.2000, pari ad euro 7.110,56.

* * *

Inoltre, in buona sostanza, fin dall'esordio del presente procedimento le parti ritenevano pacificamente appartenente all'asse ereditario anche il certificato di deposito ROLO BANCA n. 2266241 di £ 450 milioni, odierni euro 232.405,60.

Infatti, a seguito di ricorso depositato in data 30 novembre 2000 da parte di Claudia (omissis), il Presidente del Tribunale pronunziava l'inefficacia del suddetto certificato di deposito; ricorso e pedissequo provvedimento del Presidente venivano poi notificati ad Amelia (omissis) in data 4 gennaio 2001; l'opposizione veniva spiegata in data 22 maggio 2001.

La parte convenuta afferma che l'esistenza di tale certificato — e la sua detenzione fiduciaria da parte di Amelia (omissis) — era stata partecipata dall'Avv. Cocciolo all'Avv. Poggeschi [precedente difensore di Claudia (omissis)] in data 21.11.2000, in occasione della pubblicazione del testamento presso il notaio Parisio; prova poi documentalmente che detta esistenza e detenzione era stata successivamente ribadita via fax all'Avv. Fontaine con lettera 21.12.2000 dell'Avv. Cocciolo che aveva anche trasmesso fotocopia del titolo, contestandone la denuncia di smarrimento e le condizioni per l'ammortamento (missiva trasmessa, e ricevuta, via fax in pari data 21.12.2000, come risulta in atti); è pure documentalmente provato che la richiesta di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di ammortamento è del 22.12.2001.

Pertanto, non ha trovato conferma la prospettazione della parte attrice che vuole acquisito detto certificato di deposito alla massa ereditaria solo a seguito della procedura di ammortamento:

Amelia (omissis) ha messo, infatti, a disposizione della massa ereditaria tale titolo nell'immediatezza della apertura della successione dandone pronta comunicazione al Procuratore di Claudia (omissis).

Comunque sia, l'esistenza, la consistenza e la disponibilità del certificato di deposito ROLO BANCA n. 2266241 è stata poi confermata in causa dallo stesso Istituto di Credito con lettera 10.10.2002 rivolta all'Avv. Fontaine, in esito all'ordinanza istruttoria 18.07.2002 [fascicolo di parte di Claudia (omissis)].

Ed è, in ogni caso, incontroversa l'appartenenza di tale certificato di deposito alla massa ereditaria.

* * *

Nulla quaestio neppure quanto allo scioglimento della comunione ereditaria, una volta ricostruito l'asse ereditario.

* * *

I punti controversi sono i seguenti:

esistenza nel relictum di un libretto di deposito per £ 800 milioni acceso presso Rolo Banca;

domanda di ricomperendere nell'asse ereditario, quale relictum o comunque quale donatum, il ricavato della vendita dell'appartamento di Via Scandellara n. (omissis) a Bologna, pari ad almeno 220 milioni delle vecchie lire;

richiesta di ricomprendere nell'asse ereditario quale relictum o quale donatum la polizza n. 1107108 stipulata dal de cuius con DUERRE VITA S.p.A. con premio unico pari a un miliardo delle vecchie lire, con azione di riduzione della pretesa donazione indiretta avente ad oggetto la suddetta polizza nei limiti della lesione.

* * *

Ora, com'è noto, la successione necessaria si calcola sul relictum e sul donatum.

Quanto al relictum, la parte attrice afferma far parte dell'asse ereditario anche un libretto di deposito acceso presso Rolo Banca portante un importo pari a lire 800 milioni delle vecchie lire, basando tale suo assunto su alcune dichiarazioni rese dal de cuius innanzi al Giudice Istruttore del procedimento di inabilitazione in data 19 maggio 1998, laddove Guido (omissis) affermava di tenere all'epoca depositato il proprio denaro in un libretto al portatore acceso presso Rolo Banca materialmente in suo possesso dentro la cassaforte di casa, individuava in 800 milioni delle vecchie lire circa la somma là depositata e dichiarava di non avere intenzione di modificare tale investimento.

