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Tribunale di Bologna, ordinanza del 14/06/10

 

 

Tutela del credito:  esecuzione forzata – Pignoramento, pignorabilità ed impignorabilità – Emolumenti quale amministratore di s.r.l.

 

 

Pronuncia per esteso

in fatto e in diritto

il ricorrente A. Aldini nel proprio ricorso sostiene che il compenso annuale percepito come amministratore della società Beta srl è inquadrabile come stipendio e pertanto può essere pignorato nella misura di un quinto.

esaminati gli atti e le memorie depositate dalle parti, rilevato che "in tema di società, il rapporto che lega l'amministratore, cui è affidata la gestione sociale, alla società è un rapporto di immedesimazione organica, che non può essere qualificato ne' rapporto di lavoro subordinato, ne' di collaborazione continuata e coordinata, orientando le prestazioni dell'amministratore piuttosto nell'area del lavoro professionale autonomo (Cass. n. 7961 del 01/04/2009).

Nel caso specifico il sig. Alessandro A. essendo amministratore unico non può considerarsi come dipendente di se stesso, quindi vendo meno la qualifica di dipendente, il compenso percepito per l’attività di amministrazione non è in alcun modo inquadrabile come stipendio; pertanto tale compenso è completamente pignorabile potendosi applicare il pignoramento del quinto solo agli emolumenti stipendiali e a quelli pensionistici .

Va quindi rigettata l’istanza del ricorrente in ordine alla pignorabilità nel limite di un quinto delle somme percepite a titolo di compenso per l’attività d’amministrazione, dovendosi assegnare al creditore procedente in sede di esecuzione l’intera somma percepita a tal titolo dal sig. Alessandro A..

vista la richiesta del creditore

visti gli artt. 485, 487, 529 619 c.p.c.;

p.q.m.

non sospende l’esecuzione;

concede ai sensi dell’art. 616 termine perentorio entro il 27/01/2010, per l’introduzione del giudizio di merito , avanti al giudice e sezione designandi del Tribunale di Bologna in relazione alla competenza tabellare, mandando alla parte più diligente per l’iscrizione a ruolo della causa, con il rispetto nella notifica dell’atto introduttivo dei termini a comparire di cui all’art.163 bis c.p.c..

Condanna il Sig. Alessandro A. a rifondere alla Alfa spa le spese del presente ricorso d’opposizione all’esecuzione che si liquidano in via equitativa in euro 350,00 oltre IVA e CPA come per legge.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito alle parti anche a mezzo fax.

BOLOGNA, 14/06/10

IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE MOBILIARE

Dott. Massimo Giunta

Per presa visione da parte di difensori quale equivalente dell’avvenuta comunicazione ai sensi dell’art.134 cpc

Depositata in Cancelleria il 14 GIU 2010