Dalla istruzione del presente procedimento nulla è emerso in merito alla esistenza di tale libretto di deposito e delle somme in esso depositate, neppure all'esito degli ordini di esibizione rivolti ai tre istituti bancari, ed anche alla Rolo Banca, cui tutte le banche davano puntuale e preciso riscontro (si vedano i documenti numeri 6 e 7 del fascicolo della parte attrice relativo alla causa di merito, oltre che la missiva depositata in Cancelleria in data 21 gennaio 2003 proveniente dalla Banca Agricola Mantovana con allegata documentazione in copia, in risposta all'ordine di esibizione del Tribunale, agli atti del fascicolo d'ufficio).

Neanche gli accertamenti disposti dal Pubblico Ministero — a mezzo degli Organi di Polizia Giudiziaria — a seguito dell'esposto-denuncia presentato da Claudia (omissis) il 14.05.1997, relativi a risorse finanziarie, investimenti e movimenti dei denari dei Guido (omissis), esaminati in ogni dettaglio, avevano dato atto della esistenza del suddetto libretto [si veda il documento 5 del fascicolo della parte convenuta Amelia (omissis)].

Pertanto, la domanda volta a vedere ricompreso nell'asse ereditario anche tale libretto di deposito e le somme in esso contenute è rimasta del tutto sguarnita di corredo probatorio e non può che essere rigettata.

* * *

Ancora per ciò che concerne il relictum, la parte attrice afferma che non vi è traccia dei denari riscossi dal de cuius a seguito della vendita dell'immobile sito a Bologna nella Via Scandellara n. (omissis), avvenuta con contratto conclusosi in data 27 maggio 1998 per un corrispettivo pari a lire 220 milioni delle vecchie lire (senz'altro inferiore al reale valore di mercato dell'immobile, sempre secondo la prospettazione della parte attrice che afferma che il de cuius aveva certo ricevuto ulteriori somme a seguito della alienazione non dichiarate in rogito); e che tali somme, quanto meno per lire 220 milioni delle vecchie lire, sarebbero state occultate da parte di Amelia (omissis) che se ne sarebbe comunque indebitamente appropriata, o sarebbero state donate da Guido (omissis) alla di lui sorella Amelia, dovendo quindi entrare, in ogni caso, a far parte anch'esse dell'asse ereditario, o come relictum o come donatum.

Tale domanda è in parte fondata e deve in parte trovare accoglimento.

La documentazione fornita dalla Banca Agricola Mantovana secondo le istanze istruttorie di parte attrice — e relativa sia alla negoziazione da parte del de cuius degli assegni ricevuti in pagamento del prezzo della vendita sia a tutti i rapporti in essere intestati o cointestati a Guido (omissis) — ed anche la deposizione del teste Signor Tommaso T. hanno dimostrato che contestualmente alla negoziazione dei tre assegni portanti gli importi di lire 29 milioni, lire 100 milioni e lire 64 milioni delle vecchie lire, relativi alla vendita dell'immobile di Via Scandellara n. (omissis), avvenuta in data 2 giugno 1998, veniva emesso in pari data un certificato di deposito per l'importo di lire 200 milioni delle vecchie lire a nome di Amelia (omissis).

Detta somma di denaro proveniente senz'altro dalla alienazione dell'immobile di Via Scandellara n. (omissis), di proprietà del de cuius, deve entrare a far parte dell'asse ereditario quale relictum.

Gli acquirenti dell'immobile, Signori Stefano (omissis) e Daniela (omissis) — chiamati anch'essi a deporre sulle circostanze della vendita e sui mezzi di pagamento — hanno confermato quanto già noto per essere stato accertato e documentato, escludendo di avere conferito altri denari oltre quelli dichiarati nel rogito.

Vi era, infatti, anche secondo la prospettazione dei fatti della parte convenuta, una gestione fiduciaria del denaro del de cuius da parte di Amelia (omissis) [per quanto occorrer possa, anche in sede penale si addiveniva a tale tipo di risultanza probatoria a seguito delle accurate indagini di Polizia Giudiziaria di cui sopra, versate agli atti: si veda la richiesta di archiviazione degli atti del 6 ottobre 1997 del Pubblico Ministero, poi disposta dal GIP — fascicolo della parte convenuta Amelia (omissis) — Documento n. 5, laddove si legge: "l'operazione bancaria del 6 maggio 1997 di estinzione dei due certificati di deposito e accensione di nuovo certificato per lire 980 milioni è stata effettivamente compiuta da Amelia (omissis) e il certificato risulta collegato anagraficamente al suo nominativo nel sistema informatico bancario; Guido (omissis) ha tuttavia negato che detta operazione costituisse circonvenzione a suo danno, per averla egli stesso disposta ed in effetti gli accertamenti bancari espletati dalla Guardia di Finanza hanno verificato che Amelia (omissis) è titolare fin dal 1989 di una delega ad operare sul conto corrente bancario del fratello, e soprattutto che a decorrere dal 1991 i certificati di deposito a nome di Guido (omissis) sono intrecciati con quelli a nome di Amelia (omissis). ..."].

Ancora, il CTU nella causa per inabilitazione del padre riproposta davanti al Tribunale di Bologna dall'odierna attrice (ed estinta il 15.11.2000 per il decesso del convenuto), il Dottor Renato Ariatti, nella sua relazione peritale rilevava: "Emerge come la sorella Amelia costituisca per lui un importante punto di riferimento ... Anche sul versante economico tiene a precisare di fidarsi dell'Amelia a cui ha delegato la firma per eventuali operazioni bancarie ... Ma insiste nel sottolineare che le decisioni relative al suo patrimonio le assume personalmente ... Egli appare attento amministratore dei suoi beni ed anche le attività che sono delegate alla sorella appaiono scelte consapevoli inscritte in un preciso atto di volizione" [si veda il documento n. 6 del fascicolo della convenuta Amelia (omissis)].

Anche la stessa convenuta, sentita in sede di interrogatorio formale, conferma, in buona sostanza, queste circostanze, dichiarando di avere gestito denari del fratello su sua disposizione per lo stretto rapporto di fiducia intercorrente fra fratello e sorella.

Quindi, quella firma apposta da Amelia (omissis) per l'emissione del certificato di deposito per 200 milioni delle vecchie lire in data 2 giugno 1998 rientra senz'altro fra le molteplici firme negli anni apposte dalla sorella su indicazione del fratello secondo le diverse circostanze, con la conseguenza che i denari riscossi ed utilizzati per l'emissione del certificato di deposito oggetto di causa appartenevano senza dubbio al de cuius.

Le deposizioni testimoniali dei funzionari della Banca Agricola Mantovana e della CARISBO Signori Paolo C., Alessandro C., Vainer M. nulla hanno aggiunto sul punto. Pertanto la somma di lire 200 milioni delle vecchie lire, ossia euro 103.290,00 [che si trova nella disponibilità della convenuta Amelia (omissis)] deve entrare a far parte della massa ereditaria quale relictum.

* * *

Sempre per ciò che concerne la ricostruzione della massa ereditaria (riunione fittizia), deve essere esaminata la questione relativa alla polizza "Duerrevita Più Valore Extra" n. 1107108.

Detta polizza deve innanzitutto, come già ritenuto dal Collegio con ordinanza resa in data 23.5.2001, essere qualificata come "assicurazione collegata al rischio sulla vita", e non come un "contratto di gestione di un capitale" da parte della Compagnia Assicuratrice.

Il Collegio, infatti, riteneva testualmente "che la tipologia del contratto stipulato dal defunto Guido (omissis) con la DUERRE VITA S.p.A. viene dai contraenti espressamente denominata Più Valore Extra (doc. n. 5 prodotta dalla difesa della stessa Claudia (omissis) nella prima fase del procedimento cautelare) e che a tale tipologia si riferiscono solo le condizioni generali e la nota informativa prodotte dalla DUERRE VITA S.p.A. e non anche quelle prodotte dalla Claudia (omissis) in cui, invece, si richiama la diversa tipologia contrattuale denominata Più Valore Capital: dall'esame seppur sommario di questa documentazione emerge la prevalenza (se non esclusività) nella polizza Più Valore Extra della funzione previdenziale tipica dell'assicurazione sulla vita rispetto alla diversa funzione di capitalizzazione propria della polizza Più Valore Capital.

Pertanto, nel negozio stipulato tra il de cuius e la compagnia DUERRE VITA S.p.A. deve ravvisarsi un contratto di assicurazione sulla vita la cui natura è compatibile con la previsione del riscatto del capitale da parte del contraente in alternativa al pagamento di una indennità al beneficiario (come nel caso di specie in cui, tuttavia, il defunto Guido (omissis) ha preferito rinunciarvi), atteso che solo l'effettivo esercizio del diritto di riscatto, realizzando il diverso scopo del risparmio puro, impedisce il perseguimento dello scopo previdenziale tipico dell'assicurazione sulla vita (Cass. n. 8676/2000).

Nel caso di specie è perciò direttamente operante l'art. 1923 c.c. che al primo comma pone il divieto di sottoporre ad azione esecutiva o cautelare le somme dovute dall'assicuratore al beneficiario, ed al secondo comma prevede che le ragioni dei creditori e degli eredi del contraente trovino tutela attraverso la revocazione, collazione, imputazione e riduzione delle donazioni ma in relazione ai soli premi pagati: ne consegue che gli strumenti di tutela (cautelare e di merito) a garanzia delle ragioni dei creditori e degli eredi del contraente non possono mai essere diretti ad inibire o limitare la prestazione contrattuale dell'assicuratore di pagamento dell'indennità al beneficiario.

Nel caso concreto, quindi, altre dovevano essere (sul piano del petitum in senso soggettivo ed oggettivo) le istanze di tutela giurisdizionale avanzate dalla Claudia (omissis) quale soggetto che si riteneva leso dalla stipulazione del contratto di assicurazione sulla vita da parte del de cuius.... "

Fatte proprie le osservazioni del Collegio, l'appartenenza della polizza in questione alla tipologia dei "contratti di assicurazione sulla vita" rende certamente ad essa applicabile l'art. 1923 c.c. che al primo comma pone il divieto di azione esecutiva o cautelare sulle somme dovute dall'assicuratore al beneficiario ed al secondo comma prevede che le ragioni dei creditori o degli eredi del contraente trovino tutela mediante revocazione, collazione, imputazione e riduzione delle donazioni ma limitatamente ai soli premi pagati e, ovviamente, nei confronti di chi li ha percepiti o li detiene.

Ne deriva che l'astratta pretesa recuperatoria di Claudia (omissis) — sia nella sede cautelare anteatta che in questa sede di merito — non può attingere al capitale di polizza destinato al beneficiario. Tale negozio configura nella designazione della Signora Amelia (omissis) quale beneficiaria una donazione indiretta effettuata da Guido (omissis) a favore della sorella Amelia (omissis), e come tale deve essere qualificato, con sua conseguente assoggettabilità — solo quanto al premio unico versato all'atto della conclusione del contratto di assicurazione sulla vita pari ad un miliardo delle vecchie lire — all'eventuale azione di riduzione comunque spiegata dalla parte attrice.

Dovrà, quindi, essere ricompresa quale donatum nell'asse ereditario anche la somma pari ad un miliardo delle vecchie lire, ossia euro 516.457,00, corrispondente al premio unico pagato da Guido (omissis) all'atto della conclusione del contratto di assicurazione sulla vita di cui sopra, somma attualmente detenuta da Amelia (omissis) in quanto a lei versata, in corso di causa, da parte della DUERRE VITA S.p.A. (come risulta documentalmente provato).

Non può, in ogni caso, essere ravvisata in tale disposizione negoziale la dazione di un corrispettivo per l'assistenza prestata dalla sorella al de cuius, confermandosi l'irrilevanza in giudizio delle dedotte prove testimoniali.

La domanda della parte attrice è in parte fondata sul punto e deve, pertanto, trovare parziale accoglimento.

* * *

Per ciò che concerne la stima dei beni immobili (e mobili in essi contenuti), dalla lettura della relazione del consulente tecnico d'ufficio Ingegnere Marco Maccaferri — dalle cui conclusioni questo giudice non ha motivo di discostarsi, essendo la relazione ampia, dettagliata, saldamente ed esaustivamente motivata — emerge che il valore di mercato dell'immobile sito a Bologna è pari ad euro 199.000,00, mentre quello della quota parte dell'immobile sito a Pinarella di Cervia è pari ad euro 67.000,00 (euro 134.000,00, valore dell'intero, diviso due), e che il valore dei beni mobili contenuti nell'immobile sito a Bologna è pari lire 3.794.000 delle vecchie lire, il tutto al momento dell'apertura della successione.

* * *

Pertanto, della massa ereditaria fanno parte i seguenti beni mobili ed immobili:

A) relictum:

1.      appartamento in Bologna, Via Mondo n. (omissis), con gli arredi come inventariati nel procedimento n. 1155/01 R.V. G. (valutati a parte - punto 2), stimato dal CTU in euro 199.000,00;

2.      beni mobili ed arredi presenti nell'appartamento di Via Mondo n. (omissis) a Bologna per un valore stimato in lire 3.794.000 delle vecchie lire, ossia euro 1.959,43;

3.      quota pari ad un mezzo di comproprietà dell'appartamento in Pinarella di Cervia, Via Diana n. (omissis), stimata dal CTU in euro 67.000,00;

4.      saldo attivo del c/c n. 38084 H presso CARISBO per £ 22.070.463, ossia euro 11.398,44;

5.      saldo attivo del c/c n. 8270 presso ROLO BANCA per £ 13.767.973, ossia euro 7.110,56;

6.      certificato di deposito ROLO BANCA n. 2266241 di £ 450 milioni, pari ad euro 232.405,60;

7.      somma pari a lire 200 milioni delle vecchie lire, ossia euro 103.290,00 proviente dalla vendita dell'immobile sito a Bologna nella Via Scandellara n. (omissis);

con un valore totale del relictum pari ad euro 622.164,03.

B) donatum:

1.      premio della polizza vita "Duerrevita Più Valore Extra", pari a un miliardo delle vecchie lire, ossia euro 516.457,00.

Così ricostituita la massa ereditaria tramite la effettuata riunione fittizia nei termini di cui sopra, non vi è — come detto — alcuna questione in merito alla determinazione delle quote disponibile e di riserva, pari entrambe alla metà dell'asse ereditario.

La quota di cui Guido (omissis) poteva disporre è, pertanto, pari a lire ossia euro 569.310,50 (cioè euro 1.138.621,00 diviso due): questo è pure il valore corrispondente alla quota di riserva, ex art. 537 c.c.

Amelia (omissis), a seguito dell'ordinanza collegiale sopra richiamata, entrava in possesso delle somme di cui alla polizza "Duerrevita" ed ha ovviamente sempre avuto la disponibilità della somma derivante dalla vendita dell'immobile di Via Scandellara n. (omissis).

Risultano, invece, ancora depositate nelle rispettive banche le altre somme facenti parte dell'asse ereditario.

Considerando tutti i beni mobili ed immobili intestati al de cuius, e quindi il relictum, e calcolandone il valore, si perviene alla somma di euro 622.164,03.

Pertanto, l'asse ereditario quanto al relictum è capiente rispetto alla quota di riserva destinata alla legittimaria.

Non vi è necessità di procedere alla riduzione della donazione indiretta effettuata dal de cuius a favore delle di lui sorella di cui si è detto, secondo il dettato dell'art. 555, comma 2, c.c.

Dovranno così essere formate due porzioni dell'asse ereditario nei termini di cui appresso.

Prima porzione:

saldo attivo del c/c n. 38084 H presso CARISBO per £ 22.070.463, ossia euro 11.398,44;

saldo attivo del c/c n. 8270 presso ROLO BANCA per £ 13.767.973, ossia euro 7.110,56;

certificato di deposito ROLO BANCA n. 2266241 di £ 450 milioni, pari ad euro 232.405,60.

piena proprietà dell'appartamento in Bologna, Via Mondo n. (omissis), con gli arredi come inventariati nel procedimento n. 1155/01 R.V. G., stimato dal CTU in euro 199.000,00;

beni mobili ed arredi presenti nell'appartamento di Via Mondo n. (omissis) a Bologna per un valore stimato in lire 3.794.000 delle vecchie lire, ossia euro 1.959,43;

piena proprietà della quota pari ad un mezzo dell'appartamento in Pinarella di Cervia, Via Diana n. (omissis), stimata dal CTU in euro 67.000,00.

Si raggiunge così un valore di euro 518.874,03 (non ancora pari alla quota di riserva spettante all'attrice).

Deve essere quindi prevista la ulteriore dazione di una somma di denaro di euro 50.436,47 , pure facente parte del relictum.

Seconda porzione:

il restante relictum, ossia la somma di euro 52.853,53, oltre che l'intero donatum.

Deve essere ora dichiarata sciolta la comunione ereditaria in morte del de cuius Guido (omissis) fra le eredi Claudia (omissis) e Amelia (omissis).

Deve essere diviso il compendio ereditario formato come sopra secondo le modalità e le porzioni appresso riportate.

La prima porzione deve essere assegnata alla Signora Claudia (omissis), con attribuzione a Claudia (omissis) della proprietà dei beni immobili, mobili e del denaro sopra ricompresi della prima porzione.

Amelia (omissis) dovrà, di conseguenza, essere dichiarata tenuta e condannata alla restituzione a favore di Claudia (omissis) della somma di euro 50.436,47, pure facente parte del relictum e che si trova nella sua disponibilità.

La seconda porzione deve essere assegnata ad Amelia (omissis).

Tale modalità di suddivisione dell'asse ereditario risulta la più razionale, economica, di semplice ed immediata realizzazione, volta ad evitare inutili complicazioni anche in assenza di specifiche domande delle parti relative alla eventuale diversa attribuzione dei beni immobili caduti in successione.

In definitiva, e per quanto detto, le domande di parte attrice devono essere in parte accolte per quanto di ragione.

* * *

Ricorrono giustificati motivi (basati sulle domande spiegate nel presente procedimento, sulla istruzione resasi necessaria e sulla parziale soccombenza reciproca), per compensare in ragione del 50% fra le parti Claudia (omissis) ed Amelia (omissis) le spese del presente procedimento (compresa ogni sua fase), ponendo a carico della convenuta Amelia (omissis), secondo la residua soccombenza, la restante metà delle spese che — quanto alla metà — si liquidano in complessivi euro 7.120,00, di cui euro 4.000,00 per onorari, euro 2.900,00 per competenze ed euro 220,00 per spese, oltre al 12,5% T.F., oltre IVA e CPA come per legge.

Le spese relative alla CTU, le spese relative all'inventario e alla stima dei beni mobili in sede di inventario devono essere poste in via definitiva a carico di entrambe le parti Claudia (omissis) ed Amelia (omissis) in solido tra loro (e al 50% nei loro rapporti interni).

Quanto alla DUERRE VITA S.p.A. (citata in giudizio dalla parte attrice e nei confronti della quale la parte convenuta non ha formulato domanda alcuna né ha formulato istanze istruttorie), in considerazione delle domande svolte nei suoi confronti dalla sola parte attrice e secondo il principio della soccombenza, le spese del presente procedimento (in ogni sua fase), che si liquidano in complessivi euro 4.150,00, di cui euro 2.200,00 per onorari, euro 1.900,00 per competenze ed euro 50,00 per spese, oltre al 12,5% T.F., oltre IVA e CPA come per legge, seguono la soccombenza e sono, quindi, da porsi a carico della Signora Claudia (omissis).

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:

1) Accerta e dichiara, la qualità di erede legittimaria di CLAUDIA (omissis) per la quota di riserva pari alla metà dell'asse ereditario relitto in morte del di lei padre GUIDO (omissis).

2) Accerta e dichiara che la designazione di AMELIA (omissis) quale beneficiaria in caso di morte nel contratto di assicurazione sulla vita concluso da GUIDO (omissis) con la DUERRE VITA S.p.A. a premio unico versato alla conclusione del contratto pari ad euro 516.457,00 (un miliardo delle vecchie lire) configura una donazione indiretta effettuata da parte del de cuius GUIDO (omissis) a favore della di lui sorella AMELIA (omissis).

3) Accerta e dichiara che dell'asse ereditario fa parte quale relictum anche la somma di euro 103.290,00 (200 milioni delle vecchie lire) derivante dalla alienazione dell'immobile sito a Bologna nella Via Scandellara n. (omissis).

4) Accerta e dichiara che dell'asse ereditario fanno parte tutti i seguenti beni, mobili ed immobili:

A) relictum:

per un valore totale del relictum pari ad euro 622.164,03;

B) donatum:

5) Accerta e dichiara che la quota di riserva e la quota disponibile sono entrambe pari alla metà dell'asse ereditario.

6) Accerta e dichiara che il valore corrispondente alla quota di riserva spettante alla figlia CLAUDIA (omissis) è pari ad euro 569.310,50.

7) Accerta e dichiara che non vi è stata lesione della quota riservata alla legittimaria, essendo già capiente il relictum.

8) Dispone la formazione delle due seguenti porzioni dell'asse ereditario:

Prima porzione:

saldo attivo del c/c n. 38084 H presso CARISBO per £ 22.070.463, ossia euro 11.398,44;

saldo attivo del c/c n. 8270 presso ROLO BANCA per £ 13.767.973, ossia euro 7.110,56;

certificato di deposito ROLO BANCA n. 2266241 di £ 450 milioni, pari ad euro 232.405,60.

piena proprietà dell'appartamento in Bologna, Via Mondo n. (omissis), ubicato al (omissis) piano, con cantina e rimessa al piano interrato, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Bologna al Foglio …(omissis)…, Mappale …(omissis)…, subalterno …(omissis)… e subalterno …(omissis)…, con gli arredi come inventariati nel procedimento n. 1155/01 R.V. G., stimato dal CTU in euro 199.000,00;

beni mobili ed arredi presenti nell'appartamento di Via Mondo n. (omissis) a Bologna per un valore stimato in lire 3.794.000 delle vecchie lire, ossia euro 1.959,43;

piena proprietà della quota pari ad un mezzo dell'appartamento in Pinarella di Cervia, Via Diana n. (omissis), ubicato al primo piano con accesso indipendente, giardino privato e cantina al piano interrato, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Cervia al Foglio …(omissis)…, Mappale …(omissis)…, subalterno …(omissis)…, stimata dal CTU in euro 67.000,00;

il tutto per un valore di euro 518.874,03, con ulteriore dazione della somma di denaro di euro 50.436,47, pure facente parte del relictum.

Seconda porzione:

il restante relictum, ossia la somma di euro 52.853,53, oltre che l'intero donatum, pari ad euro 516.457,00 (ossia un miliardo delle vecchie lire).

9) Dichiara sciolta la comunione ereditaria in morte del de cuius GUIDO (omissis) fra le eredi CLAUDIA (omissis) e AMELIA (omissis).

10) Divide il compendio ereditario composto come sopra secondo le seguenti modalità e porzioni:

assegna la prima porzione come sopra formata a CLAUDIA (omissis), con assegnazione a CLAUDIA (omissis) della proprietà dei beni immobili, mobili e del denaro tutti ricompresi nella suddetta prima porzione, così come meglio descritti al punto 8 del presente dispositivo;

dichiara tenuta e condanna AMELIA (omissis) alla restituzione a favore di CLAUDIA (omissis) della somma di euro 50.436,47;

assegna la seconda porzione come sopra formata, e meglio descritta al punto 8 del presente dispositivo, ad AMELIA (omissis).

11) Rigetta tutte le altre domande spiegate dalle parti.

12) Compensa in ragione del 50% fra le parti CLAUDIA (omissis) ed AMELIA (omissis) le spese del presente procedimento (compresa ogni sua fase), e dichiara tenuta e condanna la convenuta AMELIA (omissis) al pagamento, a favore dell'attrice CLAUDIA (omissis), della restante metà delle spese di lite già liquidate — quanto alla metà — in complessivi euro 7.120,00, di cui euro 4.000,00 per onorari, euro 2.900,00 per competenze ed euro 220,00 per spese, oltre al 12,5% T.F., oltre IVA e CPA come per legge.

13) Pone in via definitiva a carico di entrambe le parti CLAUDIA (omissis) ed AMELIA (omissis) in solido tra loro (e al 50% nei loro rapporti interni) le spese relative alla CTU, le spese relative all'inventario e alla stima dei beni mobili in sede di inventario, per come già liquidate.

14) Dichiara tenuta e condanna CLAUDIA (omissis) al pagamento, a favore della DUERRE VITA spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente procedimento (in ogni sua fase), già liquidate in complessivi euro 4.150,00, di cui euro 2.200,00 per onorari, euro 1.900,00 per competenze ed euro 50,00 per spese, oltre al 12,5% T.F., oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio de h Sezione I Civile in data 14 aprile 2008.

Il Presidente

Dott. Rosario Ziniti

Il Giudice relatore, estensore

Dott.ssa Maria Cristina Borgo

Depositata in Cancelleria il 23 MAR 2009